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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14679/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - DO ristori”
promossa da:
, anche quale successore universale di deceduto in Parte_1 Persona_1 corso di causa, e elettivamente domiciliati presso l'avv. Diego Cremona Parte_2 che li rappresenta e difende come da mandati in calce al ricorso introduttivo -
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li
[...] rappresenta e difende ex lege -
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA -
Conclusioni per i ricorrenti: si insiste per l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso come precisata nella memoria 11.12.2024, con vittoria di spese per la cui liquidazione i ricorrenti si rimettono a giustizia;
pagina 1 di 19 FATTO e DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 21.11.2023, Persona_1 Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la condanna
[...] Parte_2 della Repubblica Federale di Germania, della in Controparte_1 rappresentanza della Repubblica Italiana, e del , ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla L. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del D.L. n. 198 del 29 Dicembre
2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis a seguito della deportazione e del successivo decesso avvenuto a Mauthausen in Austria dei loro congiunti.
A fondamento della propria pretesa e rispettivamente Persona_1 Parte_1 figlio e nipote ex filia di , e nipote ex filia di Persona_2 Parte_2 Per_3
hanno dedotto che l'8.3.1944 nel cuore della notte venne
[...] Persona_3 convocato d'urgenza presso la caserma dei Carabinieri;
in conseguenza la coniuge Per_4
allarmata, chiese aiuto al fratello che raggiunse immediatamente il cognato
[...] Pt_1
Da quella notte i due malcapitati non fecero più ritorno a casa, dove rimasero ad Per_3
Per_ attenderli invano i due figli di , e già orfani di madre, la Persona_2 Per_1
Per_ coniuge e la figlia di , e Persona_3 CP_3
Hanno chiesto pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica
Federale di Germania per i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa costitutiva la e il Controparte_1 [...]
hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire da parte Controparte_2 degli odierni ricorrenti per mancanza di prova della loro qualità di eredi universali, e il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda “laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta”. E infine in ordine al quantum hanno chiesto la detrazione dall'ammontare risarcitorio delle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” evidenziando che quale orfano di risultava Persona_1 Pt_1 aver percepito a titolo di pensione di guerra la somma di € 6.665,39; mentre Persona_4 quale vedova di aveva percepito fino al decesso a titolo di pensione del Persona_3 coniuge quale infortunato civile la somma di € 23.641,77.
pagina 2 di 19 In contumacia della Repubblica Federale di Germania, previa costituzione di Pt_1
quale erede di deceduto il 16.9.24, la causa, documentalmente
[...] Persona_1 istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies IV co. c.p.c. previo deposito di note scritte da parte dei soli ricorrenti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare
1. Premesso che non è contestata ed anzi risulta espressamente riconosciuta la giurisdizione italiana in ordine alle domande oggetto di causa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per completezza si osserva che anche recentemente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28/09/2020, N. 20442).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., NN. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta” di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238/2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Risulta poi inammissibile e comunque infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania, ostandovi il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.
Infatti, sia l'esegesi letterale dell'art. 43 D.L. 36/2022, che ha istituito il “DO per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” pagina 3 di 19 sia l'interpretazione dell'istituto fornita dalla Consulta depongono nel senso di ritenere che la titolarità passiva del rapporto controverso permanga, anche dopo l'istituzione del DO
TO, in capo ala Repubblica Federale di Germania, quale naturale contraddittore nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per i crimini commessi dal Terzo Reich, atteggiandosi piuttosto il DO quale soggetto liquidatore cui accedere solo dopo l'ottenimento di un titolo giudiziale o contrattuale.
Il secondo comma della norma ora citata prevede infatti: “Hanno diritto all'accesso al
DO, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del DO il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. È a carico del DO il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.”
Mentre il terzo comma recita: “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul DO di cui al medesimo comma 1.”
D'altra parte, la Corte Costituzionale proprio nella sentenza n. 159/23 richiamata dall'Avvocatura di Stato, nel riportare l'art. 43 D.L. 36/22 oggetto di esame, quanto al comma terzo sopra richiamato scrive: “Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul DO.
Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.”
E successivamente aggiunge: “L'accesso al DO “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta.”
Di tal ché appare fuori dubbio nell'interpretazione della Consulta che la Repubblica Federale di Germania è legittimata passiva dell'azione risarcitoria in esame – a seguito della sentenza n. 238/14 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha definitivamente escluso l'immunità dello pagina 4 di 19 stato straniero per i “comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili”. E che il titolo esecutivo che consente l'accesso al DO è una pronuncia condannatoria. Fermo restando che “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul DO, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Repubblica Federale di Germania.”
In sintesi, il credito oggetto di accertamento in tali giudizi ha come soggetto obbligato, pur sempre, la Repubblica Federale di Germania, con il correttivo espressamente previsto dalla citata disposizione del blocco delle procedure esecutive ovvero di una immunità in sede esecutiva, in quanto la pretesa risarcitoria, pur accertata nei confronti della Germania, non può essere azionata, in executivis, nei confronti dello Stato tedesco.
Mentre il DO TO è il soggetto liquidatore, che, in quanto tale, dovrà concretamente soddisfare (pagare) il credito risarcitorio, una volta che sia stato accertato nel contraddittorio con lo Stato tedesco;
e in tale veste è pure contraddittore necessario nel giudizio al fine di consentirgli di esercitare i controlli dovuti sulla legittimità della pretesa risarcitoria.
3. L'avvocatura di Stato ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per mancata prova della loro qualifica di eredi universali. Tale qualità rileva non per l'azione risarcitoria esercitata da iure proprio per la perdita del padre, ma per le Persona_1 richieste risarcitorie sia di quale erede del padre per danno da ingiusta Persona_1 detenzione, trattamenti disumani e conseguente morte sia per le domande formulate da e quali eredi dei rispettivi genitori a loro volta discendenti Parte_1 Parte_2 di e . Persona_2 Persona_3
Occorre esaminare separatamente le posizioni dei familiari di da una parte e Persona_2 di dall'altra. Parte_2
3a. Dalla documentazione allegata al ricorso, alla memoria costitutiva di Parte_1 quale successore di deceduto in corso di causa e alla memoria ex art. 281 Persona_1 duodecies IV co. c.p.c., risulta che il ricorrente fosse figlio di Persona_1 Per_2
e (cfr. docc. 2, 3, 30); risulta altresì documentato che a seguito del
[...] Parte_3 decesso della madre alla data della deportazione di , Parte_3 Persona_2
8.3.1944, la famiglia del predetto era composta dal de cuius e dai figli e Persona_1
(cfr. doc. 16) quest'ultima già deceduta alla data del deposito del ricorso, quale CP_4 vedova del marito e madre di (cfr. docc. 5, 6, 7b) Persona_6 Parte_1
pagina 5 di 19 Fornita la prova del legame di sangue che lega i due ricorrenti al de cuius rispettivamente quale figlio e nipote, si osserva che la qualifica di erede si acquista ai sensi dell'art 459 c.c. con l'accettazione che può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.).
In difetto di prova dell'intervenuta accettazione espressa dell'eredità, tali non essendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato quale doc. 4 b e 7 b, occorre verificare se i ricorrenti abbiano compiuto un atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettare l'eredità del de cuius , e che non avrebbero avuto il diritto compiere Persona_2 se non nella qualità di erede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente più volte chiarito che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16594 del 20/06/2025); e più in generale ha affermato che la proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025).
In conseguenza, in difetto di eccezione di prescrizione da parte della difesa dei convenuti, deve ritenersi che il deposito del ricorso in esame da parte di integri Persona_1
l'accettazione tacita di eredità del padre . In tale posizione processuale e Persona_2 sostanziale è poi subentrato atteso che risulta documentato che egli sia stato Parte_1 chiamato all'intera eredità dello zio materno a mezzo testamento pubblico ricevuto dal notaio il 16.6.20, rep. 139, e registrato su richiesta dello stesso il 19.9.24 Persona_7 Pt_1
(cfr. doc. 27 allegato dai ricorrenti).
Analoghe conclusioni si impongono anche per quanto riguarda quale nipote Parte_1 ex filia di : egli, infatti, ha agito invocando la propria qualità di erede Persona_2 universale della madre , al fine di azionare un diritto risarcitorio spettante a CP_4 quest'ultima in relazione alla morte del padre . Sicché l'azione integra Persona_2 accettazione tacita dell'eredità MA.
Quanto alla eredità del nonno , non appare condivisibile la tesi avanzata in Persona_2 ricorso secondo cui sarebbe succeduto per rappresentazione della madre già Parte_1 deceduta, in quanto l'istituto in questione presuppone che l'originario chiamato all'eredità pagina 6 di 19 non possa o non voglia accettare l'eredità (cfr. art. 467 c.c.). Ma nel caso in esame, essendo esclusa la premorienza, non è stata allegata né una manifestazione di volontà contraria all'accettazione da parte di , né la sussistenza di ragioni che le impedissero di CP_4 esercitare tale diritto.
E tuttavia, ricorrono i presupposti della trasmissione del diritto di accettare l'eredità relitta da di cui all'art. 479 c.c. Persona_2
Infatti, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione, Parte_1 accettando l'eredità MA con l'azione giudiziale in esame ha anche acquisito il diritto di accettare l'eredità del nonno, e azionando la pretesa risarcitoria esercitabile iure hereditatis dalla madre, ha accettato altresì l'eredità relitta da . Persona_2
3b. Passando alla posizione di , il suo stato di nipote ex filia di Parte_2 Per_3 risulta comprovato dai docc. 8, 9 e 11 allegati al ricorso, da cui si evince che ella
[...] sia figlia di e , a sua volta figlia di e Controparte_5 CP_6 Persona_3 Per_4
quest'ultima sorella di (docc. 3 e 13). Risulta altresì comprovato che
[...] Persona_2 alla data dell'8.3.1944 il nucleo familiare di fosse composto dalla coniuge Persona_3
Per_ e dalla figlia (cfr. doc. 17a). CP_3
Premesso ciò, risulta documentato che in data 11.5.16 abbia venduto un Parte_2 immobile a lei pervenuto per successione MA (cfr. atto di compravendita allegato quale doc. 31); cosicché nel suo caso deve ritenersi accettata l'eredità relitta dalla madre CP_6 contestualmente alla stipula del suddetto atto di compravendita, come infatti riportato
[...] in un successivo atto di compravendita dalla stessa stipulato il 29.3.24 (cfr. doc. 32).
Peraltro, nel medesimo atto pubblico si riporta che il bene in questione era pervenuto a in virtù di successione in morte del padre , con ciò CP_6 Persona_3 manifestandosi la volontà espressa di disporre di beni di provenienza della massa ereditaria relitta dal nonno materno. Sicché anche nel caso in cui non avesse in vita CP_6 compiuto alcun atto di accettazione dell'eredità paterna, il suo diritto si sarebbe trasmesso alla figlia ai sensi dell'art. 479 c.c. e contestualmente alla stipula dell'atto di Parte_2 compravendita datato 29.3.24 avrebbe accettato l'eredità del nonno . E in Persona_3 ogni caso la suddetta volontà risulterebbe efficacemente manifestata mediante l'introduzione del presente giudizio.
Analogamente si deve concludere in ordine all'eredità relitta da , deceduta a Persona_4
LU EN l'8.3.1989, coniuge di e madre di . In Persona_3 CP_6 assenza di allegata dichiarazione di accettazione dell'eredità MA da parte di Per_3
pagina 7 di 19 il suo diritto deve ritenersi trasmesso alla propria figlia ed erede, , ai CP_3 Parte_2 sensi dell'art. 479 c.c. E, in difetto di eccezione di prescrizione, la proposizione del ricorso per cui è causa deve intendersi manifestazione della volontà di accettare l'eredità relitta dalla nonna MA . Persona_4
Nel merito
4. In punto di an, la produzione documentale dei ricorrenti - unitamente alla non contestazione specifica da parte della parte convenuta, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi delle plurime pretese risarcitorie.
In particolare, risultano concludenti le seguenti produzioni documentali: le foto delle targhe commemorative installate a LU EN e a Mauthausen in cui risultano riportati i nomi di e (cfr. doc. 23), nella prima delle quali si descrive Persona_2 Persona_3 il tragico evento occorso l'8.3.44: “non uomini ma belve il giorno 8 marzo 1944 ponevano in atto un'orribile vendetta e consegnavano al tedesco invasore 22 innocenti perché fossero deportati nei campi di sterminio in Germania”: i certificati di morte di e Persona_2
, che indicano quale luogo del decesso il campo di concentramento di Persona_3
Mauthausen; le attestazioni fornite dalla Croce Rossa Internazionale “ITS – International
Tracing Service” rispettivamente in data 21.12.2010 e 29.11.10 in base alle quali Per_2
entrato nel campo di concentramento di Mauthausen l'11.3.44, identificato con
[...] numero di matricola 57122, vi morì l'8.5.44; causa del decesso: polmonite, insufficienza circolatoria;
e entrato nel campo di concentramento di Mauthausen Persona_3
l'11.3.44, identificato con numero di matricola 56998, vi morì il 13.5.44; causa del decesso: tubercolosi polmonare, catarro all'intestino grasso, insufficienza circolatoria (doc. 21a e
22a); e gli avvisi di morte redatti in lingua tedesca di entrambi i prigionieri (docc. 21d e 22d).
Risultano così provate sia la deportazione di e sia la loro Persona_2 Persona_3 morte nel campo di concentramento per patologie direttamente derivanti dalle condizioni di vita disumane cui sono stati sottoposti per tutto il periodo della loro prigionia.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso, le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo
Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione a livello della comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); pagina 8 di 19 dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai
Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub
6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Peraltro, l'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
RG (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
In conseguenza, i ricorrenti, quali eredi dei congiunti vittime dell'illecito, hanno diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, descritto nell'elaborazione data dalla giurisprudenza di legittimità come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti»
(Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che pagina 9 di 19 trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n. 23469/2018; Cass.
901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte dei convenuti, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
5. In ordine alla quantificazione del danno, di recente la Suprema Corte (Cass., sez. III,
16/12/2022, n.37009) ha precisato che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sono utilizzabili le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno 2022 ed aggiornate successivamente nell'anno 2024, secondo il criterio delle tabelle a punti (“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e pagina 10 di 19 alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Si procederà pertanto alla liquidazione secondo i parametri richiamati, avendo riguardo alle tabelle elaborate per la perdita del genitore, figlio, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, nella versione aggiornata, vigente alla data della presente pronuncia (punto base € 3.911).
Mentre per quanto riguarda il danno subito da per la perdita del fratello Persona_4 Pt_1 si avrà riguardo alle tabelle elaborate per la perdita del fratello, nipote nella versione aggiornata, vigente alla data della presente pronuncia (punto base € 1.698).
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si procederà quindi alla quantificazione del risarcimento dovuto a: 1) ora Per_2 Per_1 sostituito dall'erede universale , quale figlio della vittima;
Parte_1 Persona_2
2) , quale erede di , figlia della vittima;
3) Parte_1 CP_4 Persona_2
, sia quale erede di , figlia della vittima;
sia Parte_2 CP_6 Persona_3 quale erede di , coniuge di e sorella di . Persona_4 Persona_3 Persona_2
Ciò premesso si perviene alla seguente quantificazione per il decesso di Persona_2
Età della vittima primaria
, nato a [...] l'[...], alla data del decesso Persona_2
(8.5.1944) aveva 48 anni
Punti: 20
Danno da perdita del rapporto parentale (e per esso Persona_1 Pt_1
) - figlio
[...]
Età della vittima secondaria: nato a [...] il [...], aveva 10 anni alla data del fatto
28 punti
Convivenza:16 punti pagina 11 di 19 Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con Persona_8 il padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 1
(sorella)
14 punti
Qualità della relazione affettiva: 30 punti
Per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del congiunto che la vittima 'secondaria', ha patito - soprattutto in considerazione della sua giovanissima età- si ritiene di riconoscere il valore massimo.
Totale punti 108 punto base €3.911= €391.103,18 quale importo massimo riconoscibile € 422.388,00
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di Parte_1 CP_4
- figlia
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 22 anni alla data del fatto
24 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con il CP_4 padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 1
(fratello)
14 punti
Qualità della relazione affettiva: 20 punti
In considerazione dell'età adulta al momento del fatto e di una raggiunta maturità idonea alla fuoriuscita dal nucleo familiare di origine (tanto che risulta documentato il matrimonio nel gennaio 1946) si ritiene di riconoscere un valore superiore al medio ma inferiore al massimo.
Totale punti 94 pagina 12 di 19 punto base €3.911= € 367.634,00
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - Parte_2 Persona_4 sorella
Età della vittima primaria
, nato a [...] l'[...], alla data del decesso Persona_2
(8.5.1944) aveva 48 anni
14 punti
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 45 anni alla data del fatto
14 punti
Convivenza: 0 punti
I due fratelli vivevano in separati nuclei familiari ad indirizzi diversi da 18 anni, atteso che risulta aver contratto matrimonio all'età di 27 anni Persona_4
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: due
(nipoti figli della vittima primaria)
12 punti
Qualità della relazione affettiva: 20 punti
In considerazione della vicinanza affettiva che ha portato ad accorrere alla Persona_2 richiesta di aiuto della sorella per il marito tanto da essere poi stato deportato Per_3 anche lui, si ritiene di riconoscere un valore superiore al medio ma inferiore al massimo.
Totale punti 60 punto base €1.698= € 101.880,00
Inoltre, si perviene alla seguente quantificazione dei danni per il decesso di Per_3
[...]
Età della vittima primaria
, nato a [...] il [...], alla data del decesso Persona_3
(13.5.44) aveva 54 anni
Punti: 18 pagina 13 di 19 Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di Parte_2 CP_6
- figlia
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 17 anni alla data del fatto
26 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con il CP_6 padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 1
(madre)
14 punti
Qualità della relazione affettiva: 25 punti
In considerazione delle circostanze concrete in cui si svolsero i fatti, come descritti in ricorso,
e della giovane età della vittima secondaria, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che essa ha patito si ritiene di riconoscere un valore prossimo al massimo.
Totale punti 99 punto base €3.911= € 387.189,00
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - Parte_2 Persona_4 coniuge
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 45 anni alla data del fatto
20 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con il Persona_4 coniuge deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 1
(figlia)
14 punti
Qualità della relazione affettiva: 20 punti pagina 14 di 19 In considerazione delle circostanze concrete in cui si svolsero i fatti, come descritti in ricorso,
e dell'unione del nucleo familiare, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che essa ha patito si ritiene di riconoscere un valore superiore al medio.
Totale punti 88 punto base €3.911= € 344.168,00
In conclusione, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, si riconoscono in favore di complessivi € 758.737,00 (€ 391.103,18 + € 367.634,00); in favore di Parte_1
complessivi € 833.237,00 (€ 101.880,00 + € 387.189,00 + € 344.168,00) Parte_2
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004; Cass.
n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva pagina 15 di 19 all'istituzione del DO ristori di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 21.11.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
6. Risulta altresì formulata domanda di risarcimento da danno subito da e Persona_2
iure proprio per aver subito la deportazione e lo stato di prigionia nel Persona_3 campo di concentramento di Mauthausen fino alla morte.
Sul punto può senza dubbio presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, l'apprezzabile durata della permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché
l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico. Siamo quindi in presenza di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa. E dunque, al fine di evitare quantificazioni del tutto disancorate da parametri di riferimento con il rischio di incorrere in una inevitabile arbitrarietà della liquidazione, si ritiene di poter assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta del 100%
(Tribunale Trento n. 4094 del 3.8.23). Tale importo, in ragione delle disumane condizioni di vita patite dai predetti, la cui notorietà non è in dubbio, come sopra indicato, deve riconoscersi in virtù della personalizzazione nella misura massima consentita, ossia con un aumento del 50 % del valore medio e dunque in misura pari ad € 173,00 giornalieri. Pertanto, tenuto conto che è stato catturato l'8.3.1944 ed è deceduto l'8.5.1944, e Persona_2 quindi la sua detenzione è durata 61 giorni, si riconosce come dovuto all'erede universale
, l'importo di € 10.553,00 in valori monetari attuali;
mentre in favore di Parte_1
, quale erede universale di , catturato l'8.3.1944 e deceduto Parte_2 Persona_3 il 13.5.1944, con un periodo di prigionia di 66 giorni, deve liquidarsi il maggior importo di
€ 11.418,00 in valori monetari attuali.
pagina 16 di 19 Entrambi gli importi andranno maggiorati degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento con decorrenza dal 21.11.23, quale data di proposizione della domanda, come già sopra motivato.
Di tal ché le somme finali che vengono oggi riconosciute ai ricorrenti risultano pari ad €
769.290,00 in favore di , anche quale successore universale di Parte_1 Persona_1
deceduto in corso di causa, ed € 844.655,00 in favore di , oltre interessi
[...] Parte_2 compensativi come sopra indicato.
7. Deve infine respingersi l'eccezione di compensazione sollevata dall'Avvocatura di Stato in ordine alle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” e in particolare quanto a quale orfano di , si deduce che egli abbia percepito a Persona_1 Pt_1 titolo di pensione di guerra la somma di € 6.665,39; mentre , quale vedova di Persona_4
, avrebbe percepito fino al decesso a titolo di pensione del coniuge quale Persona_3 infortunato civile la somma di € 23.641,77.
Infatti, le suddette prestazioni, la cui esecuzione peraltro non appare documentata, hanno natura prettamente previdenziale, sono finalizzate a soddisfare lo stato di bisogno in cui si sono trovati rispettivamente il figlio e la coniuge delle due vittime, e dunque perseguono scopi solidaristici di sostegno economico, radicalmente diversi dalla funzione riparatoria del danno non patrimoniale subito dai congiunti dei deceduti per la perdita del rapporto parentale.
La mera comunanza del fatto storico presupposto -morte- non vale a ritenere identico il titolo della pretesa né che le suddette pensioni debbano scomputarsi dalla somma liquidata a titolo risarcitorio (cfr. Cass. Sez. U. n. 12564 del 22.5.18) Del resto l'art. 43 IV comma lettera b) prevede che dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963 (recante norme per la ripartizione della somma versata dal
Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno
1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), della legge 18 novembre 1980 n. 791, e della legge 29 gennaio 1994 n. 94 (aventi per oggetto assegno vitalizio e provvidenze in favore degli ex deportati).” Dove nessuna delle prestazioni erogate in favore di e rientra nelle suddette categorie, essendo Persona_1 Persona_4 state tra l'altro concesse in periodo antecedente alla emanazione degli atti legislativi ora citati istitutivi dei relativi benefici. pagina 17 di 19 8. Invece nessun danno biologico può essere liquidato in favore dei deceduti e per essi degli eredi odierni ricorrenti non essendovi alcun elemento di prova circa le modalità di manifestazione delle patologie che hanno poi causato il decesso dei predetti, la loro durata, gravità dei sintomi e lo stato di coscienza o meno dei malcapitati.
9. In punto di spese, la soccombenza del comporta Controparte_2 la condanna di quest'ultimo al rimborso in favore dei ricorrenti vittoriosi delle spese sostenute per il processo che si liquidano, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, applicati i valori tra minimi e medi, in considerazione della limitata attività processuale svolta dopo la fase introduttiva, in assenza di deduzioni di parte convenuta successive alla comparsa costitutiva, applicato l'aumento per la difesa di due parti, in complessivi € 41.018,80 di cui € 1.686,00 per esborsi, € 31.000,00 per compensi, € 8.332,80 per CAP e IVA.
Mentre si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese nei confronti degli altri convenuti, in considerazione della novità delle questioni trattate e dell'atteggiamento non oppositivo assunto da parte della Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa, accerta il credito risarcitorio di e nei confronti della Parte_1 Parte_2
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA quale responsabile della morte di Per_2
e , avvenute rispettivamente in data 8.5.1944 e 13.5.1944 nel
[...] Persona_3 campo di concentramento di Mauthausen, credito che si liquida, per i titoli meglio specificati in parte motiva, nelle seguenti somme: in favore di , anche quale successore universale di Parte_1 Persona_1 deceduto in corso di causa, complessivi € 788.845,00 oltre interessi compensativi nella misura legale dal 21.12.23 alla data della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo;
in favore di complessivi € 844.655,00 oltre interessi compensativi nella Parte_2 misura legale dal 21.12.23 alla data della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo;
pagina 18 di 19 pone il pagamento degli importi sopra indicati in favore di e Parte_1
a carico del mediante Parte_2 Controparte_2 provvista proveniente esclusivamente dal DO ristori istituito con D.L. 36/2022;
rigetta le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della
[...]
Controparte_1
condanna il a rimborsare ai ricorrenti le Controparte_2 spese di lite pari ad € € 41.018,80 come sopra liquidate;
compensa le spese processuali tra i ricorrenti e la Controparte_1
[...]
Nulla per spese nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA
Firenze, 26 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Giudice monocratico, dott.ssa Daniela Garufi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 14679/23 R.G.A.C., avente come oggetto:
“Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità - DO ristori”
promossa da:
, anche quale successore universale di deceduto in Parte_1 Persona_1 corso di causa, e elettivamente domiciliati presso l'avv. Diego Cremona Parte_2 che li rappresenta e difende come da mandati in calce al ricorso introduttivo -
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato che li
[...] rappresenta e difende ex lege -
e
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA -
Conclusioni per i ricorrenti: si insiste per l'accoglimento della domanda proposta nel ricorso come precisata nella memoria 11.12.2024, con vittoria di spese per la cui liquidazione i ricorrenti si rimettono a giustizia;
pagina 1 di 19 FATTO e DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 21.11.2023, Persona_1 Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la condanna
[...] Parte_2 della Repubblica Federale di Germania, della in Controparte_1 rappresentanza della Repubblica Italiana, e del , ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L. n. 36 del 30 Aprile 2022, convertito con modifiche dalla L. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del D.L. n. 198 del 29 Dicembre
2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis a seguito della deportazione e del successivo decesso avvenuto a Mauthausen in Austria dei loro congiunti.
A fondamento della propria pretesa e rispettivamente Persona_1 Parte_1 figlio e nipote ex filia di , e nipote ex filia di Persona_2 Parte_2 Per_3
hanno dedotto che l'8.3.1944 nel cuore della notte venne
[...] Persona_3 convocato d'urgenza presso la caserma dei Carabinieri;
in conseguenza la coniuge Per_4
allarmata, chiese aiuto al fratello che raggiunse immediatamente il cognato
[...] Pt_1
Da quella notte i due malcapitati non fecero più ritorno a casa, dove rimasero ad Per_3
Per_ attenderli invano i due figli di , e già orfani di madre, la Persona_2 Per_1
Per_ coniuge e la figlia di , e Persona_3 CP_3
Hanno chiesto pertanto che venisse accertata e dichiarata la responsabilità della Repubblica
Federale di Germania per i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi e da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa costitutiva la e il Controparte_1 [...]
hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire da parte Controparte_2 degli odierni ricorrenti per mancanza di prova della loro qualità di eredi universali, e il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania.
Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda “laddove non risulti acquisita al processo la prova dei fatti costitutivi dell'illecito di cui si tratta”. E infine in ordine al quantum hanno chiesto la detrazione dall'ammontare risarcitorio delle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” evidenziando che quale orfano di risultava Persona_1 Pt_1 aver percepito a titolo di pensione di guerra la somma di € 6.665,39; mentre Persona_4 quale vedova di aveva percepito fino al decesso a titolo di pensione del Persona_3 coniuge quale infortunato civile la somma di € 23.641,77.
pagina 2 di 19 In contumacia della Repubblica Federale di Germania, previa costituzione di Pt_1
quale erede di deceduto il 16.9.24, la causa, documentalmente
[...] Persona_1 istruita, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies IV co. c.p.c. previo deposito di note scritte da parte dei soli ricorrenti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare
1. Premesso che non è contestata ed anzi risulta espressamente riconosciuta la giurisdizione italiana in ordine alle domande oggetto di causa, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, per completezza si osserva che anche recentemente le Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribadito che il principio del rispetto della «sovrana uguaglianza» degli Stati rimane privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, di quei crimini, cioè, che siano compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali, che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui sostanza risiede in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 28/09/2020, N. 20442).
Inoltre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3.2.2012, con la conseguenza che in plurime pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., NN. 21995 e 21996 del 2019) è stato evocato un vero e proprio “dovere istituzionale del giudice in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta” di affermare la propria giurisdizione.
Da ultimo, la Consulta (Corte Cost., 21.7.2023, N. 159) ha confermato che, per effetto della citata sentenza n. 238/2014, si è sancita una regola derogatoria con riferimento alla particolare fattispecie dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
2. Risulta poi inammissibile e comunque infondata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania, ostandovi il divieto di sostituzione processuale di cui all'art. 81 c.p.c.
Infatti, sia l'esegesi letterale dell'art. 43 D.L. 36/2022, che ha istituito il “DO per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” pagina 3 di 19 sia l'interpretazione dell'istituto fornita dalla Consulta depongono nel senso di ritenere che la titolarità passiva del rapporto controverso permanga, anche dopo l'istituzione del DO
TO, in capo ala Repubblica Federale di Germania, quale naturale contraddittore nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per i crimini commessi dal Terzo Reich, atteggiandosi piuttosto il DO quale soggetto liquidatore cui accedere solo dopo l'ottenimento di un titolo giudiziale o contrattuale.
Il secondo comma della norma ora citata prevede infatti: “Hanno diritto all'accesso al
DO, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del DO il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. È a carico del DO il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo.”
Mentre il terzo comma recita: “In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul DO di cui al medesimo comma 1.”
D'altra parte, la Corte Costituzionale proprio nella sentenza n. 159/23 richiamata dall'Avvocatura di Stato, nel riportare l'art. 43 D.L. 36/22 oggetto di esame, quanto al comma terzo sopra richiamato scrive: “Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul DO.
Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.”
E successivamente aggiunge: “L'accesso al DO “ristori” è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta.”
Di tal ché appare fuori dubbio nell'interpretazione della Consulta che la Repubblica Federale di Germania è legittimata passiva dell'azione risarcitoria in esame – a seguito della sentenza n. 238/14 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha definitivamente escluso l'immunità dello pagina 4 di 19 stato straniero per i “comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili”. E che il titolo esecutivo che consente l'accesso al DO è una pronuncia condannatoria. Fermo restando che “l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti della Germania è sostituito un diritto di analogo contenuto sul DO, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della
Repubblica Federale di Germania.”
In sintesi, il credito oggetto di accertamento in tali giudizi ha come soggetto obbligato, pur sempre, la Repubblica Federale di Germania, con il correttivo espressamente previsto dalla citata disposizione del blocco delle procedure esecutive ovvero di una immunità in sede esecutiva, in quanto la pretesa risarcitoria, pur accertata nei confronti della Germania, non può essere azionata, in executivis, nei confronti dello Stato tedesco.
Mentre il DO TO è il soggetto liquidatore, che, in quanto tale, dovrà concretamente soddisfare (pagare) il credito risarcitorio, una volta che sia stato accertato nel contraddittorio con lo Stato tedesco;
e in tale veste è pure contraddittore necessario nel giudizio al fine di consentirgli di esercitare i controlli dovuti sulla legittimità della pretesa risarcitoria.
3. L'avvocatura di Stato ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per mancata prova della loro qualifica di eredi universali. Tale qualità rileva non per l'azione risarcitoria esercitata da iure proprio per la perdita del padre, ma per le Persona_1 richieste risarcitorie sia di quale erede del padre per danno da ingiusta Persona_1 detenzione, trattamenti disumani e conseguente morte sia per le domande formulate da e quali eredi dei rispettivi genitori a loro volta discendenti Parte_1 Parte_2 di e . Persona_2 Persona_3
Occorre esaminare separatamente le posizioni dei familiari di da una parte e Persona_2 di dall'altra. Parte_2
3a. Dalla documentazione allegata al ricorso, alla memoria costitutiva di Parte_1 quale successore di deceduto in corso di causa e alla memoria ex art. 281 Persona_1 duodecies IV co. c.p.c., risulta che il ricorrente fosse figlio di Persona_1 Per_2
e (cfr. docc. 2, 3, 30); risulta altresì documentato che a seguito del
[...] Parte_3 decesso della madre alla data della deportazione di , Parte_3 Persona_2
8.3.1944, la famiglia del predetto era composta dal de cuius e dai figli e Persona_1
(cfr. doc. 16) quest'ultima già deceduta alla data del deposito del ricorso, quale CP_4 vedova del marito e madre di (cfr. docc. 5, 6, 7b) Persona_6 Parte_1
pagina 5 di 19 Fornita la prova del legame di sangue che lega i due ricorrenti al de cuius rispettivamente quale figlio e nipote, si osserva che la qualifica di erede si acquista ai sensi dell'art 459 c.c. con l'accettazione che può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.).
In difetto di prova dell'intervenuta accettazione espressa dell'eredità, tali non essendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato quale doc. 4 b e 7 b, occorre verificare se i ricorrenti abbiano compiuto un atto che presuppone necessariamente la loro volontà di accettare l'eredità del de cuius , e che non avrebbero avuto il diritto compiere Persona_2 se non nella qualità di erede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente più volte chiarito che colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16594 del 20/06/2025); e più in generale ha affermato che la proposizione di azioni giudiziarie proposte dal chiamato, al di fuori degli atti conservativi o di gestione consentiti dall'art. 460 c.c., dà luogo ad accettazione tacita dell'eredità, anche in assenza delle condizioni per la loro trascrivibilità, essendo i requisiti richiesti per la trascrizione tassativamente individuati dalla legge ai soli fini della pubblicità (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8520 del 01/04/2025).
In conseguenza, in difetto di eccezione di prescrizione da parte della difesa dei convenuti, deve ritenersi che il deposito del ricorso in esame da parte di integri Persona_1
l'accettazione tacita di eredità del padre . In tale posizione processuale e Persona_2 sostanziale è poi subentrato atteso che risulta documentato che egli sia stato Parte_1 chiamato all'intera eredità dello zio materno a mezzo testamento pubblico ricevuto dal notaio il 16.6.20, rep. 139, e registrato su richiesta dello stesso il 19.9.24 Persona_7 Pt_1
(cfr. doc. 27 allegato dai ricorrenti).
Analoghe conclusioni si impongono anche per quanto riguarda quale nipote Parte_1 ex filia di : egli, infatti, ha agito invocando la propria qualità di erede Persona_2 universale della madre , al fine di azionare un diritto risarcitorio spettante a CP_4 quest'ultima in relazione alla morte del padre . Sicché l'azione integra Persona_2 accettazione tacita dell'eredità MA.
Quanto alla eredità del nonno , non appare condivisibile la tesi avanzata in Persona_2 ricorso secondo cui sarebbe succeduto per rappresentazione della madre già Parte_1 deceduta, in quanto l'istituto in questione presuppone che l'originario chiamato all'eredità pagina 6 di 19 non possa o non voglia accettare l'eredità (cfr. art. 467 c.c.). Ma nel caso in esame, essendo esclusa la premorienza, non è stata allegata né una manifestazione di volontà contraria all'accettazione da parte di , né la sussistenza di ragioni che le impedissero di CP_4 esercitare tale diritto.
E tuttavia, ricorrono i presupposti della trasmissione del diritto di accettare l'eredità relitta da di cui all'art. 479 c.c. Persona_2
Infatti, non essendo stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione, Parte_1 accettando l'eredità MA con l'azione giudiziale in esame ha anche acquisito il diritto di accettare l'eredità del nonno, e azionando la pretesa risarcitoria esercitabile iure hereditatis dalla madre, ha accettato altresì l'eredità relitta da . Persona_2
3b. Passando alla posizione di , il suo stato di nipote ex filia di Parte_2 Per_3 risulta comprovato dai docc. 8, 9 e 11 allegati al ricorso, da cui si evince che ella
[...] sia figlia di e , a sua volta figlia di e Controparte_5 CP_6 Persona_3 Per_4
quest'ultima sorella di (docc. 3 e 13). Risulta altresì comprovato che
[...] Persona_2 alla data dell'8.3.1944 il nucleo familiare di fosse composto dalla coniuge Persona_3
Per_ e dalla figlia (cfr. doc. 17a). CP_3
Premesso ciò, risulta documentato che in data 11.5.16 abbia venduto un Parte_2 immobile a lei pervenuto per successione MA (cfr. atto di compravendita allegato quale doc. 31); cosicché nel suo caso deve ritenersi accettata l'eredità relitta dalla madre CP_6 contestualmente alla stipula del suddetto atto di compravendita, come infatti riportato
[...] in un successivo atto di compravendita dalla stessa stipulato il 29.3.24 (cfr. doc. 32).
Peraltro, nel medesimo atto pubblico si riporta che il bene in questione era pervenuto a in virtù di successione in morte del padre , con ciò CP_6 Persona_3 manifestandosi la volontà espressa di disporre di beni di provenienza della massa ereditaria relitta dal nonno materno. Sicché anche nel caso in cui non avesse in vita CP_6 compiuto alcun atto di accettazione dell'eredità paterna, il suo diritto si sarebbe trasmesso alla figlia ai sensi dell'art. 479 c.c. e contestualmente alla stipula dell'atto di Parte_2 compravendita datato 29.3.24 avrebbe accettato l'eredità del nonno . E in Persona_3 ogni caso la suddetta volontà risulterebbe efficacemente manifestata mediante l'introduzione del presente giudizio.
Analogamente si deve concludere in ordine all'eredità relitta da , deceduta a Persona_4
LU EN l'8.3.1989, coniuge di e madre di . In Persona_3 CP_6 assenza di allegata dichiarazione di accettazione dell'eredità MA da parte di Per_3
pagina 7 di 19 il suo diritto deve ritenersi trasmesso alla propria figlia ed erede, , ai CP_3 Parte_2 sensi dell'art. 479 c.c. E, in difetto di eccezione di prescrizione, la proposizione del ricorso per cui è causa deve intendersi manifestazione della volontà di accettare l'eredità relitta dalla nonna MA . Persona_4
Nel merito
4. In punto di an, la produzione documentale dei ricorrenti - unitamente alla non contestazione specifica da parte della parte convenuta, ai sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi delle plurime pretese risarcitorie.
In particolare, risultano concludenti le seguenti produzioni documentali: le foto delle targhe commemorative installate a LU EN e a Mauthausen in cui risultano riportati i nomi di e (cfr. doc. 23), nella prima delle quali si descrive Persona_2 Persona_3 il tragico evento occorso l'8.3.44: “non uomini ma belve il giorno 8 marzo 1944 ponevano in atto un'orribile vendetta e consegnavano al tedesco invasore 22 innocenti perché fossero deportati nei campi di sterminio in Germania”: i certificati di morte di e Persona_2
, che indicano quale luogo del decesso il campo di concentramento di Persona_3
Mauthausen; le attestazioni fornite dalla Croce Rossa Internazionale “ITS – International
Tracing Service” rispettivamente in data 21.12.2010 e 29.11.10 in base alle quali Per_2
entrato nel campo di concentramento di Mauthausen l'11.3.44, identificato con
[...] numero di matricola 57122, vi morì l'8.5.44; causa del decesso: polmonite, insufficienza circolatoria;
e entrato nel campo di concentramento di Mauthausen Persona_3
l'11.3.44, identificato con numero di matricola 56998, vi morì il 13.5.44; causa del decesso: tubercolosi polmonare, catarro all'intestino grasso, insufficienza circolatoria (doc. 21a e
22a); e gli avvisi di morte redatti in lingua tedesca di entrambi i prigionieri (docc. 21d e 22d).
Risultano così provate sia la deportazione di e sia la loro Persona_2 Persona_3 morte nel campo di concentramento per patologie direttamente derivanti dalle condizioni di vita disumane cui sono stati sottoposti per tutto il periodo della loro prigionia.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso, le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del Terzo
Reich e, come tali, imputabili alla Germania in forza del rapporto organico esistente.
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 14202) ha chiarito che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato è un crimine contro l'umanità, tale essendo la considerazione a livello della comunità internazionale, come si evince dallo Statuto delle Nazioni Unite firmato a Londra l'8 agosto 1945, sub art. 6, lett. b); pagina 8 di 19 dalla Risoluzione 95 dell'11 dicembre 1946 della Assemblea Generale delle N.U., dai
Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle N.U., sub
6^, dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza n. 827/93 e n. 955/94, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia
(artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a
Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1 luglio 2002 (art. 7-8).
Peraltro, l'art. 6 II co. lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale di
RG (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
In conseguenza, i ricorrenti, quali eredi dei congiunti vittime dell'illecito, hanno diritto al risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, descritto nell'elaborazione data dalla giurisprudenza di legittimità come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti»
(Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che pagina 9 di 19 trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n. 23469/2018; Cass.
901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno
(ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte dei convenuti, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
5. In ordine alla quantificazione del danno, di recente la Suprema Corte (Cass., sez. III,
16/12/2022, n.37009) ha precisato che per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sono utilizzabili le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano pubblicate nel giugno 2022 ed aggiornate successivamente nell'anno 2024, secondo il criterio delle tabelle a punti (“Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede
l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e pagina 10 di 19 alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa
"pura", purché sorretta da adeguata motivazione”).
Si procederà pertanto alla liquidazione secondo i parametri richiamati, avendo riguardo alle tabelle elaborate per la perdita del genitore, figlio, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, nella versione aggiornata, vigente alla data della presente pronuncia (punto base € 3.911).
Mentre per quanto riguarda il danno subito da per la perdita del fratello Persona_4 Pt_1 si avrà riguardo alle tabelle elaborate per la perdita del fratello, nipote nella versione aggiornata, vigente alla data della presente pronuncia (punto base € 1.698).
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si procederà quindi alla quantificazione del risarcimento dovuto a: 1) ora Per_2 Per_1 sostituito dall'erede universale , quale figlio della vittima;
Parte_1 Persona_2
2) , quale erede di , figlia della vittima;
3) Parte_1 CP_4 Persona_2
, sia quale erede di , figlia della vittima;
sia Parte_2 CP_6 Persona_3 quale erede di , coniuge di e sorella di . Persona_4 Persona_3 Persona_2
Ciò premesso si perviene alla seguente quantificazione per il decesso di Persona_2
Età della vittima primaria
, nato a [...] l'[...], alla data del decesso Persona_2
(8.5.1944) aveva 48 anni
Punti: 20
Danno da perdita del rapporto parentale (e per esso Persona_1 Pt_1
) - figlio
[...]
Età della vittima secondaria: nato a [...] il [...], aveva 10 anni alla data del fatto
28 punti
Convivenza:16 punti pagina 11 di 19 Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con Persona_8 il padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 1
(sorella)
14 punti
Qualità della relazione affettiva: 30 punti
Per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del congiunto che la vittima 'secondaria', ha patito - soprattutto in considerazione della sua giovanissima età- si ritiene di riconoscere il valore massimo.
Totale punti 108 punto base €3.911= €391.103,18 quale importo massimo riconoscibile € 422.388,00
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di Parte_1 CP_4
- figlia
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 22 anni alla data del fatto
24 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con il CP_4 padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 1
(fratello)
14 punti
Qualità della relazione affettiva: 20 punti
In considerazione dell'età adulta al momento del fatto e di una raggiunta maturità idonea alla fuoriuscita dal nucleo familiare di origine (tanto che risulta documentato il matrimonio nel gennaio 1946) si ritiene di riconoscere un valore superiore al medio ma inferiore al massimo.
Totale punti 94 pagina 12 di 19 punto base €3.911= € 367.634,00
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - Parte_2 Persona_4 sorella
Età della vittima primaria
, nato a [...] l'[...], alla data del decesso Persona_2
(8.5.1944) aveva 48 anni
14 punti
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 45 anni alla data del fatto
14 punti
Convivenza: 0 punti
I due fratelli vivevano in separati nuclei familiari ad indirizzi diversi da 18 anni, atteso che risulta aver contratto matrimonio all'età di 27 anni Persona_4
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: due
(nipoti figli della vittima primaria)
12 punti
Qualità della relazione affettiva: 20 punti
In considerazione della vicinanza affettiva che ha portato ad accorrere alla Persona_2 richiesta di aiuto della sorella per il marito tanto da essere poi stato deportato Per_3 anche lui, si ritiene di riconoscere un valore superiore al medio ma inferiore al massimo.
Totale punti 60 punto base €1.698= € 101.880,00
Inoltre, si perviene alla seguente quantificazione dei danni per il decesso di Per_3
[...]
Età della vittima primaria
, nato a [...] il [...], alla data del decesso Persona_3
(13.5.44) aveva 54 anni
Punti: 18 pagina 13 di 19 Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di Parte_2 CP_6
- figlia
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 17 anni alla data del fatto
26 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con il CP_6 padre deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 1
(madre)
14 punti
Qualità della relazione affettiva: 25 punti
In considerazione delle circostanze concrete in cui si svolsero i fatti, come descritti in ricorso,
e della giovane età della vittima secondaria, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che essa ha patito si ritiene di riconoscere un valore prossimo al massimo.
Totale punti 99 punto base €3.911= € 387.189,00
Danno da perdita del rapporto parentale quale erede di - Parte_2 Persona_4 coniuge
Età della vittima secondaria: nata a [...] il [...], aveva 45 anni alla data del fatto
20 punti
Convivenza:16 punti
Risulta allegato il certificato di stato di famiglia storico, da cui emerge che alla data della deportazione, due mesi prima del decesso della vittima, era convivente con il Persona_4 coniuge deportato e poi deceduto.
Sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del danneggiato: 1
(figlia)
14 punti
Qualità della relazione affettiva: 20 punti pagina 14 di 19 In considerazione delle circostanze concrete in cui si svolsero i fatti, come descritti in ricorso,
e dell'unione del nucleo familiare, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che essa ha patito si ritiene di riconoscere un valore superiore al medio.
Totale punti 88 punto base €3.911= € 344.168,00
In conclusione, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, si riconoscono in favore di complessivi € 758.737,00 (€ 391.103,18 + € 367.634,00); in favore di Parte_1
complessivi € 833.237,00 (€ 101.880,00 + € 387.189,00 + € 344.168,00) Parte_2
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria
e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n. 20742/2004; Cass.
n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte delle vittime e la presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva pagina 15 di 19 all'istituzione del DO ristori di cui all'art. 43 D.L. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso ex art. 281 decies c.p.c..
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 21.11.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
6. Risulta altresì formulata domanda di risarcimento da danno subito da e Persona_2
iure proprio per aver subito la deportazione e lo stato di prigionia nel Persona_3 campo di concentramento di Mauthausen fino alla morte.
Sul punto può senza dubbio presumersi secondo l'id quod plerumque accidit che la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine e il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, l'apprezzabile durata della permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette, nonché
l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico. Siamo quindi in presenza di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la cui liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa. E dunque, al fine di evitare quantificazioni del tutto disancorate da parametri di riferimento con il rischio di incorrere in una inevitabile arbitrarietà della liquidazione, si ritiene di poter assumere, come base di calcolo, l'importo giornaliero indicato nelle più recenti Tabelle in uso al Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta del 100%
(Tribunale Trento n. 4094 del 3.8.23). Tale importo, in ragione delle disumane condizioni di vita patite dai predetti, la cui notorietà non è in dubbio, come sopra indicato, deve riconoscersi in virtù della personalizzazione nella misura massima consentita, ossia con un aumento del 50 % del valore medio e dunque in misura pari ad € 173,00 giornalieri. Pertanto, tenuto conto che è stato catturato l'8.3.1944 ed è deceduto l'8.5.1944, e Persona_2 quindi la sua detenzione è durata 61 giorni, si riconosce come dovuto all'erede universale
, l'importo di € 10.553,00 in valori monetari attuali;
mentre in favore di Parte_1
, quale erede universale di , catturato l'8.3.1944 e deceduto Parte_2 Persona_3 il 13.5.1944, con un periodo di prigionia di 66 giorni, deve liquidarsi il maggior importo di
€ 11.418,00 in valori monetari attuali.
pagina 16 di 19 Entrambi gli importi andranno maggiorati degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento con decorrenza dal 21.11.23, quale data di proposizione della domanda, come già sopra motivato.
Di tal ché le somme finali che vengono oggi riconosciute ai ricorrenti risultano pari ad €
769.290,00 in favore di , anche quale successore universale di Parte_1 Persona_1
deceduto in corso di causa, ed € 844.655,00 in favore di , oltre interessi
[...] Parte_2 compensativi come sopra indicato.
7. Deve infine respingersi l'eccezione di compensazione sollevata dall'Avvocatura di Stato in ordine alle somme già “percepite per il medesimo titolo per cui è causa” e in particolare quanto a quale orfano di , si deduce che egli abbia percepito a Persona_1 Pt_1 titolo di pensione di guerra la somma di € 6.665,39; mentre , quale vedova di Persona_4
, avrebbe percepito fino al decesso a titolo di pensione del coniuge quale Persona_3 infortunato civile la somma di € 23.641,77.
Infatti, le suddette prestazioni, la cui esecuzione peraltro non appare documentata, hanno natura prettamente previdenziale, sono finalizzate a soddisfare lo stato di bisogno in cui si sono trovati rispettivamente il figlio e la coniuge delle due vittime, e dunque perseguono scopi solidaristici di sostegno economico, radicalmente diversi dalla funzione riparatoria del danno non patrimoniale subito dai congiunti dei deceduti per la perdita del rapporto parentale.
La mera comunanza del fatto storico presupposto -morte- non vale a ritenere identico il titolo della pretesa né che le suddette pensioni debbano scomputarsi dalla somma liquidata a titolo risarcitorio (cfr. Cass. Sez. U. n. 12564 del 22.5.18) Del resto l'art. 43 IV comma lettera b) prevede che dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963 (recante norme per la ripartizione della somma versata dal
Governo della Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno
1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste), della legge 18 novembre 1980 n. 791, e della legge 29 gennaio 1994 n. 94 (aventi per oggetto assegno vitalizio e provvidenze in favore degli ex deportati).” Dove nessuna delle prestazioni erogate in favore di e rientra nelle suddette categorie, essendo Persona_1 Persona_4 state tra l'altro concesse in periodo antecedente alla emanazione degli atti legislativi ora citati istitutivi dei relativi benefici. pagina 17 di 19 8. Invece nessun danno biologico può essere liquidato in favore dei deceduti e per essi degli eredi odierni ricorrenti non essendovi alcun elemento di prova circa le modalità di manifestazione delle patologie che hanno poi causato il decesso dei predetti, la loro durata, gravità dei sintomi e lo stato di coscienza o meno dei malcapitati.
9. In punto di spese, la soccombenza del comporta Controparte_2 la condanna di quest'ultimo al rimborso in favore dei ricorrenti vittoriosi delle spese sostenute per il processo che si liquidano, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, applicati i valori tra minimi e medi, in considerazione della limitata attività processuale svolta dopo la fase introduttiva, in assenza di deduzioni di parte convenuta successive alla comparsa costitutiva, applicato l'aumento per la difesa di due parti, in complessivi € 41.018,80 di cui € 1.686,00 per esborsi, € 31.000,00 per compensi, € 8.332,80 per CAP e IVA.
Mentre si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente le spese nei confronti degli altri convenuti, in considerazione della novità delle questioni trattate e dell'atteggiamento non oppositivo assunto da parte della Repubblica Federale di Germania, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, ed eccezione disattesa, accerta il credito risarcitorio di e nei confronti della Parte_1 Parte_2
REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA quale responsabile della morte di Per_2
e , avvenute rispettivamente in data 8.5.1944 e 13.5.1944 nel
[...] Persona_3 campo di concentramento di Mauthausen, credito che si liquida, per i titoli meglio specificati in parte motiva, nelle seguenti somme: in favore di , anche quale successore universale di Parte_1 Persona_1 deceduto in corso di causa, complessivi € 788.845,00 oltre interessi compensativi nella misura legale dal 21.12.23 alla data della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo;
in favore di complessivi € 844.655,00 oltre interessi compensativi nella Parte_2 misura legale dal 21.12.23 alla data della presente pronuncia ed oltre interessi legali sulla somma così determinata fino al saldo;
pagina 18 di 19 pone il pagamento degli importi sopra indicati in favore di e Parte_1
a carico del mediante Parte_2 Controparte_2 provvista proveniente esclusivamente dal DO ristori istituito con D.L. 36/2022;
rigetta le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della
[...]
Controparte_1
condanna il a rimborsare ai ricorrenti le Controparte_2 spese di lite pari ad € € 41.018,80 come sopra liquidate;
compensa le spese processuali tra i ricorrenti e la Controparte_1
[...]
Nulla per spese nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA
Firenze, 26 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Garufi
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