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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 28/11/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice On. dott. ssa
NI D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 104 del Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2024, assegnata a sentenza, sulle conclusioni precisate come da verbale dell'udienza del
27/10/2025 ed atti, fra le parti:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfieri Di
IR del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (pec: . Email_1
Parte opponente
contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Ciancarelli del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sulmona al Viale Giuseppe Mazzini
n. 72, giusta procura in calce alla comparsa di risposta pec:
. Email_2
Parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società opponente ha concluso come da note depositate in data 20 settembre 2025: “a) in via pregiudiziale:- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 6/2024 è stato emesso in difetto di prova scritta;
- per l'effetto, revocare il decreto opposto per irritualità della domanda per difetto dei presupposti, senza procedere all'esame del merito;
b) in via preliminare:- accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in motivazione, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'importo di € 68.648, 70 (v. fattura da n. 1 del 25 gennaio 2011 a n. 123 del 31 ottobre 2015 di cui al ricorso introduttivo del procedimento monitorio), relativo ai costi energetici del periodo gennaio 2010 – novembre 2015 e dei relativi interessi;
c) in via preliminare, in subordine:- accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in motivazione, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'importo di € 63.507,89, relativo ai costi energetici del periodo gennaio 2010 – febbraio 2015 e dei relativi interessi, ovvero del diverso periodo e dei relativi importi che emergeranno all'esito dell'istruttoria; d) nel merito: - accertare e dichiarare che il , in violazione degli Controparte_2
obblighi assunti, ha comunicato a i POD da volturare nel settembre 2019; - CP_1 per l'effetto, accertare e dichiarare che è obbligata a corrispondere al CP_1 gli importi relativi al servizio energetico a far data dal settembre 2019 e CP_2
limitatamente ai costi di cui l'ente offrirà prova dell'avvenuto pagamento;
- per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) in subordine e in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato che
è debitrice del anche per importi precedenti al CP_1 Controparte_2 settembre 2019: - accertare e dichiarare che a causa della comunicazione tardiva dei POD da volturare e per le ragioni esposte in narrativa, ha subito un CP_1 danno economico pari ad € 91.808,15 o della somma maggiore o minore che emergerà all'esito dell'istruttoria e condannare l'ente al relativo;
- per l'effetto e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensando eventualmente ex art. 1243 c.c. detto credito con quello riconosciuto in capo al Controparte_2 all'esito dell'istruttoria; d) in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA (22%), c.p.a. (4%) e maggiorazione per redazione atto informatizzato (30%)”.
2. Il ha concluso come da note depositate in data 16 Controparte_2
settembre 2025: “chiede, precisando definitivamente le proprie domande conclusioni, che il Tribunale di Sulmona accolga le seguenti conclusioni: rigetti
l'opposizione al D.I. n. 6/2024 emesso dal Tribunale di Sulmona il 31.01.2024
(causa n. 34/2024 RGAC), notificato il 01.02.2024 promossa dalla
[...]
C.F. - P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 persona del legale rappr.te, con sede legale in Sulmona (AQ), in Viale del
Commercio n. 2 (cap 67039), con atto di citazione notificato il 06.03.2024, respingendo tutte le domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni in rito ed in merito della proposta opposizione, con conferma del provvedimento opposto che ha ingiunto alla predetta Società di pagare al creditore la somma di CP_2
€.111.446,03=, portata nelle n. 243 fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, pagate dall'Ente Pubblico e mai rimborsate dalla Società debitrice, nonostante l'onere contrattualmente assunto (contratto ripassato tra le parti il
29.06/01.07.2010) e la ricognizione di debito (con promessa di pagamento per le fatture del biennio 2018-2019), oltre interessi di mora dalle date di scadenza di pagamento delle singole fatture ovvero dovuti come per legge;
oltre le spese della procedura, liquidate in € 2.242,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, in quanto la detta opposizione si appalesa assolutamente infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto;
stante, peraltro, l'esiguità della somma erroneamente inserita nel conteggio (€. 145,08 a fronte di un debito ingiunto di
€. 111.446,03), così come da contestazioni di controparte;
in via subordinata, nel malaugurato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per errato inserimento nel conteggio delle fatture del 2011 n. 17 n. 26 nel ricorso introduttivo (pagg. 4 e 5) di importo esiguo e pari, rispettivamente, ad € 70,68 ed
€ 74,40, in quanto entrambe relative al POD IT001E61459882, detrarre tali somme (€. 145,08) dall'importo totale richiesto, e, quindi, accerti e dichiari che
in persona del legale rappr.te, è debitrice nei confronti del Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t. per le somme Controparte_2 Persona_1 dovute a seguito del contratto ripassato tra le parti il 29.06/01.07.2010, portate dalle n. 241 fatture dal 25.01.2011 al 30.04.2020 in atti, pagate dall'Ente
Pubblico e mai rimborsate dalla Società debitrice, nonostante l'onere contrattualmente assunto e la ricognizione di debito (con promessa di pagamento per le fatture del biennio 2018-2019), rigettando tutte le ulteriori domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni in rito ed in merito della proposta opposizione;
per l'effetto condanni in persona del legale rappr.te, Controparte_1
a pagare al la somma di €.111.300,95=, ed in ogni caso Controparte_2 quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora dalle date di scadenza di pagamento delle singole fatture o comunque decorrenti dal trentesimo giorno (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 231/2002) dalla data di prestazione dei servizi, ovvero dovuti come per legge;
in ulteriore subordine nella non creduta ipotesi che il Tribunale adito escluda l'origine contrattuale delle obbligazioni assunte dall'opponente, come indicato in narrativa e nelle precedenti conclusioni, accerti e dichiari che il CP_2
, ha pagato ai gestori del servizio elettrico dall'anno 2011 all'anno 2020
[...] le n. 241 fatture depositate in atti in sede monitoria, per un importo pari ad
€.111.300,95=, in effetti costituenti un debito della Società opponente, ex art.
2036 C.C. comma 3, sempre fatte salve la ricognizione di debito (con promessa di pagamento per le fatture del biennio 2018-2019), come da documenti provenienti dall'opponente e versati in atti, rigettando tutte le ulteriori domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni in rito ed in merito della proposta opposizione;
per l'effetto condanni in persona del legale rappr.te, Controparte_1
a pagare al , in persona del Sindaco p.t., la somma di Controparte_2
€.111.300,95=, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dovuti come per legge dalle date di scadenza dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo;
in definitivo subordine per mero scrupolo difensivo nell'eventuale remota ritenuta insussistenza sia dell'origine contrattuale delle obbligazioni assunte dall'opponente, come indicato in narrativa e nelle precedenti conclusioni, e della inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2036 C.C., quindi in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande (principale, subordinata ed ulteriormente subordinata), si chiede che il
Tribunale di Sulmona accerti e dichiari che in persona del legale Controparte_1 rappr.te, si è arricchita senza causa ex art. 2041 C.C. in danno del CP_2
, in persona del Sindaco p.t. , per la somma di
[...] Persona_1
€.111.300,95=, sempre fatte salve la ricognizione di debito (con promessa di pagamento per le fatture del biennio 2018-2019), come da documenti provenienti dall'opponente e versati in atti, rigettando tutte le ulteriori domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni in rito ed in merito della proposta opposizione;
per l'effetto condanni in persona del legale rappr.te Controparte_1
ad indennizzare il er l'importo di €.111.300,95= , portato nelle n.241 CP_2 fatture prodotte in atti, ovvero quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dovuti come per legge dalle date di scadenza dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo. Il tutto sempre e comunque con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze professionali, oltre alle eventuali spese di consulenza e all'imposta di registro sia in relazione al decreto ingiuntivo opposto che alla sentenza che deciderà sull'opposizione”.
FATTO
3. Con decreto ingiuntivo n. 6/2024 del 31.01.2024 (R.G. 34/2024) emesso dal
Tribunale di Sulmona, notificato in data 01.02.204, il ha Controparte_2 ingiunto alla società pagare la somma di € 111.446,03, oltre Parte_1 spese e compensi della fase monitoria, a titolo di fatture di energia elettrica per gli anni 2010-2020, relative a n. 4 P.O.D. (punti di prelievo) asserviti agli impianti idrici e fognari utilizzati da quale gestore del servizio idrico e CP_1 fognario a far data dal 1° luglio 2010.
4. Con atto di citazione notificato in data 6.03.2024, la società ha Controparte_1
proposto opposizione, eccependo in sintesi:
a) in via pregiudiziale, l'assenza di prova scritta idonea all'emissione del decreto, con la motivazione che nella fase monitoria il , pur avendo Controparte_2
dedotto di aver indebitamente pagato le fatture di fornitura di energia elettrica da luglio 2010 ad aprile 2020, ha omesso di produrre la documentazione attestante, anche in via presuntiva, il pagamento delle stesse fatture;
b) in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito con le seguenti motivazioni: la domanda proposta in sede monitoria va inquadrata come indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. e come tale soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., applicabile alle forniture periodiche;
in mancanza della produzione da parte del CP_2 opposto di idonei atti interruttivi deve essere considerata la prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio dalla prima richiesta all'opponente, avvenuta solo con la notifica del decreto ingiuntivo in data 1° febbraio 2024, o, al più, con la comunicazione del 25 febbraio 2020; così pure va ritenuta prescritta ex art. 2948 c.c. la pretesa di restituzione delle somme indicate nelle fatture emesse sino a cinque anni prima (ossia prima del mese di febbraio dell'anno
2019 o quanto meno dal mese di febbraio dell'anno2015);
c) l'intervenuta prescrizione degli interessi;
d) nel merito, l'erroneità della richiesta di pagamento con riferimento agli importi indicati nelle fatture n. 17 e n. 26, rispettivamente di € 70,68 ed €
74,40, relative ad un POD estraneo ai rapporti fra le parti;
e) l'infondatezza della pretesa dell'opposto in quanto la stessa CP_3 dopo essere subentrata nella gestione del servizio idrico si è si CP_1 obbligata a volturare i POD relativi alle utenze energetiche intestate all
[...]
, ma il ha omesso di fornire all'opponente CP_3 Controparte_2
l'elenco delle utenze elettriche da volturare, comunicando i punti di prelievo solo nel mese di settembre 2019 con ciò contravvenendo a quanto pattuito dalle parti nel verbale di consegna;
f) in via riconvenzionale, la richiesta di condanna del opposto al CP_2 risarcimento del danno quantificato in € 91.808,15 per il colpevole ritardo nella comunicazione dei POD da volturare e per il conseguente impedimento per la Società opponente di inserire i relativi costi energetici nella tariffa idrica regolata da precludendone il recupero sull'utenza finale. Pt_2
g) in caso di accoglimento della domanda avversaria di parte opposta la compensazione del danno subito, pari ad € 91.808,15 (ovvero nell'importo maggiore e/o minore accertato all'esito dell'istruttoria) con l'eventuale credito riconosciuto in capo al Comune opposto.
5. Con comparsa del 3.09.2024 si è costituito in giudizio il , in Controparte_2 persona del Sindaco p.t.contestando integralmente l'avversa opposizione della e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 CP_1
c.p.c.. Deduceva l'Ente comunale in particolare:
- l'infondatezza della ricostruzione di controparte basata sull'indebito soggettivo (e sulla conseguente prescrizione quinquennale);
- la natura strettamente contrattuale del credito, fondato sul verbale di consegna del 29.06.2010 ove viene contrattualmente stabilito che sono a carico della società gli oneri energetici dalla data di affidamento CP_1 del servizio idrico (01.07.2010);
- la conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale;
- l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale, per effetto della comunicazione di richiesta di voltura dei POD (pec del 5.09.2019, pec di messa in mora del 25.02.2020;lettera di riscontro del 2.03.2020 a firma con CP_1
dichiarazione di disponibilità al riconoscimento del rimborso delle somme pagate dall'Ente; pec del 23.11.2020: ammissione del Presidente della S.A.C.A. dell'avvenuto pagamento delle bollette da parte del con CP_2 CP_2
riconoscimento del debito nei confronti del medesimo Ente comunale e promessa di rimborso delle fatture per il biennio 2018-2019);
- l'evidenza probatoria delle comunicazioni del 02.03.2020 (doc. 6 in atti) e del
23.11.2020 (doc. 8 in atti) da inquadrarsi come riconoscimento di debito e confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., provando sia l'esistenza del credito che l'avvenuto pagamento da parte dell'Ente;
-la debenza degli interessi di mora, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro derivante da contratto con applicabilità dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/2002 e decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento;
- prescrizione ordinaria decennale anche per gli interessi;
-la domanda riconvenzionale infondata per il fatto che il contratto non prevedeva termini perentori per la comunicazione dei punti di fornitura (POD) da parte dell'Ente
-omissione da parte dell'opposta della rilevazione e voltura delle utenze strumentali alla gestione dell'impianto da essa gestito e manutenuto nonostante il gravare dell'onere economico di provvedere al pagamento delle utenze sulla società a far data dalla presa di possesso CP_1 dell'impianto;
- sussistenza di mero errore materiale nel conteggio finale dell'importo complessivo per l'inserimento di due fatture del 2011 relative a un POD estraneo ai patti contrattuali per un importo complessivo di € 145,08.
Concludeva come in atti
6. Ritenuta la possibilità di un eventuale tentativo di conciliazione il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 9.12.2024, disponendo la comparizione personale delle parti. All'esito del fallimento del tentativo di conciliazione alla presenza delle parti personalmente in udienza, a scioglimento dell'ordinanza disponeva con provvedimento in data 01.04 2025 concedendo la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto per la somma di € 21.414,76 (riferita alle annualità 2018-2019 oggetto di riconoscimento stragiudiziale).
7. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova orale con l'escussione di un teste.
8. All'udienza del 27.10.2025, all'esito della discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Tanto premesso l'opposizione proposta da deve trovare parziale Controparte_1
accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
10. L'esito del giudizio non riguarda l'indagine sulla esistenza o meno del credito che risulta riconosciuto da parte della opponente ma verte sull'entità del CP_1
debito essendo necessaria la correzione del quantum debeatur come riconosciuta dallo stesso opposto.
11. E' lo stesso a riconoscere l'errato inserimento nel conteggio Controparte_2
della sorte capitale portata nel d.i. opposto n.6/2024 del Tribunale di Sulmona anche delle due fatture del 2011, n. 17 e n. 26 rispettivamente pari ad € 70,68
l'una e ad € 74,40 l'altra,relative a POD estraneo alla controversia, come anche affermato dalla opponente per cui il credito sia pur per importo esiguo rispetto al maggior dare, risulta ridotto.
12. Ciò emerge dalla documentazione in atti non contestata dalla Società opponente.
13. Poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di €111.446,03 lo stesso dovrà essere revocato ed all'opposto corrisposta la Controparte_2
somma di € 111.300,95 (€ 111.446,03 - € 145,08).
14. Si impone perciò in questo giudizio l'emissione di una sentenza che sostituendosi al decreto ingiuntivo opposto pronunci nel merito, con condanna della Società opponente alla parte residua del debito non estinto da pagare in favore del . Controparte_2
15. Il titolo esecutivo viene costituito cioè dalla sentenza pur conservando gli eventuali atti di esecuzione i loro effetti nei limiti in cui la sanzione esecutiva è stata inflitta con il decreto parzialmente esecutivo.
16. Sulla somma ancora dovuta al , pari ad € 111.300,95 la Controparte_2
Società opponente dovrà corrispondere gli interessi dalle singole scadenze delle fatture fino al soddisfo ai sensi del Dlgs 231/2002.
17. In via preliminare deve dichiararsi priva di pregio l'eccezione pregiudiziale avanzata dalla opponente di carenza di prova scritta. CP_1
18. Occorre rammentare infatti che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione piena, volto all'accertamento del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, nel corso del quale il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
19. Il giudizio di cognizione è dunque governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova;
l'opposto quale attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto medesimo
(Cfr., ex multis, Cass. Civ., 08.02.2019, n. 8219; Cass. Civ., S.S.U.U. 30.10.2001, n.
13533Sez. II, 08.02.2019, n. 8219). 20. Tanto premesso, e passando al merito della controversia, il Tribunale ritiene che la società opposta, già nella fase monitoria, abbia fornito adeguata prova del credito, sia in punto di an che sul quantum debeatur.
21. Va disattesa in quanto infondata l'eccezione della Società opponente sull'assunto secondo cui, in sede monitoria, il avrebbe Controparte_2 richiesto il rimborso delle fatture senza tuttavia fornire adeguata prova del loro effettivo pagamento. In realtà parte opponente non ha mai contestato la riferibilità soggettiva delle forniture di energia poste a base delle fatture (fatta eccezione per due sole fatture). In secundis, la censura sulla carenza probatoria del pagamento effettuato risulta smentita per tabulas dalla documentazione prodotta da parte opposta da cui incontrovertibilmente emerge il riconoscimento del debito ed il fatto storico del pagamento eseguito dall'Ente comunale.
22. La prova del pagamento può dirsi raggiunta potendo desumersi dalle dichiarazioni rese dalla S.A.C.A. nella nota del 02.03.2020 ove, in riscontro alla messa in mora dell'Ente, riconosceva la pertinenza delle fatture alle utenze di propria gestione (“dopo una verifica dei nostri uffici effettuata a seguito di segnalazione da parte Vostra, è stato rilevato come i POD da Voi indicati siano effettivamente relativi ad utenze connesse con la gestione del Servizio Idrico
Integrato”) e manifestava nel contempo la disponibilità al rimborso, implicitamente ammettendo che l'esborso fosse stato sostenuto dal doc. 6 del fascicolo di parte opposta in atti). CP_2
23. Ulteriore prova è contenuta nelle comunicazioni seguenti come prodotte in atti ed acquisite in giudizio:
a. comunicazione del 25.11.2020: l'opponente riconosce che il CP_1
aveva provveduto al pagamento delle fatture relative Controparte_2
ai POD di sua competenza nel decennio 2010-2020, pur limitando la propria disponibilità a rifondere le somme relative al solo biennio antecedente (doc. 8 fascicolo di parte opposta in atti);
b. PEC del 18.12.2020 (doc. 9 fascicolo di parte opposta), la ribadiva CP_1
l'avvio dell'istruttoria per il riconoscimento degli importi di cui alle fatture pagate dal per gli anni 2018 e 2019 (per € 21.414,76 per il quale è CP_2
stato emesso decreto di parziale esecutività).
24. In breve, nella complessa congerie documentale portata in giudizio può dirsi raggiunta la prova che i POD — sebbene non volturati — afferivano a utenze in gestione alla sin dalla data del 01.07.2010 e può dichiararsi come CP_1 avvenuto il pagamento da parte del dei consumi inerenti. Controparte_2
25. Ciò basta per ritenere che dette dichiarazioni assumano valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 2735 c.c. in ordine alla verità del fatto storico del pagamento effettuato dall'Ente, rendendo superflua ogni ulteriore indagine probatoria sul punto.
26. Deve ritenersi di ulteriore supporto probatorio la produzione in giudizio da parte del opposto, nel corso del giudizio di opposizione, di tutti i mandati di CP_2 pagamento relativi alle fatture nonché della dichiarazione a firma del
Responsabile dell'Area Finanziaria del , di cui già si è detto Controparte_2 sopra, costituenti prova certa dell'effettivo pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto (doc. 9, docc. 10-15 fascicolo opposizione di parte opposta in atti).
27. Da un punto di vista fiscale deve aggiungersi che anche l'IVA è stata regolarmente quietanzata dall'Ente comunale secondo il meccanismo dello split payment, mediante pagamento degli F24 periodici nel rispetto della normativa vigente in materia. Va perciò rigettata la censura sulla illiquidità del credito per tale componente (cfr.doc. 9 in fascicolo parte opposta).
28. Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto da parte della opponente deve essere respinta e non può non può essere condivisa in quanto smentita dal tenore letterale della documentazione contrattuale in atti;
la pretesa creditoria del non può essere inquadrata nell' azione di ripetizione di indebito CP_2 soggettivo nè applicato il termine di prescrizione quinquennale.
29. E' accertato che il titolo fondante della pretesa dell'Ente opposto è di natura negoziale costituito nello specifico dal contratto stipulato in data 29.06.2010 (in esecuzione della Delibera C.C. n. 13 del 12.05.2008); in forza dell'accordo in esame le parti, nel disciplinare il passaggio della gestione del servizio idrico a procedevano alla ricognizione dei beni strumentali Controparte_1 sottoscrivendo uno specifico accordo:”Il Comune si impegna a fornire l'elenco delle utenze elettriche con copia delle ultime bollette pagate per ogni utenza strumentale al S.I.I., per le quali sarà cura della volturarne i relativi CP_1 contratti. Comunque, il relativo onere con decorrenza dalla data di affidamento del S.I.I. farà carico alla suddetta società”.
30. Deve darsi atto che la terminologia utilizzata dalle parti con l'avverbio
“comunque” e della locuzione “farà carico” sopra menzionate e contenute nell'accordo ripassato tra le parti palesa l'inequivocabile volontà delle parti di traslare in capo alla S.A.C.A. il debito sostanziale relativo ai consumi energetici;
e ciò a prescindere dal perfezionamento formale della voltura o dalla tempistica di comunicazione dell'elenco utenze.
31. La fattispecie giuridica è inquadrabile correttamente nell'ambito della responsabilità contrattuale: il credito vantato dal deriva Controparte_2 dall'inadempimento dell'obbligo, assunto ab origine da di farsi carico CP_1
dei costi energetici in virtù dell'intervenuta gestione del servizio idrico integrato sul territorio del (come documentato in atti). Controparte_2
32. Può reputarsi come dato certo che il sia rimasto formale Controparte_2
intestatario delle utenze ed abbia sostenuto esborsi contrattualmente gravanti sull'odierna Società opponente;
avendo con ciò maturato un diritto di rivalsa fondato sul titolo negoziale riferito all'anno 2010.
33. In virtù dell'inquadramento giuridico della fattispecie il diritto al rimborso è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ritenendosi del pari infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi (art. 2948 n. 4 c.c.);
34. Risulta che il credito azionato non ha natura di prestazione periodica bensì rappresenta un credito unitario di rimborso originato dall'efficacia del titolo contrattuale.
35. Va fatto cenno anche al fatto, altrettanto certo, che il termine prescrizionale sia stato interrotto con le varie diffide del come in atti Controparte_2 documentato (-lettera di messa in mora a mezzo PEC del in Controparte_2 data 25.02.2020 riscontrata dalla con nota del 02.03.2020; - CP_1
comunicazione del difensore del del 03.11.2020, riscontrata CP_2 dall'opponente il 23.11.2020 -docc.6 e 8 del fasc. monitorio-).
36. Non può non evidenziarsi a tal proposito come le note di riscontro della S.A.C.A. succitate integrino gli estremi del riconoscimento del diritto sotteso, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. poichè riconoscono l'avvenuto pagamento delle fatture da parte dell'Ente ed evidenziano la disponibilità al rimborso delle stesse anche solo parziale. Il primo atto interruttivo può farsi risalire al mese di febbraio 2020, spiegando così efficacia su tutti i crediti sorti nel decennio antecedente. Di conseguenza, risultando la prima fattura azionata come risalente al mese di gennaio del 2011, deve riconoscersi la piena esigibilità dell'intero credito in quanto non prescritto.
37. Anche l'eccezione di parte opponente (secondo cui l'approvazione dei bilanci della e la mancata contestazione delle note informative – inviate ai CP_1 sensi dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012 – avrebbero comportato una rinuncia implicita al credito e/o l'estinzione dell'obbligazione) va disattesa;
tali fatti che sono di evidente natura contabile e ricognitiva non possono assurgere a dichiarazioni di rinuncia, da parte dell'Ente, della pretesa creditoria sostanziale: risulta infatti incontestato l'effettivo ed esclusivo utilizzo della gestione e della manutenzione dei POD da parte della nel periodo di riferimento. CP_1
38. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale di risarcimento danni. La
S.A.C.A. infatti lamenta un danno pari ad € 91.808,15 derivante dall'impossibilità di inserire i costi energetici in tariffa a causa della tardiva comunicazione dei
POD da parte del Comune, avvenuta nel 2019.
39. Dalla breve istruttoria espletata, tuttavia e segnatamente con la escussione del teste , è emerso che gli impianti (caratterizzati dalle pompe di Testimone_1
sollevamento e dai depuratori) cui afferiscono i POD in contestazione sono stati gestiti e sono stati oggetto di manutenzione diretta ed in via esclusiva da parte di personale sin dall'anno 2010. Anche in tal caso è raggiunta la prova CP_1
che la società S..A.C.A., azienda qualificata nel settore, abbia effettuato manutenzioni quotidiane di impianti che necessitano di energia elettrica per il loro funzionamento.
40. E' perciò da ascriversi al comportamento di certo inerte e comunque non attento da parte della perdurante per un intero decennio, la mancata CP_1
regolarizzazione delle utenze nonchè la mancata verifica dei centri di costo imputabili al bilancio. La mancanza di un termine perentorio per la comunicazione dell'elenco da parte del non esonerava il gestore da CP_2
obblighi di verifica e dal pagamento.
41. L'asserito danno lamentato dalla Società opponente non solo non è supportato da prova ma è altresì riconducibile alla mancata contabilizzazione dei costi da parte di S.A.C.A. nei propri bilanci per il decennio sopra indicato;
nulla può ascriversi all'Ente comunale in termini di responsabilità neanche in termini di omissione di comportamenti.
42. Per quanto concerne il quantum debeatur, come precisato nelle premesse, nel corso del giudizio il ha riconosciuto che le fatture n. 17 e n. Controparte_2
26 allegate al ricorso, per un totale di € 145,08, afferiscono ad un POD estraneo al servizio idrico;
l'importo dovuto deve essere rideterminato nella misura minore rispetto al d.i.opposto, per la somma di € 111.300,95 (€ 111.446,03 - €
145,08). 43. Di conseguenza vi è il parziale accoglimento dell'opposizione nei termini suindicati e la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.6 /2024 del Tribunale di
Sulmona con la condanna dell'opponente al pagamento della CP_1
somma pari ad € 111.300,95 oltre al pagamento degli interessi dalle singole scadenze al soddisfo come evidenziato (si richiama la sentenza della Cassazione
Civ.n.4436/2014 che nella parte motiva affermava che, nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione, va applicato il principio di diritto secondo cui:” il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicchè è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”-Cass. N. 21840 del
2013-). Il tutto con la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
44. Per quanto concerne gli interessi, trattandosi di debiti di valuta derivanti da rapporto contrattuale e transazioni commerciali, spettano gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 come richiesti, per come sopra evidenziato.
45. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c. la citata revoca non priva di efficacia gli atti esecutivi eventualmente posti in essere sulla base dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa in corso di causa.
46. La revoca del decreto ingiuntivo comporta che andranno liquidate anche le spese e le competenze già liquidate nella fase monitoria, atteso che “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio”. (Cfr. Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022, n.
24482).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e si liquidano ai sensi del D.M.55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024, ogni diversa istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
- REVOCA il d. i. opposto n.6/2024 del 31/01/2024 emesso dal Tribunale di Sulmona
(RG 34/2024);
- CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore del , in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 dell'importo di € 111.300,95 a titolo di rimborso delle fatture per consumi energetici, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, come chiarito nella parte motiva;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da CP_1
[...]
- CONDANNA la società in persona del legale rappresentante p.t.alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore del , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso dei compensi e delle spese vive documentate della fase monitoria.
Sulmona 27.11.2025
Il Giudice On.
f.to digit.NI D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice On. dott. ssa
NI D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 104 del Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2024, assegnata a sentenza, sulle conclusioni precisate come da verbale dell'udienza del
27/10/2025 ed atti, fra le parti:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfieri Di
IR del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (pec: . Email_1
Parte opponente
contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Ciancarelli del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Sulmona al Viale Giuseppe Mazzini
n. 72, giusta procura in calce alla comparsa di risposta pec:
. Email_2
Parte opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società opponente ha concluso come da note depositate in data 20 settembre 2025: “a) in via pregiudiziale:- accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 6/2024 è stato emesso in difetto di prova scritta;
- per l'effetto, revocare il decreto opposto per irritualità della domanda per difetto dei presupposti, senza procedere all'esame del merito;
b) in via preliminare:- accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in motivazione, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'importo di € 68.648, 70 (v. fattura da n. 1 del 25 gennaio 2011 a n. 123 del 31 ottobre 2015 di cui al ricorso introduttivo del procedimento monitorio), relativo ai costi energetici del periodo gennaio 2010 – novembre 2015 e dei relativi interessi;
c) in via preliminare, in subordine:- accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in motivazione, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'importo di € 63.507,89, relativo ai costi energetici del periodo gennaio 2010 – febbraio 2015 e dei relativi interessi, ovvero del diverso periodo e dei relativi importi che emergeranno all'esito dell'istruttoria; d) nel merito: - accertare e dichiarare che il , in violazione degli Controparte_2
obblighi assunti, ha comunicato a i POD da volturare nel settembre 2019; - CP_1 per l'effetto, accertare e dichiarare che è obbligata a corrispondere al CP_1 gli importi relativi al servizio energetico a far data dal settembre 2019 e CP_2
limitatamente ai costi di cui l'ente offrirà prova dell'avvenuto pagamento;
- per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) in subordine e in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato che
è debitrice del anche per importi precedenti al CP_1 Controparte_2 settembre 2019: - accertare e dichiarare che a causa della comunicazione tardiva dei POD da volturare e per le ragioni esposte in narrativa, ha subito un CP_1 danno economico pari ad € 91.808,15 o della somma maggiore o minore che emergerà all'esito dell'istruttoria e condannare l'ente al relativo;
- per l'effetto e previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, compensando eventualmente ex art. 1243 c.c. detto credito con quello riconosciuto in capo al Controparte_2 all'esito dell'istruttoria; d) in ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese forfetarie (15%), IVA (22%), c.p.a. (4%) e maggiorazione per redazione atto informatizzato (30%)”.
2. Il ha concluso come da note depositate in data 16 Controparte_2
settembre 2025: “chiede, precisando definitivamente le proprie domande conclusioni, che il Tribunale di Sulmona accolga le seguenti conclusioni: rigetti
l'opposizione al D.I. n. 6/2024 emesso dal Tribunale di Sulmona il 31.01.2024
(causa n. 34/2024 RGAC), notificato il 01.02.2024 promossa dalla
[...]
C.F. - P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 persona del legale rappr.te, con sede legale in Sulmona (AQ), in Viale del
Commercio n. 2 (cap 67039), con atto di citazione notificato il 06.03.2024, respingendo tutte le domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni in rito ed in merito della proposta opposizione, con conferma del provvedimento opposto che ha ingiunto alla predetta Società di pagare al creditore la somma di CP_2
€.111.446,03=, portata nelle n. 243 fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, pagate dall'Ente Pubblico e mai rimborsate dalla Società debitrice, nonostante l'onere contrattualmente assunto (contratto ripassato tra le parti il
29.06/01.07.2010) e la ricognizione di debito (con promessa di pagamento per le fatture del biennio 2018-2019), oltre interessi di mora dalle date di scadenza di pagamento delle singole fatture ovvero dovuti come per legge;
oltre le spese della procedura, liquidate in € 2.242,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, in quanto la detta opposizione si appalesa assolutamente infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto;
stante, peraltro, l'esiguità della somma erroneamente inserita nel conteggio (€. 145,08 a fronte di un debito ingiunto di
€. 111.446,03), così come da contestazioni di controparte;
in via subordinata, nel malaugurato caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per errato inserimento nel conteggio delle fatture del 2011 n. 17 n. 26 nel ricorso introduttivo (pagg. 4 e 5) di importo esiguo e pari, rispettivamente, ad € 70,68 ed
€ 74,40, in quanto entrambe relative al POD IT001E61459882, detrarre tali somme (€. 145,08) dall'importo totale richiesto, e, quindi, accerti e dichiari che
in persona del legale rappr.te, è debitrice nei confronti del Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t. per le somme Controparte_2 Persona_1 dovute a seguito del contratto ripassato tra le parti il 29.06/01.07.2010, portate dalle n. 241 fatture dal 25.01.2011 al 30.04.2020 in atti, pagate dall'Ente
Pubblico e mai rimborsate dalla Società debitrice, nonostante l'onere contrattualmente assunto e la ricognizione di debito (con promessa di pagamento per le fatture del biennio 2018-2019), rigettando tutte le ulteriori domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni in rito ed in merito della proposta opposizione;
per l'effetto condanni in persona del legale rappr.te, Controparte_1
a pagare al la somma di €.111.300,95=, ed in ogni caso Controparte_2 quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora dalle date di scadenza di pagamento delle singole fatture o comunque decorrenti dal trentesimo giorno (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 231/2002) dalla data di prestazione dei servizi, ovvero dovuti come per legge;
in ulteriore subordine nella non creduta ipotesi che il Tribunale adito escluda l'origine contrattuale delle obbligazioni assunte dall'opponente, come indicato in narrativa e nelle precedenti conclusioni, accerti e dichiari che il CP_2
, ha pagato ai gestori del servizio elettrico dall'anno 2011 all'anno 2020
[...] le n. 241 fatture depositate in atti in sede monitoria, per un importo pari ad
€.111.300,95=, in effetti costituenti un debito della Società opponente, ex art.
2036 C.C. comma 3, sempre fatte salve la ricognizione di debito (con promessa di pagamento per le fatture del biennio 2018-2019), come da documenti provenienti dall'opponente e versati in atti, rigettando tutte le ulteriori domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni in rito ed in merito della proposta opposizione;
per l'effetto condanni in persona del legale rappr.te, Controparte_1
a pagare al , in persona del Sindaco p.t., la somma di Controparte_2
€.111.300,95=, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dovuti come per legge dalle date di scadenza dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo;
in definitivo subordine per mero scrupolo difensivo nell'eventuale remota ritenuta insussistenza sia dell'origine contrattuale delle obbligazioni assunte dall'opponente, come indicato in narrativa e nelle precedenti conclusioni, e della inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2036 C.C., quindi in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande (principale, subordinata ed ulteriormente subordinata), si chiede che il
Tribunale di Sulmona accerti e dichiari che in persona del legale Controparte_1 rappr.te, si è arricchita senza causa ex art. 2041 C.C. in danno del CP_2
, in persona del Sindaco p.t. , per la somma di
[...] Persona_1
€.111.300,95=, sempre fatte salve la ricognizione di debito (con promessa di pagamento per le fatture del biennio 2018-2019), come da documenti provenienti dall'opponente e versati in atti, rigettando tutte le ulteriori domande, anche riconvenzionali, ed eccezioni in rito ed in merito della proposta opposizione;
per l'effetto condanni in persona del legale rappr.te Controparte_1
ad indennizzare il er l'importo di €.111.300,95= , portato nelle n.241 CP_2 fatture prodotte in atti, ovvero quello maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dovuti come per legge dalle date di scadenza dei singoli pagamenti all'effettivo soddisfo. Il tutto sempre e comunque con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze professionali, oltre alle eventuali spese di consulenza e all'imposta di registro sia in relazione al decreto ingiuntivo opposto che alla sentenza che deciderà sull'opposizione”.
FATTO
3. Con decreto ingiuntivo n. 6/2024 del 31.01.2024 (R.G. 34/2024) emesso dal
Tribunale di Sulmona, notificato in data 01.02.204, il ha Controparte_2 ingiunto alla società pagare la somma di € 111.446,03, oltre Parte_1 spese e compensi della fase monitoria, a titolo di fatture di energia elettrica per gli anni 2010-2020, relative a n. 4 P.O.D. (punti di prelievo) asserviti agli impianti idrici e fognari utilizzati da quale gestore del servizio idrico e CP_1 fognario a far data dal 1° luglio 2010.
4. Con atto di citazione notificato in data 6.03.2024, la società ha Controparte_1
proposto opposizione, eccependo in sintesi:
a) in via pregiudiziale, l'assenza di prova scritta idonea all'emissione del decreto, con la motivazione che nella fase monitoria il , pur avendo Controparte_2
dedotto di aver indebitamente pagato le fatture di fornitura di energia elettrica da luglio 2010 ad aprile 2020, ha omesso di produrre la documentazione attestante, anche in via presuntiva, il pagamento delle stesse fatture;
b) in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito con le seguenti motivazioni: la domanda proposta in sede monitoria va inquadrata come indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. e come tale soggiace al termine di prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., applicabile alle forniture periodiche;
in mancanza della produzione da parte del CP_2 opposto di idonei atti interruttivi deve essere considerata la prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio dalla prima richiesta all'opponente, avvenuta solo con la notifica del decreto ingiuntivo in data 1° febbraio 2024, o, al più, con la comunicazione del 25 febbraio 2020; così pure va ritenuta prescritta ex art. 2948 c.c. la pretesa di restituzione delle somme indicate nelle fatture emesse sino a cinque anni prima (ossia prima del mese di febbraio dell'anno
2019 o quanto meno dal mese di febbraio dell'anno2015);
c) l'intervenuta prescrizione degli interessi;
d) nel merito, l'erroneità della richiesta di pagamento con riferimento agli importi indicati nelle fatture n. 17 e n. 26, rispettivamente di € 70,68 ed €
74,40, relative ad un POD estraneo ai rapporti fra le parti;
e) l'infondatezza della pretesa dell'opposto in quanto la stessa CP_3 dopo essere subentrata nella gestione del servizio idrico si è si CP_1 obbligata a volturare i POD relativi alle utenze energetiche intestate all
[...]
, ma il ha omesso di fornire all'opponente CP_3 Controparte_2
l'elenco delle utenze elettriche da volturare, comunicando i punti di prelievo solo nel mese di settembre 2019 con ciò contravvenendo a quanto pattuito dalle parti nel verbale di consegna;
f) in via riconvenzionale, la richiesta di condanna del opposto al CP_2 risarcimento del danno quantificato in € 91.808,15 per il colpevole ritardo nella comunicazione dei POD da volturare e per il conseguente impedimento per la Società opponente di inserire i relativi costi energetici nella tariffa idrica regolata da precludendone il recupero sull'utenza finale. Pt_2
g) in caso di accoglimento della domanda avversaria di parte opposta la compensazione del danno subito, pari ad € 91.808,15 (ovvero nell'importo maggiore e/o minore accertato all'esito dell'istruttoria) con l'eventuale credito riconosciuto in capo al Comune opposto.
5. Con comparsa del 3.09.2024 si è costituito in giudizio il , in Controparte_2 persona del Sindaco p.t.contestando integralmente l'avversa opposizione della e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 CP_1
c.p.c.. Deduceva l'Ente comunale in particolare:
- l'infondatezza della ricostruzione di controparte basata sull'indebito soggettivo (e sulla conseguente prescrizione quinquennale);
- la natura strettamente contrattuale del credito, fondato sul verbale di consegna del 29.06.2010 ove viene contrattualmente stabilito che sono a carico della società gli oneri energetici dalla data di affidamento CP_1 del servizio idrico (01.07.2010);
- la conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale;
- l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale, per effetto della comunicazione di richiesta di voltura dei POD (pec del 5.09.2019, pec di messa in mora del 25.02.2020;lettera di riscontro del 2.03.2020 a firma con CP_1
dichiarazione di disponibilità al riconoscimento del rimborso delle somme pagate dall'Ente; pec del 23.11.2020: ammissione del Presidente della S.A.C.A. dell'avvenuto pagamento delle bollette da parte del con CP_2 CP_2
riconoscimento del debito nei confronti del medesimo Ente comunale e promessa di rimborso delle fatture per il biennio 2018-2019);
- l'evidenza probatoria delle comunicazioni del 02.03.2020 (doc. 6 in atti) e del
23.11.2020 (doc. 8 in atti) da inquadrarsi come riconoscimento di debito e confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., provando sia l'esistenza del credito che l'avvenuto pagamento da parte dell'Ente;
-la debenza degli interessi di mora, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro derivante da contratto con applicabilità dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/2002 e decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento;
- prescrizione ordinaria decennale anche per gli interessi;
-la domanda riconvenzionale infondata per il fatto che il contratto non prevedeva termini perentori per la comunicazione dei punti di fornitura (POD) da parte dell'Ente
-omissione da parte dell'opposta della rilevazione e voltura delle utenze strumentali alla gestione dell'impianto da essa gestito e manutenuto nonostante il gravare dell'onere economico di provvedere al pagamento delle utenze sulla società a far data dalla presa di possesso CP_1 dell'impianto;
- sussistenza di mero errore materiale nel conteggio finale dell'importo complessivo per l'inserimento di due fatture del 2011 relative a un POD estraneo ai patti contrattuali per un importo complessivo di € 145,08.
Concludeva come in atti
6. Ritenuta la possibilità di un eventuale tentativo di conciliazione il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 9.12.2024, disponendo la comparizione personale delle parti. All'esito del fallimento del tentativo di conciliazione alla presenza delle parti personalmente in udienza, a scioglimento dell'ordinanza disponeva con provvedimento in data 01.04 2025 concedendo la provvisoria esecuzione parziale del decreto opposto per la somma di € 21.414,76 (riferita alle annualità 2018-2019 oggetto di riconoscimento stragiudiziale).
7. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova orale con l'escussione di un teste.
8. All'udienza del 27.10.2025, all'esito della discussione, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Tanto premesso l'opposizione proposta da deve trovare parziale Controparte_1
accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
10. L'esito del giudizio non riguarda l'indagine sulla esistenza o meno del credito che risulta riconosciuto da parte della opponente ma verte sull'entità del CP_1
debito essendo necessaria la correzione del quantum debeatur come riconosciuta dallo stesso opposto.
11. E' lo stesso a riconoscere l'errato inserimento nel conteggio Controparte_2
della sorte capitale portata nel d.i. opposto n.6/2024 del Tribunale di Sulmona anche delle due fatture del 2011, n. 17 e n. 26 rispettivamente pari ad € 70,68
l'una e ad € 74,40 l'altra,relative a POD estraneo alla controversia, come anche affermato dalla opponente per cui il credito sia pur per importo esiguo rispetto al maggior dare, risulta ridotto.
12. Ciò emerge dalla documentazione in atti non contestata dalla Società opponente.
13. Poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di €111.446,03 lo stesso dovrà essere revocato ed all'opposto corrisposta la Controparte_2
somma di € 111.300,95 (€ 111.446,03 - € 145,08).
14. Si impone perciò in questo giudizio l'emissione di una sentenza che sostituendosi al decreto ingiuntivo opposto pronunci nel merito, con condanna della Società opponente alla parte residua del debito non estinto da pagare in favore del . Controparte_2
15. Il titolo esecutivo viene costituito cioè dalla sentenza pur conservando gli eventuali atti di esecuzione i loro effetti nei limiti in cui la sanzione esecutiva è stata inflitta con il decreto parzialmente esecutivo.
16. Sulla somma ancora dovuta al , pari ad € 111.300,95 la Controparte_2
Società opponente dovrà corrispondere gli interessi dalle singole scadenze delle fatture fino al soddisfo ai sensi del Dlgs 231/2002.
17. In via preliminare deve dichiararsi priva di pregio l'eccezione pregiudiziale avanzata dalla opponente di carenza di prova scritta. CP_1
18. Occorre rammentare infatti che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione piena, volto all'accertamento del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, nel corso del quale il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
19. Il giudizio di cognizione è dunque governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova;
l'opposto quale attore in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato in sede monitoria, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto medesimo
(Cfr., ex multis, Cass. Civ., 08.02.2019, n. 8219; Cass. Civ., S.S.U.U. 30.10.2001, n.
13533Sez. II, 08.02.2019, n. 8219). 20. Tanto premesso, e passando al merito della controversia, il Tribunale ritiene che la società opposta, già nella fase monitoria, abbia fornito adeguata prova del credito, sia in punto di an che sul quantum debeatur.
21. Va disattesa in quanto infondata l'eccezione della Società opponente sull'assunto secondo cui, in sede monitoria, il avrebbe Controparte_2 richiesto il rimborso delle fatture senza tuttavia fornire adeguata prova del loro effettivo pagamento. In realtà parte opponente non ha mai contestato la riferibilità soggettiva delle forniture di energia poste a base delle fatture (fatta eccezione per due sole fatture). In secundis, la censura sulla carenza probatoria del pagamento effettuato risulta smentita per tabulas dalla documentazione prodotta da parte opposta da cui incontrovertibilmente emerge il riconoscimento del debito ed il fatto storico del pagamento eseguito dall'Ente comunale.
22. La prova del pagamento può dirsi raggiunta potendo desumersi dalle dichiarazioni rese dalla S.A.C.A. nella nota del 02.03.2020 ove, in riscontro alla messa in mora dell'Ente, riconosceva la pertinenza delle fatture alle utenze di propria gestione (“dopo una verifica dei nostri uffici effettuata a seguito di segnalazione da parte Vostra, è stato rilevato come i POD da Voi indicati siano effettivamente relativi ad utenze connesse con la gestione del Servizio Idrico
Integrato”) e manifestava nel contempo la disponibilità al rimborso, implicitamente ammettendo che l'esborso fosse stato sostenuto dal doc. 6 del fascicolo di parte opposta in atti). CP_2
23. Ulteriore prova è contenuta nelle comunicazioni seguenti come prodotte in atti ed acquisite in giudizio:
a. comunicazione del 25.11.2020: l'opponente riconosce che il CP_1
aveva provveduto al pagamento delle fatture relative Controparte_2
ai POD di sua competenza nel decennio 2010-2020, pur limitando la propria disponibilità a rifondere le somme relative al solo biennio antecedente (doc. 8 fascicolo di parte opposta in atti);
b. PEC del 18.12.2020 (doc. 9 fascicolo di parte opposta), la ribadiva CP_1
l'avvio dell'istruttoria per il riconoscimento degli importi di cui alle fatture pagate dal per gli anni 2018 e 2019 (per € 21.414,76 per il quale è CP_2
stato emesso decreto di parziale esecutività).
24. In breve, nella complessa congerie documentale portata in giudizio può dirsi raggiunta la prova che i POD — sebbene non volturati — afferivano a utenze in gestione alla sin dalla data del 01.07.2010 e può dichiararsi come CP_1 avvenuto il pagamento da parte del dei consumi inerenti. Controparte_2
25. Ciò basta per ritenere che dette dichiarazioni assumano valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell'articolo 2735 c.c. in ordine alla verità del fatto storico del pagamento effettuato dall'Ente, rendendo superflua ogni ulteriore indagine probatoria sul punto.
26. Deve ritenersi di ulteriore supporto probatorio la produzione in giudizio da parte del opposto, nel corso del giudizio di opposizione, di tutti i mandati di CP_2 pagamento relativi alle fatture nonché della dichiarazione a firma del
Responsabile dell'Area Finanziaria del , di cui già si è detto Controparte_2 sopra, costituenti prova certa dell'effettivo pagamento delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto (doc. 9, docc. 10-15 fascicolo opposizione di parte opposta in atti).
27. Da un punto di vista fiscale deve aggiungersi che anche l'IVA è stata regolarmente quietanzata dall'Ente comunale secondo il meccanismo dello split payment, mediante pagamento degli F24 periodici nel rispetto della normativa vigente in materia. Va perciò rigettata la censura sulla illiquidità del credito per tale componente (cfr.doc. 9 in fascicolo parte opposta).
28. Quanto alla qualificazione giuridica del rapporto da parte della opponente deve essere respinta e non può non può essere condivisa in quanto smentita dal tenore letterale della documentazione contrattuale in atti;
la pretesa creditoria del non può essere inquadrata nell' azione di ripetizione di indebito CP_2 soggettivo nè applicato il termine di prescrizione quinquennale.
29. E' accertato che il titolo fondante della pretesa dell'Ente opposto è di natura negoziale costituito nello specifico dal contratto stipulato in data 29.06.2010 (in esecuzione della Delibera C.C. n. 13 del 12.05.2008); in forza dell'accordo in esame le parti, nel disciplinare il passaggio della gestione del servizio idrico a procedevano alla ricognizione dei beni strumentali Controparte_1 sottoscrivendo uno specifico accordo:”Il Comune si impegna a fornire l'elenco delle utenze elettriche con copia delle ultime bollette pagate per ogni utenza strumentale al S.I.I., per le quali sarà cura della volturarne i relativi CP_1 contratti. Comunque, il relativo onere con decorrenza dalla data di affidamento del S.I.I. farà carico alla suddetta società”.
30. Deve darsi atto che la terminologia utilizzata dalle parti con l'avverbio
“comunque” e della locuzione “farà carico” sopra menzionate e contenute nell'accordo ripassato tra le parti palesa l'inequivocabile volontà delle parti di traslare in capo alla S.A.C.A. il debito sostanziale relativo ai consumi energetici;
e ciò a prescindere dal perfezionamento formale della voltura o dalla tempistica di comunicazione dell'elenco utenze.
31. La fattispecie giuridica è inquadrabile correttamente nell'ambito della responsabilità contrattuale: il credito vantato dal deriva Controparte_2 dall'inadempimento dell'obbligo, assunto ab origine da di farsi carico CP_1
dei costi energetici in virtù dell'intervenuta gestione del servizio idrico integrato sul territorio del (come documentato in atti). Controparte_2
32. Può reputarsi come dato certo che il sia rimasto formale Controparte_2
intestatario delle utenze ed abbia sostenuto esborsi contrattualmente gravanti sull'odierna Società opponente;
avendo con ciò maturato un diritto di rivalsa fondato sul titolo negoziale riferito all'anno 2010.
33. In virtù dell'inquadramento giuridico della fattispecie il diritto al rimborso è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ritenendosi del pari infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi (art. 2948 n. 4 c.c.);
34. Risulta che il credito azionato non ha natura di prestazione periodica bensì rappresenta un credito unitario di rimborso originato dall'efficacia del titolo contrattuale.
35. Va fatto cenno anche al fatto, altrettanto certo, che il termine prescrizionale sia stato interrotto con le varie diffide del come in atti Controparte_2 documentato (-lettera di messa in mora a mezzo PEC del in Controparte_2 data 25.02.2020 riscontrata dalla con nota del 02.03.2020; - CP_1
comunicazione del difensore del del 03.11.2020, riscontrata CP_2 dall'opponente il 23.11.2020 -docc.6 e 8 del fasc. monitorio-).
36. Non può non evidenziarsi a tal proposito come le note di riscontro della S.A.C.A. succitate integrino gli estremi del riconoscimento del diritto sotteso, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. poichè riconoscono l'avvenuto pagamento delle fatture da parte dell'Ente ed evidenziano la disponibilità al rimborso delle stesse anche solo parziale. Il primo atto interruttivo può farsi risalire al mese di febbraio 2020, spiegando così efficacia su tutti i crediti sorti nel decennio antecedente. Di conseguenza, risultando la prima fattura azionata come risalente al mese di gennaio del 2011, deve riconoscersi la piena esigibilità dell'intero credito in quanto non prescritto.
37. Anche l'eccezione di parte opponente (secondo cui l'approvazione dei bilanci della e la mancata contestazione delle note informative – inviate ai CP_1 sensi dell'art. 6 del D.L. n. 95/2012 – avrebbero comportato una rinuncia implicita al credito e/o l'estinzione dell'obbligazione) va disattesa;
tali fatti che sono di evidente natura contabile e ricognitiva non possono assurgere a dichiarazioni di rinuncia, da parte dell'Ente, della pretesa creditoria sostanziale: risulta infatti incontestato l'effettivo ed esclusivo utilizzo della gestione e della manutenzione dei POD da parte della nel periodo di riferimento. CP_1
38. Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale di risarcimento danni. La
S.A.C.A. infatti lamenta un danno pari ad € 91.808,15 derivante dall'impossibilità di inserire i costi energetici in tariffa a causa della tardiva comunicazione dei
POD da parte del Comune, avvenuta nel 2019.
39. Dalla breve istruttoria espletata, tuttavia e segnatamente con la escussione del teste , è emerso che gli impianti (caratterizzati dalle pompe di Testimone_1
sollevamento e dai depuratori) cui afferiscono i POD in contestazione sono stati gestiti e sono stati oggetto di manutenzione diretta ed in via esclusiva da parte di personale sin dall'anno 2010. Anche in tal caso è raggiunta la prova CP_1
che la società S..A.C.A., azienda qualificata nel settore, abbia effettuato manutenzioni quotidiane di impianti che necessitano di energia elettrica per il loro funzionamento.
40. E' perciò da ascriversi al comportamento di certo inerte e comunque non attento da parte della perdurante per un intero decennio, la mancata CP_1
regolarizzazione delle utenze nonchè la mancata verifica dei centri di costo imputabili al bilancio. La mancanza di un termine perentorio per la comunicazione dell'elenco da parte del non esonerava il gestore da CP_2
obblighi di verifica e dal pagamento.
41. L'asserito danno lamentato dalla Società opponente non solo non è supportato da prova ma è altresì riconducibile alla mancata contabilizzazione dei costi da parte di S.A.C.A. nei propri bilanci per il decennio sopra indicato;
nulla può ascriversi all'Ente comunale in termini di responsabilità neanche in termini di omissione di comportamenti.
42. Per quanto concerne il quantum debeatur, come precisato nelle premesse, nel corso del giudizio il ha riconosciuto che le fatture n. 17 e n. Controparte_2
26 allegate al ricorso, per un totale di € 145,08, afferiscono ad un POD estraneo al servizio idrico;
l'importo dovuto deve essere rideterminato nella misura minore rispetto al d.i.opposto, per la somma di € 111.300,95 (€ 111.446,03 - €
145,08). 43. Di conseguenza vi è il parziale accoglimento dell'opposizione nei termini suindicati e la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.6 /2024 del Tribunale di
Sulmona con la condanna dell'opponente al pagamento della CP_1
somma pari ad € 111.300,95 oltre al pagamento degli interessi dalle singole scadenze al soddisfo come evidenziato (si richiama la sentenza della Cassazione
Civ.n.4436/2014 che nella parte motiva affermava che, nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione, va applicato il principio di diritto secondo cui:” il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa sicchè è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta
l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato”-Cass. N. 21840 del
2013-). Il tutto con la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
44. Per quanto concerne gli interessi, trattandosi di debiti di valuta derivanti da rapporto contrattuale e transazioni commerciali, spettano gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 come richiesti, per come sopra evidenziato.
45. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c. la citata revoca non priva di efficacia gli atti esecutivi eventualmente posti in essere sulla base dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa in corso di causa.
46. La revoca del decreto ingiuntivo comporta che andranno liquidate anche le spese e le competenze già liquidate nella fase monitoria, atteso che “in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio”. (Cfr. Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022, n.
24482).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza sostanziale dell'opponente e si liquidano ai sensi del D.M.55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6/2024, ogni diversa istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
- REVOCA il d. i. opposto n.6/2024 del 31/01/2024 emesso dal Tribunale di Sulmona
(RG 34/2024);
- CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore del , in persona del Sindaco p.t. Controparte_2 dell'importo di € 111.300,95 a titolo di rimborso delle fatture per consumi energetici, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, come chiarito nella parte motiva;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da CP_1
[...]
- CONDANNA la società in persona del legale rappresentante p.t.alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore del , in persona del Controparte_2
Sindaco p.t., che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso dei compensi e delle spese vive documentate della fase monitoria.
Sulmona 27.11.2025
Il Giudice On.
f.to digit.NI D'Ambrosio