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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Pantaleo Catalano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/00.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe dopo aver premesso che l' in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 8.7.2022, CP_1 non aveva riconosciuto la sussistenza di postumi (ma soltanto un periodo di inabilità temporanea assoluta); asserendo che detto infortunio avesse, in realtà, comportato esiti di lombosciatalgia acuta sin. con postumi invalidanti in misura non inferiore al 20%, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l' alla corresponsione della relativa CP_1 rendita, ovvero, in subordine, al riconoscimento dell'indennizzo ex at. 13, D. Lgs. n. 38/00 in capitale. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, non è in contestazione, perché positivamente apprezzata in sede amministrativa dall'istituto assicuratore convenuto, l'origine lavorativa dell'infortunio occorso al ricorrente in data 8.7.2022, essendo stato già riconosciuto, a cagione di esso, un periodo di ITA di 84 giorni dal 12.7.2022 al 3.10.2022, con ripresa al lavoro dal 4.10.2022. Tanto premesso, all'esito di un particolareggiato esame del caso e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver evidenziato che “analizzando la documentazione in atti si rileva la presenza di una TAC del settembre 2006 eseguita c/o O.C. Lecce con rilievi di “ernia discale a maggior espressione postero-paramediana intraforaminale sinistra L4-L5 e lieve protrusione discale posteriore a L3- L4 e L5-S1…”, per cui da tali dati emerge la presenza di problematiche vertebrali da oltre 20 anni e quindi in epoca notevolmente antecedente all'evento infortunistico per cui è causa”, ha, in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “l'evento infortunistico del 08.07.22 pur avendo determinato un quadro
1 sintomatologico acuto non ha provocato lesioni anatomo-patologiche correlate al citato evento traumatico per cui non vi sono postumi invalidanti legati al suddetto evento traumatico” e che, al contempo, “per quanto attiene l'ipotesi della richiesta di malattia professionale (cui impropriamente fa riferimento il punto della ricostruzione in fatto del ricorso) considerata la presenza di alterazioni discali significative già nel 2006 … non vi siano i presupposti per il riconoscimento del nesso di causalità e/o concausalità per
“Lombosciatalgia sinistra” considerato che tale condizione a parte la riacutizzazione in occasione dell'evento traumatico del luglio 2022 appare strettamente correlata all'ernia del disco intraforamimale L4-l5 presenza già nel 2006 in cui il periodo di potenziale esposizione lavorativa non era stato certamente prolungato”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, possono essere, inoltre, condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale e non essendo, peraltro, emersi, in maniera specifica, errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N. 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti non siano tali da condurre ad una decisione diversa rispetto a quella adottata. Il ricorso deve essere, quindi, disatteso. Le spese sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. I costi della c.t.u. espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso depositato in data 13.10.2023 da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara Parte_1 CP_1 le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale, liquidato con separato decreto. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Pantaleo Catalano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Maurizio Tafuro, resistente;
oggetto: indennizzo ex art. 13 D. Lgs. n. 38/00.
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe dopo aver premesso che l' in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 8.7.2022, CP_1 non aveva riconosciuto la sussistenza di postumi (ma soltanto un periodo di inabilità temporanea assoluta); asserendo che detto infortunio avesse, in realtà, comportato esiti di lombosciatalgia acuta sin. con postumi invalidanti in misura non inferiore al 20%, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare l' alla corresponsione della relativa CP_1 rendita, ovvero, in subordine, al riconoscimento dell'indennizzo ex at. 13, D. Lgs. n. 38/00 in capitale. Costituitosi, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, non è in contestazione, perché positivamente apprezzata in sede amministrativa dall'istituto assicuratore convenuto, l'origine lavorativa dell'infortunio occorso al ricorrente in data 8.7.2022, essendo stato già riconosciuto, a cagione di esso, un periodo di ITA di 84 giorni dal 12.7.2022 al 3.10.2022, con ripresa al lavoro dal 4.10.2022. Tanto premesso, all'esito di un particolareggiato esame del caso e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver evidenziato che “analizzando la documentazione in atti si rileva la presenza di una TAC del settembre 2006 eseguita c/o O.C. Lecce con rilievi di “ernia discale a maggior espressione postero-paramediana intraforaminale sinistra L4-L5 e lieve protrusione discale posteriore a L3- L4 e L5-S1…”, per cui da tali dati emerge la presenza di problematiche vertebrali da oltre 20 anni e quindi in epoca notevolmente antecedente all'evento infortunistico per cui è causa”, ha, in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che “l'evento infortunistico del 08.07.22 pur avendo determinato un quadro
1 sintomatologico acuto non ha provocato lesioni anatomo-patologiche correlate al citato evento traumatico per cui non vi sono postumi invalidanti legati al suddetto evento traumatico” e che, al contempo, “per quanto attiene l'ipotesi della richiesta di malattia professionale (cui impropriamente fa riferimento il punto della ricostruzione in fatto del ricorso) considerata la presenza di alterazioni discali significative già nel 2006 … non vi siano i presupposti per il riconoscimento del nesso di causalità e/o concausalità per
“Lombosciatalgia sinistra” considerato che tale condizione a parte la riacutizzazione in occasione dell'evento traumatico del luglio 2022 appare strettamente correlata all'ernia del disco intraforamimale L4-l5 presenza già nel 2006 in cui il periodo di potenziale esposizione lavorativa non era stato certamente prolungato”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, possono essere, inoltre, condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale e non essendo, peraltro, emersi, in maniera specifica, errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N. 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti non siano tali da condurre ad una decisione diversa rispetto a quella adottata. Il ricorso deve essere, quindi, disatteso. Le spese sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. I costi della c.t.u. espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso depositato in data 13.10.2023 da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara Parte_1 CP_1 le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1 dell'accertamento peritale, liquidato con separato decreto. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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