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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12462 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 45319/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Giudice dr.
AN GA, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 3.2.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'avv. Alessandra Adone presso il cui studio in Roma, via Elvia Recina n. 14 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fiorentino, come da procura generale alle liti per atto notaio del Distretto Notarile di Roma Persona_1
rilasciata in data 22.3.2024 (rep. 37875 - racc. 7313) e elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell in Roma, Via Cesare Beccaria 29. CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2025 , premesso di essere titolare Parte_2
di pensione Quota 100 liquidata in applicazione dell'art. 14 D.L. 4/2019 con decorrenza dal 05/2020, esponeva di aver ricevuto dall in data 8.8.2024 CP_1
1 comunicazione di riliquidazione con la quale era segnalato un debito di euro
32.977,67 motivato con “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- variazione cessazione indennizzo;
- incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo” (doc.1);
Il giorno 14/11/2024 aveva quindi inoltrato ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale , contestando detto debito (doc. 2). Tuttavia, in data 10/12/2024 il CP_1
ricorso veniva respinto dal (doc. 3). Controparte_2
Ciò premesso, il ricorrente eccepiva anzitutto la mancanza di motivazione del provvedimento con il quale era stato ritenuto l'indebito e ciò in violazione dell'art. 7 della L. 241/90. Adduceva infatti la genericità della pluralità di motivazioni addotte dall per avere omesso di specificare puntualmente le somme contestate per CP_1
ciascuna causale;
per avere omesso di ricostruire in modo comprensibile il calcolo dell'indebito e per avere omesso di indicare con chiarezza i periodi temporali interessati dalle diverse irregolarità;
- l aveva omesso di richiamare le norme di legge o regolamenti applicati per CP_1
ciascuna posizione.
Il ricorrente deduceva che la pensione anticipata c.d. quota 100 è disciplinata dall'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, ai sensi del quale "
1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata di cui CP_1
all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita "pensione quota
100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
2 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. (…) 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui."
Il ricorrente osservava che dal dettato normativo si evince che il divieto di cumulo comporta l'impossibilità di sommare nello stesso periodo reddito da lavoro e la pensione di cui egli è titolare e aggiungeva che nel caso in cui si verifichi detto cumulo, dovrebbe conseguirne la sospensione dei soli ratei di pensione erogati in costanza della percezione di un reddito da lavoro, senza comportare la perdita di tutta la pensione percepita nell'anno.
Il soggiungeva che il concetto di “non cumulabilità” non va confuso con Parte_1
quello di assoluta “incompatibilità”, tale da determinare la revoca di un intero trattamento pensionistico. Quindi, che la pensione quota 100 "non sia cumulabile" sta ad indicare, secondo parte ricorrente, che non è consentito al pensionato di quota 100 percepire due importi, uno da pensione e uno da reddito per lavoro subordinato nello stesso arco temporale, cioè appunto "cumulando" i due redditi.
Deduceva che l'Istituto previdenziale con circolare 117/2019 ha dato un'interpretazione a proprio favore della normativa di riferimento di quota 100 prevedendo: "Ai fini dell'accertamento dell' incumulabilità della 'pensione quota 100' con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all un'apposita CP_1
dichiarazione (mod. "Quota 100"), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la "pensione quota 100", salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a Euro 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.
A seguito di tale segnalazione, l provvede alla sospensione del trattamento CP_1
pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all'anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti". Rilevava il ricorrente che le circolari dell non possono derogare alle norme e neppure possono influire sulla CP_1
3 interpretazione delle norme stesse (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 8800/2011).
Rilevava inoltre il ricorrente che nel caso in esame egli, titolare di trattamento pensionistico Quota 100 con decorrenza maggio 2020, risulta aver svolto attività lavorativa per una sola giornata nel mese di settembre 2020, in qualità di bracciante agricolo, come risulta dall'estratto conto contributivo prodotto agli atti (doc. 4). CP_1
Per tale prestazione lavorativa aveva percepito un compenso lordo di € 44,28, come da Certificazione Unica rilasciata dalla società agricola datrice di lavoro (doc. 5).
Rileva pertanto che a fronte di tale attività del tutto occasionale, marginale e minimale, l ha richiesto al ricorrente la restituzione di € 32.977,67, somma CP_1
corrispondente ai ratei pensionistici erogati in suo favore per l'intero anno 2020. Si doleva perché la pretesa dell appare manifestamente sproporzionata e in CP_1
violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Il ricorrente osservava inoltre che l'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, che ha introdotto il trattamento pensionistico Quota 100 disponendone la non cumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo limitatamente al periodo di sovrapposizione, con l'eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a € 5.000 lordi annui, non prevede affatto la revoca dell'intera pensione per l'anno in cui venga svolta un'attività lavorativa incumulabile, bensì la sospensione dei soli ratei maturati nel periodo di incumulabilità.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta in costanza di percezione di pensione
“Quota cento” da parte del era durata un solo giorno ed aveva generato Parte_1
un reddito lordo ampiamente inferiore a € 50, di certo non compatibile con una pretesa restitutoria superiore a € 32.000 come quella avanzata nei suoi confronti, fondata su una lettura della norma non corretta e certamente penalizzante per il ricorrente.
Osservava che numerose pronunce di merito (Tribunale di Vicenza (sent. 195/2024);
Tribunale di Lucca (sent. 42/2022, confermata in n. 78/2023), hanno escluso il cumulo in caso di prestazioni occasionali di modesta entità economica, annullando
4 richieste di restituzione dell'intero importo pensionistico e statuito (come nel caso del
Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1146/2024) che “qualunque attività lavorativa svolta dal pensionato Quota 100 determina la sospensione del rateo mensile corrispondente, ma non comporta la decadenza automatica dell'intera annualità del trattamento pensionistico.” Del medesimo tenore erano state anche pronunce di appello (come la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 47 del 11.03.2025, che aveva statuito che “Le norme di riferimento, infatti, non prevedono la perdita della pensione per l' intero anno solare nel caso di rioccupazione;
non è contemplata, in altri termini, alcuna decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, decadenza che si traduce in una sanzione la quale avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando la mancata erogazione della pensione per tutto l'anno, anche in relazione a periodi anteriori (e successivi) alla rioccupazione nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e non vi è stata alcuna violazione del divieto di cumulo.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa, a parere del
Collegio, sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione sul divieto di cumulo.”
Ritenuto pertanto che vi siano consistenti ragioni per poter annullare l'indebito in parolan quanto totalmente sproporzionato, irragionevole e privo di fondamento giuridico, formulava le seguenti conclusioni, chiedendo:
1. Preliminarmente annullare il provvedimento di riliquidazione del 08.08.2024 in quanto viziato per omessa o carente motivazione in violazione dell'art. 3 e 21 septies della L. 241/90;
2. Nel merito, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità del provvedimento del 08/08/2024, e per l'effetto dichiarare CP_1
la irripetibilità della complessiva somma ivi richiesta di Euro 32.977,67; in
5 subordine ricalcolare l'indebito limitatamente al solo mese in cui il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa di un giorno (settembre 2020);
3. Conseguentemente condannare l in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore ad annullare il predetto debito ed eventualmente restituire quanto sino ad oggi indebitamente trattenuto.
4. Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi;
Notificato ritualmente il ricorso, con memoria difensiva tempestivamente depositata il 24.10.2025, si costituiva in giudizio l L'Istituto deduceva anzitutto che CP_1
provvedimento impugnato è l'indebito n 19231212 su pensione 001-700010088584 acquisito in data 08/08/2024.
L rilevava la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto l'indebito CP_1
trae origine da ricostituzione del 07/08/2024 con la quale il trattamento pensionistico veniva ricalcolato e revocato in relazione all'intero anno 2020 a causa della sua incumulabilità -prevista dall'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019 - con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
L resistente prendeva le mosse dalla normativa di riferimento, ossia CP_1
dall'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che dispone l'incumulabilità dei redditi da lavoro con la pensione cd "quota 100".
Nello specifico, in relazione alla fattispecie:
- il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che "la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui". Sulla interpretazione della norme appena richiamata, era intervenuta la circolare n. 117 del 2019 con la quale era chiarito che la pensione CP_1
6 è cumulabile unicamente con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui e fornisce anche un elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione, precisando che "il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti
i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento".
Secondo l'interpretazione proposta dall' della normativa appena menzionata, essa CP_1
nel prevedere che non possono essere cumulati redditi da lavoro con quelli da pensione, pena la sospensione del trattamento previdenziale per l'anno in cui i redditi si sono cumulati, pone quale unica eccezione quella in cui il lavoro prestato possa configurarsi quale "autonomo ed occasionale", evidenziando come entrambi i requisiti debbano quindi sussistere ai fini dell'incumulabilità.
Nella fattispecie, il ricorrente nel mese di settembre dell'anno 2020 aveva prestato attività di bracciante agricolo a tempo determinato e ciò avveniva successivamente alla decorrenza della pensione quota 100 (maggio 2020).
Appare quindi evidente l'assoluta infondatezza della domanda avversa.
L' concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso con ogni Controparte_3
provvedimento conseguenziale in ordine alle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 3.12.2025 la causa, di natura documentale, viene dunque decisa con la presente sentenza depositata telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 14, comma 3 del D.L. n. 4/2019 prevede che: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi
7 da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui”.
2. Della questione oggetto del presente giudizio si è occupata la Corte costituzionale con sentenza n. 234 del 2022 - originata dalla questione di legittimità costituzionale posta nei confronti della richiamata disposizione rispetto al precetto dell'art. 3 Cost., in relazione alla differente disciplina di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente rispetto al lavoro autonomo -nella quale si legge: “…Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. (…) La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora
8 descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato
(come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della
Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021),
e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.
3. La Corte Costituzionale ha quindi concluso affermando che la normativa appena menzionata ha legittimamente previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato per violazione del divieto di cumulo, risiedendo la ratio dell'istituto nell'anticipazione del trattamento pensionistico senza abbattimenti al fine di favorire l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, sia per motivi di sostenibilità del sistema previdenziale che di promozione del ricambio generazionale.
4. Da ciò consegue l'infondatezza della pretesa della parte ricorrente di interpretare il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro in termini di mera compensazione tra le partite, da cui deriverebbe a carico del pensionato il solo obbligo di restituzione all' di un importo pari al reddito da lavoro percepito. CP_1
Infatti, come osservato dalla Corte Costituzionale, il divieto di cumulo ha carattere assoluto, tanto che la disposizione non prevede specifiche modalità applicative in termini di decurtazione dei redditi, e la sua violazione comporta la sospensione dei ratei di pensione.
L soggiungeva che in tale senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di CP_1
merito, secondo la quale non depongono in senso contrario le disposizioni che disciplinano il regime di incompatibilità di talune prestazioni assistenziali e pensionistiche (l'art. 9 D. L. 791/71, art. 3 L. 407/90, art. 19 D. L. 112/08, art. 1 c. 43
L. 335/95, art. 6 D. M. 16 dicembre 2019), sia perché anche tali disposizioni non delineano un regime di detrazione delle somme incompatibili, sia perché dettate per disciplinare la non cumulabilità tra due prestazioni e non già tra una prestazione e
9 redditi da lavoro, con la conseguenza che “non è possibile trarre da esse argomenti utili rispetto al significato del termine utilizzato nella norma qui oggetto d'esame” e, quindi, che dall'espressione “non cumulabile” va senz'altro fatta discendere, come peraltro affermato dal giudice delle leggi, la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione non cumulabili e non già la mera detraibilità dei redditi percepiti (v. in tal senso sono espresse diffusamente: la Corte di Appello di Brescia del 21.12.2023; la
Corte di Appello di Trieste n. 178 del 14.3.2024. La Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., con Sent. n. 03/08/2023, n. 263).
5. Tuttavia, la giurisprudenza, pur unanime riguardo all'interpretazione del divieto in termini di sospensione dei ratei di pensione maturati nel periodo di riferimento, anziché in termini di mera detraibilità dei redditi, si è però divisa in relazione all'ampiezza temporale dell'effetto di sospensione conseguente alla percezione dei redditi.
In particolare, secondo una parte della giurisprudenza di merito la lettera della legge, come pure l'interpretazione offerta dal giudice delle leggi, non imporrebbero affatto, anche in una prospettiva ermeneutica che valorizzi il rilievo costituzionale della prestazione previdenziale ex art. 38 Cost., la sospensione della prestazione per l'intero anno solare in cui il reddito è stato prodotto, dovendo la sospensione riguardare solamente i ratei di pensione relativi al periodo di rioccupazione (v. in tal senso, Corte di Appello di Perugia, sent, n. 3/2023; Corte di Appello di Brescia del
21.12.2023; Corte di Appello di Trieste n. 178 del 14.3.2024; Corte dei Conti
Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 03/08/2023, n. 263; Corte dei Conti Veneto, Sez. giurisdiz., Sent., 22/04/2024, n. 33).
Secondo altra impostazione interpretativa, invece, la ratio della previsione normativa, per come delineata dal Giudice delle Leggi, imporrebbe senz'altro la sospensione della prestazione erogata nell'intero anno solare in cui vi è stata rioccupazione.
6. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n.
10 30994 del 4.12.2024, alla quale il Tribunale ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Appare utile richiamare di seguito le argomentazioni articolate dalla Corte di cassazione (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “
8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto- legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. 11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente
11 rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della
Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). 16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38
Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale
12 adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”.
7. La questione può dirsi comunque risolta dall'intervento della Corte di Cassazione secondo il quale “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cass. n. 30994/2024).
8. Con riferimento alla possibile sproporzione tra i redditi percepiti dal pensionato e gli importi richiesti in restituzione dall' è stato ritenuto coerente con lo spirito CP_1
della legge stabilire che “i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco di quell'annualità, e non soltanto e strettamente i mesi coperti dall'attività lavorativa….Altrimenti, sarebbe oltremodo anomalo, irrazionale e contrastante con le basilari ragioni a presidio di “quota 100” contemplare frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi solo grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo “a corrente alternata” della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati” (in questi termini cfr.
Tribunale di Tivoli, sent. del 22.11.2023 R.G.n. 3366/2021; Corte di Appello Milano sez. lav., sent. 25.9.2023 n.356; Tribunale Ravenna, sent. n. 68/24; Tribunale
Cosenza, sent. n. 293/24; Tribunale Roma, sez. lav., sent. 18.9.24).
9. Infine, deve essere rilevata l'infondatezza della eccezione di parte ricorrente
13 secondo la quale il la “Comunicazione di riliquidazione della pensione n. 001-
700010088584, vat. VO, decorrente dall'1.5.2020” sarebbe priva della motivazione necessaria per poter controllare le modalità di calcolo effettuate dall' Al riguardo CP_1
la semplice lettura della comunicazione di riliquidazione permette di osservare la presenza delle indicazioni su quanto ricompreso nel ricalcolo, permettendo di giungere alla somma da recuperare di euro 32.977,67.
Risulta inoltre allegato alla predetta comunicazione un prospetto delle voci che hanno subito variazioni con indicazione anche dei coefficienti di trasformazione dovuto al passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo. Nella medesima missiva erano presenti oltre a tutti gli elementi necessari a comprendere di cosa si trattasse, ma ea anche precisato che il ricorrente avrebbe potuto reperire i dettagli di pagamento di ciascuna rata mensile della pensione percepita sul sito internet dell . CP_1
L'eccezione viene ritenuta pertanto priva di fondamento.
A quanto complessivamente sin qui osservato consegue il rilievo di infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, ed il conseguente rigetto del ricorso.
10. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dei contrasti nella giurisprudenza di merito e del recentissimo intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - respinge il ricorso;
2. - compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 3.12.2025
Il Giudice
AN GA
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Giudice dr.
AN GA, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 3.2.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'avv. Alessandra Adone presso il cui studio in Roma, via Elvia Recina n. 14 è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fiorentino, come da procura generale alle liti per atto notaio del Distretto Notarile di Roma Persona_1
rilasciata in data 22.3.2024 (rep. 37875 - racc. 7313) e elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell in Roma, Via Cesare Beccaria 29. CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 1.8.2025 , premesso di essere titolare Parte_2
di pensione Quota 100 liquidata in applicazione dell'art. 14 D.L. 4/2019 con decorrenza dal 05/2020, esponeva di aver ricevuto dall in data 8.8.2024 CP_1
1 comunicazione di riliquidazione con la quale era segnalato un debito di euro
32.977,67 motivato con “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- variazione cessazione indennizzo;
- incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo” (doc.1);
Il giorno 14/11/2024 aveva quindi inoltrato ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale , contestando detto debito (doc. 2). Tuttavia, in data 10/12/2024 il CP_1
ricorso veniva respinto dal (doc. 3). Controparte_2
Ciò premesso, il ricorrente eccepiva anzitutto la mancanza di motivazione del provvedimento con il quale era stato ritenuto l'indebito e ciò in violazione dell'art. 7 della L. 241/90. Adduceva infatti la genericità della pluralità di motivazioni addotte dall per avere omesso di specificare puntualmente le somme contestate per CP_1
ciascuna causale;
per avere omesso di ricostruire in modo comprensibile il calcolo dell'indebito e per avere omesso di indicare con chiarezza i periodi temporali interessati dalle diverse irregolarità;
- l aveva omesso di richiamare le norme di legge o regolamenti applicati per CP_1
ciascuna posizione.
Il ricorrente deduceva che la pensione anticipata c.d. quota 100 è disciplinata dall'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019, ai sensi del quale "
1. In via sperimentale per il triennio
2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' nonché alla gestione separata di cui CP_1
all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita "pensione quota
100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
2 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. (…) 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui."
Il ricorrente osservava che dal dettato normativo si evince che il divieto di cumulo comporta l'impossibilità di sommare nello stesso periodo reddito da lavoro e la pensione di cui egli è titolare e aggiungeva che nel caso in cui si verifichi detto cumulo, dovrebbe conseguirne la sospensione dei soli ratei di pensione erogati in costanza della percezione di un reddito da lavoro, senza comportare la perdita di tutta la pensione percepita nell'anno.
Il soggiungeva che il concetto di “non cumulabilità” non va confuso con Parte_1
quello di assoluta “incompatibilità”, tale da determinare la revoca di un intero trattamento pensionistico. Quindi, che la pensione quota 100 "non sia cumulabile" sta ad indicare, secondo parte ricorrente, che non è consentito al pensionato di quota 100 percepire due importi, uno da pensione e uno da reddito per lavoro subordinato nello stesso arco temporale, cioè appunto "cumulando" i due redditi.
Deduceva che l'Istituto previdenziale con circolare 117/2019 ha dato un'interpretazione a proprio favore della normativa di riferimento di quota 100 prevedendo: "Ai fini dell'accertamento dell' incumulabilità della 'pensione quota 100' con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all un'apposita CP_1
dichiarazione (mod. "Quota 100"), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la "pensione quota 100", salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a Euro 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.
A seguito di tale segnalazione, l provvede alla sospensione del trattamento CP_1
pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all'anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti". Rilevava il ricorrente che le circolari dell non possono derogare alle norme e neppure possono influire sulla CP_1
3 interpretazione delle norme stesse (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 8800/2011).
Rilevava inoltre il ricorrente che nel caso in esame egli, titolare di trattamento pensionistico Quota 100 con decorrenza maggio 2020, risulta aver svolto attività lavorativa per una sola giornata nel mese di settembre 2020, in qualità di bracciante agricolo, come risulta dall'estratto conto contributivo prodotto agli atti (doc. 4). CP_1
Per tale prestazione lavorativa aveva percepito un compenso lordo di € 44,28, come da Certificazione Unica rilasciata dalla società agricola datrice di lavoro (doc. 5).
Rileva pertanto che a fronte di tale attività del tutto occasionale, marginale e minimale, l ha richiesto al ricorrente la restituzione di € 32.977,67, somma CP_1
corrispondente ai ratei pensionistici erogati in suo favore per l'intero anno 2020. Si doleva perché la pretesa dell appare manifestamente sproporzionata e in CP_1
violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
Il ricorrente osservava inoltre che l'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, che ha introdotto il trattamento pensionistico Quota 100 disponendone la non cumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo limitatamente al periodo di sovrapposizione, con l'eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale fino a € 5.000 lordi annui, non prevede affatto la revoca dell'intera pensione per l'anno in cui venga svolta un'attività lavorativa incumulabile, bensì la sospensione dei soli ratei maturati nel periodo di incumulabilità.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta in costanza di percezione di pensione
“Quota cento” da parte del era durata un solo giorno ed aveva generato Parte_1
un reddito lordo ampiamente inferiore a € 50, di certo non compatibile con una pretesa restitutoria superiore a € 32.000 come quella avanzata nei suoi confronti, fondata su una lettura della norma non corretta e certamente penalizzante per il ricorrente.
Osservava che numerose pronunce di merito (Tribunale di Vicenza (sent. 195/2024);
Tribunale di Lucca (sent. 42/2022, confermata in n. 78/2023), hanno escluso il cumulo in caso di prestazioni occasionali di modesta entità economica, annullando
4 richieste di restituzione dell'intero importo pensionistico e statuito (come nel caso del
Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1146/2024) che “qualunque attività lavorativa svolta dal pensionato Quota 100 determina la sospensione del rateo mensile corrispondente, ma non comporta la decadenza automatica dell'intera annualità del trattamento pensionistico.” Del medesimo tenore erano state anche pronunce di appello (come la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 47 del 11.03.2025, che aveva statuito che “Le norme di riferimento, infatti, non prevedono la perdita della pensione per l' intero anno solare nel caso di rioccupazione;
non è contemplata, in altri termini, alcuna decadenza ex tunc dal diritto a percepire la pensione, decadenza che si traduce in una sanzione la quale avrebbe dovuto essere prevista espressamente, comportando la mancata erogazione della pensione per tutto l'anno, anche in relazione a periodi anteriori (e successivi) alla rioccupazione nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e non vi è stata alcuna violazione del divieto di cumulo.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa, a parere del
Collegio, sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione sul divieto di cumulo.”
Ritenuto pertanto che vi siano consistenti ragioni per poter annullare l'indebito in parolan quanto totalmente sproporzionato, irragionevole e privo di fondamento giuridico, formulava le seguenti conclusioni, chiedendo:
1. Preliminarmente annullare il provvedimento di riliquidazione del 08.08.2024 in quanto viziato per omessa o carente motivazione in violazione dell'art. 3 e 21 septies della L. 241/90;
2. Nel merito, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità del provvedimento del 08/08/2024, e per l'effetto dichiarare CP_1
la irripetibilità della complessiva somma ivi richiesta di Euro 32.977,67; in
5 subordine ricalcolare l'indebito limitatamente al solo mese in cui il ricorrente ha prestato l'attività lavorativa di un giorno (settembre 2020);
3. Conseguentemente condannare l in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore ad annullare il predetto debito ed eventualmente restituire quanto sino ad oggi indebitamente trattenuto.
4. Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi;
Notificato ritualmente il ricorso, con memoria difensiva tempestivamente depositata il 24.10.2025, si costituiva in giudizio l L'Istituto deduceva anzitutto che CP_1
provvedimento impugnato è l'indebito n 19231212 su pensione 001-700010088584 acquisito in data 08/08/2024.
L rilevava la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto l'indebito CP_1
trae origine da ricostituzione del 07/08/2024 con la quale il trattamento pensionistico veniva ricalcolato e revocato in relazione all'intero anno 2020 a causa della sua incumulabilità -prevista dall'articolo 14, comma 3 del D.L. 4/2019 - con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
L resistente prendeva le mosse dalla normativa di riferimento, ossia CP_1
dall'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che dispone l'incumulabilità dei redditi da lavoro con la pensione cd "quota 100".
Nello specifico, in relazione alla fattispecie:
- il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che "la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui". Sulla interpretazione della norme appena richiamata, era intervenuta la circolare n. 117 del 2019 con la quale era chiarito che la pensione CP_1
6 è cumulabile unicamente con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui e fornisce anche un elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione, precisando che "il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti
i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento".
Secondo l'interpretazione proposta dall' della normativa appena menzionata, essa CP_1
nel prevedere che non possono essere cumulati redditi da lavoro con quelli da pensione, pena la sospensione del trattamento previdenziale per l'anno in cui i redditi si sono cumulati, pone quale unica eccezione quella in cui il lavoro prestato possa configurarsi quale "autonomo ed occasionale", evidenziando come entrambi i requisiti debbano quindi sussistere ai fini dell'incumulabilità.
Nella fattispecie, il ricorrente nel mese di settembre dell'anno 2020 aveva prestato attività di bracciante agricolo a tempo determinato e ciò avveniva successivamente alla decorrenza della pensione quota 100 (maggio 2020).
Appare quindi evidente l'assoluta infondatezza della domanda avversa.
L' concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso con ogni Controparte_3
provvedimento conseguenziale in ordine alle spese di lite.
All'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 3.12.2025 la causa, di natura documentale, viene dunque decisa con la presente sentenza depositata telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 14, comma 3 del D.L. n. 4/2019 prevede che: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi
7 da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui”.
2. Della questione oggetto del presente giudizio si è occupata la Corte costituzionale con sentenza n. 234 del 2022 - originata dalla questione di legittimità costituzionale posta nei confronti della richiamata disposizione rispetto al precetto dell'art. 3 Cost., in relazione alla differente disciplina di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente rispetto al lavoro autonomo -nella quale si legge: “…Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale. (…) La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora
8 descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato
(come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della
Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021),
e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.
3. La Corte Costituzionale ha quindi concluso affermando che la normativa appena menzionata ha legittimamente previsto la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato per violazione del divieto di cumulo, risiedendo la ratio dell'istituto nell'anticipazione del trattamento pensionistico senza abbattimenti al fine di favorire l'uscita dal mercato del lavoro del pensionato, sia per motivi di sostenibilità del sistema previdenziale che di promozione del ricambio generazionale.
4. Da ciò consegue l'infondatezza della pretesa della parte ricorrente di interpretare il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro in termini di mera compensazione tra le partite, da cui deriverebbe a carico del pensionato il solo obbligo di restituzione all' di un importo pari al reddito da lavoro percepito. CP_1
Infatti, come osservato dalla Corte Costituzionale, il divieto di cumulo ha carattere assoluto, tanto che la disposizione non prevede specifiche modalità applicative in termini di decurtazione dei redditi, e la sua violazione comporta la sospensione dei ratei di pensione.
L soggiungeva che in tale senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di CP_1
merito, secondo la quale non depongono in senso contrario le disposizioni che disciplinano il regime di incompatibilità di talune prestazioni assistenziali e pensionistiche (l'art. 9 D. L. 791/71, art. 3 L. 407/90, art. 19 D. L. 112/08, art. 1 c. 43
L. 335/95, art. 6 D. M. 16 dicembre 2019), sia perché anche tali disposizioni non delineano un regime di detrazione delle somme incompatibili, sia perché dettate per disciplinare la non cumulabilità tra due prestazioni e non già tra una prestazione e
9 redditi da lavoro, con la conseguenza che “non è possibile trarre da esse argomenti utili rispetto al significato del termine utilizzato nella norma qui oggetto d'esame” e, quindi, che dall'espressione “non cumulabile” va senz'altro fatta discendere, come peraltro affermato dal giudice delle leggi, la sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione non cumulabili e non già la mera detraibilità dei redditi percepiti (v. in tal senso sono espresse diffusamente: la Corte di Appello di Brescia del 21.12.2023; la
Corte di Appello di Trieste n. 178 del 14.3.2024. La Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., con Sent. n. 03/08/2023, n. 263).
5. Tuttavia, la giurisprudenza, pur unanime riguardo all'interpretazione del divieto in termini di sospensione dei ratei di pensione maturati nel periodo di riferimento, anziché in termini di mera detraibilità dei redditi, si è però divisa in relazione all'ampiezza temporale dell'effetto di sospensione conseguente alla percezione dei redditi.
In particolare, secondo una parte della giurisprudenza di merito la lettera della legge, come pure l'interpretazione offerta dal giudice delle leggi, non imporrebbero affatto, anche in una prospettiva ermeneutica che valorizzi il rilievo costituzionale della prestazione previdenziale ex art. 38 Cost., la sospensione della prestazione per l'intero anno solare in cui il reddito è stato prodotto, dovendo la sospensione riguardare solamente i ratei di pensione relativi al periodo di rioccupazione (v. in tal senso, Corte di Appello di Perugia, sent, n. 3/2023; Corte di Appello di Brescia del
21.12.2023; Corte di Appello di Trieste n. 178 del 14.3.2024; Corte dei Conti
Toscana, Sez. giurisdiz., Sent., 03/08/2023, n. 263; Corte dei Conti Veneto, Sez. giurisdiz., Sent., 22/04/2024, n. 33).
Secondo altra impostazione interpretativa, invece, la ratio della previsione normativa, per come delineata dal Giudice delle Leggi, imporrebbe senz'altro la sospensione della prestazione erogata nell'intero anno solare in cui vi è stata rioccupazione.
6. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n.
10 30994 del 4.12.2024, alla quale il Tribunale ritiene di aderire in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Appare utile richiamare di seguito le argomentazioni articolate dalla Corte di cassazione (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “
8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto- legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. 11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente
11 rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della
Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021). 16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38
Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale
12 adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa”.
7. La questione può dirsi comunque risolta dall'intervento della Corte di Cassazione secondo il quale “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cass. n. 30994/2024).
8. Con riferimento alla possibile sproporzione tra i redditi percepiti dal pensionato e gli importi richiesti in restituzione dall' è stato ritenuto coerente con lo spirito CP_1
della legge stabilire che “i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l'arco di quell'annualità, e non soltanto e strettamente i mesi coperti dall'attività lavorativa….Altrimenti, sarebbe oltremodo anomalo, irrazionale e contrastante con le basilari ragioni a presidio di “quota 100” contemplare frazioni dell'anno in cui sarebbe possibile per l'interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi solo grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo “a corrente alternata” della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati” (in questi termini cfr.
Tribunale di Tivoli, sent. del 22.11.2023 R.G.n. 3366/2021; Corte di Appello Milano sez. lav., sent. 25.9.2023 n.356; Tribunale Ravenna, sent. n. 68/24; Tribunale
Cosenza, sent. n. 293/24; Tribunale Roma, sez. lav., sent. 18.9.24).
9. Infine, deve essere rilevata l'infondatezza della eccezione di parte ricorrente
13 secondo la quale il la “Comunicazione di riliquidazione della pensione n. 001-
700010088584, vat. VO, decorrente dall'1.5.2020” sarebbe priva della motivazione necessaria per poter controllare le modalità di calcolo effettuate dall' Al riguardo CP_1
la semplice lettura della comunicazione di riliquidazione permette di osservare la presenza delle indicazioni su quanto ricompreso nel ricalcolo, permettendo di giungere alla somma da recuperare di euro 32.977,67.
Risulta inoltre allegato alla predetta comunicazione un prospetto delle voci che hanno subito variazioni con indicazione anche dei coefficienti di trasformazione dovuto al passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo. Nella medesima missiva erano presenti oltre a tutti gli elementi necessari a comprendere di cosa si trattasse, ma ea anche precisato che il ricorrente avrebbe potuto reperire i dettagli di pagamento di ciascuna rata mensile della pensione percepita sul sito internet dell . CP_1
L'eccezione viene ritenuta pertanto priva di fondamento.
A quanto complessivamente sin qui osservato consegue il rilievo di infondatezza delle doglianze di parte ricorrente, ed il conseguente rigetto del ricorso.
10. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dei contrasti nella giurisprudenza di merito e del recentissimo intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - respinge il ricorso;
2. - compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 3.12.2025
Il Giudice
AN GA
14