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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 618 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente a oggetto un credito da prestazioni professionali e vertente
TRA
(C.F. ), difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo ex art. 86 c.p.c., nonché dall'avvocato Rosa Rugiano
Parte appellante
e
(C.F. ), difeso dall'avvocato Antonio CP C.F._2
Vuoto
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'adito Collegio, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza, secondo rito e giustizia, far pieno diritto allo spiegato appello e, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, così decidere e pronunciare:
- dichiarare il diritto del professionista istante a ottenere da la CP
corresponsione della somma di € 21.331,67 per i titoli dedotti - ovvero quella diversa somma meglio ritenuta -, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati ed IVA, e rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo, con condanna dello stesso al relativo pagamento;
- in subordine: dichiarare il diritto del professionista istante a ottenere da la corresponsione della inferiore somma di € 12.498,97 per il CP
titolo dedotto (rimborso spese processuali e onorari anticipati e distratti ex art. 93 c.p.c.) - ovvero quella diversa somma meglio ritenuta -, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati ed IVA, e rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo, con condanna dello stesso al relativo pagamento;
- Condannare esso al pagamento delle spese e competenze di CP
lite, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge.”
Per la parte appellata: “Voglia l'adito Collegio, contrariis rejectis, in accoglimento
• RIGETTARE l'atto di citazione in appello proposto, per avvenuta prescrizione del credito, costituita dalle competenze legali dell'avvocato così come richieste da parte appellata in virtu' di esperita eccezione di prescrizione presuntiva.
2 • CONDANNARE, l'appellante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso, ex art. 702 bis
c.p.c., l'avvocato chiedeva la liquidazione degli Parte_1
onorari e dei diritti di avvocato, per l'importo complessivo di € 21.331,67, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti di in CP
considerazione della difesa svolta da esso ricorrente nei giudizi iscritti presso il Tribunale di Bari ai nn. R.G. 2247/2010, 13171/2011, 13176/2011 e
3413/2012, oltre che per il procedimento arbitrale definito con lodo del
31.10.2011.
Si costituiva in giudizio , eccependo la prescrizione CP
presuntiva e rappresentando, comunque, di aver pagato interamente il compenso richiesto.”
Il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa il
28 marzo 2022 a definizione del giudizio n. 1391/2021 R.G.A.C., aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla parte resistente e rigettato il ricorso proposto da Parte_1
Il giudice di primo grado aveva rilevato che l'eccezione di prescrizione presuntiva era stata correttamente formulata dalla parte resistente, che, non avendo contestato l'esistenza delle prestazioni, si era limitata a dichiarare di aver pagato quanto dovuto.
Il decorso del termine triennale di prescrizione, non contestato dalla parte resistente, era stato considerato provato ex art. 115 c.p.c. dal tribunale.
3 L'appellante ha impugnato l'ordinanza, censurando la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione presuntiva triennale con riferimento al diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario anche nel caso in cui la liquidazione sia riconosciuta in titoli giudiziali.
L'appellante ha precisato che, invero, il credito professionale non è sempre assoggettato alla prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma I n. 2,
c.c., che, infatti, secondo la Corte di cassazione, non opererebbe nell'ipotesi in cui il credito azionato trae origine da un titolo scritto che conferisce certezza e stabilità al diritto, rendendo applicabile la prescrizione ordinaria
(Cass., ordinanza n. 34639/2021 e Cass. sentenza n. 763/2017).
Ha, poi, dedotto che è necessario distinguere tra il compenso professionale dell'avvocato quale corrispettivo per l'attività svolta, disciplinato da norme civilistiche e deontologiche, e il rimborso delle spese processuali da parte del soccombente in favore della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: il termine di prescrizione del credito sarebbe decennale per il rimborso delle spese processuali, mentre sarebbe triennale
(prescrizione presuntiva) solo per l'eventuale eccedenza reclamata dal professionista rispetto a quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
L'appellante ha precisato di essersi attenuto, in qualità di avvocato dell'appellato, all'importo liquidato nei titoli, senza maggiorazioni, con operabilità dunque della prescrizione ordinaria decennale;
deducendo, inoltre, che, secondo la Corte di cassazione (n. 20262/2021), quando un diritto è accertato con giudicato, esso si svincolerebbe dall'atto o fatto originario e troverebbe fondamento esclusivo nell'atto giurisdizionale che lo
4 ha accertato, applicandosi pertanto la prescrizione decennale, non quella breve collegata al titolo da cui il diritto originariamente deriva.
La distrazione ex art. 93 c.p.c. farebbe sorgere un diritto di credito diretto e autonomo del difensore della parte vittoriosa verso la parte soccombente, fra i quali si instaura un rapporto diverso rispetto a quello fra i contendenti e che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore;
e anche in presenza di distrazione, dunque, l'avvocato potrebbe rivolgersi al proprio cliente per richiedere l'intera somma liquidata dal giudice.
L'appellante ha evidenziato, infine, di aver agito dapprima e senza soddisfazione contro parte soccombente nei giudizi Controparte_2
nei quali ha prestato la propria opera, e, successivamente, contro CP
, proprio assistito, in virtù della distrazione;
pertanto, se il proprio
[...]
credito, quale professionista, nei confronti della società soccombente si prescrive in dieci anni, il medesimo credito, azionato contro il proprio rappresentato, si prescriverebbe nello stesso termine.
Si è costituito l'appellato, che, argomentando sull'infondatezza dell'appello, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre
2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
L'art. 2956 c.c. prevede la prescrizione triennale dei diritti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
5 Orbene, la corte condivide la decisione del primo giudice, avendo il convenuto in primo grado correttamente eccepito tale prescrizione: CP
non ha contestato l'esistenza delle prestazioni, ma ha dichiarato di
[...]
aver pagato quanto dovuto e ha eccepito la prescrizione triennale.
La previsione di cui alla predetta norma, infatti, è applicabile al caso di specie, non ritenendo la corte che le considerazioni svolte dall'appellante in relazione al termine prescrizionale decennale per i crediti fondati sul titolo giudiziale possano valere per il caso oggetto di giudizio.
Occorre, infatti, tenere distinti i rapporti tra il soccombente e l'avvocato distrattario della parte vittoriosa - ai quali si applica la prescrizione decennale, trovando il credito copertura nel titolo giudiziale – da quelli tra l'avvocato e il suo assistito, ai quali continua a trovare applicazione la norma che prevede la prescrizione triennale.
Il credito nei confronti del proprio assistito, difatti, non trova fonte nel titolo giudiziale, ma nel rapporto professionale intercorso, e la distrazione all'avvocato anticipatario non è idonea a mutare la natura dei rapporti né la fonte del credito.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo alla non complessità delle questioni e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 618 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente a oggetto un credito da prestazioni professionali e vertente
TRA
(C.F. ), difeso da sé Parte_1 C.F._1
medesimo ex art. 86 c.p.c., nonché dall'avvocato Rosa Rugiano
Parte appellante
e
(C.F. ), difeso dall'avvocato Antonio CP C.F._2
Vuoto
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'adito Collegio, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza, secondo rito e giustizia, far pieno diritto allo spiegato appello e, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza appellata, così decidere e pronunciare:
- dichiarare il diritto del professionista istante a ottenere da la CP
corresponsione della somma di € 21.331,67 per i titoli dedotti - ovvero quella diversa somma meglio ritenuta -, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati ed IVA, e rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo, con condanna dello stesso al relativo pagamento;
- in subordine: dichiarare il diritto del professionista istante a ottenere da la corresponsione della inferiore somma di € 12.498,97 per il CP
titolo dedotto (rimborso spese processuali e onorari anticipati e distratti ex art. 93 c.p.c.) - ovvero quella diversa somma meglio ritenuta -, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati ed IVA, e rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo, con condanna dello stesso al relativo pagamento;
- Condannare esso al pagamento delle spese e competenze di CP
lite, per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Cassa Avvocati ed IVA come per legge.”
Per la parte appellata: “Voglia l'adito Collegio, contrariis rejectis, in accoglimento
• RIGETTARE l'atto di citazione in appello proposto, per avvenuta prescrizione del credito, costituita dalle competenze legali dell'avvocato così come richieste da parte appellata in virtu' di esperita eccezione di prescrizione presuntiva.
2 • CONDANNARE, l'appellante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di appello, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con ricorso, ex art. 702 bis
c.p.c., l'avvocato chiedeva la liquidazione degli Parte_1
onorari e dei diritti di avvocato, per l'importo complessivo di € 21.331,67, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti di in CP
considerazione della difesa svolta da esso ricorrente nei giudizi iscritti presso il Tribunale di Bari ai nn. R.G. 2247/2010, 13171/2011, 13176/2011 e
3413/2012, oltre che per il procedimento arbitrale definito con lodo del
31.10.2011.
Si costituiva in giudizio , eccependo la prescrizione CP
presuntiva e rappresentando, comunque, di aver pagato interamente il compenso richiesto.”
Il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa il
28 marzo 2022 a definizione del giudizio n. 1391/2021 R.G.A.C., aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla parte resistente e rigettato il ricorso proposto da Parte_1
Il giudice di primo grado aveva rilevato che l'eccezione di prescrizione presuntiva era stata correttamente formulata dalla parte resistente, che, non avendo contestato l'esistenza delle prestazioni, si era limitata a dichiarare di aver pagato quanto dovuto.
Il decorso del termine triennale di prescrizione, non contestato dalla parte resistente, era stato considerato provato ex art. 115 c.p.c. dal tribunale.
3 L'appellante ha impugnato l'ordinanza, censurando la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione presuntiva triennale con riferimento al diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario anche nel caso in cui la liquidazione sia riconosciuta in titoli giudiziali.
L'appellante ha precisato che, invero, il credito professionale non è sempre assoggettato alla prescrizione presuntiva ex art. 2956, comma I n. 2,
c.c., che, infatti, secondo la Corte di cassazione, non opererebbe nell'ipotesi in cui il credito azionato trae origine da un titolo scritto che conferisce certezza e stabilità al diritto, rendendo applicabile la prescrizione ordinaria
(Cass., ordinanza n. 34639/2021 e Cass. sentenza n. 763/2017).
Ha, poi, dedotto che è necessario distinguere tra il compenso professionale dell'avvocato quale corrispettivo per l'attività svolta, disciplinato da norme civilistiche e deontologiche, e il rimborso delle spese processuali da parte del soccombente in favore della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 91 c.p.c.: il termine di prescrizione del credito sarebbe decennale per il rimborso delle spese processuali, mentre sarebbe triennale
(prescrizione presuntiva) solo per l'eventuale eccedenza reclamata dal professionista rispetto a quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 91
c.p.c.
L'appellante ha precisato di essersi attenuto, in qualità di avvocato dell'appellato, all'importo liquidato nei titoli, senza maggiorazioni, con operabilità dunque della prescrizione ordinaria decennale;
deducendo, inoltre, che, secondo la Corte di cassazione (n. 20262/2021), quando un diritto è accertato con giudicato, esso si svincolerebbe dall'atto o fatto originario e troverebbe fondamento esclusivo nell'atto giurisdizionale che lo
4 ha accertato, applicandosi pertanto la prescrizione decennale, non quella breve collegata al titolo da cui il diritto originariamente deriva.
La distrazione ex art. 93 c.p.c. farebbe sorgere un diritto di credito diretto e autonomo del difensore della parte vittoriosa verso la parte soccombente, fra i quali si instaura un rapporto diverso rispetto a quello fra i contendenti e che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore;
e anche in presenza di distrazione, dunque, l'avvocato potrebbe rivolgersi al proprio cliente per richiedere l'intera somma liquidata dal giudice.
L'appellante ha evidenziato, infine, di aver agito dapprima e senza soddisfazione contro parte soccombente nei giudizi Controparte_2
nei quali ha prestato la propria opera, e, successivamente, contro CP
, proprio assistito, in virtù della distrazione;
pertanto, se il proprio
[...]
credito, quale professionista, nei confronti della società soccombente si prescrive in dieci anni, il medesimo credito, azionato contro il proprio rappresentato, si prescriverebbe nello stesso termine.
Si è costituito l'appellato, che, argomentando sull'infondatezza dell'appello, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre
2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
L'art. 2956 c.c. prevede la prescrizione triennale dei diritti dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
5 Orbene, la corte condivide la decisione del primo giudice, avendo il convenuto in primo grado correttamente eccepito tale prescrizione: CP
non ha contestato l'esistenza delle prestazioni, ma ha dichiarato di
[...]
aver pagato quanto dovuto e ha eccepito la prescrizione triennale.
La previsione di cui alla predetta norma, infatti, è applicabile al caso di specie, non ritenendo la corte che le considerazioni svolte dall'appellante in relazione al termine prescrizionale decennale per i crediti fondati sul titolo giudiziale possano valere per il caso oggetto di giudizio.
Occorre, infatti, tenere distinti i rapporti tra il soccombente e l'avvocato distrattario della parte vittoriosa - ai quali si applica la prescrizione decennale, trovando il credito copertura nel titolo giudiziale – da quelli tra l'avvocato e il suo assistito, ai quali continua a trovare applicazione la norma che prevede la prescrizione triennale.
Il credito nei confronti del proprio assistito, difatti, non trova fonte nel titolo giudiziale, ma nel rapporto professionale intercorso, e la distrazione all'avvocato anticipatario non è idonea a mutare la natura dei rapporti né la fonte del credito.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, avuto riguardo alla non complessità delle questioni e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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