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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2024, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
06.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 2737/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rinaldi del Foro di TA
Ricorrente
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Mariafrancesca Calabrini del
Foro di TA
Resistente
OGGETTO: differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato (a seguito di riassunzione del ricorso iscritto presso il
Tribunale di TA, sul quale il Giudice del Lavoro, con ordinanza del 27.09.2022, aveva dichiarato la propria incompetenza “in favore del Tribunale di Siracusa o di Enna dinanzi ai quali la causa può essere riassunta nei termini di legge”) esponeva: - di Parte_1
essere stato assunto in data 25.09.1985 dalla società e di essere poi Controparte_2
transitato senza interruzione di anzianità in ed, infine, in con CP_3 Controparte_1 sede operativa in TA, Via D'Amico 181, con mansioni di conducente di linea bus;
- che il rapporto di lavoro era cessato in data 11.09.2020 per dimissioni, in quanto, con nota del
30.01.2020, veniva comunicato al ricorrente che, a seguito di giudizio di idoneità con limitazioni, lo stesso sarebbe stato posto in malattia, con conseguente decurtazione della retribuzione al 50% sino al 17.04.2020 ed in aspettativa non retribuita per ulteriori mesi sei, avendo a tale data il ricorrente raggiunto il periodo di comporto contrattuale;
- di aver
1 contestato la decisione datoriale con pec del 07.02.2020, evidenziando che la malattia era cessata e di essere dunque idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, con limitazioni temporali, o comunque di aver diritto al ricollocamento con salvaguardia del trattamento retributivo in godimento;
- che la missiva non era stata riscontrata e di aver, pertanto, subito la decurtazione e la privazione della retribuzione;
- di essere stato posto in Cassa
Integrazione COVID dal 02.03.2020 all'11.06.2020; - che, non sussistendo lo stato di malattia, giusto certificato di guarigione del medico di famiglia del 29.12.2019, la società resistente lo aveva esonerato dal servizio, applicando il trattamento delle assenze per malattia, senza alcun fondamento fattuale e giuridico;
- che l'impossibilità di un suo utilizzo era priva di fondamento e di comprovata motivazione e, semmai, l'eventuale valida ricorrenza di detta impossibilità avrebbe giustificato la risoluzione del rapporto, non certo il collocamento in malattia prima ed aspettativa non retribuita dopo;
- di aver diritto all'integrale trattamento retributivo nel periodo dall'01.01.2020 al 28.02.2020 ed al trattamento retributivo dal 12.06.2020 all'11.09.2020 e, precisamente, al pagamento complessivo di € 7.688,66 a titolo di retribuzioni non versate, oltre € 591,43 per ratei 13^ mensilità ed € 613,34 per differenze su TFR, per un totale differenze retributive pari a €
8.893,43.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del lavoro di condannare “la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma di € 8.893,43, o dell'altra somma anche maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio, previa, ove occorra, CTU contabile. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, entro il limite dello scaglione sino ad € 26.000, e la rifusione degli esborsi di contributo unificato, compensi, spese forfettarie iva e cpa del giudizio da distrarre in favore del difensore”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che il rapporto di lavoro degli era fortemente caratterizzato da un intervento di tipo “pubblicistico‟ Parte_2
finalizzato anche a garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto e il quadro normativo di riferimento di tale rapporto di lavoro era contenuto nella disciplina speciale prevista dal R.D. 148/1931, in deroga alla normativa generale sul rapporto di lavoro, soprattutto in riferimento alle garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici;
- che il ricorrente, a seguito di intervento chirurgico, era stato posto in malattia ininterrottamente dal 18.10.2018 al
2 02.01.2020 ed aveva percepito, come previsto dal CCNL di riferimento, l'indennità di malattia a carico dell' e l'integrazione da parte del datore di lavoro fino al limite di CP_4
giorni 180 nei 42 mesi di riferimento;
- che, superato tale limite, a decorrere dall'1 luglio
2019 il lavoratore era stato posto in aspettativa per motivi di salute ai sensi dell'art. 24 del
R.D. n. 148/1931 (l'aspettativa viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio), disciplina speciale del rapporto degli Parte_2 con erogazione del trattamento economico previsto dal comma 7 (“Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della
Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio
o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due”); - che, dunque, la società resistente aveva legittimamente posto il in aspettativa per motivi di salute applicando le norme di Pt_1
legge di cui al R.D. e che, avendo il lavoratore richiesto di rientrare in servizio a seguito di un periodo di malattia protrattosi per più di 18 mesi, l' aveva l'obbligo di Controparte_1
mandare il dipendente a visita medica, in esito alla quale il medico aveva emesso un giudizio di “idoneità con limitazioni” alla mansione di guida, mai impugnato dal lavoratore;
- che l' non aveva la possibilità di assegnare al ricorrente turni di servizio, presso la CP_1
sede di assegnazione di Siracusa (Pachino-Avola), con un nastro lavorativo di durata inferiore alle 8 ore, né poteva assegnare il dipendente a mansioni differenti, non possedendone le professionalità e, pertanto, aveva legittimamente posto il dipendente in aspettativa per come previsto dall'art. 24 del R.D. n. 148/1931; - che nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 l'azienda, avendo subito il blocco dei servizi di trasporto, aveva posto il ricorrente, al pari di tutti gli altri dipendenti, in Cassa Integrazione Covid 19
e, terminato il periodo di C.I., dal 10.07.2020 all'11.11.2020 (data delle dimissioni volontarie) il era stato posto nuovamente in aspettativa al 50%; - che, superato il Pt_1
periodo di comporto, il avrebbe potuto essere licenziato, come prevede la normativa Pt_1 di settore ma, tuttavia, l'azienda, nella speranza di una sua guarigione, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 24 del R.D. 148 del 1931, lo aveva posto in aspettativa, erogandogli il trattamento economico previsto dalla legge;
- che il ricorrente, dal 3.01.2020, decorrendo un ulteriore periodo di 42 mesi, avrebbe potuto far pervenire altri certificati medici, chiedere di uscire dall'aspettativa e godere nuovamente del trattamento di malattia integrale atteso che il CCNL di settore, nell'ambito dei 42 mesi, applica il sistema del
3 comporto per sommatoria, mentre invece il ricorrente medesimo aveva preferito richiedere le prestazioni salariali integrative previste per gli dalla società di mutuo Parte_2
soccorso e dalla Cassa Autoferrotranvieri Cama-Sodel di TA (che copriva Parte_3
la riduzione di stipendio per malattia o infortunio); - che la condotta dell'azienda era, pertanto, legittima e conforme alla legge e alla contrattazione collettiva e, quindi, nulla era dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per i mesi di gennaio 2020 e febbraio
2020 né per i mesi successivi a quelli in cui era stato posto in Cassa Integrazione Covid 19; - che il ricorrente aveva presentato le proprie dimissioni con modalità telematiche in data
10.09.2020 con decorrenza immediata all'11.09.2020, non garantendo pertanto al datore di lavoro il termine di preavviso di 75 giorni previsto dall'art. 13 del CCNL di settore per le interruzioni/cessazioni del rapporto di lavoro e, quindi, avanzava domanda riconvenzionale di pagamento da parte del ricorrente della relativa indennità sostitutiva del preavviso, quantificata sulla retribuzione percepita al lordo dal ricorrente, pari a € 4.845,80.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024.
*******
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, giova sottolineare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate dallo stesso in ragione dell'asserita illegittimità dell'aspettativa disposta dalla società datrice, per esser stato lo
4 stesso dichiarato idoneo con limitazioni alla mansione della sua qualifica, in luogo del ricollocamento dello stesso con mansioni differenti con conservazione della retribuzione, nonché l'accertamento del diritto della al pagamento in suo favore Controparte_1 dell'indennità di preavviso per aver il lavoratore presentato dimissioni volontarie con effetto immediato e, dunque, senza il rispetto del termine di preavviso previsto.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il ricorrente
, operatore di esercizio (conducente autobus di linea) alle dipendenze della Parte_1
(ex già , a seguito di infortunio, ha usufruito di Controparte_1 CP_5 Controparte_6
congedo per malattia per quasi 15 mesi, dal 18.10.2018 al 02.01.2020 e che, in data
20.01.2020, sottoposto a visita medica obbligatoria – dato il lungo periodo di comporto – era stato dichiarato idoneo con limitazioni all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica possedute.
Risulta, altresì, che la società datrice, all'esito del giudizio medico ha comunicato al lavoratore che “Considerato che le mansioni da Lei contrattualmente svolte prevedono nella
Sua sede di residenza prestazioni non suscettibili di “limitazioni”, consegue che nel periodo di assenza Le verrà erogato il trattamento economico in corso, pari alla metà della retribuzione di riferimento.
Considerato, altresì che Lei è ininterrottamente assente dal servizio per malattia dal
18/10/2018, Le comunichiamo che, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo Nazionale del
15/11/2005, il predetto trattamento retributivo potrà essere mantenuto sino alla scadenza dei 18 mesi e cioè al 17.04.2020.
Perdurando, successivamente a tale data, l'assenza del servizio, Lei potrà usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa senza retribuzione sino ad un massimo di 6 mesi.”
Ancora, risulta che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo il ricorrente, posto in aspettativa al
50 %, ha ricevuto una retribuzione pari alla metà di quella ordinaria, mentre per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio è stato posto in Cassa Integrazione Covid e che, per il restante periodo fino alle dimissioni, ha percepito la retribuzione al 50% prevista per l'aspettativa.
Ciò posto, si osserva che, per ragioni di interesse pubblicistico, essendo il trasporto pubblico locale una materia posta a tutela di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, la disciplina che si applica ai rapporti di lavoro degli Autoferrotranvieri è dettata del Regio Decreto n.
148 del 1931; in particolare, per quel che attiene alla questione oggetto del presente giudizio, la disciplina è da ricercarsi nell'art. 24, il quale prevede che: “L'aspettativa è
5 l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, (…).
Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.
Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando
l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare
l'esonero definitivo dal servizio. (…)
L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata;
questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.
L'aspettativa per motivi di salute può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.
L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.
Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.
Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto. (…)”.
Inoltre, il CCNL e l'Accordo del 03.07.1986 “disciplina del personale Parte_2 inidoneo” prevedono che “In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3 lettera c) dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile,
l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo”.
In tema di trasporto pubblico locale di linea, la Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. Lav.,
18002/2019) ha affermato quanto segue: “Questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo, Cass.
n. 27859 del 2013, Cass. n. 5795 del 2013, Cass. n. 14476 del 2013, Cass. n. 9344 del 2012; in senso conforme, e più risalenti, Cass. n. 12871 del 2004, Cass. n. 7702 del 2003), ha ripetutamente affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti
6 pubblici servizi di trasporto, soggetto ad un'organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell'art.
2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 18 dell'allegato A, R.D. 148 del
1931, la cui persistente vigenza, nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato (L. n. 300 del 1970, art.
13), trova peraltro conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori allo statuto dei lavoratori. Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, di una disciplina speciale connaturata alla specialità dell'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici
(cfr., al riguardo, Cass. 12119 del 2002 la quale ha riconosciuto lo ius variandi anche in peius, cui adde Cass. 6943 del 2005).”.
Nella fattispecie in esame, la società datrice ha ritenuto che il lavoratore, giudicato idoneo con limitazione alle mansioni proprie della qualifica, non potesse continuare nell'espletamento delle proprie mansioni di conducente di autobus in quanto sulla sede di assegnazione/residenza dello stesso non erano ipotizzabili limitazioni orarie, non potendo ridursi turni sotto alle 8 ore sulle tratte di appartenenza, così come non era possibile ricollocare il lavoratore in altra posizione, in quanto le uniche funzioni astrattamente attribuibili erano quella di impiegato amministrativo o di meccanico, mansioni per le quali il lavoratore non possedeva la professionalità necessaria. Di contro il lavoratore non ha dimostrato in modo puntuale e specifico di possedere tali requisiti, né ha individuato altre mansioni allo stesso attribuibili.
In particolare, quanto alla durata dei turni, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che non effettua, presso la sede di assegnazione di servizio CP_1
del ricorrente, turni di servizio con un nastro lavorativo di durata inferiore alle 8 ore, con conseguente legittimità dell'aspettativa disposta dalla società datrice.
In relazione alla deduzione del ricorrente secondo cui l'art. 24 del R.D. 8 gennaio 1931 n.
131 sarebbe stato abrogato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L. 270 del 12.07.1988 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), si osserva quanto segue.
L'art. 1 della L. 270/1988, ai commi 1 e 2 invocati dal ricorrente, ha previsto che “
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del
7 personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi”.
Nessuna abrogazione espressa ed integrale del R.D. n. 148/1931 contiene la disposizione normativa sopra riportata, atteso che al comma 1 prevede l'abrogazione della L. n. 30/1978
(recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto) e al comma 2 contiene la previsione che le disposizioni contenute nell'allegato A possano essere derogate dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Si rileva, oltretutto, che lo stesso Accordo Nazionale 19.07.2005 richiamato dal ricorrente (a sostegno delle proprie deduzioni in ordine all'inapplicabilità, per intervenuta abrogazione, del R.D. n. 148/1931), nell'integrazione di accordo del 19.09.2005, fonda la disciplina della malattia e dell'aspettativa proprio sul R.D. n. 148/1931, prevedendo specificatamente all'art. 4 che “1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 24 dell'all.
A) al R.D.8 gennaio 1931, n. 148 è modificato come segue:
- Successivamente alla fattispecie di cui al punto 3. dell'art. 1 del presente accordo,
l'aspettativa per motivi di salute, è concessa per una durata massima di sei mesi senza retribuzione. - Il comma 7 è modificato come segue: “Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute non derivanti da stati patologici acuti in atto, il dipendente ha diritto, per la durata di un anno alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone
a carico superano le due”; - Fermi restando le percentuali ed i criteri di cui al comma 7. e
8. dell'art. 24 dell'all. A) al R.D. n. 148 del 1931), in caso di aspettativa per motivi di salute la retribuzione di riferimento è pari alla somma delle seguenti voci: - Retribuzione tabellare
- Ex-contingenza - Scatti di anzianità - TDR - Trattamento ad personam (art. 3, p.2, a.n. 27 novembre 2000); - Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, ove attivato, il datore di lavoro può considerare risolto il rapporto di lavoro corrispondendo il trattamento di fine rapporto. Ferme restando le modifiche sopra evidenziate, resta confermata la disciplina di cui all'art. 24 del predetto all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n.148, così come interpretata dall' in materia di aspettativa per motivi CP_4
di salute, che quindi è attivabile sia successivamente ad un periodo di malattia, sia autonomamente in caso di inidoneità temporanea.”.
8 I provvedimenti adottati dalla società datrice risultano, quindi, in linea con il quadro normativo e contrattuale di riferimento e, dunque, la domanda di pagamento delle differenze retributive è infondata e va rigettata.
Circa la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di mancato preavviso avanzata dalla si osserva quanto segue. Controparte_1
Quando il rapporto di lavoro viene interrotto per volontà di una delle parti, l'altra ha diritto a ricevere un periodo di preavviso (salvo eccezioni), che ha la funzione di consentire alla parte che subisce il recesso di individuare soluzioni alternative;
il periodo di preavviso è dovuto sia in caso di licenziamento che di dimissioni del lavoratore, salvo che questi siano assistiti da giusta causa, ed è stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto in conseguenza dell'inquadramento del dipendente e della sua anzianità di servizio.
Ove sia il lavoratore a dimettersi senza giusta causa (la quale deve risultare già dall'atto di dimissioni), se questi non osserva il periodo di preavviso, allora si versa nel caso di preavviso non lavorato dal dipendente e il datore di lavoro ha diritto a trattenere sulle competenze del dipendente un valore pari al periodo di preavviso non lavorato.
Tuttavia, nella fattispecie in esame vengono in rilievo due circostanze rilevanti che giustificano il rigetto della domanda riconvenzionale.
In primo luogo, il ricorrente, all'atto delle dimissioni, era in aspettativa disposta d'ufficio e, dunque, le dimissioni intervenute durante tale periodo non hanno comportato alla società datrice alcuna necessità di riorganizzazione del servizio cui era preposto il dipendente né la datrice aveva interesse a che tale periodo venisse lavorato per il fatto che lo stesso risultava già assente, dapprima per malattia e successivamente – stante il giudizio di idoneità con limitazioni non assegnabili – ritenuto non ricollocabile.
Inoltre, è previsto che, ove il lavoratore non osservi ingiustificatamente il periodo di preavviso, il datore di lavoro trattenga direttamente sulle competenze di chiusura del rapporto lavorativo le somme relative all'indennità di mancato preavviso;
la Controparte_1 invece, al momento dell'emissione della liquidazione delle competenze di chiusura del rapporto, non ha trattenuto alcuna somma, ritenendo queste evidentemente non dovute e richiedendone, invece, il pagamento in via riconvenzionale solo al momento della difesa in giudizio nel procedimento odierno (già dinanzi al Tribunale di TA).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, è parimenti infondata e va rigettata la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di preavviso avanzata dalla società datrice.
9 La soccombenza reciproca, la peculiarità della vicenda e la qualità soggettiva delle parti costituiscono eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla (in persona del legale Controparte_1
pro tempore);
3) dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Siracusa, 11.11.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
06.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 2737/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rinaldi del Foro di TA
Ricorrente
E
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Cimino e Mariafrancesca Calabrini del
Foro di TA
Resistente
OGGETTO: differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato (a seguito di riassunzione del ricorso iscritto presso il
Tribunale di TA, sul quale il Giudice del Lavoro, con ordinanza del 27.09.2022, aveva dichiarato la propria incompetenza “in favore del Tribunale di Siracusa o di Enna dinanzi ai quali la causa può essere riassunta nei termini di legge”) esponeva: - di Parte_1
essere stato assunto in data 25.09.1985 dalla società e di essere poi Controparte_2
transitato senza interruzione di anzianità in ed, infine, in con CP_3 Controparte_1 sede operativa in TA, Via D'Amico 181, con mansioni di conducente di linea bus;
- che il rapporto di lavoro era cessato in data 11.09.2020 per dimissioni, in quanto, con nota del
30.01.2020, veniva comunicato al ricorrente che, a seguito di giudizio di idoneità con limitazioni, lo stesso sarebbe stato posto in malattia, con conseguente decurtazione della retribuzione al 50% sino al 17.04.2020 ed in aspettativa non retribuita per ulteriori mesi sei, avendo a tale data il ricorrente raggiunto il periodo di comporto contrattuale;
- di aver
1 contestato la decisione datoriale con pec del 07.02.2020, evidenziando che la malattia era cessata e di essere dunque idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, con limitazioni temporali, o comunque di aver diritto al ricollocamento con salvaguardia del trattamento retributivo in godimento;
- che la missiva non era stata riscontrata e di aver, pertanto, subito la decurtazione e la privazione della retribuzione;
- di essere stato posto in Cassa
Integrazione COVID dal 02.03.2020 all'11.06.2020; - che, non sussistendo lo stato di malattia, giusto certificato di guarigione del medico di famiglia del 29.12.2019, la società resistente lo aveva esonerato dal servizio, applicando il trattamento delle assenze per malattia, senza alcun fondamento fattuale e giuridico;
- che l'impossibilità di un suo utilizzo era priva di fondamento e di comprovata motivazione e, semmai, l'eventuale valida ricorrenza di detta impossibilità avrebbe giustificato la risoluzione del rapporto, non certo il collocamento in malattia prima ed aspettativa non retribuita dopo;
- di aver diritto all'integrale trattamento retributivo nel periodo dall'01.01.2020 al 28.02.2020 ed al trattamento retributivo dal 12.06.2020 all'11.09.2020 e, precisamente, al pagamento complessivo di € 7.688,66 a titolo di retribuzioni non versate, oltre € 591,43 per ratei 13^ mensilità ed € 613,34 per differenze su TFR, per un totale differenze retributive pari a €
8.893,43.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del lavoro di condannare “la società , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma di € 8.893,43, o dell'altra somma anche maggiore che verrà accertata nel corso del giudizio, previa, ove occorra, CTU contabile. Il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge, entro il limite dello scaglione sino ad € 26.000, e la rifusione degli esborsi di contributo unificato, compensi, spese forfettarie iva e cpa del giudizio da distrarre in favore del difensore”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che il rapporto di lavoro degli era fortemente caratterizzato da un intervento di tipo “pubblicistico‟ Parte_2
finalizzato anche a garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto e il quadro normativo di riferimento di tale rapporto di lavoro era contenuto nella disciplina speciale prevista dal R.D. 148/1931, in deroga alla normativa generale sul rapporto di lavoro, soprattutto in riferimento alle garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici;
- che il ricorrente, a seguito di intervento chirurgico, era stato posto in malattia ininterrottamente dal 18.10.2018 al
2 02.01.2020 ed aveva percepito, come previsto dal CCNL di riferimento, l'indennità di malattia a carico dell' e l'integrazione da parte del datore di lavoro fino al limite di CP_4
giorni 180 nei 42 mesi di riferimento;
- che, superato tale limite, a decorrere dall'1 luglio
2019 il lavoratore era stato posto in aspettativa per motivi di salute ai sensi dell'art. 24 del
R.D. n. 148/1931 (l'aspettativa viene disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare l'esonero definitivo dal servizio), disciplina speciale del rapporto degli Parte_2 con erogazione del trattamento economico previsto dal comma 7 (“Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della
Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio
o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due”); - che, dunque, la società resistente aveva legittimamente posto il in aspettativa per motivi di salute applicando le norme di Pt_1
legge di cui al R.D. e che, avendo il lavoratore richiesto di rientrare in servizio a seguito di un periodo di malattia protrattosi per più di 18 mesi, l' aveva l'obbligo di Controparte_1
mandare il dipendente a visita medica, in esito alla quale il medico aveva emesso un giudizio di “idoneità con limitazioni” alla mansione di guida, mai impugnato dal lavoratore;
- che l' non aveva la possibilità di assegnare al ricorrente turni di servizio, presso la CP_1
sede di assegnazione di Siracusa (Pachino-Avola), con un nastro lavorativo di durata inferiore alle 8 ore, né poteva assegnare il dipendente a mansioni differenti, non possedendone le professionalità e, pertanto, aveva legittimamente posto il dipendente in aspettativa per come previsto dall'art. 24 del R.D. n. 148/1931; - che nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 l'azienda, avendo subito il blocco dei servizi di trasporto, aveva posto il ricorrente, al pari di tutti gli altri dipendenti, in Cassa Integrazione Covid 19
e, terminato il periodo di C.I., dal 10.07.2020 all'11.11.2020 (data delle dimissioni volontarie) il era stato posto nuovamente in aspettativa al 50%; - che, superato il Pt_1
periodo di comporto, il avrebbe potuto essere licenziato, come prevede la normativa Pt_1 di settore ma, tuttavia, l'azienda, nella speranza di una sua guarigione, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 24 del R.D. 148 del 1931, lo aveva posto in aspettativa, erogandogli il trattamento economico previsto dalla legge;
- che il ricorrente, dal 3.01.2020, decorrendo un ulteriore periodo di 42 mesi, avrebbe potuto far pervenire altri certificati medici, chiedere di uscire dall'aspettativa e godere nuovamente del trattamento di malattia integrale atteso che il CCNL di settore, nell'ambito dei 42 mesi, applica il sistema del
3 comporto per sommatoria, mentre invece il ricorrente medesimo aveva preferito richiedere le prestazioni salariali integrative previste per gli dalla società di mutuo Parte_2
soccorso e dalla Cassa Autoferrotranvieri Cama-Sodel di TA (che copriva Parte_3
la riduzione di stipendio per malattia o infortunio); - che la condotta dell'azienda era, pertanto, legittima e conforme alla legge e alla contrattazione collettiva e, quindi, nulla era dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive per i mesi di gennaio 2020 e febbraio
2020 né per i mesi successivi a quelli in cui era stato posto in Cassa Integrazione Covid 19; - che il ricorrente aveva presentato le proprie dimissioni con modalità telematiche in data
10.09.2020 con decorrenza immediata all'11.09.2020, non garantendo pertanto al datore di lavoro il termine di preavviso di 75 giorni previsto dall'art. 13 del CCNL di settore per le interruzioni/cessazioni del rapporto di lavoro e, quindi, avanzava domanda riconvenzionale di pagamento da parte del ricorrente della relativa indennità sostitutiva del preavviso, quantificata sulla retribuzione percepita al lordo dal ricorrente, pari a € 4.845,80.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, giova sottolineare che l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate dallo stesso in ragione dell'asserita illegittimità dell'aspettativa disposta dalla società datrice, per esser stato lo
4 stesso dichiarato idoneo con limitazioni alla mansione della sua qualifica, in luogo del ricollocamento dello stesso con mansioni differenti con conservazione della retribuzione, nonché l'accertamento del diritto della al pagamento in suo favore Controparte_1 dell'indennità di preavviso per aver il lavoratore presentato dimissioni volontarie con effetto immediato e, dunque, senza il rispetto del termine di preavviso previsto.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il ricorrente
, operatore di esercizio (conducente autobus di linea) alle dipendenze della Parte_1
(ex già , a seguito di infortunio, ha usufruito di Controparte_1 CP_5 Controparte_6
congedo per malattia per quasi 15 mesi, dal 18.10.2018 al 02.01.2020 e che, in data
20.01.2020, sottoposto a visita medica obbligatoria – dato il lungo periodo di comporto – era stato dichiarato idoneo con limitazioni all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica possedute.
Risulta, altresì, che la società datrice, all'esito del giudizio medico ha comunicato al lavoratore che “Considerato che le mansioni da Lei contrattualmente svolte prevedono nella
Sua sede di residenza prestazioni non suscettibili di “limitazioni”, consegue che nel periodo di assenza Le verrà erogato il trattamento economico in corso, pari alla metà della retribuzione di riferimento.
Considerato, altresì che Lei è ininterrottamente assente dal servizio per malattia dal
18/10/2018, Le comunichiamo che, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo Nazionale del
15/11/2005, il predetto trattamento retributivo potrà essere mantenuto sino alla scadenza dei 18 mesi e cioè al 17.04.2020.
Perdurando, successivamente a tale data, l'assenza del servizio, Lei potrà usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa senza retribuzione sino ad un massimo di 6 mesi.”
Ancora, risulta che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo il ricorrente, posto in aspettativa al
50 %, ha ricevuto una retribuzione pari alla metà di quella ordinaria, mentre per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio è stato posto in Cassa Integrazione Covid e che, per il restante periodo fino alle dimissioni, ha percepito la retribuzione al 50% prevista per l'aspettativa.
Ciò posto, si osserva che, per ragioni di interesse pubblicistico, essendo il trasporto pubblico locale una materia posta a tutela di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, la disciplina che si applica ai rapporti di lavoro degli Autoferrotranvieri è dettata del Regio Decreto n.
148 del 1931; in particolare, per quel che attiene alla questione oggetto del presente giudizio, la disciplina è da ricercarsi nell'art. 24, il quale prevede che: “L'aspettativa è
5 l'esenzione temporanea dal servizio degli agenti stabili, che si concede in seguito a domanda dell'interessato per motivi di salute, per servizio militare obbligatorio, (…).
Anche se disposta di ufficio, l'aspettativa deve sempre essere notificata per iscritto all'interessato.
Essa viene anche disposta d'ufficio nei casi di prolungata infermità o di sopraggiunto impedimento all'ulteriore esercizio delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, quando
l'azienda giudichi conveniente esperimentare l'esenzione stessa, prima di deliberare
l'esonero definitivo dal servizio. (…)
L'aspettativa è deliberata dal direttore, il quale ne determina la durata;
questa può essere prorogata, ma non mai eccedere in complesso i diciotto mesi, quando si tratti di aspettativa concessa per motivi di salute.
L'aspettativa per motivi di salute può in ogni momento essere revocata, e si può far luogo all'esonero, ove un giudizio medico, reso con le forme dell'art. 29, stabilisca l'inutilità di continuare l'aspettativa medesima.
L'aspettativa è revocata quando siano venute a cessare le cause per cui fu disposta.
Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute l'agente ha diritto, per la durata di un anno, sui fondi della Cassa soccorso e dopo il trattamento di malattia, di cui all'art. 23, alla metà dello stipendio o della paga, se solo o con una o due persone di famiglia a carico, e a due terzi se le persone di famiglia a carico superano le due.
Per gli agenti che hanno meno di cinque anni di servizio, il trattamento è ridotto di un quarto. (…)”.
Inoltre, il CCNL e l'Accordo del 03.07.1986 “disciplina del personale Parte_2 inidoneo” prevedono che “In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione aziendale, ferme restando le norme di legge in vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organico verificata ai sensi dell'art. 3 lettera c) dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, procede alla collocazione del lavoratore in altra qualifica professionale per la quale sussista l'idoneità, preferendo, ove possibile,
l'inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo”.
In tema di trasporto pubblico locale di linea, la Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. Lav.,
18002/2019) ha affermato quanto segue: “Questa Corte di legittimità (cfr. da ultimo, Cass.
n. 27859 del 2013, Cass. n. 5795 del 2013, Cass. n. 14476 del 2013, Cass. n. 9344 del 2012; in senso conforme, e più risalenti, Cass. n. 12871 del 2004, Cass. n. 7702 del 2003), ha ripetutamente affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti
6 pubblici servizi di trasporto, soggetto ad un'organica disciplina di carattere speciale, non è applicabile, in tema di svolgimento di mansioni superiori alla qualifica, la norma dell'art.
2103 c.c., ma sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 18 dell'allegato A, R.D. 148 del
1931, la cui persistente vigenza, nonostante la sopravvenuta disciplina della promozione automatica come regola generale del rapporto di lavoro privato (L. n. 300 del 1970, art.
13), trova peraltro conferma nei richiami ad esso operati da numerosi provvedimenti legislativi posteriori allo statuto dei lavoratori. Si tratta, secondo la citata giurisprudenza, di una disciplina speciale connaturata alla specialità dell'intera disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici
(cfr., al riguardo, Cass. 12119 del 2002 la quale ha riconosciuto lo ius variandi anche in peius, cui adde Cass. 6943 del 2005).”.
Nella fattispecie in esame, la società datrice ha ritenuto che il lavoratore, giudicato idoneo con limitazione alle mansioni proprie della qualifica, non potesse continuare nell'espletamento delle proprie mansioni di conducente di autobus in quanto sulla sede di assegnazione/residenza dello stesso non erano ipotizzabili limitazioni orarie, non potendo ridursi turni sotto alle 8 ore sulle tratte di appartenenza, così come non era possibile ricollocare il lavoratore in altra posizione, in quanto le uniche funzioni astrattamente attribuibili erano quella di impiegato amministrativo o di meccanico, mansioni per le quali il lavoratore non possedeva la professionalità necessaria. Di contro il lavoratore non ha dimostrato in modo puntuale e specifico di possedere tali requisiti, né ha individuato altre mansioni allo stesso attribuibili.
In particolare, quanto alla durata dei turni, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte resistente si evince che non effettua, presso la sede di assegnazione di servizio CP_1
del ricorrente, turni di servizio con un nastro lavorativo di durata inferiore alle 8 ore, con conseguente legittimità dell'aspettativa disposta dalla società datrice.
In relazione alla deduzione del ricorrente secondo cui l'art. 24 del R.D. 8 gennaio 1931 n.
131 sarebbe stato abrogato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L. 270 del 12.07.1988 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure), si osserva quanto segue.
L'art. 1 della L. 270/1988, ai commi 1 e 2 invocati dal ricorrente, ha previsto che “
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del
7 personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi”.
Nessuna abrogazione espressa ed integrale del R.D. n. 148/1931 contiene la disposizione normativa sopra riportata, atteso che al comma 1 prevede l'abrogazione della L. n. 30/1978
(recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto) e al comma 2 contiene la previsione che le disposizioni contenute nell'allegato A possano essere derogate dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Si rileva, oltretutto, che lo stesso Accordo Nazionale 19.07.2005 richiamato dal ricorrente (a sostegno delle proprie deduzioni in ordine all'inapplicabilità, per intervenuta abrogazione, del R.D. n. 148/1931), nell'integrazione di accordo del 19.09.2005, fonda la disciplina della malattia e dell'aspettativa proprio sul R.D. n. 148/1931, prevedendo specificatamente all'art. 4 che “1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 24 dell'all.
A) al R.D.8 gennaio 1931, n. 148 è modificato come segue:
- Successivamente alla fattispecie di cui al punto 3. dell'art. 1 del presente accordo,
l'aspettativa per motivi di salute, è concessa per una durata massima di sei mesi senza retribuzione. - Il comma 7 è modificato come segue: “Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute non derivanti da stati patologici acuti in atto, il dipendente ha diritto, per la durata di un anno alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone
a carico superano le due”; - Fermi restando le percentuali ed i criteri di cui al comma 7. e
8. dell'art. 24 dell'all. A) al R.D. n. 148 del 1931), in caso di aspettativa per motivi di salute la retribuzione di riferimento è pari alla somma delle seguenti voci: - Retribuzione tabellare
- Ex-contingenza - Scatti di anzianità - TDR - Trattamento ad personam (art. 3, p.2, a.n. 27 novembre 2000); - Superato il periodo di comporto, oppure scaduto il periodo di aspettativa, ove attivato, il datore di lavoro può considerare risolto il rapporto di lavoro corrispondendo il trattamento di fine rapporto. Ferme restando le modifiche sopra evidenziate, resta confermata la disciplina di cui all'art. 24 del predetto all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n.148, così come interpretata dall' in materia di aspettativa per motivi CP_4
di salute, che quindi è attivabile sia successivamente ad un periodo di malattia, sia autonomamente in caso di inidoneità temporanea.”.
8 I provvedimenti adottati dalla società datrice risultano, quindi, in linea con il quadro normativo e contrattuale di riferimento e, dunque, la domanda di pagamento delle differenze retributive è infondata e va rigettata.
Circa la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di mancato preavviso avanzata dalla si osserva quanto segue. Controparte_1
Quando il rapporto di lavoro viene interrotto per volontà di una delle parti, l'altra ha diritto a ricevere un periodo di preavviso (salvo eccezioni), che ha la funzione di consentire alla parte che subisce il recesso di individuare soluzioni alternative;
il periodo di preavviso è dovuto sia in caso di licenziamento che di dimissioni del lavoratore, salvo che questi siano assistiti da giusta causa, ed è stabilito dal contratto collettivo applicato al rapporto in conseguenza dell'inquadramento del dipendente e della sua anzianità di servizio.
Ove sia il lavoratore a dimettersi senza giusta causa (la quale deve risultare già dall'atto di dimissioni), se questi non osserva il periodo di preavviso, allora si versa nel caso di preavviso non lavorato dal dipendente e il datore di lavoro ha diritto a trattenere sulle competenze del dipendente un valore pari al periodo di preavviso non lavorato.
Tuttavia, nella fattispecie in esame vengono in rilievo due circostanze rilevanti che giustificano il rigetto della domanda riconvenzionale.
In primo luogo, il ricorrente, all'atto delle dimissioni, era in aspettativa disposta d'ufficio e, dunque, le dimissioni intervenute durante tale periodo non hanno comportato alla società datrice alcuna necessità di riorganizzazione del servizio cui era preposto il dipendente né la datrice aveva interesse a che tale periodo venisse lavorato per il fatto che lo stesso risultava già assente, dapprima per malattia e successivamente – stante il giudizio di idoneità con limitazioni non assegnabili – ritenuto non ricollocabile.
Inoltre, è previsto che, ove il lavoratore non osservi ingiustificatamente il periodo di preavviso, il datore di lavoro trattenga direttamente sulle competenze di chiusura del rapporto lavorativo le somme relative all'indennità di mancato preavviso;
la Controparte_1 invece, al momento dell'emissione della liquidazione delle competenze di chiusura del rapporto, non ha trattenuto alcuna somma, ritenendo queste evidentemente non dovute e richiedendone, invece, il pagamento in via riconvenzionale solo al momento della difesa in giudizio nel procedimento odierno (già dinanzi al Tribunale di TA).
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, è parimenti infondata e va rigettata la domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di preavviso avanzata dalla società datrice.
9 La soccombenza reciproca, la peculiarità della vicenda e la qualità soggettiva delle parti costituiscono eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 06.11.2024, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla (in persona del legale Controparte_1
pro tempore);
3) dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Siracusa, 11.11.2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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