Decreto cautelare 7 luglio 2022
Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/01/2023, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00617/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03293/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3293 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Avellino, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- del 16 maggio 2022 di rigetto della istanza di rilascio del titolo di viaggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, ha ottenuto in data 09.01.2019 dalla Questura di Avellino un permesso di soggiorno per casi speciali con validità fino al 03.12.2020.
Alla scadenza del suddetto permesso, egli chiedeva alla medesima Questura la conversione del proprio permesso in motivi di lavoro e dunque gli veniva rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n.-OMISSIS-, in data 07.06.2021, valido a tutto il 21.01.2023.
In vista del rinnovo di tale ultimo titolo di soggiorno, rendendosi necessaria la allegazione di un passaporto o di un titolo di viaggio, in data 15.02.2022, avanzava istanza per il rilascio del titolo di viaggio, rappresentando l’impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari del proprio paese, il -OMISSIS-, in quanto inesistenti in Italia.
2. Con il provvedimento impugnato l’istanza è stata respinta ritendo l’Amministrazione che non sussistessero i requisiti per il rilascio del tiolo di viaggio poiché non era ravvisabile una oggettiva impossibilità in capo al ricorrente di ottenere il titolo dalle rappresentanze del proprio Paese di origine.
Lo straniero, infatti, era titolare di un titolo di soggiorno ordinario e non per protezione speciale o sussidiaria ed, inoltre, era ben individuabile una sede diplomatica ove egli avrebbe potuto richiedere il passaporto: in Francia, precisamente a Parigi, esiste una ambasciata del -OMISSIS-.
3. Tale diniego è stato impugnato con il ricorso all’odierno esame, sotto molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Deduce il ricorrente che l’attuale permesso di soggiorno ordinario è stato acquisito per conversione di quello precedente per casi speciali, il che confermerebbe anzitutto della sua impossibilità di rientrare nel Paese di origine.
Su tale aspetto, il ricorrente evidenzia che la circolare n. -OMISSIS- del 31 ottobre 1961 del Ministero degli Affari Esteri che così stabilisce: “Agli stranieri che invece non abbiano la qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto delle autorità del loro paese, verrà rilasciato un nuovo documento, a forma di libretto di colore verde chiaro, denominato Titolo di viaggio per stranieri, che sarà distribuito a ciascuna Questura in un congruo numero di esemplari. […] La concessione di detto documento potrà avere luogo, salvo i casi di urgente ed improrogabile necessità, solo dopo che l'interessato abbia provato di essere nell'impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo paese e di non avere pendenze verso la Giustizia od obblighi verso la famiglia . ”.
La norma non stabilirebbe in alcun punto il divieto di rilascio del titolo di viaggio nei confronti di chi sia titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anzi, riguarderebbe la possibilità del suo rilascio in tutti i casi in cui non sia possibile per i cittadini stranieri ottenere un passaporto dalle proprie autorità consolari.
Evidenzia inoltre il ricorrente che neppure potrebbe raggiungere l’ambasciata di Parigi poiché non possiede un passaporto e la carta d’identità rilasciata dalle autorità nazionali non è valida per l’espatrio.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. E, invero:
- nel preambolo del gravato provvedimento è testualmente dato leggere che il ricorrente non avrebbe provato di essere nella impossibilità di procurarsi il passaporto dalle Autorità del paese di origine;
- di contro, siccome risultante testualmente da una nota quivi versata in atti da parte ricorrente, l’Ambasciata del -OMISSIS- non ha sede in Italia.
4.2. Costituisce, quindi, circostanza assorbente e non contraddetta dalla Amministrazione resistente, quella per cui il ricorrente, che si trova in Italia e che al fine di richiedere il rilascio del passaporto alle Autorità del proprio paese dovrebbe recarsi in Francia, versa proprio nella situazione di “impossibilità” - per factum principis - legittimante il rilascio del titolo di viaggio da parte della resistente Amministrazione.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento n. -OMISSIS- del 16 maggio 2022.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge da attribuirsi al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.