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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 5056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5056 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 10065/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio delle Avv. TE ALBA, C.F._2
IO AN e TE VA
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
[...] [
(C.F./ P.I. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
AN CE e CO AR NA
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio chiedendo
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità
e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 34.8.4 del
Contratto
Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003 e nell'art. 31.5 dei Contratti
Aziendali
Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 10,00/12,80 (2003) e 12,80 (2012 e 2016); l'art. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2003 e l'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto
4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 25.6 del
CCNL Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, l'art. 31.6 del CCNL Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016,
l'art. 15.3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003 e l'art. 14.3 dei
Contratti Aziendali Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2/23 2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 72 punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2003 e dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); dall'art. 34 e allegato B Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003, dall'art. 31, punto 4 tabella A punto 11 Contratto Aziendale Gruppo FS
Integrativo 2012, dall'art. 31, punto 4 tabella B Contratto Aziendale Gruppo FS
Integrativo 2016, art. 34.8.4 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003, art. 31, punto 5 dei Contratti Aziendali Gruppo FS Integrativo 2012 e 2016
(“indennità di utilizzazione professionale” e “riserva”); dagli accordi nazionali del
17.10.2012 e 29.03.2012 e 21.05.2012 e dall'art. 36 punto 9) dei Contratti
Aziendali Integrativi Gruppo FS 2012 e 2016 (Indennità PDM Cargo); dall'art. 70 del CCNL A.F. 16.04.2003 e dall'art. 75 del CCNL A.F. 20.07.2012 e
16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno); dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F.
16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
3) conseguentemente condannare (...) a Controparte_1 corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2) con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2007 e il 31.05.2025, nella misura di €. 14.672,01 lordi
3/23 quanto al signor e con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2017 e Pt_1 il 31.12.2020 nella misura di €. 9.126,73 lordi quanto al signor , già Pt_2 detratto l'importo fisso giornaliero di €. 10,00/12,80 percepito, o altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub. 2)”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di articolata Controparte_1
memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso o di singole domande, di prescrizione e/o decadenza, rigettare le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo della lite e assolvere da ogni domanda”. Controparte_1
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale. In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
veniva assunto da Ferrovie dello Stato il Parte_1
25.7.1994, con qualifica di Macchinista;
dal 1°.1.2017, data della cessione dell'attività di trasporto merci da a è Controparte_2 Controparte_1
dipendente di sempre con mansioni di Macchinista, Controparte_1
dal 2007 con livello di inquadramento D1 del CCNL di riferimento, con assegnazione all'Impianto di Milano Smistamento.
4/23 veniva assunto nel Gruppo Ferrovie dello Stato il Parte_2
16.4.1986 con qualifica di Macchinista;
dal 1°.1.2017, data della cessione dell'attività di trasporto merci da a è Controparte_2 Controparte_1
dipendente della Società convenuta, sempre con mansioni di Macchinista, livello di inquadramento B1 del CCNL di riferimento, con assegnazione all'Impianto di Milano Smistamento.
I ricorrenti si dolevano fondatamente del fatto che le indennità oggetto di causa non vengano considerate al fine del calcolo dell'ammontare della retribuzione dovuta in periodo di ferie.
4. In primo luogo, deve, infatti, ritenersi che l'indennità di utilizzazione professionale e di riserva, di cui agli artt. 31 contratto aziendale del 20 luglio
2012, all'art. 31 Contratto aziendale 2016, comma 4 e 5 tab. B, devono essere comprese nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti nel periodo di ferie:
‒ cod. 0170 (IUP PDM KM Condotta);
‒ cod. 0790 (IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man);
‒ cod. 0792 (IUP PDM/PDB Assenze);
‒ cod. 0964 (IUP PDM Lavoro);
‒ cod. 0965 (IUP PDM Cond. Diu. 2 Agent);
‒ cod. 0966 (IUP PDM Cond. Not. 2 Agent).
Parimenti, deve essere computata nella retribuzione dovuta durante il congedo per ferie anche indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art. 77 commi 2, 2.1 e 2.2. del CCNL 20/07/2012, art. 77, commi 2, 2.1 e 2.2. CCNL
2016:
‒ cod. 0412 (Ind. per. comp. giro (CCNL 03);
‒ cod. 0991 (As. res. Interno NO Rip);
‒ cod. 0992 (AS. res. Intern. SI Rip. F.R.);
‒ cod. 0948 (As. res. estero NO Rip. F.R.);
‒ cod. 0949 (As. res. estero SI Rip F.R.);
‒ cod. 0408 (Completam. ). CP_3
In proposito deve essere richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., quanto stabilito dalla Corte appello sez. lav. di Milano, nella sentenza del
5/23 29/12/2022, n. 1053. Nell'ambito di tale decisione, la Corte disaminava, con ampiezza di motivazione, il contesto della giurisprudenza anche europea sul tema. Inoltre, venivano respinte deduzioni di parte appallante analoghe a quelle formulate nella memoria di costituzione di Controparte_1
Si trascrive la motivazione predetta nella parte di rilievo, che sorregge anche la decisione di accoglimento della scrivente:
“Si premette che questa Corte, e questo stesso Collegio, si sono già pronunciati ripetute volte in fattispecie non identiche ma analoghe ( cfr sentenza n.32/2020, 36,2020 , 719/21; cfr. altresì n. 1003/2020 , n. 169/2022 e, da ultimo,
n. 305/2022, emesse nei confronti di ) CP_4
In detti precedenti si sono enucleati dei principi che si ritengono applicabili al caso di specie, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare.
Si è infatti ritenuto, nelle citate sentenze, che il punto nodale della questione è rappresentato dalla idoneità della retribuzione feriale a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua sensibile diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo Ciò chiarito, appare chiara l'infondatezza del primo motivo di appello.
Molto correttamente, il primo Giudice ha esaminato le indennità in discussione, ritenendone la natura retributiva alla luce di due inattaccabili considerazioni: la continuità della loro erogazione in busta paga e la loro correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della loro natura retributiva, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale.
Non vi era quindi alcuna valutazione da compiere sul " ruolo della contrattazione collettiva nel nostro Paese", come afferma l'appellante, perché una contrattazione collettiva, per essere legittima, non può disapplicare principi normativi anche eurounitari. La CGUE ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione;
il che non
6/23 toglie che quella stessa struttura debba rispettare i principi eurounitari enunciati dalla stessa Corte.
Non si tratta, come afferma l'appellante, di una attività creatrice di norme da parte della CGUE, ma della ordinaria attività interpretativa della Corte di
Giustizia che, come è noto, individua il significato e la portata delle norme che, così come interpretate , entrano a far parte del diritto interno in virtù del principio di primazia del diritto eurounitario.
Né la CGUE, né la Corte di Cassazione, hanno mai sostenuto che la retribuzione feriale debba essere " identica " a quella corrisposta per il servizio attivo, ma " paragonabile", ed in linea di principio coerente con quest'ultima.
L'analisi del Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali parametri.
Piace citare, sotto tale profilo, quanto statuito nella citata sentenza
1003/20 e nella altrettanto citata 169/2022 " Osserva il Collegio che la Corte di
Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza " "WI e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale"
7/23 del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza WI, "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
"ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di
Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica è stato corretto l'uso da parte del primo giudice del dato di incidenza mensile per valutare la significatività della riduzione rispetto alla decisione di fruire o meno delle ferie. Quanto nello specifico alle voci retributive
"incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva", di cui all'art. 54.2 del CCA, la Corte osserva che il primo giudice abbia, secondo i criteri evidenziati, correttamente incluso tali emolumenti nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. Le ulteriori considerazioni dell'appellante in merito alla fruizione effettiva da parte delle ferie degli appellati, al fatto che durante il periodo di ferie i lavoratori fruiscano dell'intera retribuzione (poiché le voci variabili sono calcolate con riferimento al mese precedente), ed infine il fatto che nessuno dei ricorrenti abbia fruito di più di 15 giorni al mese di ferie (cosicché il pregiudizio sarebbe pari circa alla metà di quanto paventato), da un lato sono irrilevanti, poiché
8/23 occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie, dall'altro sono infondate, poiché le modalità di distribuzione temporale del potenziale pregiudizio (se collocato nel mese successivo alle ferie, oppure ripartito in mesi diversi dell'anno) non altera in alcun modo la sostanza della questione. E' anche da osservare che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la sentenza impugnata non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato sostenere, come fa l'appellante, che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Tutte le suesposte conclusioni risultano avvalorate e confortate dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 22401/2020, che ha esaminato appunto la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa e giurisprudenza europee, proprio con riferimento particolare all'incidenza su di essa delle parti variabili.
La Corte ha così statuito : "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno ( art 36 Cost comma 3 "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgso 66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione
(art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea,
l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi
9/23 nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti Fondamentali U E cui l'art. 6
n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Parte_3
Per_ Per_ novembre 2017 , C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 CP_5
e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, WI e altri, C-155/10, punto
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin
10/23 dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite C 131 /04 e C-257/04, Persona_5
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06
e C-520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_5
volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonchè e altri, Persona_5 CP_5
punto 60).Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C – 155/10, e altri Per_6
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a
11/23 coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza WI e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
WI e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre
2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_6
compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE"(Cass. n. 22401/2020).
12/23 Si condivide in pieno l'iter logico seguito dal primo Giudice nel valutare la natura retributiva delle indennità di cui si discute, con conseguente rigetto del terzo e quarto motivo di appello.
Che la IUP sia costituita da una parte fissa e da una variabile è del tutto irrilevante ai fini del decidere, posto che, appunto, l'appellante si duole proprio della mancata considerazione della parte variabile.
E' quindi parimente irrilevante la dissertazione sulla natura " non penalizzante " della parte fissa, di cui a pagg 21 e ss dell'appello, mentre non è assolutamente condivisibile la tesi per cui le due voci sono " una alternativa all'altra in relazione alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa". Il punto è che sono indennità correlate, appunto, alla prestazione lavorativa.
A maggior ragione la medesima conclusione vale per l'indennità di assenza dalla residenza.
Non convince affatto la tesi della " equivalenza " dell'indennità in questione rispetto a quella di trasferta, intanto perché priva di supporto normativo/contrattuale, ma soprattutto in quanto palesemente contrastante con i principi informatori del sistema.
L'indennità di trasferta " compensa" il disagio che può essere correlato a qualsivoglia prestazione lavorativa svolta fuori sede, e, in questo senso, ben può essere ritenuta di natura indennitaria.
L'indennità di assenza dalla residenza del macchinista, invece, si connota per la sua correlazione alla struttura ordinaria della prestazione lavorativa dello stesso che, per definizione, deve prestare la sua attività in luoghi che non possono essere coincidenti con la sua residenza” (Corte di
Appello di Milano Sezione Lavoro sentenza n. 1053/22).
I principi che precedono sono stati affermati anche dalla Cassazione proprio nei confronti della medesima resistente della presente causa:
“17. nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza;
18. questa seconda, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo
13/23 fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro;
19. in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) è fondata la domanda collegata alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile;
20. nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui
è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
21. la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva”
14/23 (Cassazione sez. lav., 19/07/2024, (ud. 21/05/2024, dep. 19/07/2024),
n.19991).
5. I ricorrenti esponevano di svolgere la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno. Quanto precede è strettamente correlato alla tipologia di attività svolta da ossia di trasporto Controparte_1 merci su rete ferroviaria. Quest'ultima viene, infatti, utilizzata a tal fine quando non occupata dai mezzi dedicati al trasporto passeggeri e, quindi, di notte.
Per le ragioni che seguono deve essere compresa nella retribuzione spettante in periodo di ferie anche l'indennità lavoro notturno (cod. 0421), che è disciplinata per il trasporto merci dall'art.28, punti 2.5 e 2.7 D CCNL 20.07.2012,
e dall'art.27, punti 2.7 D e D5, lett. a.
Infatti, con riguardo alla necessità di includere anche quanto percepito a tale titolo dai lavoratori ricorrenti, deve essere richiamato quanto stabilito dalla
Suprema Corte in caso analogo in cui, come nella presente fattispecie, il lavoro notturno è modalità ordinaria e non occasionale di svolgimento della prestazione lavorativa:
“Questa Corte ha già affermato che "In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di
Con precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della Convenzione
24 giugno 1970 n. 157, ratificata con L. 10 aprile 1981, n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c." (Cass. 17/10/2001, n. 12683; nello stesso senso Cass. n.
17077/2002; Cass. n. 7040/2003).
15/23 Alla luce di tale principio di diritto, una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima - sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost.
- a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualunque momento.
Nel caso in esame ciò non e': all'esito dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è risultato che la prestazione lavorativa dei controricorrenti - per una precisa scelta organizzativa della società ricorrente - è concentrata nell'orario giornaliero dalle 19,40 alle 06,50. Quindi vi è lavoro notturno e straordinario (notturno e diurno) non come mere modalità di esecuzione della prestazione, bensì come tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro dei controricorrenti.
(...)
Infatti, mentre per 13 e 14 non vi sono altre ragioni che incidano sulla determinazione della base di computo, per la retribuzione delle ferie, invece, è pregnante l'incidenza del principio di irrinunziabilità dettato dall'art. 36 Cost.,
u.c..
Quindi è vero che in tema di ferie la norma costituzionale non determina la misura della retribuzione, così come identica lacuna vi è nell'art. 2109 c.c., sicché occorre rifarsi alle scelte dell'autonomia collettiva. Ed è vero che non vige un principio di omnicomprensività della retribuzione. Ma è altresì vero che opera un ulteriore principio, quello della irrinunziabilità delle ferie annuali.
Dunque il giudice è chiamato a verificare se la clausola collettiva sulla retribuzione delle ferie, combinata con la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del dipendente, possa indurre il lavoratore a rinunziare alle ferie. In presenza di questo rischio la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben può (anzi deve) il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno
16/23 qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente.
(...)
Nella pronuncia del 15 settembre 2011, Causa c-155/10, e altri, Per_6
la Corte di Giustizia ha osservato che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (punto
23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (punto 24). All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcol o dell'importo da versare durante le ferie annuali soltanto "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (punto 25)” (Cassazione civile sez. lav., 10/10/2023, n.
28320).
Dall'applicazione al caso di specie, dei principi di diritto che precedono discende la necessità di comprendere nella base di calcolo della retribuzione dovuta in periodo feriale anche l'indennità di lavoro notturno.
6. Le pretese di parte ricorrente sono fondate anche con riguardo all'indennità PDM Cargo. Sul punto, deve essere richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di Appello di Milano Sezione
Lavoro, che confermava quanto statuito dal Giudice di primo grado:
“Il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di calcolo dell'incidenza dell'indennità c.d. PdM Cargo trattandosi “di un'indennità che va a compensare
17/23 il particolare disagio e pericolo connaturale alle azioni che il macchinista deve compiere al fine di procedere ai compiti demandatigli e che, quindi, risulta soddisfare i requisiti di cui si è detto più sopra”.
(...)
contesta altresì l'inclusione nella retribuzione delle ferie CP_1 dell'indennità PdM Cargo, perché ha natura premiale ed è soggetta a condizioni di fatto del tutto eventuali
In realtà punto D) dell'Accordo 29 maggio 2012 prevede che “…
Nell'equipaggio a doppio agente… uno dei due macchinisti assicura in tutte le località di servizio le prestazioni accessorie al proprio treno, svolgendo laddove necessario le attività di aggancio/sgancio, posizionamento e ritiro fanali di coda…”.
Pertanto, non è precisato quante volte le operazioni indicate debbano essere svolte, ma è chiaro che quando è necessario esse debbano essere svolte;
non si tratta di una mera facoltà del macchinista ma di un obbligo, il cui svolgimento non dipende dalla sua volontà ma dalle circostanze tecniche del servizio.
Correttamente il Tribunale ha affermato che “… Si tratta, in questo caso, di un'indennità che va a compensare il particolare disagio e pericolo connaturale alle azioni che il macchinista deve compiere al fine di procedere ai compiti demandatigli e che, quindi, risulta soddisfare i requisiti di cui si è detto più sopra…”
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato” (Corte di Appello di Milano
Sezione Lavoro Sentenza n. 347/2024 pubbl. il 15/04/2024).
Tale decisione deve essere condivisa anche con riferimento alla necessità di comprendere nella retribuzione da computare anche l'indennità
18/23 flessibilità PDM diurna e notturna: “Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro.
In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL 2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie”
(Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro Sentenza n. 347/2024 pubbl. il
15/04/2024).
7. A detta di parte resistente, “Nella determinazione delle indennità dovute le controparti adottano un criterio di calcolo errato, in quanto ancorato alle giornate di effettiva presenza in luogo dei 26 giorni mensili sui quali è invece calcolata la retribuzione mensile in base al vigente CCNL (cfr. art. 68, comma 6 CCNL).
Tale criterio non risulta corretto, in quanto, al fine di ottenere la media delle competenze accessorie (asseritamente dovute anche nelle giornate di ferie), il totale delle indennità percepite nei giorni di ordinaria presenza deve essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile e non invece, come ha fatto controparte, per i giorni effettivi di presenza”. Tali assunti non sono considivisibili, per le ragioni già espresse dalla Corte di Appello di Milano sulla medesima questione:
“Nello specifico, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL
“convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi dei lavoratori.
L'assunto non è condivisibile.
19/23 L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...) d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa – che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza , punto 37)” (Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro Persona_7
Sentenza n. 347/2024 pubbl. il 15/04/2024).
8. Deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte resistente di intervenuta prescrizione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso avversario.
Sul punto, la giudicante aderisce a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, pubblicata in data 6.9.2022. La
Suprema Corte una soluzione interpretativa, che esclude la maturazione della prescrizione con riguardo ai crediti oggetto di causa, avendo così sancito: “In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di
20/23 predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”.
Quanto precede è stato a più riprese ribadito dalla Cassazione, secondo cui “28. questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs. n.
23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. , dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
n. 26246/2022).
9. il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v. , tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n.
30958/2022);
30. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva
21/23 del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
31. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cassazione sez. lav., 19/07/2024, (ud. 21/05/2024, dep. 19/07/2024), n.19991).
Nel caso di specie, le pretese di parte ricorrente non sono pertanto coperte da prescrizione, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente.
9. Parte resistente deve essere condannata, quindi, al pagamento delle seguenti somme, non oggetto di specifica contestazione nel quantum:
- in favore del ricorrente della Parte_1
somma pari a euro 14.672,01 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con riferimento al periodo compreso tra il
01.08.2007 e il 31.05.2025;
- in favore del ricorrente della Parte_2
somma pari a euro 9.126,73 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2017
e il 31.12.2020.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire comunque a diversa decisione.
11 . In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite, determinate come da dispositivo, considerata la complessità della causa stessa determinata dalle questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto
22/23 dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna parte resistente al pagamento delle seguenti somme:
- in favore del ricorrente della somma pari a euro Parte_1
14.672,01 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2007 e il 31.05.2025;
- in favore del ricorrente della somma pari a euro Parte_2
9.126,73 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2017 e il 31.12.2020.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.500,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
Sentenza esecutiva.
Milano, 18/11/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
23/23
SEZIONE LAVORO
N. 10065/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , con il patrocinio delle Avv. TE ALBA, C.F._2
IO AN e TE VA
PARTE RICORRENTE
contro
[...]
[...] [
(C.F./ P.I. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
AN CE e CO AR NA
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio chiedendo
[...] Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità
e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art. 34.8.4 del
Contratto
Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003 e nell'art. 31.5 dei Contratti
Aziendali
Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di €. 10,00/12,80 (2003) e 12,80 (2012 e 2016); l'art. 72, punto 2.4, del CCNL Attività Ferroviarie 2003 e l'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 83, punto
4.4 del CCNL Attività Ferroviarie 2016 laddove esclude l'indennità per flessibilità oraria dal calcolo della retribuzione per i giorni di ferie;
l'art. 25.6 del
CCNL Attività
Ferroviarie del 16.04.2003, l'art. 31.6 del CCNL Attività Ferroviarie del
20.07.2012 e l'art. 30.6 del CCNL Attività Ferroviarie del 16.12.2016,
l'art. 15.3 del Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003 e l'art. 14.3 dei
Contratti Aziendali Gruppo FS Integrativi 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi indicati negli stessi;
2/23 2) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera dei ricorrenti, calcolata sulla media dei compensi rispettivamente percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e/o comunque sulla base dei criteri indicati in atti o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica dei lavoratori, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 72 punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2003 e dall'art. 77, punto 2 del CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); dall'art. 34 e allegato B Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003, dall'art. 31, punto 4 tabella A punto 11 Contratto Aziendale Gruppo FS
Integrativo 2012, dall'art. 31, punto 4 tabella B Contratto Aziendale Gruppo FS
Integrativo 2016, art. 34.8.4 Contratto Aziendale Gruppo FS Integrativo 2003, art. 31, punto 5 dei Contratti Aziendali Gruppo FS Integrativo 2012 e 2016
(“indennità di utilizzazione professionale” e “riserva”); dagli accordi nazionali del
17.10.2012 e 29.03.2012 e 21.05.2012 e dall'art. 36 punto 9) dei Contratti
Aziendali Integrativi Gruppo FS 2012 e 2016 (Indennità PDM Cargo); dall'art. 70 del CCNL A.F. 16.04.2003 e dall'art. 75 del CCNL A.F. 20.07.2012 e
16.12.2016 (Indennità per lavoro notturno); dall'art. 83, punto 4 CCNL A.F.
16.12.2016 (Indennità Flessibilità PDM);
3) conseguentemente condannare (...) a Controparte_1 corrispondere ai ricorrenti l'importo pari alle differenze retributive dagli stessi vantate tra le somme loro corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2) con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2007 e il 31.05.2025, nella misura di €. 14.672,01 lordi
3/23 quanto al signor e con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2017 e Pt_1 il 31.12.2020 nella misura di €. 9.126,73 lordi quanto al signor , già Pt_2 detratto l'importo fisso giornaliero di €. 10,00/12,80 percepito, o altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub. 2)”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva con il deposito di articolata Controparte_1
memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso o di singole domande, di prescrizione e/o decadenza, rigettare le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo della lite e assolvere da ogni domanda”. Controparte_1
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti.
3. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale. In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
veniva assunto da Ferrovie dello Stato il Parte_1
25.7.1994, con qualifica di Macchinista;
dal 1°.1.2017, data della cessione dell'attività di trasporto merci da a è Controparte_2 Controparte_1
dipendente di sempre con mansioni di Macchinista, Controparte_1
dal 2007 con livello di inquadramento D1 del CCNL di riferimento, con assegnazione all'Impianto di Milano Smistamento.
4/23 veniva assunto nel Gruppo Ferrovie dello Stato il Parte_2
16.4.1986 con qualifica di Macchinista;
dal 1°.1.2017, data della cessione dell'attività di trasporto merci da a è Controparte_2 Controparte_1
dipendente della Società convenuta, sempre con mansioni di Macchinista, livello di inquadramento B1 del CCNL di riferimento, con assegnazione all'Impianto di Milano Smistamento.
I ricorrenti si dolevano fondatamente del fatto che le indennità oggetto di causa non vengano considerate al fine del calcolo dell'ammontare della retribuzione dovuta in periodo di ferie.
4. In primo luogo, deve, infatti, ritenersi che l'indennità di utilizzazione professionale e di riserva, di cui agli artt. 31 contratto aziendale del 20 luglio
2012, all'art. 31 Contratto aziendale 2016, comma 4 e 5 tab. B, devono essere comprese nella retribuzione da corrispondere ai ricorrenti nel periodo di ferie:
‒ cod. 0170 (IUP PDM KM Condotta);
‒ cod. 0790 (IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man);
‒ cod. 0792 (IUP PDM/PDB Assenze);
‒ cod. 0964 (IUP PDM Lavoro);
‒ cod. 0965 (IUP PDM Cond. Diu. 2 Agent);
‒ cod. 0966 (IUP PDM Cond. Not. 2 Agent).
Parimenti, deve essere computata nella retribuzione dovuta durante il congedo per ferie anche indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art. 77 commi 2, 2.1 e 2.2. del CCNL 20/07/2012, art. 77, commi 2, 2.1 e 2.2. CCNL
2016:
‒ cod. 0412 (Ind. per. comp. giro (CCNL 03);
‒ cod. 0991 (As. res. Interno NO Rip);
‒ cod. 0992 (AS. res. Intern. SI Rip. F.R.);
‒ cod. 0948 (As. res. estero NO Rip. F.R.);
‒ cod. 0949 (As. res. estero SI Rip F.R.);
‒ cod. 0408 (Completam. ). CP_3
In proposito deve essere richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., quanto stabilito dalla Corte appello sez. lav. di Milano, nella sentenza del
5/23 29/12/2022, n. 1053. Nell'ambito di tale decisione, la Corte disaminava, con ampiezza di motivazione, il contesto della giurisprudenza anche europea sul tema. Inoltre, venivano respinte deduzioni di parte appallante analoghe a quelle formulate nella memoria di costituzione di Controparte_1
Si trascrive la motivazione predetta nella parte di rilievo, che sorregge anche la decisione di accoglimento della scrivente:
“Si premette che questa Corte, e questo stesso Collegio, si sono già pronunciati ripetute volte in fattispecie non identiche ma analoghe ( cfr sentenza n.32/2020, 36,2020 , 719/21; cfr. altresì n. 1003/2020 , n. 169/2022 e, da ultimo,
n. 305/2022, emesse nei confronti di ) CP_4
In detti precedenti si sono enucleati dei principi che si ritengono applicabili al caso di specie, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare.
Si è infatti ritenuto, nelle citate sentenze, che il punto nodale della questione è rappresentato dalla idoneità della retribuzione feriale a consentire il pieno e pacifico godimento delle ferie, che costituiscono diritto irrinunciabile del lavoratore, impedendo che una sua sensibile diminuzione possa, anche solo potenzialmente, riflettersi negativamente sulla piena fruizione del diritto medesimo Ciò chiarito, appare chiara l'infondatezza del primo motivo di appello.
Molto correttamente, il primo Giudice ha esaminato le indennità in discussione, ritenendone la natura retributiva alla luce di due inattaccabili considerazioni: la continuità della loro erogazione in busta paga e la loro correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della loro natura retributiva, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale.
Non vi era quindi alcuna valutazione da compiere sul " ruolo della contrattazione collettiva nel nostro Paese", come afferma l'appellante, perché una contrattazione collettiva, per essere legittima, non può disapplicare principi normativi anche eurounitari. La CGUE ha certamente affermato espressamente che compete ad ogni Stato disciplinare la struttura della retribuzione;
il che non
6/23 toglie che quella stessa struttura debba rispettare i principi eurounitari enunciati dalla stessa Corte.
Non si tratta, come afferma l'appellante, di una attività creatrice di norme da parte della CGUE, ma della ordinaria attività interpretativa della Corte di
Giustizia che, come è noto, individua il significato e la portata delle norme che, così come interpretate , entrano a far parte del diritto interno in virtù del principio di primazia del diritto eurounitario.
Né la CGUE, né la Corte di Cassazione, hanno mai sostenuto che la retribuzione feriale debba essere " identica " a quella corrisposta per il servizio attivo, ma " paragonabile", ed in linea di principio coerente con quest'ultima.
L'analisi del Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali parametri.
Piace citare, sotto tale profilo, quanto statuito nella citata sentenza
1003/20 e nella altrettanto citata 169/2022 " Osserva il Collegio che la Corte di
Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza " "WI e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale"
7/23 del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza WI, "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa
"ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di
Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica è stato corretto l'uso da parte del primo giudice del dato di incidenza mensile per valutare la significatività della riduzione rispetto alla decisione di fruire o meno delle ferie. Quanto nello specifico alle voci retributive
"incentivo per attività di scorta" e "incentivo per attività di riserva", di cui all'art. 54.2 del CCA, la Corte osserva che il primo giudice abbia, secondo i criteri evidenziati, correttamente incluso tali emolumenti nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali. Le ulteriori considerazioni dell'appellante in merito alla fruizione effettiva da parte delle ferie degli appellati, al fatto che durante il periodo di ferie i lavoratori fruiscano dell'intera retribuzione (poiché le voci variabili sono calcolate con riferimento al mese precedente), ed infine il fatto che nessuno dei ricorrenti abbia fruito di più di 15 giorni al mese di ferie (cosicché il pregiudizio sarebbe pari circa alla metà di quanto paventato), da un lato sono irrilevanti, poiché
8/23 occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie, dall'altro sono infondate, poiché le modalità di distribuzione temporale del potenziale pregiudizio (se collocato nel mese successivo alle ferie, oppure ripartito in mesi diversi dell'anno) non altera in alcun modo la sostanza della questione. E' anche da osservare che - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la sentenza impugnata non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Per cui è errato sostenere, come fa l'appellante, che l'interpretazione del Tribunale porterebbe a parificare totalmente la retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
Tutte le suesposte conclusioni risultano avvalorate e confortate dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 22401/2020, che ha esaminato appunto la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa e giurisprudenza europee, proprio con riferimento particolare all'incidenza su di essa delle parti variabili.
La Corte ha così statuito : "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno ( art 36 Cost comma 3 "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 cc comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; d.lgso 66/2003, art. 10 ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione
(art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE).Con specifico riferimento alla disciplina Europea,
l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:"1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi
9/23 nazionali...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all ' art 31 n 2 Carta Diritti Fondamentali U E cui l'art. 6
n 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Parte_3
Per_ Per_ novembre 2017 , C214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, , C-
12/17, punto 25).L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Per_4
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).Più specificamente, secondo la Direttiva 88/2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 CP_5
e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, WI e altri, C-155/10, punto
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C- 385/17, punto 24).Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della Direttiva 88/03 si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin
10/23 dalla sentenza 16 3 2006, cause riunite C 131 /04 e C-257/04, Persona_5
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art 7 Direttiva 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06
e C-520/06, e altri, punto 58).L'obbligo di monetizzare le ferie è CP_5
volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonchè e altri, Persona_5 CP_5
punto 60).Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011 causa C – 155/10, e altri Per_6
(punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a
11/23 coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza WI e altri cit., punto 28).Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza
WI e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). [ …] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGU 155/10 E 15 settembre
2011 e a c cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_6
compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE"(Cass. n. 22401/2020).
12/23 Si condivide in pieno l'iter logico seguito dal primo Giudice nel valutare la natura retributiva delle indennità di cui si discute, con conseguente rigetto del terzo e quarto motivo di appello.
Che la IUP sia costituita da una parte fissa e da una variabile è del tutto irrilevante ai fini del decidere, posto che, appunto, l'appellante si duole proprio della mancata considerazione della parte variabile.
E' quindi parimente irrilevante la dissertazione sulla natura " non penalizzante " della parte fissa, di cui a pagg 21 e ss dell'appello, mentre non è assolutamente condivisibile la tesi per cui le due voci sono " una alternativa all'altra in relazione alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa". Il punto è che sono indennità correlate, appunto, alla prestazione lavorativa.
A maggior ragione la medesima conclusione vale per l'indennità di assenza dalla residenza.
Non convince affatto la tesi della " equivalenza " dell'indennità in questione rispetto a quella di trasferta, intanto perché priva di supporto normativo/contrattuale, ma soprattutto in quanto palesemente contrastante con i principi informatori del sistema.
L'indennità di trasferta " compensa" il disagio che può essere correlato a qualsivoglia prestazione lavorativa svolta fuori sede, e, in questo senso, ben può essere ritenuta di natura indennitaria.
L'indennità di assenza dalla residenza del macchinista, invece, si connota per la sua correlazione alla struttura ordinaria della prestazione lavorativa dello stesso che, per definizione, deve prestare la sua attività in luoghi che non possono essere coincidenti con la sua residenza” (Corte di
Appello di Milano Sezione Lavoro sentenza n. 1053/22).
I principi che precedono sono stati affermati anche dalla Cassazione proprio nei confronti della medesima resistente della presente causa:
“17. nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza;
18. questa seconda, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo
13/23 fisso di lavoro, è da includere nella retribuzione feriale, in quanto la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di macchinista, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro;
19. in base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) è fondata la domanda collegata alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile;
20. nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui
è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate;
21. la giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva”
14/23 (Cassazione sez. lav., 19/07/2024, (ud. 21/05/2024, dep. 19/07/2024),
n.19991).
5. I ricorrenti esponevano di svolgere la loro prestazione lavorativa prevalentemente nel turno notturno. Quanto precede è strettamente correlato alla tipologia di attività svolta da ossia di trasporto Controparte_1 merci su rete ferroviaria. Quest'ultima viene, infatti, utilizzata a tal fine quando non occupata dai mezzi dedicati al trasporto passeggeri e, quindi, di notte.
Per le ragioni che seguono deve essere compresa nella retribuzione spettante in periodo di ferie anche l'indennità lavoro notturno (cod. 0421), che è disciplinata per il trasporto merci dall'art.28, punti 2.5 e 2.7 D CCNL 20.07.2012,
e dall'art.27, punti 2.7 D e D5, lett. a.
Infatti, con riguardo alla necessità di includere anche quanto percepito a tale titolo dai lavoratori ricorrenti, deve essere richiamato quanto stabilito dalla
Suprema Corte in caso analogo in cui, come nella presente fattispecie, il lavoro notturno è modalità ordinaria e non occasionale di svolgimento della prestazione lavorativa:
“Questa Corte ha già affermato che "In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di
Con precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 c.c. e della Convenzione
24 giugno 1970 n. 157, ratificata con L. 10 aprile 1981, n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 c.c." (Cass. 17/10/2001, n. 12683; nello stesso senso Cass. n.
17077/2002; Cass. n. 7040/2003).
15/23 Alla luce di tale principio di diritto, una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di "retribuzione" utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima - sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost.
- a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualunque momento.
Nel caso in esame ciò non e': all'esito dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è risultato che la prestazione lavorativa dei controricorrenti - per una precisa scelta organizzativa della società ricorrente - è concentrata nell'orario giornaliero dalle 19,40 alle 06,50. Quindi vi è lavoro notturno e straordinario (notturno e diurno) non come mere modalità di esecuzione della prestazione, bensì come tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro dei controricorrenti.
(...)
Infatti, mentre per 13 e 14 non vi sono altre ragioni che incidano sulla determinazione della base di computo, per la retribuzione delle ferie, invece, è pregnante l'incidenza del principio di irrinunziabilità dettato dall'art. 36 Cost.,
u.c..
Quindi è vero che in tema di ferie la norma costituzionale non determina la misura della retribuzione, così come identica lacuna vi è nell'art. 2109 c.c., sicché occorre rifarsi alle scelte dell'autonomia collettiva. Ed è vero che non vige un principio di omnicomprensività della retribuzione. Ma è altresì vero che opera un ulteriore principio, quello della irrinunziabilità delle ferie annuali.
Dunque il giudice è chiamato a verificare se la clausola collettiva sulla retribuzione delle ferie, combinata con la peculiare organizzazione dell'orario di lavoro del dipendente, possa indurre il lavoratore a rinunziare alle ferie. In presenza di questo rischio la clausola collettiva dovrà essere considerata nulla e quindi ben può (anzi deve) il giudice determinare la retribuzione spettante durante le ferie includendovi i compensi per lavoro straordinario e notturno
16/23 qualora abbiano la connotazione di emolumenti necessari (non eventuali) in virtù della particolare organizzazione del lavoro cui è obbligato il dipendente.
(...)
Nella pronuncia del 15 settembre 2011, Causa c-155/10, e altri, Per_6
la Corte di Giustizia ha osservato che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (punto
23). Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (punto 24). All'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcol o dell'importo da versare durante le ferie annuali soltanto "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (punto 25)” (Cassazione civile sez. lav., 10/10/2023, n.
28320).
Dall'applicazione al caso di specie, dei principi di diritto che precedono discende la necessità di comprendere nella base di calcolo della retribuzione dovuta in periodo feriale anche l'indennità di lavoro notturno.
6. Le pretese di parte ricorrente sono fondate anche con riguardo all'indennità PDM Cargo. Sul punto, deve essere richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di Appello di Milano Sezione
Lavoro, che confermava quanto statuito dal Giudice di primo grado:
“Il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di calcolo dell'incidenza dell'indennità c.d. PdM Cargo trattandosi “di un'indennità che va a compensare
17/23 il particolare disagio e pericolo connaturale alle azioni che il macchinista deve compiere al fine di procedere ai compiti demandatigli e che, quindi, risulta soddisfare i requisiti di cui si è detto più sopra”.
(...)
contesta altresì l'inclusione nella retribuzione delle ferie CP_1 dell'indennità PdM Cargo, perché ha natura premiale ed è soggetta a condizioni di fatto del tutto eventuali
In realtà punto D) dell'Accordo 29 maggio 2012 prevede che “…
Nell'equipaggio a doppio agente… uno dei due macchinisti assicura in tutte le località di servizio le prestazioni accessorie al proprio treno, svolgendo laddove necessario le attività di aggancio/sgancio, posizionamento e ritiro fanali di coda…”.
Pertanto, non è precisato quante volte le operazioni indicate debbano essere svolte, ma è chiaro che quando è necessario esse debbano essere svolte;
non si tratta di una mera facoltà del macchinista ma di un obbligo, il cui svolgimento non dipende dalla sua volontà ma dalle circostanze tecniche del servizio.
Correttamente il Tribunale ha affermato che “… Si tratta, in questo caso, di un'indennità che va a compensare il particolare disagio e pericolo connaturale alle azioni che il macchinista deve compiere al fine di procedere ai compiti demandatigli e che, quindi, risulta soddisfare i requisiti di cui si è detto più sopra…”
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato” (Corte di Appello di Milano
Sezione Lavoro Sentenza n. 347/2024 pubbl. il 15/04/2024).
Tale decisione deve essere condivisa anche con riferimento alla necessità di comprendere nella retribuzione da computare anche l'indennità
18/23 flessibilità PDM diurna e notturna: “Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai limiti di orario di lavoro.
In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL 2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie”
(Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro Sentenza n. 347/2024 pubbl. il
15/04/2024).
7. A detta di parte resistente, “Nella determinazione delle indennità dovute le controparti adottano un criterio di calcolo errato, in quanto ancorato alle giornate di effettiva presenza in luogo dei 26 giorni mensili sui quali è invece calcolata la retribuzione mensile in base al vigente CCNL (cfr. art. 68, comma 6 CCNL).
Tale criterio non risulta corretto, in quanto, al fine di ottenere la media delle competenze accessorie (asseritamente dovute anche nelle giornate di ferie), il totale delle indennità percepite nei giorni di ordinaria presenza deve essere diviso per i consueti 26esimi sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile e non invece, come ha fatto controparte, per i giorni effettivi di presenza”. Tali assunti non sono considivisibili, per le ragioni già espresse dalla Corte di Appello di Milano sulla medesima questione:
“Nello specifico, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL
“convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi dei lavoratori.
L'assunto non è condivisibile.
19/23 L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...) d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa – che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza , punto 37)” (Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro Persona_7
Sentenza n. 347/2024 pubbl. il 15/04/2024).
8. Deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte resistente di intervenuta prescrizione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso avversario.
Sul punto, la giudicante aderisce a quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, pubblicata in data 6.9.2022. La
Suprema Corte una soluzione interpretativa, che esclude la maturazione della prescrizione con riguardo ai crediti oggetto di causa, avendo così sancito: “In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di
20/23 predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012”.
Quanto precede è stato a più riprese ribadito dalla Cassazione, secondo cui “28. questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs. n.
23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. , dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
n. 26246/2022).
9. il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v. , tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n.
30958/2022);
30. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs.
n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva
21/23 del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
31. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (Cassazione sez. lav., 19/07/2024, (ud. 21/05/2024, dep. 19/07/2024), n.19991).
Nel caso di specie, le pretese di parte ricorrente non sono pertanto coperte da prescrizione, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente.
9. Parte resistente deve essere condannata, quindi, al pagamento delle seguenti somme, non oggetto di specifica contestazione nel quantum:
- in favore del ricorrente della Parte_1
somma pari a euro 14.672,01 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con riferimento al periodo compreso tra il
01.08.2007 e il 31.05.2025;
- in favore del ricorrente della Parte_2
somma pari a euro 9.126,73 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2017
e il 31.12.2020.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi comunque pervenire comunque a diversa decisione.
11 . In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite, determinate come da dispositivo, considerata la complessità della causa stessa determinata dalle questioni di fatto e di diritto sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto
22/23 dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna parte resistente al pagamento delle seguenti somme:
- in favore del ricorrente della somma pari a euro Parte_1
14.672,01 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2007 e il 31.05.2025;
- in favore del ricorrente della somma pari a euro Parte_2
9.126,73 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con riferimento al periodo compreso tra il 01.08.2017 e il 31.12.2020.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 3.500,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, con distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
Sentenza esecutiva.
Milano, 18/11/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
23/23