Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00604/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
-del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso il 5-6.5.2025 e notificato in data 10.5.2025, con cui la Prefettura di Lecce, per il tramite del Dirigente Area I in posizione di Staff, ha rigettato l’istanza presentata dall’Istituto di Vigilanza privata “-OMISSIS-” tesa ad ottenere la nomina a guardia particolare giurata del ricorrente e con essa la correlata istanza di quest’ultimo di rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta quale guardia giurata;
nonché di ogni atto ad esso presupposto e/o successivo e in particolare, ove occorra: della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990 dell’1.08.2024, del rapporto informativo del Comando Provinciale di Lecce del 14.06.2024 e del 27.12.2024, della nota informativa della Questura di Lecce del 4.7.2024 e del 04.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista l’ordinanza cautelare n. 342 del 23.07.2025, con cui questa Sezione del T.A.R. ha rigettato l’istanza cautelare proposta dal ricorrente (parzialmente riformata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3882 del 27.10.2025)
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa CH BA e uditi per le parti i difensori l’Avv. T. Serrano, in sostituzione dell'Avv. M. Musio, per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1.Con ricorso notificato l’1.07.2025 e depositato in giudizio l’8.07.2025, il ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue:
- impiegato presso l’istituto di vigilanza privata -OMISSIS- con mansioni di operaio e sempre impegnato nel sociale, risulta, in virtù di decreto prefettizio del 15 maggio 2023 (avente efficacia biennale), iscritto nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi dell’art. 3 co.mi 7 e 13 L n. 94/2009.
- A fronte della previsione di una riorganizzazione aziendale nell’ambito della quale è previsto che quest’ultimo venga impiegato come guardia, la predetta società in data 19.03.2024 ha inoltrato al Prefetto di Lecce istanza per il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata in favore di parte ricorrente ed, in data 28.03.2024, il Sig. -OMISSIS-ha poi richiesto la licenza di porto di pistola a tassa ridotta in qualità di guardia giurata ma nel corso dell’istruttoria sono emersi elementi ostativi al rilascio dei richiesti provvedimenti.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata.
ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN TO E IN RI. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT 134 e ss. TULPS.
4.In data 9.07.2025 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con l’ordinanza cautelare n. 342 del 23.07.2025, questa Sezione del T.A.R. ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto:
-alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e preferibile - da un lato - l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al soggetto aspirante alla nomina quale guardia giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l’Autorità di p.s. dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell’attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza (nella specie non emergenti);
-la (reiterata e non occasionale) frequentazione nel lungo arco temporale dal 2018 al 2023 di persone con rilevanti precedenti penali e di polizia per gravi reati contro la persona e il patrimonio assume un’indubbia importanza in sede di valutazione dell’affidabilità del soggetto di cui è stata richiesta la nomina a guardia particolare giurata (frequentazioni la cui rilevanza ai fini di causa non è stata eliminata dalla recente dichiarata fine della relazione sentimentale del ricorrente con una di tali soggetti controindicati);
-si rileva, infatti che - notoriamente - tali frequentazioni dimostrano la vicinanza con ambienti malavitosi e possono dar luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità di soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti armi con sé;
una tale valutazione - discrezionalmente espressa dalla Prefettura di Lecce, peraltro in piena conformità ai pareri negativi resi sia dal Comando Carabinieri che dalla Questura di Lecce - tenuto anche conto che il ricorrente è stato altresì querelato (nel 2015) per i delitti di atti persecutori e incendio doloso, pur se il procedimento penale è stato poi definito con la remissione della querela - risulta di per sé ragionevole e non contradittoria (tenuto conto della diversità del procedimento richiamato dal ricorrente);
-dall’altro, le osservazioni presentate in sede amministrativa dal privato interessato (a seguito del preavviso di diniego dell’1/8/2024 ex art.10 bis Legge n.241/1990) risultano essere state valutate ed esplicitamente disattese della P.A., pur non occorrendo un’analitica confutazione delle stesse nella motivazione (comunque pienamente adeguata) del provvedimento finale gravato .”.
6. Avverso quest’ultima ordinanza cautelare (n. 342/2025) è stato presentato appello e il Consiglio di Stato Sezione III^, con ordinanza n. 3882 del 27.10.2025, ha accolto l’istanza cautelare proposta ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. con la seguente motivazione: “ Considerato che:
- le frequentazioni con soggetti controindicati, come già osservato dal TAR, possono costituire un motivo sufficiente per escludere la sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti per l’esercizio della professione di guardia giurata;
- il fatto che tali frequentazioni si sviluppino a partire dall’ambito familiare (o comunque relativo ad una relazione affettiva) non fa venir meno l’astratta pericolosità delle stesse;
- anche la querela del 2015 (sebbene poi ritirata) riguardava reati particolarmente allarmanti in rapporto ad un giudizio di idoneità alla detenzione e uso di armi;
- d’altra parte, a fronte di un quadro fattuale suscettibile di approfondimento, le esigenze dell’appellante, che allega di versare in stato di disoccupazione, possono essere adeguatamente soddisfatte tramite una sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Alla luce di quanto sopra, l’appello cautelare deve essere parzialmente accolto e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, l’istanza cautelare deve essere accolta ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite del doppio grado cautelare .”.
7. Con memoria depositata il 16.03.2026, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. All’udienza pubblica del 10.04.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, dovendosi disattendere tutte le censure con esso formulate.
Giova una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 dispone che: " Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ", mentre il successivo capoverso stabilisce che: " Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ".
L'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 precisa che: "... non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ". Il comma 2 dell'art. 43 aggiunge che: " La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ".
Ancora, in base all'art. 39, comma 1: " Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Secondo la condivisibile giurisprudenza del Giudice di Appello: " Gli artt. 11,39 e 43 TULPS, letti congiuntamente, prevedono che la licenza di portare armi possa essere revocata a soggetti cui è contestata l'assenza di "buona condotta" o che non diano "affidamento di non abusare delle armi". Si tratta di espressioni assai generiche da cui la giurisprudenza, come noto, ha dedotto che quelli in materia di autorizzazione e revoca al c.d. porto d'armi siano procedimenti caratterizzati da un'assai lata discrezionalità amministrativa. I relativi provvedimenti di segno negativo possono, quindi, essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa comunque desumere la non completa affidabilità circa l'uso delle stesse. Conseguentemente, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr., ex multis, Cons. Stato., Sez. III, 31 maggio 2024, n. 4914) ." (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 aprile 2025, n. 3285).
Inoltre, condivisibile giurisprudenza amministrativa ha precisato che, quanto ai titoli autorizzativi allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata, l'Amministrazione, tenuto conto anche del carattere cautelare del provvedimento adottato e dell'ampia discrezionalità di cui gode nel valutarne i presupposti - stante la pericolosità della suddetta attività e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti-, può dare un rilievo complessivo agli elementi raccolti in relazione alla condotta di vita abituale del ricorrente e che: " In termini: "Le guardie giurate, ai sensi dell'art. 138 R.D. n. 773 del 1931, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, considerato che l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure " (cfr. Consiglio di Stato , sez. I , 07/08/2024 , n. 942); ed ancora: " L'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure e, nella valutazione di tale requisito, l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità e incoerenza; la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata; gli organi del Ministero dell'Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi" (cfr. T.A.R. , Palermo , sez. IV , 29/07/2024 , n. 2331 )" (T.A.R. Campania, Sez. VII, 14 luglio 2025 n. 5265).
Pertanto, dalle coordinate ermeneutiche sopra richiamate emerge che per il rilascio dell'autorizzazione a guardia giurata, l'Amministrazione competente deve compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi che è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento della responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi (T.A.R. Calabria, Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 1771).
Ed, in particolare, che: " l'autorità di P.S. deve specificamente motivare in relazione agli elementi concreti che, nel caso di specie, abbiano indotto a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi da parte di una guardia particolare giurata. Dal provvedimento cioè dovranno emergere chiaramente le ragioni per le quali, in base all'istruttoria, la valutazione della personalità complessiva del soggetto, della sua storia di vita pregressa e delle presumibili evoluzioni del suo percorso di vita abbia condotto l'autorità a determinarsi nel senso di vietargli la detenzione e/o il porto delle armi, avendolo ritenuto allo stato pericoloso o comunque capace di abusarne. Va poi considerato come vada contemperato il danno da perdita di ogni fonte di sostentamento, derivante dalla privazione della possibilità di svolgere servizio presso altro datore di lavoro. Infatti, il titolo abilitativo di P.S. del porto di pistola incide sulla capacità lavorativa dell'interessato, in quanto guardia particolare giurata, e quindi sulla capacità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento personale e della propria famiglia " (ex multis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 marzo 2020, n. 466; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1373)." (T.A.R. Calabria, Sez. I, 15 luglio 2025, n. 1265).
Ciò premesso, la Prefettura di Lecce ha negato al ricorrente i titoli richiesti in ragione di un non positivo apprezzamento sull'affidabilità e buona condotta dell'esponente, rispetto alle quali assume specifico rilievo nella fattispecie l'art. 39, comma 1, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Infatti, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, dal provvedimento prefettizio impugnato si evince che nel corso dell’istruttoria (dal rapporto informativo prot. n. -OMISSIS- del 14.06.2024 del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce e dalla nota informativa della Questura di Lecce – DIV.PAS Cat.-OMISSIS- del 4.7.2024) è emerso, che il ricorrente in data 27.10.2025 è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 612 bis, 423 e 110 c.p. nei confronti di terza persona (procedimento poi definito nel 2018 per remissione di querela della parte offesa). Inoltre dalla Banca Dati delle Forze di Polizia è emerso che l’interessato, all’esito di ordinari controlli svolti tra il 2018 ed il 2023, in più occasioni era risultato in compagnia di persone gravate da precedenti di polizia per gravi reati di diversa natura.
Come correttamente rilevato nella Relazione della Prefettura di Lecce, depositata il 16.07.2025, tali circostanze sono sufficienti a delineare la non affidabilità del ricorrente per il corretto esercizio delle particolari funzioni di prevenzione e vigilanza proprie della guardia giurata, a nulla rilevando, tra l’altro, sul piano amministrativo, l’intervenuta remissione di querela da parte della querelante (che comunque riguardava reati particolarmente allarmanti in rapporto ad un giudizio di idoneità alla detenzione e uso di armi), stante l'autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale. Infatti la remissione della querela di cui all'art. 152 c.p. è una causa di improcedibilità dell'azione penale che non incide sul disvalore in sé del fatto contestato e che, quindi, non integra una scriminante del medesimo, operando esclusivamente sul piano processuale in termini di non perseguibilità dell'azione stessa.
Né sono meritevoli di positivo apprezzamento le precisazioni, da parte del ricorrente che la frequentazione con i soggetti pregiudicati riguardano la sua ex compagna e rispettivamente il di lei fratello e l’attuale compagno della stessa, tutti censurati. Tali affermazioni, invece, denotano la non occasionalità degli incontri con tali soggetti e la prossimità dello stesso agli ambienti malavitosi, che, come correttamente evidenziato nella Relazione della Prefettura resistente, nel tempo, potrebbero incidere sul “modus agendi “del medesimo, potendo “creare un condizionamento ambientale sull’interessato che potrebbe trovarsi compartecipe nell’abuso del titolo anche sotto il profilo della mera soggiacenza”.
Inoltre rileva il Collegio che le osservazioni presentate in sede amministrativa dal privato interessato (a seguito del preavviso di diniego dell’1/8/2024 ex art.10 bis Legge n.241/1990 e ss.mm.) sono state valutate ed esplicitamente disattese della P.A., pur non essendo necessaria un’analitica confutazione delle stesse nella motivazione (comunque pienamente adeguata) del provvedimento finale gravato.
Gli elementi emersi a carico del ricorrente valgono a confermare la correttezza della valutazione effettuata dalla Prefettura resistente, rispetto al ragionevole accertamento della pericolosità del ricorrente e alla capacità del medesimo di abusare delle armi e, quindi, alla necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, beni che per le suindicate ragioni prevalgono sulla capacità lavorativa dell'interessato e giustificano la disposta privazione dei titoli abilitativi.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
11. Sussistono nondimeno i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT MO, Presidente
CH BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CH BA | AT MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.