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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11180 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 5/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 7994 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. R. Ceci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/03/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:“ACCERTARE documentalmente il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dalla data della revoca del beneficio da parte dell' ovvero dal CP_1
20.04.2022, o dalla data di giustizia, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Roma del 16/01/2024, o con decorrenza di giustizia. Conseguentemente: CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dalla data di revoca del beneficio da parte dell' ovvero dal 20/04/2022 come riconosciuto dal decreto di CP_1 omologa del Tribunale Ordinario di Roma del 16/01/2024, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla leggi 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
1 Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.” Si è costituito l' convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione e pagamento della CP_1 prestazione richiesta e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 5/11/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 16/06/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore CP_1 di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' e debbono essere CP_1 distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 5/11/25
IL GIUDICE
LU ID
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 5/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 7994 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. R. Ceci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5/03/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo:“ACCERTARE documentalmente il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dalla data della revoca del beneficio da parte dell' ovvero dal CP_1
20.04.2022, o dalla data di giustizia, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale Ordinario di Roma del 16/01/2024, o con decorrenza di giustizia. Conseguentemente: CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/84 con decorrenza dalla data di revoca del beneficio da parte dell' ovvero dal 20/04/2022 come riconosciuto dal decreto di CP_1 omologa del Tribunale Ordinario di Roma del 16/01/2024, o con decorrenza di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla leggi 222/84 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
1 Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.” Si è costituito l' convenuto, eccependo l'avvenuta liquidazione e pagamento della CP_1 prestazione richiesta e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 5/11/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 16/06/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore CP_1 di parte ricorrente. Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' e debbono essere CP_1 distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 5/11/25
IL GIUDICE
LU ID
2