Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4461/2017
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Salvatore Caruso
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CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Marcello CARNOVALE
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Avv. Umberto FERRATO E
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Avv. Carmela FILICE
Email_5 tefania di Cato
[...]
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FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 24.11.2017, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura nell'anno 2010 per n. 51 nel periodo dal 2.8.2010 al 31.12.2010 e nell'anno 2011 nel
e della richiesta restitutoria a titolo di indebito originato dall'erogazione delle indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni 2010 e 2011, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del rapporto di lavoro e del possesso dei requisiti contributivi richiesti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per gli anni 2010 e 2011, nonché per l'accertamento negativo degli indebiti previdenziali.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione CP_2
giudiziaria volta al riconoscimento delle prestazioni previdenziali per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 638/70, l'improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa e del conseguente esperimento del ricorso amministrativo ed ancora, quanto alla richiesta di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, la mancanza di legittimazione passiva dell' , CP_1
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 comma1 del
D.L.
3.2.1970 n. 7; nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso e chiesto di dichiarare la nullità del giudizio per mancanza di legittimazione passiva dell' ; in subordine, previa dichiarazione CP_1 di inammissibilità o/e improcedibilità dell'azione giudiziaria, il rigetto della domanda per infondatezza in fatto ed in diritto.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, tenuto conto della natura delle domande proposte, occorre chiarire che il presente giudizio è teso all'accertamento negativo degli indebiti, pertanto, l'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo in agricoltura è da ritenersi incidentale e strumentale alla verifica di fondatezza delle domande promosse per come correttamente qualificate.
Orbene il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto (cfr. Cass., Sent. n. 4232/00).
Principio che ha trovato conferma anche nella pronuncia della S.C. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21702 del 2014. Giova premettere che, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_2
lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n.
7845); principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha così statuito: "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, autonoma o subordinata, svolta da un determinato soggetto che costituisce, quindi, il presupposto essenziale per far nascere il rapporto previdenziale.
L' è pervenuto alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli del CP_2
Comune di residenza per gli anni indicati nel ricorso sulla base delle risultanze del verbale ispettivo del 14.04.2013 n. 2500000339565.
In particolare, da detto verbale ispettivo è emerso che il Sig. AR ON:
- risulta iscritto alla CCIAA di Cosenza con REA CS-197239, con la qualifica di "impresa agricola"
(sez. speciale) a far data dal 24.01.2008 ed inizio attività dal 10.01.2008. L'attività agricola primaria risulta la coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi;
- agli archivi dell'Istituto risulta essere iscritto alla Gestione Lavoratori Agricoli Autonomi in qualità di coltivatore diretto dal 26.02.2004 e che ha aperto almeno dall'anno 2004 (mese di febbraio) una posizione in qualità di datore di lavoro agricolo (in qualità di "CD. assuntore") di manodopera avventizia;
- è totalmente inadempiente agli obblighi contributivi tanto con riguardo alla manodopera avventizia quanto con riguardo all'obbligo contributivo individuale;
- il fabbisogno di giornate lavorative per l'esecuzione di lavori agricoli sui fondi che il AR ha indicato nelle denunce presentate ex art. 5 d.lgs. n. 375/1993, nonché per l'esecuzione di contratti di affitto e comodato non indicati nella denuncia predetta, è risultato, alla stregua dei criteri di stima tecnica previsti per legge, di gran lunga inferiore a quello dichiarato dalla stessa azienda;
- i contratti di conduzione dei fondi indicati nelle già menzionate denunce sono da considerare falsi atteso che alcuni dei titolari delle aziende per le quali il AR asseriva di aver svolto attività di raccolta non risultavano proprietari o possessori di alcun terreno;
mentre numerosi altri, pur proprietari o possessori di terreni, hanno negato di aver mai avuto rapporti con l'azienda de qua e di averle appaltato alcuna lavorazione.
Per tutto quanto innanzi esposto, i verbalizzanti non hanno rilevato alcun elemento che potesse dimostrare, nonché giustificare il ricorso alla manodopera bracciantile così come denunciato dal Sig.
AR ON relativamente al periodo 01.02.2004 - 13.04.2013 di conseguenza l'azienda agricola individuale "SIBARELLI ON" è stata considerata inesistente come ditta assuntrice di manodopera.
Gli Ispettori hanno quindi correttamente disconosciuto le prestazioni lavorative dei “dipendenti” di cui agli elenchi allegati al verbale, fra cui le giornate relative all'attuale ricorrente.
A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti bracciantili e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza di una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
Sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, queste ultime si rivelano prive di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili. Ed infatti, la teste escussa, Tes_1
si è limitata a dichiarare che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle
[...]
dipendenze della citata azienda, che si è occupata della coltivazione e raccolta di ortaggi, che ha osservato l'orario di lavoro e che ha seguito le direttive del datore di lavoro (v. verbale d'udienza del 7.7.2019). Mentre l'altro teste escusso, , amico della ricorrente, se pur ha Testimone_2
confermato quanto riferito nel ricorso introduttivo dalla ricorrente, è a conoscenza solo indiretta dei fatti rappresentati, non avendo assistito al concreto svolgimento dell'attività lavorativa. La scarna dichiarazione non può ritenersi sufficiente a soddisfare il gravoso onere probatorio descritto.
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare la sua deposizione, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale. A ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza dei dedotti rapporti di lavoro in agricoltura.
In tale contesto, non è rinvenibile la prova della effettività della prestazione lavorativa – risolvendosi l'esito incerto della prova in danno di chi era gravato dell'onere probatorio - per cui deve essere rigettata la domanda avanzata.
Assorbite le restanti doglianze sollevate dalle parti.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali fatta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.