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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 10/09/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 275/2020 R.G., avverso la sentenza n. 19/2020 pronunciata il 9.1.2020 dal Tribunale di Larino (proc. n. 466/2016 R.G.), avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Maurizio Ciffolilli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
E
( ), in persona della procuratrice e l. r. in carica, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv.
Marco Pesenti, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Campobasso - Sez. civile, in accoglimento integrale del gravame proposto da avverso la sentenza n. 19/2020 resa dal Parte_1
Tribunale di Larino, contrariis reiectis, affermare e dichiarare:
1) in riforma totale dell'impugnata sentenza, pronunciare, sotto i vari profili eccepiti,
l'inefficacia, l'antigiuridicità e la revoca del decreto ingiuntivo n. 41/2016 - R.G. 466/2016 per inconfigurabilità ed insussistenza dei presupposti ex lege previsti;
2) la condanna, di conseguenza della “ ” e della “ ”, in CP_1 CP_2 persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., ognuna per la propria responsabilità, alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 cpc.
Per l'appellata:
In via pregiudiziale:
- disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo, allo Controparte_1 stato, unica titolare del credito per cui è causa. Controparte_3
Nel merito in via principale:
- respingere l'appello avversario e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado ed ivi rimaste assorbite in funzione dell'accoglimento della domanda svolta in via principale: nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare il sig.
al pagamento, in favore di ora Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
della somma di euro 23.174,99, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...] contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dalla data di decadenza dal beneficio del termine al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 612 dell'11.12.2020, ha rigettato l'opposizione, proposta da , avverso il decreto n. 41/2016 del 9.2.2016, con cui gli era Parte_1 stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 23.174,99, CP_1 CP_1 maggiorata di interessi al tasso convenzionale e spese, a titolo di saldo a debito derivante dal contratto di finanziamento n. 10620642, stipulato tra il e Compass Pt_1
s.p.a.
Con l'opposizione il aveva dedotto: l'insussistenza dei presupposti per Pt_1
l'emissione di decreto ingiuntivo e la mancanza di prova del credito;
la nullità della clausola relativa agli interessi convenuti nel contratto di prestito personale per pattuizione usuraria, sostenendo la necessità di inclusione del tasso di mora nel TEG ai
2 fini del calcolo del tasso di interesse usurario;
l'illegittima applicazione di anatocismo e la nullità della pattuizione degli interessi;
l'illegittimità del piano di ammortamento “alla francese”; la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di forma scritta.
Il tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla mancanza di prova del credito e alla nullità del contratto per difetto di forma e disatteso le altre, in quanto formulate in modo generico.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello , con atto di Parte_1 citazione notificato il 12.10.2020, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio deducendo di essere subentrata a Controparte_2 CP_1
a seguito di conferimento di ramo di azienda del 29.6.2018, in forza del quale era
[...] divenuta titolare di tutti i crediti deteriorati di cui era titolare alla data del Controparte_1
1°.7.2018; nel merito ha insistito nel rigetto dell'impugnazione.
Disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria, all'esito dell'udienza del 15.11.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia di non Controparte_1 essendosi provveduto nel corso del giudizio.
2. L'appello è argomentato in maniera sufficientemente specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
3. A fondamento dell'impugnazione sono proposti tre motivi, con i quali parte appellante, riproponendo in parte le difese svolte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, deduce: 1) la nullità del contratto di prestito personale oggetto di causa per mancanza di forma scritta;
2) la carenza di legittimazione attiva di per violazione Controparte_1 dell'art. 1264 c.c. e dell'art. 58 del d. lgs. n. 385/1993; 3) la carenza di prova del credito azionato in via monitoria.
3 4. Rilievo preliminare assume l'esame del secondo motivo, con cui sono proposte, con riferimento alla cessione del credito da Compass s.p.a. a difese che Controparte_1
l'appellante ha poi esteso alla cessione intervenuta nel corso del giudizio tra quest'ultima società e Controparte_2
Deduce il il difetto di titolarità sostanziale del credito e di legittimazione attiva Pt_1 delle società cessionarie, in quanto non sarebbe dimostrata l'esistenza dei contratti di cessione da Compass s.p.a. a e da quest'ultima a la cui Controparte_1 Controparte_2 prova non può trarsi, nel primo caso, dalla dichiarazione unilaterale di parte cessionaria e, nel secondo, dall'avviso di cessione dei rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n. 385/1993.
Le deduzioni sono infondate.
4.1. Con riferimento alla prima cessione, essa è documentata dal contratto (non, quindi, semplice dichiarazione unilaterale della cessionaria) allegato al fascicolo monitorio, che non è mai stato oggetto di contestazione in merito alla circostanza che il credito oggetto di causa sia compreso nelle diverse posizioni creditorie cedute.
È poi infondata la deduzione secondo cui la predetta cessione non sarebbe opponibile al debitore ceduto per mancata notifica o accettazione della stessa ai sensi dell'art. 1264 comma 1 c.c. e, comunque, per violazione del disposto dell'art. 58 del D. lgs. n.
385/1993.
Premesso che la notificazione a cui l'art. 1264 comma 1 c.c. condiziona l'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto non deve essere intesa come quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, “ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (ex plurimis Cass., n. 12734/2021;
Cass., n. 20143/2005), va puntualizzato che al fascicolo del procedimento monitorio è stata allegata la raccomandata a/r del 5.6.2015 contenente la comunicazione, ai fini e per gli effetti degli artt. 1264 e 1265 c.c., con firma di ricezione del in data Pt_1
30.6.2015, della cessione a del credito vantato da Compass s.p.a. nei Controparte_1 confronti dell'appellante relativamente al finanziamento n. 10620642, recante, altresì,
l'invito a eseguire tutti i pagamenti futuri alla società cessionaria.
Posto che tale comunicazione è senza dubbio già di per sé idonea a mettere il debitore al corrente della mutata titolarità del credito, la notifica della cessione al debitore ceduto deve considerarsi perfezionata anche prendendo in considerazione la sola notifica del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del creditore cessionario, alla quale la giurisprudenza attribuisce costantemente efficacia di comunicazione della cessione, dando rilevanza, a tal fine, persino la comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass., n. 654/2025; Cass., n. 1770/2014).
Va osservato, poi, che il perfezionamento della comunicazione al debitore ceduto rende inutile la verifica del rispetto delle formalità previste per la cessione dei rapporti giuridici in blocco dall'art. 58 comma 2 del D. lgs. n. 385/1993: posto che la predetta norma ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco, la pubblicazione sulla
4 Gazzetta Ufficiale, che si pone sullo stesso piano della notificazione della cessione prescritta in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogata da questa,
e quindi dalla comunicazione al debitore ceduto effettuata senza particolari requisiti di forma (Cass., n. 20495/2020; Cass., n. 5997/2006).
4.2. In ordine alla seconda cessione, intervenuta tra e va Controparte_1 Controparte_2 premesso che la questione della sua esistenza ed efficacia rileva non ai fini della titolarità dal lato attivo nel diritto controverso, ma esclusivamente ai fini della legittimazione all'intervento di tale ultima società, in quanto, venendo in rilievo un trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 comma 1 c.p.c.), quindi tra e restando al Pt_1 Controparte_1 successore la possibilità di intervenire e chiedere l'estromissione del dante causa, se le altre parti vi consentono, ai sensi del comma 3 della stessa disposizione (con riferimento al caso specifico del trasferimento di ramo di azienda bancaria e alla sua irrilevanza ai fini della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente v. Cass., n.
18258/2014).
Ciò posto, l'appellante ritiene insufficiente a provare la conclusione del contratto di cessione tra e la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e CP_1 CP_2 contesta la mancata dimostrazione che in tale cessione sia compreso il credito oggetto di causa.
Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che la società intervenuta ai sensi dell'art. 111 comma 3 c.p.c. ha prodotto non soltanto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D. lgs. n. 385/1993, ma anche il verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda del 29.6.2018, che non è stato oggetto di contestazione.
È infondata, poi, la deduzione con cui l'appellante contesta la mancata dimostrazione che il credito oggetto di causa è compreso nella cessione a venendo in Controparte_2 considerazione non già la cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, per il quale può porsi in astratto un problema di individuazione dei crediti ceduti, ma un conferimento del “ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”, recante la previsione che “il conferimento determina il subentro della società conferitaria nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda”, in particolare di “tutti i crediti deteriorati di cui si è resa acquirente e sarà titolare alla Controparte_1 data di efficacia del conferimento (1° luglio 2018)” e che “la società conferitaria riscuoterà direttamente l'importo di tali crediti e, qualora essi fossero pagati dai debitori della società conferente, questa si obbliga a versare quanto incassato alla società conferitaria che, a sua volta, si obbliga a rifondere alla società conferente quanto questa fosse tenuta a pagare per i debiti riferibili al ramo di azienda conferito”.
È evidente, quindi, che tutti i crediti in sofferenza ceduti pro soluto a da Controparte_1
Compass s.p.a. – e tra questi quello oggetto di causa, come non contestato dall'appellante – sono parte del ramo di azienda conferito in Controparte_2
Va, poi, precisato che la pubblicità di cui all'art. 58 del D. lgs. n. 385/1993 non ha, nel caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, la stessa funzione della pubblicità
5 della cessione di crediti in blocco, cioè quella di derogare al regime della notifica al debitore ceduto previsto dall'art. 1264 comma 1 c.c., dal momento che gli effetti del trasferimento di azienda rispetto ai crediti relativi all'azienda (o al ramo di azienda) ceduta sono regolati in modo autonomo dall'art. 2559 comma 1c.c., secondo cui “la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore
o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”.
Nel caso in esame la suddetta iscrizione è stata documentata da mediante Controparte_2 produzione della visura camerale storica (v., in particolare, pag. 36) e questo adempimento pubblicitario è sufficiente a rendere opponibile ai debitori ceduti la cessione dei crediti relativi al ramo di azienda ceduto.
L'art. 58 ricordato deroga, invece, all'art. 2560 c.c., in tema di trasferimento delle passività al cessionario dell'azienda (Cass., n. 18258/2014), ma tale questione non ha rilevanza nel presente giudizio.
Lo svolgimento, da parte del , di difese dirette a contestare la legittimazione Pt_1 all'intervento di implica il mancato consenso all'estromissione dal giudizio Controparte_2 della cedente rispetto alla quale, pertanto, il giudizio prosegue. Controparte_1
5. Il primo motivo, con cui l'appellante ribadisce la censura di nullità del contratto di prestito personale n. 10620642 di Compass s.p.a. per essere stato sottoscritto da lui soltanto e non dal funzionario della società finanziaria, è infondato.
La censura, di fatto abbandonata dall'appellante, che ha omesso di illustrarla con le difese conclusionali, contrasta con l'insegnamento giurisprudenziale consolidato (tra le più recenti v. Cass., n. 9187/2021) a partire della pronuncia delle Sezioni unite del 2018
n. 898, secondo cui i cd. contratti monofirma (vale a dire sottoscritti dal solo cliente) stipulati con la banca o l'intermediario finanziario sono validi ed efficaci, potendo emergere la manifestazione del consenso della banca da fatti concludenti, in primo luogo dall'esecuzione del contratto.
Con l'orientamento predetto è stato definitivamente superato il precedente orientamento, espresso in alcune pronunce della Suprema corte del 2016 e del 2017 (tra questa quella citata da parte appellante), che avevano ritenuto invalido il contratto privo della firma della banca.
A fondamento di tale condivisibile orientamento, vi è la considerazione che l'invalidità prospettata per la violazione della forma scritta nei contratti bancari o aventi ad oggetto servizi di investimento finanziario è una nullità di protezione;
pertanto il cliente che ha sottoscritto il contratto non può dolersi del fatto che non l'abbia sottoscritto la banca, in quanto quest'ultima non è destinataria della protezione accordata dalla norma (artt. 117
t.u.b. e 23 t.u.f.).
Nel caso in esame la società finanziaria ha pacificamente dato esecuzione al contratto di finanziamento, erogando materialmente la somma chiesta in prestito dal , e Pt_1 tale comportamento concludente implica necessariamente la manifestazione del consenso alla conclusione del contratto.
6 6. Con il terzo motivo la decisione impugnata è censurata per aver ritenuto provato il credito azionato in via monitoria, nonostante il carattere parziale e incompleto degli
“estratti di saldaconto” prodotti, come tali non idonei a dimostrarne l'esistenza.
Il motivo è infondato.
6.1. Venendo in considerazione un credito derivante da un contratto di mutuo, il creditore adempie all'onere della prova del credito restitutorio mediante la produzione del contratto, non essendo tenuto, invece, a provare anche il mancato pagamento;
spetta al mutuatario, secondo i principi generali, dimostrare l'adempimento, che integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisce (Cass., n. 13477/2025;
Cass., n. 19527/2019).
In sede monitoria è stato prodotto il titolo della pretesa, costituito dal contratto di finanziamento recante la sottoscrizione del , sufficiente per i motivi anzidetti a Pt_1 provare la conclusione del contratto in forma scritta;
l'appellante non ha mai contestato di aver ricevuto la somma mutuata, discendendone, pertanto, l'obbligo di restituzione secondo i tempi e alle condizioni previste in contratto.
Ad abundantiam va osservato che l'esistenza dell'obbligazione restitutoria derivante da contratto di mutuo può addirittura essere provata senza di produzione del titolo contrattuale, ma sulla base della valutazione della condotta giudiziale e stragiudiziale del mutuatario, ad esempio in relazione al pagamento delle rate di restituzione del prestito e alla non contestazione della ricezione della somma mutuata (Cass., n. 8829/2023).
Alla luce dei principi ricordati, la contestazione della completezza e attendibilità degli estratti conto prodotti dalla parte mutuante non coglie nel segno: essa si fonda sull'errato presupposto che si tratti di documenti dimostrativi del credito (che, invece, è provato dal contratto di mutuo), mentre, in realtà, si tratta di dichiarazioni della parte mutuante in ordine ai pagamenti delle rate da parte del mutuatario, che in tal modo ha allegato il pagamento solo parziale intervenuto.
Di contro il mutuatario non ha allegato, e tanto meno dimostrato, come era suo onere,
l'esecuzione di diversi e ulteriori pagamenti rispetto a quelli allegati da controparte.
6.2. Nessuna ulteriore specifica censura della sentenza impugnata può dirsi proposta con l'atto di appello, nel quale si afferma espressamente che i profili di nullità del contratto e di mancata dimostrazione del credito fatti valere sono assorbenti degli
“ulteriori rilievi mossi dall'odierno appellante in merito alla indeterminatezza dell'oggetto inficiante il contratto finanziario predisposto dalla Compass spa, riverberantesi sulla cessionaria , poiché ai tassi in esso indicati e, segnatamente, il tasso CP_1 fisso nominale (TAN) del 9,75% ed il TAEG del 10,33%, vanno ad aggiungersi il tasso moratorio fissato nella misura del 3% in più al TAN, nonché i “premi assicurativi” per un importo di € 1.764,00, oltre oneri e spese accessorie connesse, da cui scaturisce la lievitazione effettiva ed ulteriore dei tassi sopra descritti, di natura “virtuale” e “fuorviante”
e non bensì “reale”, con conseguente violazione dei richiamati principi di trasparenza bancaria e finanziaria, nonché la buona fede e la correttezza contrattuale, incidenti sulla
7 validità ed efficacia del contratto stesso, ancorché considerando la vessatorietà di tali violazioni”.
Si tratta, in ogni caso, di un richiamo ad alcune questioni poste in primo grado, in cui non si esprime alcuna censura alla decisione adottata in primo grado (né tale censura è stata articolata e sviluppata nelle difese conclusionali) e che non consente di percepire le ragioni per le quali sarebbe indeterminato l'oggetto del contratto di finanziamento e sarebbero violati i principi di trasparenza bancaria e finanziaria.
7. In mancanza di costituzione di parte appellata nulla va disposto per le spese nei suoi confronti.
Rispetto a parte intervenuta la totale soccombenza dell'appellante determina la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidare nella misura indicata in dispositivo secondo i criteri di cui al d. m. n. 55/2014 e ss. mm., secondo parametri minimi relativi allo scaglione applicabile in relazione al valore della controversia, con esclusione della fase di trattazione.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 19/2020 pronunciata il
9.1.2020 dal Tribunale di Larino, proposto da , con citazione notificata il Parte_1
12.10.2020, nei confronti di nella contumacia di questa e con Controparte_1
l'intervento di così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_2 presente grado di giudizio, che liquida in € 2.938,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge forte;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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