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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/06/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 79 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 79 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 05/06/2024 ore 11:03, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Petri e l'Avv. Lepri;
- per parte convenuta l'Avv. Lamboglia.
Il giudice, riportandosi alle proprie determinazioni, invita le parti a discutere.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza pubblicando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 20:30.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 79 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Lepri e dell'Avv. David Petri;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Caterina Lamboglia;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, in ragione della parametrazione della retribuzione al 4° livello
CCNL applicati nel corso del rapporto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore di
, della somma pari ad €. 14.094,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della Parte_1 maturazione del singolo diritto al saldo;
2) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €.
7.400,00 (pertanto, €. 3.700,00 in favore di parte ricorrente), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite tra le parti. Pone le spese di
2 liquidazione per le attività di interprete, liquidate da separato decreto, definitivamente a carico della società resistente.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 5 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
3
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 79 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 05/06/2024 ore 11:03, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Petri e l'Avv. Lepri;
- per parte convenuta l'Avv. Lamboglia.
Il giudice, riportandosi alle proprie determinazioni, invita le parti a discutere.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza pubblicando il dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 20:30.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 79 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Lepri e dell'Avv. David Petri;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Caterina Lamboglia;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, in ragione della parametrazione della retribuzione al 4° livello
CCNL applicati nel corso del rapporto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore di
, della somma pari ad €. 14.094,00, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della Parte_1 maturazione del singolo diritto al saldo;
2) condanna la società resistente al pagamento di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €.
7.400,00 (pertanto, €. 3.700,00 in favore di parte ricorrente), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite tra le parti. Pone le spese di
2 liquidazione per le attività di interprete, liquidate da separato decreto, definitivamente a carico della società resistente.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 5 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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