Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2024, n. 14073
CASS
Sentenza 5 marzo 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 316/2024 della Corte Suprema di Cassazione, emessa dalla Quarta Sezione Penale, presieduta da Francesco Maria Ciampi. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'imputato ha chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, sostenendo che il debito IVA fosse stato ridotto e che la sua condotta fosse stata influenzata da difficoltà finanziarie. Dall'altro lato, la Corte d'Appello di Milano ha negato tale applicazione, ritenendo che il superamento della soglia di punibilità fosse significativo e che l'imputato avesse mostrato un comportamento abituale nel commettere reati tributari.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato elementi cruciali, come la percentuale di superamento della soglia di punibilità e la relazione tecnica presentata dalla difesa. Inoltre, ha sottolineato che la modifica dell'art. 131-bis c.p. dovesse essere applicata, permettendo di valutare le condotte successive al reato. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo esame, affinché si valutassero correttamente tutti gli elementi e le circostanze del caso, in particolare riguardo alla tenuità del fatto e alla condotta successiva dell'imputato.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

In tema di reati tributari, tra le condotte susseguenti al reato suscettibili di valutazione ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra l'integrale o parziale adempimento del debito tributario, anche attraverso un piano rateale concordato con il fisco o l'adesione a provvedimenti relativi alla "rottamazione" delle cartelle esattoriali.

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna.

Commentari6

Mostra tutto (6)
  • 1Particolare tenuità e reati fiscali: verso un diritto penale tributario orientato al recupero dell’imposta (Cass. Pen. n. 22076/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2025

    1. Con sentenza del 18 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del 12 marzo 2024 del Tribunale di Salerno, con la quale l'imputata era stata condannata, per il reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, perché, quale legale rappresentante di una società, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti emesse da una stessa ditta, portando in dichiarazione elementi passivi fittizi. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, sì lamentano la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il …

     Leggi di più…

  • 2Frode fiscale e particolare tenuità del fatto: la Corte apre al 131-bis se c’è stato il pagamento del debito (Cass. Pen. n.32525/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 ottobre 2025

    1. Premessa La sentenza in commento offre un'interessante occasione per riflettere sull'evoluzione dell'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) nell'ambito dei reati tributari. Se in una prima fase la giurisprudenza di legittimità aveva mostrato un atteggiamento restrittivo, tendendo a confinare l'operatività dell'istituto a fattispecie bagatellari e marginali, la progressiva valorizzazione delle condotte riparatorie e l'intervento del legislatore con il D.Lgs. 150/2022 e il successivo D.Lgs. 87/2024 hanno determinato un mutamento di prospettiva. Il caso deciso dalla Terza Sezione riguarda un'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per …

     Leggi di più…

  • 3Procedure conciliative e sospensione del procedimento penale: quando la rateizzazione tributaria è vantaggiosa per l’Erario e per l’imputato
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 4 settembre 2025

  • 4Reati della stessa indole
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49047 del 16 novembre 2023 «Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio...» Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 19409 del 28 febbraio 2025 «La reiterazione delle condotte della stessa indole, come nel caso di richieste di denaro per certificati medici, può indicare una diffusa tendenza a violare i doveri di correttezza e lealtà nello svolgimento dell'incarico professionale, impedendo...» Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9234 del 18 …

     Leggi di più…

  • 5La particolare tenuità dopo la riforma Cartabia: motivazione dei giudici di merito e controllo in CassazioneAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025
Mostra tutto (6)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/03/2024, n. 14073
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14073
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo