Decreto cautelare 15 maggio 2025
Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2025, proposto da
Md BI SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Siena in data 07.05.2025 con Prot. n. 0028639 e successiva proroga dell''''8.05.2025, nei confronti del richiedente protezione internazionale SS Md BI;
- nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministro dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AR ER;
Premesso che:
- con il presente ricorso è impugnato l’epigrafato provvedimento con cui è stata disposta la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti del ricorrente, cittadino straniero che ha conseguito lo status della protezione sussidiaria;
- il ricorrente ha depositato, il 9.11.2025, memoria nella quale dichiara la cessazione della materia del contendere, in ragione del fatto che l’Amministrazione, in data 13.6.2025, ha comunicato a mezzo PEC l'inserimento da parte del S.A.I. - Sistema di accoglienza e integrazione del ricorrente nel progetto territoriale che fa capo alla SDS di Firenze DS;
Considerato che sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, in ragione della peculiarità dei fatti di causa, di poter compensare le spese di lite.
Considerato inoltre che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con atto della Commissione istituita presso questo Tribunale n. 57/2025 e che l’avv. Danilo Lombardi risulta abilitato al gratuito patrocinio e iscritto nella lista predisposta dall’Ordine Forense di Siena per il processo amministrativo;
Ritenuto di dover liquidare, considerato il basso grado di complessità della lite, il compenso professionale all’Avv. Danilo Lombardi secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, decisionale 1.735,00 euro, Cautelare Collegiale 956,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida a favore dell’avv. Danilo Lombardi, a titolo di onorario, la somma di 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
AR ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | RO CA |
IL SEGRETARIO