Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02329/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3798 del 2025, proposto da
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Tinelli, Marcello Rifici, Dania Bufarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del diniego del permesso di costruire un fabbricato da adibire a luogo di culto, prot. n. 0028659, notificato a mezzo pec il 29/04/2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il preavviso di diniego al rilascio del P.d.C. prot. n. 11142;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa DA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Congregazione ricorrente impugna il diniego di rilascio di permesso di costruire oppostole dal Comune di Nola in riscontro all’istanza n. 31/2024, prot. n. 82357 del 07/12/2024 (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente), relativa alla realizzazione di un fabbricato da adibire a luogo di culto.
Si lamenta quanto segue:
1) l’Amministrazione avrebbe disatteso i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa, adottando una decisione non conforme alla pianificazione urbanistica vigente; ed infatti l’art. 17 delle NTA identifica la “Zona H” – nella quale trovasi la particella 1498 oggetto dell’intervento richiesto – quale “Attrezzature pubbliche di interesse comunale” specificando che “la zona è destinata alla realizzazione delle attrezzature pubbliche (standard urbanistici) previste dal D.M. 02.04.1968 n. 1444 (scuole, verde pubblico attrezzato, parcheggio, attività collettive, ecc.)”; tra gli insediamenti autorizzabili rientrerebbero anche le strutture religiose;
2) inoltre, il mancato rilascio del permesso di costruire, nonostante il previo rilascio il C.D.U. n. 74/2017 ed il CDU n. 201 del 20/12/2023 con cui si certificava che i vigenti regolamenti urbanistici consentono l’edificazione di un luogo di culto sull’area in oggetto, violerebbe il principio di legittimo affidamento, vista l’aspettativa che si era creata in capo alla Congregazione in ordine all’edificazione del luogo di culto sulla particella, affidamento che ne aveva determinato l’acquisto da parte della Congregazione;
3) ancora, si assume che il provvedimento di diniego impugnato non recherebbe alcuna motivazione in merito alla contraddizione delle valutazioni espresse con i rilasciati C.D.U.; peraltro, il diniego opposto dall’Amministrazione resistente sarebbe sproporzionato rispetto agli interessi in gioco e privo di un’adeguata ponderazione delle circostanze concrete, ostacolando il diritto di esercitare il culto religioso da parte dei Testimoni di Geova della zona;
4) infine, si osserva che l’eventuale mancata previsione di aree per il culto, nel P.R.G., sarebbe illegittima sotto il profilo urbanistico e amministrativo (Corte Costituzionale Sentenze n. 254/2019 e n. 179/2019).
Si è costituito il Comune di Nola, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte della legittimità del diniego di rilascio di permesso di costruire opposto dal Comune di Nola sull’istanza per il rilascio di un permesso di costruire di un fabbricato da adibire a luogo di culto avanzata dalla Congregazione ricorrente.
La difesa del Comune resistente si impernia sulla circostanza per cui, per la realizzazione degli edifici di culto, la L.R.C. n.9/1990 non si accontenterebbe di una astratta compatibilità urbanistica, ma richiederebbe una previsione specifica (“lenticolare”), che individui le aree destinate a siffatti interventi edilizi.
Si richiama, in particolare, l’art.1 della predetta legge, che prevede che “ I Comuni sono obbligati ad includere negli strumenti urbanistici generali ed attuativi le previsioni necessarie per la realizzazione di attrezzature religiose. Le aree per attrezzature religiose sono individuate negli strumenti urbanistici generali vigenti con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'estensione delle aree per attrezzature religiose è comprensiva della dotazione esistente al momento dell'approvazione degli strumenti urbanistici. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'estensione delle aree non può essere inferiore a mq. 1 per abitante insediato o da insediare. Le dotazioni minime di aree di cui al presente articolo in ogni caso non possono essere inferiore a mq. 5.000. Sono da intendersi attrezzature religiose quelle previste dall'articolo 3, 2° comma, lettera b) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 ”.
La norma regionale, dunque, secondo l’interpretazione che ne offre la parte resistente, demanderebbe ai Consigli comunali l’individuazione (“… sono individuate negli strumenti urbanistici generali …”) le aree specificamente destinate ad attrezzature religiose nell’ambito degli “strumenti urbanistici generali”.
2. Il Collegio ritiene il ricorso fondato, nei termini che si passa ad esplicitare.
Convince, in particolare, la considerazione per cui la destinazione urbanistica “ attrezzature pubbliche di interesse comunale ”, come definita dall’art. 17 delle NTA e dal D.M. 1444/1968, sarebbe, in sé, idonea a consentire la realizzazione di edifici di culto, senza necessità di ulteriori atti di individuazione specifica da parte del Consiglio Comunale.
Ed infatti, non vi è dubbio che nell’ambito delle suddette attrezzature pubbliche debbano farsi rientrare anche gli edifici a destinazione di culto (ciò che, peraltro, non è specificamente contestato dalla parte resistente): se questo è vero, deve pure ritenersi che la disposizione delle norme tecniche del piano generale del territorio comunale ove consente che in una certa zona (quale, appunto, quella di interesse in questa sede) si installino attrezzature pubbliche di interesse comunale, consenta implicitamente l’allocazione in sede degli edifici religiosi.
Né, d’altra parte, l’invocata necessità di una ulteriore, specifica previsione di piano, si trae dalla lettera dell’art. 1 della legge regionale citata dalla parte resistente.
3. Del resto, quella appena proposta è un’ interpretazione del tessuto normativo di riferimento offerta in un primo momento dalla stessa Amministrazione comunale: rilevano in tal senso i certificati di destinazione urbanistica prodotti in giudizio dalla parte ricorrente (C.D.U. n. 174/2017 ed il CDU n. 201 del 20/12/2023), con i quali, nell’indicare che la particella in commento ricade in zona H), si attesta anche la coerenza di tale destinazione con la costruzione di edifici di culto (si veda, in particolare, quanto riportato in calce al C.D.U. nr. 174 (cfr. allegato nr. 6 al ricorso introduttivo del giudizio, ove espressamente si afferma: “ Si certifica, inoltre, che la zona è compatibile con gli edifici di culto ”).
4. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, risultando fondata la censura con la quale si lamenta che il Comune procedente avrebbe erroneamente ritenuto necessaria una ulteriore previsione specifica (“lenticolare”) per individuare le aree comunali concretamente destinate agli interventi edilizi della categoria di quello in progetto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del diniego di rilascio di permesso di costruire impugnato.
Condanna il Comune di Nola alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
NN RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
DA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LL | NN RD |
IL SEGRETARIO