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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 679/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
MUSIO ANTONIO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4068/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028727713000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5280/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 6 ottobre 2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – SS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 14 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate – SS (in sigla: AdER) e all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 2 del mese successivo, la Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato la cartella di pagamento n° 100 2025 00287277 13000, notificatale il 16 maggio di quello stesso anno e scaturito dall'atto di recupero di un credito d'imposta per le annualità 2021, 2022 e 2023. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 433.202,19 euro,
l'odierna ricorrente ha evidenziato che nel versamento tramite modello F24 effettuato il 16 gennaio 2025, in assenza di ricorso e quindi applicando la sanzione ridotta ad un terzo, erroneamente non erano stati indicati i previsti codici tributo 7450 e 7451: perciò venendo esso interamente ascritto al codice tributo 6012, in materia di IVA.
Perciò, postulando l'emendabilità di quell'errore di versamento e richiamando i plurimi vani tentativi da essa operati per correggerlo, la società ha domandato l'annullamento della cartella impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 6 ottobre 2025 si è costituita l'Agenzia, preliminarmente evidenziando che il legale rappresentante della società risultava diverso rispetto a colui che aveva sottoscritto l'odierno ricorso.
Nel merito l'Agenzia ha osservato che l'IVA versata il 16 gennaio 2025 nella misura di 798.691 euro, peraltro effettuando una compensazione parziale, equivaleva a quella dovuta per il mese di dicembre 2024 dalla società; e che, contestualmente alla presentazione dell'odierno ricorso, quest'ultima aveva pagato quanto preteso con la cartella pur impugnata.
3. Con memoria prodotta il 17 ottobre 2025 la società ha prodotto una visura camerale, a riprova della qualità di legale rappresentante vantata dal firmatario dell'odierno ricorso, ed ha insistito nelle proprie argomentazioni.
4. Senza che si fosse costituita l'AdER, all'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In facto l'Agenzia ha documentato che ammontava a 798.691,94 euro la liquidazione periodica dell'IVA per il mese di dicembre 2024, peraltro da versare entro la scadenza del 16 gennaio 2025; e che proprio in questa data ed in quella misura è stato effettuato il versamento oggetto del contendere: peraltro utilizzando crediti in compensazione per 439.748,01 euro e, quindi, materialmente sborsando 358.943,93 euro.
Altresì è pacifico che il 20 dicembre 2024 era stato notificato alla società l'atto di recupero (all. 7 al ricorso) da cui è promanata la cartella qui impugnata. Perciò veniva a scadere il 18 febbraio 2025 il termine di sessanta giorni entro cui andava eseguito l'eventuale versamento con riduzione della sanzione: cioè oltre un mese dopo rispetto alla data del versamento oggetto del contendere, la quale invece coincideva esattamente con quella entro cui andava versata l'IVA per il mese di dicembre 2024.
Ancora è a dirsi che, contrariamente a quanto prescritto a pagina 33 di quell'atto di recupero, in quel medesimo modello F24 (all. 9 al ricorso) non era nemmeno indicato il codice dell'ufficio finanziario da cui promanava l'atto di recupero stesso, né gli estremi di quest'ultimo.
Perciò, nel loro insieme, questi tre elementi depongono concordemente nel senso che la società abbia inteso imputare esclusivamente all'IVA periodica il versamento in questione.
6. Soprattutto però, sul piano oggettivo, deve escludersi che quell'intento fosse suscettibile di ripensamento, all'indomani della notificazione della cartella qui impugnata;
e che, quindi, possa in alcun modo considerarsi effettuato già il 16 gennaio 2025 il versamento dei tributi indicati nella cartella stessa.
Infatti, ancor più nitidamente rispetto alla fattispecie di correzione di errori od omissioni da cui risulti affetta una dichiarazione reddituale, nonché rispetto a quanto opinato in quest'ultimo caso dalla Suprema Corte nella pronuncia n° 32109/2024, la preclusione all'eventuale correzione di un versamento d'imposta discende dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n° 472/1997: laddove è prevista una riduzione della sanzione applicabile “… sempreché la violazione non sia stata già constatata …”. Invero tale constatazione, certamente insita nella notificazione della cartella qui impugnata, se costituisce il limite temporale entro cui è consentito pagare un tributo non versato alla normale scadenza, coerentemente coincide anche con il dies ad quem entro cui possa modificarsi l'imputazione di un pregresso versamento, in guisa tale da alleviare le conseguenze sanzionatorie insite nell'imputazione originaria.
7. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare all'Agenzia le spese di lite: le quali, alla luce dell'assai rilevante ammontare della cartella impugnata, vanno liquidate in 2.000 euro.
Invece l'omessa costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo alle spese di lite fra quest'ultima e la società stessa.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l.;
- condanna la Ricorrente_1 s.r.l. a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 2.000 euro;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite tra l'Agenzia delle Entrate – SS e la
Ricorrente_1 s.r.l..
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EU EC) (ER GA)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
MUSIO ANTONIO, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4068/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028727713000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5280/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per l'Agenzia delle Entrate, conformi a quelle delle deduzioni depositate il 6 ottobre 2025; non costituita l'Agenzia delle Entrate – SS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 14 luglio 2025 all'Agenzia delle Entrate – SS (in sigla: AdER) e all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte il 2 del mese successivo, la Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato la cartella di pagamento n° 100 2025 00287277 13000, notificatale il 16 maggio di quello stesso anno e scaturito dall'atto di recupero di un credito d'imposta per le annualità 2021, 2022 e 2023. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 433.202,19 euro,
l'odierna ricorrente ha evidenziato che nel versamento tramite modello F24 effettuato il 16 gennaio 2025, in assenza di ricorso e quindi applicando la sanzione ridotta ad un terzo, erroneamente non erano stati indicati i previsti codici tributo 7450 e 7451: perciò venendo esso interamente ascritto al codice tributo 6012, in materia di IVA.
Perciò, postulando l'emendabilità di quell'errore di versamento e richiamando i plurimi vani tentativi da essa operati per correggerlo, la società ha domandato l'annullamento della cartella impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 6 ottobre 2025 si è costituita l'Agenzia, preliminarmente evidenziando che il legale rappresentante della società risultava diverso rispetto a colui che aveva sottoscritto l'odierno ricorso.
Nel merito l'Agenzia ha osservato che l'IVA versata il 16 gennaio 2025 nella misura di 798.691 euro, peraltro effettuando una compensazione parziale, equivaleva a quella dovuta per il mese di dicembre 2024 dalla società; e che, contestualmente alla presentazione dell'odierno ricorso, quest'ultima aveva pagato quanto preteso con la cartella pur impugnata.
3. Con memoria prodotta il 17 ottobre 2025 la società ha prodotto una visura camerale, a riprova della qualità di legale rappresentante vantata dal firmatario dell'odierno ricorso, ed ha insistito nelle proprie argomentazioni.
4. Senza che si fosse costituita l'AdER, all'udienza del 27 ottobre 2025 la causa è stata discussa dalle parti, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In facto l'Agenzia ha documentato che ammontava a 798.691,94 euro la liquidazione periodica dell'IVA per il mese di dicembre 2024, peraltro da versare entro la scadenza del 16 gennaio 2025; e che proprio in questa data ed in quella misura è stato effettuato il versamento oggetto del contendere: peraltro utilizzando crediti in compensazione per 439.748,01 euro e, quindi, materialmente sborsando 358.943,93 euro.
Altresì è pacifico che il 20 dicembre 2024 era stato notificato alla società l'atto di recupero (all. 7 al ricorso) da cui è promanata la cartella qui impugnata. Perciò veniva a scadere il 18 febbraio 2025 il termine di sessanta giorni entro cui andava eseguito l'eventuale versamento con riduzione della sanzione: cioè oltre un mese dopo rispetto alla data del versamento oggetto del contendere, la quale invece coincideva esattamente con quella entro cui andava versata l'IVA per il mese di dicembre 2024.
Ancora è a dirsi che, contrariamente a quanto prescritto a pagina 33 di quell'atto di recupero, in quel medesimo modello F24 (all. 9 al ricorso) non era nemmeno indicato il codice dell'ufficio finanziario da cui promanava l'atto di recupero stesso, né gli estremi di quest'ultimo.
Perciò, nel loro insieme, questi tre elementi depongono concordemente nel senso che la società abbia inteso imputare esclusivamente all'IVA periodica il versamento in questione.
6. Soprattutto però, sul piano oggettivo, deve escludersi che quell'intento fosse suscettibile di ripensamento, all'indomani della notificazione della cartella qui impugnata;
e che, quindi, possa in alcun modo considerarsi effettuato già il 16 gennaio 2025 il versamento dei tributi indicati nella cartella stessa.
Infatti, ancor più nitidamente rispetto alla fattispecie di correzione di errori od omissioni da cui risulti affetta una dichiarazione reddituale, nonché rispetto a quanto opinato in quest'ultimo caso dalla Suprema Corte nella pronuncia n° 32109/2024, la preclusione all'eventuale correzione di un versamento d'imposta discende dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n° 472/1997: laddove è prevista una riduzione della sanzione applicabile “… sempreché la violazione non sia stata già constatata …”. Invero tale constatazione, certamente insita nella notificazione della cartella qui impugnata, se costituisce il limite temporale entro cui è consentito pagare un tributo non versato alla normale scadenza, coerentemente coincide anche con il dies ad quem entro cui possa modificarsi l'imputazione di un pregresso versamento, in guisa tale da alleviare le conseguenze sanzionatorie insite nell'imputazione originaria.
7. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare all'Agenzia le spese di lite: le quali, alla luce dell'assai rilevante ammontare della cartella impugnata, vanno liquidate in 2.000 euro.
Invece l'omessa costituzione dell'AdER esime dal provvedere riguardo alle spese di lite fra quest'ultima e la società stessa.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l.;
- condanna la Ricorrente_1 s.r.l. a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in 2.000 euro;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite tra l'Agenzia delle Entrate – SS e la
Ricorrente_1 s.r.l..
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025.
il giudice estensore il presidente
(EU EC) (ER GA)