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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5903/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLA ANDREINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Poggio n. 34, Piazza Cittadella, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili [scioglimento] del matrimonio tra di loro contratto in data 07/08/2015 in AP (Lu), matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AP dell'anno 2015, parte 2, Atto n. 2;
- ordinare al Comune di AP di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le condizioni di separazione di seguito riportate: Affidamento figlio minore 9) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali ex art. 337 ter C.C. Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore 1 eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. I genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita di
, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti Per_1 con entrambe le linee parentali. Collocamento figlio minore 10) Il figlio sarà residente e domiciliato presso la madre nell'immobile sito in Via delle Pinete Per_1
n. 172, Nozzano Lucca nel quale si trasferiranno non appena terminata la ristrutturazione. Il collocamento del figlio sarà paritario con schema 2 – 2 – 3. Per_1
Trascorrerà con un genitore i giorni dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola;
con l'altro genitore i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina al rientro a scuola;
con il primo genitore i giorni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina della settimana successiva al rientro a scuola. Il calendario sovra esposto può essere riassunto attraverso il seguente schema a settimane alterne dove la lettera indicata in ciascuna casella (M o P) rappresenta il genitore presso il quale il figlio pernotta nel giorno corrispondente.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana A M M P P M M M
Settimana B P P M M P P P
Settimana A M M P P M M M
Settimana B P P M M P P P
Festività e Periodo Feriale Nel Periodo Estivo di sospensione scolastica si indica nelle ore 8,30 il momento di “passaggio” del figlio da un genitore all'altro. Sempre nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni non consecutivi (7 giorni + 7 giorni). A partire dall'estate 2028, invece, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni consecutivi o no, dandone opportuna comunicazione all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Rispetto al Periodo delle Festività Natalizie, nell'anno 2024 verrà seguito il criterio ordinario prevedendo che il 25 dicembre ed il 31 dicembre i genitori trascorrano insieme al figlio la festività. Dall'anno 2025 e fino all'anno 2029 nel Periodo delle Festività Natalizie, trascorrerà i giorni Per_1 di Festa con il padre e con la madre secondo la seguente modalità. Negli anni dispari:
24 dicembre con il padre;
25 e 26 dicembre con la madre;
31 dicembre e 1 gennaio con il padre;
5 e 6 gennaio fino al rientro a scuola con la madre. Nei giorni non festivi resterà in vigore il calendario ordinario. Negli anni pari:
24 dicembre con la madre;
25 e 26 dicembre con il padre;
31 dicembre e 1 gennaio con la madre;
5 e 6 gennaio fino al rientro a scuola con il padre. Nei giorni non festivi resterà in vigore il calendario ordinario. A partire dall'anno 2030, invece, , seguendo il criterio dell'alternanza negli anni, trascorrerà Per_1 il periodo compreso tra l'uscita da scuola nell'ultimo giorno di sua frequenza e il 30 dicembre alle
2 ore 21.00 con un genitore e il periodo che va dalle ore 21.00 del 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore. Rispetto al Periodo di Pasqua dall'anno 2025 all'anno 2029, trascorrerà i giorni di Pasqua e Per_1
TA (dalle ore 10.00 della domenica alle ore 10.00 del martedì successivo) con la madre, mentre nell'anno 2026 con il padre. A partire dall'anno 2030, invece, trascorrerà i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola alla
Per_1 domenica alle ore 21.00 con un genitore e i giorni dalla domenica alle ore 21.00 al rientro a scuola con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza negli anni. Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre) verrà seguito il calendario ordinario. Per il compleanno del figlio , il 5 maggio, i genitori si impegnano a festeggiare insieme e dare
Per_1 la possibilità al genitore che non ha il turno di visitare . Si impegnano inoltre a organizzare, di
Per_1 concerto, la festa di compleanno a con gli amici e i parenti.
Per_1
In caso di malattia del figlio, salvo la necessità che il minore resti collocato presso il genitore dove si trova in quel momento, verrà mantenuto il calendario in quel momento in vigore. Nel caso in cui la permanenza presso il genitore dove il minore si trova nel momento della malattia prosegua per più giorni, l'altro genitore avrà facoltà di andare a trovare e restare con il figlio a casa dell'altro genitore. Mantenimento figlio minore
11) Tenuto conto dell'affidamento condiviso con tempi paritetici e del reddito disponibile delle parti al netto del mutuo per il Sig. , il mantenimento del figlio sarà diretto da parte di ciascun Pt_1 genitore. Ogni genitore provvederà a quanto necessario per il figlio nei giorni di propria spettanza. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Spese straordinarie
12) I genitori sosterranno in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie determinate secondo il protocollo vigente nel Tribunale di Lucca da intendersi parte integrante del presente atto. Tenuto conto del mantenimento diretto sarà considerata straordinaria anche la spesa per la mensa. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC ecc.), dovrà motivare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Il genitore che sosterrà la spesa, previa esibizione della relativa ricevuta, riceverà il rimborso della quota spettante all'altro, entro 15 giorni dalla richiesta. Consenso all'espatrio
13) I coniugi concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero (così come della carta di identità valida per l'espatrio), nonché quello per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità o del passaporto del minore . Per_1
Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi 14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e pertanto confermano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AP (LU) il 7/8/2015, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione
3 personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 111/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 10/3/2025 e passata in giudicato in data 20/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 12/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n AP (LU) in data 7/8/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di AP (LU) all'Atto Numero 2, Parte 2, Serie C, Ufficio 2, dell'Anno 2015; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
DO RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DO RA Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/12/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato PAOLA ANDREINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Poggio n. 34, Piazza Cittadella, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili [scioglimento] del matrimonio tra di loro contratto in data 07/08/2015 in AP (Lu), matrimonio regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AP dell'anno 2015, parte 2, Atto n. 2;
- ordinare al Comune di AP di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le condizioni di separazione di seguito riportate: Affidamento figlio minore 9) Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali ex art. 337 ter C.C. Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore 1 eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé. I genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita di
, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti Per_1 con entrambe le linee parentali. Collocamento figlio minore 10) Il figlio sarà residente e domiciliato presso la madre nell'immobile sito in Via delle Pinete Per_1
n. 172, Nozzano Lucca nel quale si trasferiranno non appena terminata la ristrutturazione. Il collocamento del figlio sarà paritario con schema 2 – 2 – 3. Per_1
Trascorrerà con un genitore i giorni dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì mattina al rientro a scuola;
con l'altro genitore i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì mattina al rientro a scuola;
con il primo genitore i giorni dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina della settimana successiva al rientro a scuola. Il calendario sovra esposto può essere riassunto attraverso il seguente schema a settimane alterne dove la lettera indicata in ciascuna casella (M o P) rappresenta il genitore presso il quale il figlio pernotta nel giorno corrispondente.
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Settimana A M M P P M M M
Settimana B P P M M P P P
Settimana A M M P P M M M
Settimana B P P M M P P P
Festività e Periodo Feriale Nel Periodo Estivo di sospensione scolastica si indica nelle ore 8,30 il momento di “passaggio” del figlio da un genitore all'altro. Sempre nel periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni non consecutivi (7 giorni + 7 giorni). A partire dall'estate 2028, invece, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio 14 giorni consecutivi o no, dandone opportuna comunicazione all'altro entro il 31 maggio di ogni anno. Rispetto al Periodo delle Festività Natalizie, nell'anno 2024 verrà seguito il criterio ordinario prevedendo che il 25 dicembre ed il 31 dicembre i genitori trascorrano insieme al figlio la festività. Dall'anno 2025 e fino all'anno 2029 nel Periodo delle Festività Natalizie, trascorrerà i giorni Per_1 di Festa con il padre e con la madre secondo la seguente modalità. Negli anni dispari:
24 dicembre con il padre;
25 e 26 dicembre con la madre;
31 dicembre e 1 gennaio con il padre;
5 e 6 gennaio fino al rientro a scuola con la madre. Nei giorni non festivi resterà in vigore il calendario ordinario. Negli anni pari:
24 dicembre con la madre;
25 e 26 dicembre con il padre;
31 dicembre e 1 gennaio con la madre;
5 e 6 gennaio fino al rientro a scuola con il padre. Nei giorni non festivi resterà in vigore il calendario ordinario. A partire dall'anno 2030, invece, , seguendo il criterio dell'alternanza negli anni, trascorrerà Per_1 il periodo compreso tra l'uscita da scuola nell'ultimo giorno di sua frequenza e il 30 dicembre alle
2 ore 21.00 con un genitore e il periodo che va dalle ore 21.00 del 30 dicembre al rientro a scuola con l'altro genitore. Rispetto al Periodo di Pasqua dall'anno 2025 all'anno 2029, trascorrerà i giorni di Pasqua e Per_1
TA (dalle ore 10.00 della domenica alle ore 10.00 del martedì successivo) con la madre, mentre nell'anno 2026 con il padre. A partire dall'anno 2030, invece, trascorrerà i giorni dal mercoledì all'uscita da scuola alla
Per_1 domenica alle ore 21.00 con un genitore e i giorni dalla domenica alle ore 21.00 al rientro a scuola con l'altro genitore, secondo il criterio dell'alternanza negli anni. Negli altri giorni di festa presenti nel corso dell'anno (25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre) verrà seguito il calendario ordinario. Per il compleanno del figlio , il 5 maggio, i genitori si impegnano a festeggiare insieme e dare
Per_1 la possibilità al genitore che non ha il turno di visitare . Si impegnano inoltre a organizzare, di
Per_1 concerto, la festa di compleanno a con gli amici e i parenti.
Per_1
In caso di malattia del figlio, salvo la necessità che il minore resti collocato presso il genitore dove si trova in quel momento, verrà mantenuto il calendario in quel momento in vigore. Nel caso in cui la permanenza presso il genitore dove il minore si trova nel momento della malattia prosegua per più giorni, l'altro genitore avrà facoltà di andare a trovare e restare con il figlio a casa dell'altro genitore. Mantenimento figlio minore
11) Tenuto conto dell'affidamento condiviso con tempi paritetici e del reddito disponibile delle parti al netto del mutuo per il Sig. , il mantenimento del figlio sarà diretto da parte di ciascun Pt_1 genitore. Ogni genitore provvederà a quanto necessario per il figlio nei giorni di propria spettanza. L'assegno unico sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Spese straordinarie
12) I genitori sosterranno in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie determinate secondo il protocollo vigente nel Tribunale di Lucca da intendersi parte integrante del presente atto. Tenuto conto del mantenimento diretto sarà considerata straordinaria anche la spesa per la mensa. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, e-mail, fax, PEC ecc.), dovrà motivare un motivato dissenso per iscritto entro giorni 10 dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Il genitore che sosterrà la spesa, previa esibizione della relativa ricevuta, riceverà il rimborso della quota spettante all'altro, entro 15 giorni dalla richiesta. Consenso all'espatrio
13) I coniugi concedono sin d'ora il nulla-osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero (così come della carta di identità valida per l'espatrio), nonché quello per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità o del passaporto del minore . Per_1
Regolamentazione rapporti patrimoniali tra i coniugi 14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e pertanto confermano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AP (LU) il 7/8/2015, dal quale è nato il figlio Per_1
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione
3 personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 111/2025 del 26/2/2025, pubblicata il 10/3/2025 e passata in giudicato in data 20/10/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 12/11/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n AP (LU) in data 7/8/2015, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di AP (LU) all'Atto Numero 2, Parte 2, Serie C, Ufficio 2, dell'Anno 2015; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/11/2025.
Il Presidente estensore
DO RA
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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