TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1228/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1228/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto e promosso
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti dall'Avv. Maria Florinda Di Leva (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_2
Torre Annunziata e con la stessa elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla Via Roma n.
171 (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti dall'Avv. Anna Amoruso (C. ) del Foro di Torre Annunziata e CodiceFiscale_4
con la stessa elettivamente domiciliato in Trecase alla Via Vesuvio n. 177 (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
Del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 18.1.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 21.1.2025, i ricorrenti hanno confermato la volontà di “non avere interesse alla conciliazione e di ribadire la volontà di divorziare alle condizioni che si diranno” ed hanno chiesto che l'On.le Tribunale adito voglia così provvedere: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e in data 27.06.2016, matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario, presso il Comune di Torre Annunziata (Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2016 atto numero 22 Parte II Serie B Ufficio 1) ; 2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI SULLO STATUS Si chiede al Tribunale di accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti. Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), l. n.
898/1970: non è intervenuta riconciliazione e sono decorsi più di sei mesi dalla separazione omologata in data 01.06.2022. CONDIZIONI INERENTI LA PROLE Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali eserciteranno la relativa potestà a termini dell'art. 155
c.c. come novellato dalla Legge n. 54 del 2006 e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore avrà residenza abituale presso l'abitazione materna sita in Torre Annunziata alla via Vittorio veneto n. 265. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Mantenimento e spese straordinarie.
Il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio versando alla Sig.ra la complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 250,00= (euro cinquecento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonchè contribuirà per il 50% alle spese scolastiche (sia che si tratti di istituti privati che pubblici), mediche, baby- sitter, ludiche e ricreative. Con riferimento al diritto di visita il calendario viene così articolato: - Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 21.30 nonchè a fine settimana alterni dal sabato alle 10.00 sino alla domenica 20.00 e comunque ogni volta che vuole previo consenso della madre e in base alle esigenze e agli interessi del minore. - PER IL
PERIODO NATALIZIO: seguono il criterio dell'alternanza di anno in anno, con uno dei genitori il giorno 24 e con l'altro il 25 Dicembre, il 26 e il 31 Dicembre nonché il giorno 1 e 6 Gennaio ad anni alterni;
- PER IL PERIODO PASQUALE: alternativamente di anno in anno con un genitore la Domenica delle Palme ed il Sabato Santo e con l'altro la Domenica di Pasqua Domenica e il
Lunedì in Albis;
- NEL PERIODO DELLE VACANZE ESTIVE: il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane con pernottamento, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente secondo le esigenze di entrambi i genitori e sempre nel primario interesse del minore da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- - Le parti comunque concordemente dichiarano che le previsioni del detto calendario possono essere variate in base alle necessità del minore e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi. Il Sig. , dipendente CP_1
scuola-personale ATA, dichiara di versare alla coniuge a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 250,00 entro il 5 di ogni mese, somma soggetta ad aggiornamento ISTAT dal secondo anno successivo alla separazione, nonchè il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. - Le parti, comunque, concordemente, dichiarano che le previsioni del detto calendario possono essere variate in base alle necessità dei minori e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi. CASA CONIUGALE. La casa coniugale sita in Torre Annunziata alla Via Vittorio Veneto 265, detenuta uin locazione dalla Sig.ra sarà alla stessa assegnata, la quale se ne assumerà tutti gli oneri locativi e condominiali. Pt_1
RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono alcun assegno di mantenimento in loro favore. I coniugi precisano che hanno provveduto a definire i rapporti economici inter-partes e pertanto nulla è dovuto reciprocamente. ORDINARE ALLA CANCELLERIA DI
TRASMETTERE COPIA AUTENTICA del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre
Annunziata, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il P.M. in data 8.10.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 13.6.2024, e chiedevano che Parte_1 CP_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in
Torre Annunziata (Na) il 27.6.2016 e da cui era nato un figlio, in data 12.11.2016, a Per_1
Pompei (C.F. , alle condizioni da essi concordate. C.F._5
A sostegno della domanda deducevano che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto n.
205/2023 del 24.01.2023, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 16.11.2022 e che da tale data non si erano più riconciliati.
1.2- Evidenziato con il decreto di fissazione di udienza dell'11.7.2024 che il contenuto del ricorso e la documentazione allegata non erano conformi a quanto previsto dalla legge (omesso deposito dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di relativa celebrazione;
procura alle liti rilasciata da;
verbale dell'udienza presidenziale di comparizione dei CP_1
coniugi tenutasi in seno al giudizio di separazione consensuale), i ricorrenti, con note sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 (poi differita di ufficio al 21.1.2025, davano atto del deposito della documentazione mancante come dianzi indicata, e con note sostitutive dell'udienza di rinvio concludevano nei termini indicati in epigrafe;
quindi, con ordinanza in data 22.2.2025, il giudice delegato, rimetteva la causa al collegio per la decisione
2.- La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 16.11.2022 nel procedimento di separazione consensuale poi omologato dal medesimo Tribunale con decreto n.205/2023 del 24.01.2023 e da quella data essendo perdurato ininterrotto (come è dato presumere in assenza di eccezioni al riguardo) lo stato di separazione.
Del resto, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e rinunciato a comparire in udienza per il tentativo di conciliazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. In ordine alle statuizioni accessorie ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi, sostanzialmente confermativi delle condizioni della separazione, possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della presente decisione, poiché conformi all'interesse dell'unico figlio minore e non contrari a norme imperative.
In particolare la previsione dell'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e, nel contempo, di un'ampia previsione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, soddisfa adeguatamente l'interesse del minore alla bigenitorialità ossia a ricevere cura, educazione, sostegno da entrambi i genitori.
Allo stesso modo, il versamento da parte del , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1
predetto figlio, di un assegno mensile di euro 250,00 - oltre rivalutazione annuale in base agli indici
Istat - in uno al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie, appare misura adeguata ai bisogni del minore, sia in considerazione dell'età ( otto anni) e delle attuali esigenze di vita personale, scolastica e sociale dello stesso, sia in considerazione condizione lavorativa ed economica dei genitori. Dalle allegazioni delle parti risulta infatti che lavora come Parte_1 dipendente ATA, con contratto a tempo determinato, presso Istituto Comprensivo “Primo Levi
Rivoli” con un reddito annuo di € 14.600,00, non è intestataria di beni mobili e di beni mobili registrati, è esclusivamente intestataria di conto corrente bancario presso Banca di Credito Popolare;
quanto a , lavora come dipendente ATA, con contratto a tempo determinato, presso CP_1
Istituto Comprensivo “Bruno Caccio” con un reddito annuo di € 18.764,40 annuali, non è intestatario di beni immobili e beni mobili registrati, è esclusivamente intestatario di un conto corrente bancario presso Banca Intesa Sanpaolo. La duplicazione e la parziale contraddittorietà degli accordi delle parti riportati in epigrafe (riportati nelle note scritte di udienza sottoscritte dai ricorrenti con firme per autentica dei rispettivi difensori) relativi all'assegno di mantenimento, all'adeguamento istat di detto assegno ed alla modificabilità del regime di visita viene risolta dal collegio nei termini indicati in dispositivo, tenendo conto che l'aggiornamento annuale su base Istat dell'assegno è dovuto ex lege.
3.- Trattandosi di procedura camerale su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso per divorzio congiunto depositato in data
13.06.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto il
27.06.2016 in Torre Annunziata (Na) da , (C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Vico Equense (Na) il 10.10.1987, e , (C.F. ), nato a CP_1 C.F._3
Torre Annunziata il 10.08.1988 (atto n. 22, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Torre Annunziata, anno 2016) alle condizioni dagli stessi ricorrenti concordate e di seguito trascritte:
A) CONDIZIONI INERENTI LA PROLE:
--Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali eserciteranno la relativa potestà a termini dell'art. 155 c.c. come novellato dalla Legge n. 54 del 2006 e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
--Il minore avrà residenza abituale presso l'abitazione materna sita in Torre Annunziata alla via
Vittorio veneto n. 265.
--Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Mantenimento e spese straordinarie.
--Il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio versando alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese la complessiva somma di € 250,00= (euro cinquecento/00) mensili, scolastiche (sia che si tratti di istituti privati che pubblici), mediche, baby-sitter, ludiche e ricreative come da
Protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.
--Con riferimento al diritto di visita il calendario viene così articolato:
- Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 21.30 nonchè
a fine settimana alterni dalle ore 10,00 del sabato sino alla domenica alle ore 20.00 e comunque ogni volta che vuole previo consenso della madre e in base alle esigenze e agli interessi del minore. - PER IL PERIODO NATALIZIO: seguono il criterio dell'alternanza di anno in anno, con uno dei genitori il giorno 24 e con l'altro il 25 Dicembre, il 26 e il 31 Dicembre nonché il giorno 1 e 6
Gennaio ad anni alterni;
- PER IL PERIODO PASQUALE: alternativamente di anno in anno con un genitore la Domenica delle Palme ed il Sabato Santo e con l'altro la Domenica di Pasqua Domenica e il Lunedì in Albis;
- NEL PERIODO DELLE VACANZE ESTIVE: il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane con pernottamento, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente secondo le esigenze di entrambi i genitori e sempre nel primario interesse del minore da comunicarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
- per altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- Le parti comunque concordemente dichiarano che le previsioni del detto calendario possono essere variate in base alle necessità del minore e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi.
- CASA CONIUGALE. La casa coniugale sita in Torre Annunziata alla Via Vittorio Veneto 265, detenuta in locazione dalla Sig.ra sarà assegnata alla stessa, la quale assumerà tutti gli oneri Pt_1
locativi e condominiali.
B) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI:
--I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono alcun assegno di mantenimento in loro favore.
--I coniugi precisano che hanno provveduto a definire i rapporti economici inter-partes e pertanto nulla è dovuto reciprocamente.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3.- nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente estensore
Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1228/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto e promosso
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti dall'Avv. Maria Florinda Di Leva (C.F. ) del Foro di CodiceFiscale_2
Torre Annunziata e con la stessa elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla Via Roma n.
171 (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._3
ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti dall'Avv. Anna Amoruso (C. ) del Foro di Torre Annunziata e CodiceFiscale_4
con la stessa elettivamente domiciliato in Trecase alla Via Vesuvio n. 177 (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
Del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in data 18.1.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 21.1.2025, i ricorrenti hanno confermato la volontà di “non avere interesse alla conciliazione e di ribadire la volontà di divorziare alle condizioni che si diranno” ed hanno chiesto che l'On.le Tribunale adito voglia così provvedere: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg.ri e in data 27.06.2016, matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario, presso il Comune di Torre Annunziata (Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2016 atto numero 22 Parte II Serie B Ufficio 1) ; 2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI SULLO STATUS Si chiede al Tribunale di accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti. Sussistono, infatti, i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), l. n.
898/1970: non è intervenuta riconciliazione e sono decorsi più di sei mesi dalla separazione omologata in data 01.06.2022. CONDIZIONI INERENTI LA PROLE Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali eserciteranno la relativa potestà a termini dell'art. 155
c.c. come novellato dalla Legge n. 54 del 2006 e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore avrà residenza abituale presso l'abitazione materna sita in Torre Annunziata alla via Vittorio veneto n. 265. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Mantenimento e spese straordinarie.
Il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio versando alla Sig.ra la complessiva CP_1 Pt_1 somma di € 250,00= (euro cinquecento/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonchè contribuirà per il 50% alle spese scolastiche (sia che si tratti di istituti privati che pubblici), mediche, baby- sitter, ludiche e ricreative. Con riferimento al diritto di visita il calendario viene così articolato: - Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 21.30 nonchè a fine settimana alterni dal sabato alle 10.00 sino alla domenica 20.00 e comunque ogni volta che vuole previo consenso della madre e in base alle esigenze e agli interessi del minore. - PER IL
PERIODO NATALIZIO: seguono il criterio dell'alternanza di anno in anno, con uno dei genitori il giorno 24 e con l'altro il 25 Dicembre, il 26 e il 31 Dicembre nonché il giorno 1 e 6 Gennaio ad anni alterni;
- PER IL PERIODO PASQUALE: alternativamente di anno in anno con un genitore la Domenica delle Palme ed il Sabato Santo e con l'altro la Domenica di Pasqua Domenica e il
Lunedì in Albis;
- NEL PERIODO DELLE VACANZE ESTIVE: il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane con pernottamento, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente secondo le esigenze di entrambi i genitori e sempre nel primario interesse del minore da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- - Le parti comunque concordemente dichiarano che le previsioni del detto calendario possono essere variate in base alle necessità del minore e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi. Il Sig. , dipendente CP_1
scuola-personale ATA, dichiara di versare alla coniuge a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 250,00 entro il 5 di ogni mese, somma soggetta ad aggiornamento ISTAT dal secondo anno successivo alla separazione, nonchè il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. - Le parti, comunque, concordemente, dichiarano che le previsioni del detto calendario possono essere variate in base alle necessità dei minori e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi. CASA CONIUGALE. La casa coniugale sita in Torre Annunziata alla Via Vittorio Veneto 265, detenuta uin locazione dalla Sig.ra sarà alla stessa assegnata, la quale se ne assumerà tutti gli oneri locativi e condominiali. Pt_1
RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono alcun assegno di mantenimento in loro favore. I coniugi precisano che hanno provveduto a definire i rapporti economici inter-partes e pertanto nulla è dovuto reciprocamente. ORDINARE ALLA CANCELLERIA DI
TRASMETTERE COPIA AUTENTICA del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre
Annunziata, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il P.M. in data 8.10.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato il 13.6.2024, e chiedevano che Parte_1 CP_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in
Torre Annunziata (Na) il 27.6.2016 e da cui era nato un figlio, in data 12.11.2016, a Per_1
Pompei (C.F. , alle condizioni da essi concordate. C.F._5
A sostegno della domanda deducevano che il Tribunale di Torre Annunziata, con decreto n.
205/2023 del 24.01.2023, aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 16.11.2022 e che da tale data non si erano più riconciliati.
1.2- Evidenziato con il decreto di fissazione di udienza dell'11.7.2024 che il contenuto del ricorso e la documentazione allegata non erano conformi a quanto previsto dalla legge (omesso deposito dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di relativa celebrazione;
procura alle liti rilasciata da;
verbale dell'udienza presidenziale di comparizione dei CP_1
coniugi tenutasi in seno al giudizio di separazione consensuale), i ricorrenti, con note sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 (poi differita di ufficio al 21.1.2025, davano atto del deposito della documentazione mancante come dianzi indicata, e con note sostitutive dell'udienza di rinvio concludevano nei termini indicati in epigrafe;
quindi, con ordinanza in data 22.2.2025, il giudice delegato, rimetteva la causa al collegio per la decisione
2.- La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del 16.11.2022 nel procedimento di separazione consensuale poi omologato dal medesimo Tribunale con decreto n.205/2023 del 24.01.2023 e da quella data essendo perdurato ininterrotto (come è dato presumere in assenza di eccezioni al riguardo) lo stato di separazione.
Del resto, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e rinunciato a comparire in udienza per il tentativo di conciliazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. In ordine alle statuizioni accessorie ritiene il tribunale che gli accordi raggiunti dai coniugi, sostanzialmente confermativi delle condizioni della separazione, possono essere senz'altro recepiti e posti a fondamento della presente decisione, poiché conformi all'interesse dell'unico figlio minore e non contrari a norme imperative.
In particolare la previsione dell'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e, nel contempo, di un'ampia previsione dei tempi di permanenza del minore presso il padre, soddisfa adeguatamente l'interesse del minore alla bigenitorialità ossia a ricevere cura, educazione, sostegno da entrambi i genitori.
Allo stesso modo, il versamento da parte del , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1
predetto figlio, di un assegno mensile di euro 250,00 - oltre rivalutazione annuale in base agli indici
Istat - in uno al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie, appare misura adeguata ai bisogni del minore, sia in considerazione dell'età ( otto anni) e delle attuali esigenze di vita personale, scolastica e sociale dello stesso, sia in considerazione condizione lavorativa ed economica dei genitori. Dalle allegazioni delle parti risulta infatti che lavora come Parte_1 dipendente ATA, con contratto a tempo determinato, presso Istituto Comprensivo “Primo Levi
Rivoli” con un reddito annuo di € 14.600,00, non è intestataria di beni mobili e di beni mobili registrati, è esclusivamente intestataria di conto corrente bancario presso Banca di Credito Popolare;
quanto a , lavora come dipendente ATA, con contratto a tempo determinato, presso CP_1
Istituto Comprensivo “Bruno Caccio” con un reddito annuo di € 18.764,40 annuali, non è intestatario di beni immobili e beni mobili registrati, è esclusivamente intestatario di un conto corrente bancario presso Banca Intesa Sanpaolo. La duplicazione e la parziale contraddittorietà degli accordi delle parti riportati in epigrafe (riportati nelle note scritte di udienza sottoscritte dai ricorrenti con firme per autentica dei rispettivi difensori) relativi all'assegno di mantenimento, all'adeguamento istat di detto assegno ed alla modificabilità del regime di visita viene risolta dal collegio nei termini indicati in dispositivo, tenendo conto che l'aggiornamento annuale su base Istat dell'assegno è dovuto ex lege.
3.- Trattandosi di procedura camerale su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso per divorzio congiunto depositato in data
13.06.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto il
27.06.2016 in Torre Annunziata (Na) da , (C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
Vico Equense (Na) il 10.10.1987, e , (C.F. ), nato a CP_1 C.F._3
Torre Annunziata il 10.08.1988 (atto n. 22, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio del comune di Torre Annunziata, anno 2016) alle condizioni dagli stessi ricorrenti concordate e di seguito trascritte:
A) CONDIZIONI INERENTI LA PROLE:
--Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali eserciteranno la relativa potestà a termini dell'art. 155 c.c. come novellato dalla Legge n. 54 del 2006 e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
--Il minore avrà residenza abituale presso l'abitazione materna sita in Torre Annunziata alla via
Vittorio veneto n. 265.
--Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Mantenimento e spese straordinarie.
--Il Sig. concorrerà al mantenimento del figlio versando alla Sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese la complessiva somma di € 250,00= (euro cinquecento/00) mensili, scolastiche (sia che si tratti di istituti privati che pubblici), mediche, baby-sitter, ludiche e ricreative come da
Protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.
--Con riferimento al diritto di visita il calendario viene così articolato:
- Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 21.30 nonchè
a fine settimana alterni dalle ore 10,00 del sabato sino alla domenica alle ore 20.00 e comunque ogni volta che vuole previo consenso della madre e in base alle esigenze e agli interessi del minore. - PER IL PERIODO NATALIZIO: seguono il criterio dell'alternanza di anno in anno, con uno dei genitori il giorno 24 e con l'altro il 25 Dicembre, il 26 e il 31 Dicembre nonché il giorno 1 e 6
Gennaio ad anni alterni;
- PER IL PERIODO PASQUALE: alternativamente di anno in anno con un genitore la Domenica delle Palme ed il Sabato Santo e con l'altro la Domenica di Pasqua Domenica e il Lunedì in Albis;
- NEL PERIODO DELLE VACANZE ESTIVE: il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane con pernottamento, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente secondo le esigenze di entrambi i genitori e sempre nel primario interesse del minore da comunicarsi entro il
31 maggio di ogni anno;
- per altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- Le parti comunque concordemente dichiarano che le previsioni del detto calendario possono essere variate in base alle necessità del minore e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi.
- CASA CONIUGALE. La casa coniugale sita in Torre Annunziata alla Via Vittorio Veneto 265, detenuta in locazione dalla Sig.ra sarà assegnata alla stessa, la quale assumerà tutti gli oneri Pt_1
locativi e condominiali.
B) RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI:
--I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto non richiedono alcun assegno di mantenimento in loro favore.
--I coniugi precisano che hanno provveduto a definire i rapporti economici inter-partes e pertanto nulla è dovuto reciprocamente.
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3.- nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente estensore
Marianna Lopiano