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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2565/2018 del ruolo generale affari contenziosi in data 13/9/2018 e spedita alla udienza di discussione del 13.5.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., vertente tra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Antonio Melucci, come da mandato in atti
parte opponente contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Piero Lascaleia , giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato, la nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 634/2018, R.G.
n. 1497/2018, con cui il Tribunale di Potenza, su istanza della ingiungeva ad Controparte_1 essa opponente il pagamento della somma di € 7.979,25 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002
1 decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento fino al soddisfo, quale corrispettivo della fornitura descritta nelle fatture n. 255 e 256 del 28/8/2014.
Eccepiva l'opponente in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
la inammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza di prova idonea in ordine alla sussistenza del presunto credito non potendosi ritenere tale le fatture e i libri contabili posti a base del decreto opposto;
contestava la effettività e consistenza della presunta fornitura descritta nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo di nulla dovere, con conseguente condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata il 05/2/2019 si costituiva la chiedendo il rigetto della Controparte_1 opposizione essendo destituita di ogni fondamento e dilatoria atteso che dalla documentazione che produceva poteva rilevarsi non solo la sussistenza tra le parti di un contratto, regolarmente sottoscritto dalla opponente, quand'anche la prova della fornitura eseguita;
quanto all'eccezione di improcedibilità riteneva la stessa infondata per la inapplicabilità al procedimento monitorio, iv compresa la fase di opposizione, della obbligatorietà della negoziazione assistita come previsto dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, all'udienza del
13/5/2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
2 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
3 Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
***
L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita va rigettata atteso che per espressa previsione normativa (art. 3, n. 3, D.L.
132/2014) non sono soggetti a negoziazione assistita obbligatoria i procedimenti di ingiunzione, compresi quelli di opposizione.
Passando al merito, dalla documentazione prodotta, rimasta incontestata, e dalla istruttoria espletata devesi pervenire alla decisione che il creditore opposto abbia fornito la prova non solo della fonte negoziale del proprio diritto di credito, quand'anche del proprio adempimento.
Invero tutti i testi escussi hanno riferito che la aveva eseguito tutte le prestazioni Controparte_1 indicate nelle fatture n. 255 e 256 del 2014, essendosi gli stessi personalmente interessati delle prestazioni eseguite;
il teste , precisa altresì: “Confermo che le prove Testimone_1 eseguite in favore della e meglio specificate nelle fatture 255 e 256 del 2014 erano Parte_1 integralmente realizzate e consegnate sia alla stessa sia, su indicazione della stessa Parte_1 società, alla Aleandri Spa impegnata nell'appalto “TEMPA ROSSA” a Corleto Perticara. Confermo che il numero di prove e le quantità dei prelievi da effettuare era disposto dal direttore dei lavori e non dalla ” Controparte_1
Tali circostanze sono state confermate anche dai testi e , Testimone_2 Testimone_3 quest'ultimo responsabile qualità della società Aleandri Spa.
4 Va altresì, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 116 e 232 c.p.c., valutato il comportamento processuale delle parti e in particolare la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito da una parte all'altra; nel caso di specie, la mancata ingiustificata presentazione del legale rappresentante della società opponente a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, in forza delle norme sopra richiamate, va valutata quale conferma dei fatti dedotti da parte opposta.
Va infine rilevato che la prova può ben essere fornita mediante presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, laddove sussista un principio di prova per iscritto, ai sensi degli artt. 2724 e
2729 C.C.
Ed invero, la presunzione semplice ex art. 2729 C.C., cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del giudice che consente allo stesso di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, non comporta che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell'id quod plerumque accidit.
E' possibile fondare la decisione su di un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, che postula una pluralità di presunzioni, perde il carattere di requisito necessario, e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare unicamente in presenza di più presunzioni.
In ragione della mancanza di un criterio di gerarchia delle prove, la prova presuntiva ha un'efficacia non minore delle altre prove, con l'unica ovvia eccezione della prova legale, e pertanto il convincimento del Giudice può fondarsi anche solo su una presunzione, e su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenuta tale da far ritenere inattendibili gli altri elementi di giudizio.
Ed invero, la giurisprudenza pressoché unanime della Cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini della validità del ragionamento presuntivo, che esso si fondi anche su un'unica presunzione, ogni qualvolta essa sia dotata dei requisiti della gravità e della precisione. (Cass. 19088/2007)
Infine le generiche contestazioni dell'opponente, a fronte dell'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare la opposizione.
Costante è l'orientamento giurisprudenziale, che si ritiene di condividere, secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non può limitarsi a formulare contestazioni generiche,
5 ma deve supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo allegando, in maniera specifica, fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito;
in altri termini l'opponente, in qualità di debitore,
è tenuto a contestare attivamente il decreto. (Trib.Perugia sent. n. 1774/2019; Trib. Napoli sent. n.
4082/2016; Trib. Milano sent. 2312/2020)
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve rigettarsi l'opposizione avanzata, in quanto infondata, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 634/2018 (R.G. 1497/2018), emesso dal Tribunale di Potenza in data 17/6/2018, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, nei confronti della nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, così provvede:
1)rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo, per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2)condanna parte opponente al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 24/9/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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