Decreto cautelare 5 agosto 2025
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Milena Pescerelli e Diego Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
degli esiti finali degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione 2024/2025 Manutenzione e Assistenza Tecnica -OMISSIS- di -OMISSIS- di cui al verbale n. -OMISSIS- della Commissione n. -OMISSIS- del 1 luglio 2025, relativo all'attribuzione del voto finale, in base al quale il ricorrente risulta aver conseguito un punteggio finale pari a 50/100, così non superando l'esame di Stato;
del verbale n. -OMISSIS- della Commissione n. -OMISSIS- del 19 giugno 2025 relativo alle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte, dal quale si ricava che lo studente ha conseguito un punteggio nella prima prova pari a 6/20 e nella seconda prova pari a 8/20;
del verbale n. -OMISSIS- della Commissione n. -OMISSIS- del 1 luglio 2025 relativo allo svolgimento dei colloqui e all'attribuzione dei punteggi, dal quale si ricava che lo studente ha conseguito un punteggio pari a 8/20;
delle griglie di valutazione della prima e della seconda prova e della prova orale (acquisite in seguito a istanza di accesso agli atti evasa in data 28/7/2025) redatti dalla Commissione n. -OMISSIS- nell'ambito delle operazioni di valutazione, correzione e attribuzione dei punteggi suddetti;
di ogni altro atto a ciò connesso, presupposto e conseguente.
e per il conseguente accertamento del superamento dell'esame di maturità da parte del ricorrente ed il conseguente rilascio del relativo diploma finale;
o in via gradata e di estremo subordine, per il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla rivalutazione da parte di diversa Commissione di Esame delle prove scritte e, se necessario, di quella orale e alla eventuale ripetizione del colloquio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, ammesso all’esame di maturità, è stato destinatario sin dalla prima classe di un Bisogno Educativo Speciale (BES) per svantaggio linguistico, in relazione al quale sono stati adottati un PDP personalizzato e il PFI.
All’esito dell’esame di maturità la commissione si è determinata attribuendo al ricorrente il punteggio finale di 50/100, con conseguente bocciatura dello studente.
Avverso gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 4 agosto 2025, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. la Commissione di esame non si sarebbe conformata né alla normativa vigente, né a quanto deliberato dal Consiglio di Classe con l’atto del 15 maggio 2025, posto che dai verbali non risultano essere state rispettate le previste “Modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove d'esame …”, in particolare “lettura dei testi ministeriali, anche ripetuta più volte, se necessario” “non viene valutata la correttezza ortografica e sintattica”, “si tiene conto del contenuto e non della forma”, “utilizzo di schemi e mappe concettuali predisposti dal candidato e approvati dalla commissione”; nello specifico lo straniero non avrebbe avuto modo di utilizzare tutte le misure compensative, nonostante ne avesse pieno diritto e nonostante tali misure fossero previste dal PDP e dal documento del 15 maggio 2025;
2. la Commissione d’esame, nei verbali impugnati non avrebbe mai fatto menzione della particolare situazione del ricorrente legata alla presenza di bisogni educativi speciali e nello svolgimento delle prove, e le prove e il colloquio sarebbero stati acriticamente valutati sulla scorta delle medesime griglie di valutazione impiegate per gli altri alunni, senza tener conto degli accorgimenti previsti per il ricorrente dal piano didattico personalizzato e dal documento del 15 maggio.
Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento dell’asserito danno non patrimoniale subito, quale conseguenza della lesione del diritto dello studente a una valutazione equa e personalizzata, e consistente nel senso di frustrazione, svilimento personale e scoramento subito a seguito della bocciatura.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, depositata in data 5 settembre 2025, l’intestato Tar ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente disponendo la rivalutazione, da parte di una Commissione in diversa composizione, dei risultati delle prove scritte dell’Esame di Stato già eseguite dallo studente, con la precisazione che, solo laddove a seguito di tale rivalutazione non fosse stata raggiunta la sufficienza di 60/100, si sarebbe dovuto procedere con la ripetizione e la nuova valutazione della prova orale da parte della predetta nuova Commissione.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. In via preliminare: sull’improcedibilità della domanda caducatoria.
Dagli atti risulta che, all’esito dell’ordinanza cautelare di “remand” sopra ricordata, già in data 24 settembre 2025 la Commissione ha riesaminato le prove dello studente attribuendo un punteggio complessivo di 60/100 al ricorrente: quest’ultimo, quindi, risulta aver superato l’esame di maturità ed essersi diplomato.
Ne consegue che i provvedimenti impugnati risultano definitamente superati dalla nuova valutazione e determinazione della Commissione di riesame.
Come sottolineato in giurisprudenza, infatti, « in caso di remand in sede cautelare, il nuovo atto dell'Amministrazione, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse", qualora non soddisfi integralmente la pretesa del privato, fermo restando che "l'interesse del ricorrente è trasferito dall'annullamento dell'atto inizialmente impugnato all'annullamento dell'atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame" (cfr. Cons. Stato, VI, n. 9426/2024; T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 05/06/2024, n. 11450; T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, 13/05/2024, n. 9406), in disparte il fatto che il provvedimento adottato dall'Amministrazione risulti "frutto di un riesame non spontaneo" (Cons. Stato, V, nn. 6939/2022 e 3169/2021; T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 10245/2015). È stato, invero, osservato che “ la nuova determinazione dell'amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile (...)" (così Cons. Stato, VI, nn. 9426/2024 e 5660/2023; nei medesimi termini anche T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 1202/2025)» (Tar Puglia, sez. stacc. Lecce, sez. II, 28 ottobre 2025, n. 1436).
Pertanto, il ricorso, limitatamente alla domanda caducatoria, deve essere dichiarato improcedibile.
2. Sull’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato e sulla domanda di risarcimento del danno.
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
Nel caso di specie, non solo parte ricorrente ha dichiarato di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento a fini risarcitori, ma ha già formulato nel presente giudizio la domanda di risarcimento del danno.
Sebbene l’illegittimità del provvedimento emerga chiaramente già dalla motivazione addotta dall’intestato Tar a fondamento dell’accoglimento della domanda cautelare, la domanda risarcitoria deve essere comunque respinta – a prescindere dalla sussistenza della colpa dell’Amministrazione – in quanto non è stata dedotta e dimostrata la sussistenza di danni risarcibili.
Si rammenta, infatti, che « Secondo principi giurisprudenziali consolidati, spetta al danneggiato offrire la prova del danno subìto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra Amministrazione e privato, la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere e il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella consequenziale di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. "vicinanza della prova" determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c. (Cons. Stato, Sez. VII, 15 novembre 2023 n. 9796; Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675). Va inoltre precisato che, per costante giurisprudenza, la valutazione equitativa, prevista dall'art. 1226 c.c., è ammessa solo in presenza di una situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2022, n. 10092; Cons. Stato, Sez. V, n. 675/2015, cit.): tale modalità di valutazione è riferita dalla norma solo al quantum debeatur, non già all'an debeatur, cioè alla prova della sussistenza del danno, che rimane invece a carico del ricorrente (Cons. Stato, Sez. VII, 23 marzo 2023, n. 2972) » (Cons. Stato, sez. IV, 06 maggio 2025, n. 3844).
Parte ricorrente ha lamentato esclusivamente la lesione di un asserito pregiudizio morale e relazionale sofferto dallo studente per essere stato ingiustamente bocciato, con conseguente “mortificazione personale e scolastica”, avendo dovuto frequentare nuovamente la classe V sino all’esito della rivalutazione del 10 ottobre.
Il Collegio ritiene, anzitutto, che il disagio lamentato non costituisca un’ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile, con ciò intendendosi il danno "determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica" (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2059 c.c. "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ".
« Si afferma, al riguardo, che il danno non patrimoniale è "tipico", nel senso che sono tipiche le condizioni richieste dalla legge per poter accogliere la pretesa risarcitoria inerente lo stesso. La giurisprudenza (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008) ha avuto modo di chiarire, sul punto in contestazione, che: "la categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico, ecc.); ove essi ricorrano cumulativamente occorre, quindi, tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l'obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione". 9.4.Non è, pertanto, ammissibile nel nostro ordinamento, l'autonoma categoria del "danno esistenziale" in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dal danneggiato, rientrano nell'unica fattispecie del "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c. Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9283/2014) » (Cons. Stato sez. III, 17 settembre 2024, n. 7604).
Più precisamente, è stato ritenuto da condivisibile giurisprudenza di legittimità che « Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice" (Cass., Sezioni Unite, n. 26972 dell'11/11/2008) » (Tar Lazio, sez. II, 19 ottobre 2023, n.15494).
Parte ricorrente non ha allegato né la sussistenza di danni derivanti da reato, né la sussumibilità della fattispecie in una delle ipotesi tipiche in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale, né la grave violazione di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale.
Si sottolinea, infatti, che « il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa » (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2024, n. 15352).
Nel caso di specie, secondo il Collegio, non solo il pregiudizio lamentato non inerisce ad alcun interesse inviolabile della persona costituzionalmente tutelato, ma non appare nemmeno una lesione grave, tanto più che il ricorrente ha potuto ottenere piena soddisfazione – sia pure attraverso la mediazione della tutela giurisdizionale – il 10 ottobre 2025, sì che il pur comprensibile dispiacere che il ricorrente può avere maturato in conseguenza della bocciatura può ben dirsi essere stato celermente superato dall’ottenimento del diploma all’esito del remand giudiziale.
Va rammentato, infatti, con specifico riguardo alla gravità dell'offesa, che essa « costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, Sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n. 16265/2002) » (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972).
Parte ricorrente non ha dedotto, né provato un’offesa grave nel senso sopra esposto.
Pertanto, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
3. In conclusione.
Alla luce di quanto precede, il ricorso in parte deve essere dichiarato improcedibile - limitatamente alla domanda caducatoria -, e in parte deve essere respinto, limitatamente alla domanda risarcitoria.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, limitatamente alla domanda di annullamento, e in parte lo respinge, limitatamente alla domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SI | PA IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.