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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/08/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.496/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Maria Dentici, Parte_1
Luigi Maini Lo Casto, Alberto Romano.
- APPELLANTE - contro
, in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Equizzi.
-APPELLATO - Oggetto: qualificazione.
All'udienza del 19.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.227/2021 del 2 novembre 2021 il Tribunale di Sciacca G.L. rigettò il ricorso di - dipendente del Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti anche il “ ”), inquadrato da ultimo nell'Area Quadri parametro CP_1
187 (ex fascia funzionale 7^) prevista dal CCNL per i dipendenti dei Controparte_1
e di miglioramento fondiario del 25.03.2010 - diretto al riconoscimento del suo diritto, in considerazione delle mansioni continuativamente espletate dal 14.04.1998 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, all'inquadramento in via graduata, ai sensi dell'art.2, penultimo comma, CCNL Dirigenti per i del 29.03.2006, nella Controparte_1 qualifica di “Vice Direttore Generale” ovvero di “figura similare ad essa”, di “Dirigente di 1^ classe (di 1^ fascia o di 1^ livello), di “pseudo dirigente”, nonché al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento in godimento e quello che gli sarebbe spettato in ragione del superiore inquadramento, unitamente all'indennità di funzione, agli aumenti periodici di anzianità e alla maggiorazione del TFR. L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, in assenza di attività istruttoria, ritenne che l'istante, disattendendo le regole ermeneutiche dettate in materia da una consolidata giurisprudenza di legittimità, si sarebbe “limitato unicamente a richiamare le declaratorie contrattuali” omettendo “completamente di delineare e argomentare in merito a quella di pregressa e attuale appartenenza”, così rendendo “impossibile operare un confronto, già sul solo piano astratto delle declaratorie applicabili”, tra le qualifiche rivendicate in ricorso e quelle di formale inquadramento del dipendente. Specifico onere deduttivo da reputare nella fattispecie, secondo il decidente, con particolare rigore tenuto conto sia dell'ultraventennale arco temporale interessato dalla pretesa di giudizio (“nel corso del quale risultano essersi succedute, non solo qualifiche e livelli di inquadramento diversi per lo stesso lavoratore, ma anche differenti declaratorie normative contrattuali di riferimento e applicabili al rapporto di lavoro in esame”), sia dell'ultimo capoverso dell'art.2 del CCNL Dirigenti per i (“In Controparte_1 relazione al disposto dei commi precedenti, in assenza dei requisiti sopra indicati, il fatto che un dipendente ricopra il grado più elevato nella organizzazione del non CP_1 implica di per sé la qualifica di dirigente, cui si applica il presente contratto, anche se tale lavoratore risulti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione, trovando applicazione in tal caso, la disciplina prevista per i dipendenti consorziali non dirigenti”) da interpretare quale indice sintomatico “di una chiara distinzione” tra “appartenenza al livello dirigenziale e preposizione di un lavoratore al grado più elevato nella organizzazione del ”, circostanza quest'ultima “che, di per sé non comporta CP_1 appunto la sussumibilità dell'attività resa da un dipendente nella massima qualifica dirigenziale”. Rilevò da ultimo il Tribunale che gli inquadramenti richiesti in via subordinata “avrebbero imposto un ulteriore surplus di allegazione da parte del richiedente, dovendosi reputare sostanzialmente generiche le richieste attoree volte ad un inquadramento giuridico del dipendente all'interno di una qualifica dirigenziale ritenuta di giustizia tra quelle indicate all'art.2 del C.C.N.L. Dirigenti per i , ovvero in quella di CP_1 CP_1 pseudodirigente, in assenza di un'aggiuntiva puntualizzazione dei criteri distintivi tra le varie figure individuate nella disciplina della contrattazione collettiva richiamata”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 29.04.2022, rinunciando alla domanda di regolarizzazione Parte_1 contributiva formulata in primo grado e lamentando:
- di avere consentito, attraverso la produzione integrale dei CCNL di comparto, quel confronto, ritenuto necessario dalla Suprema Corte, tra le qualifiche superiori rivendicate in ricorso e quella di formale inquadramento;
- l'omessa analisi del materiale documentale (analiticamente ripreso in appello) volto a certificare la molteplicità delle funzioni verticistiche svolte dal ricorrente, gli svariati incarichi allo stesso affidati forieri di elevata responsabilità, la costante attenzione al proprio aggiornamento professionale;
- la riconducibilità delle concrete mansioni svolte - con rilevanza esterna, con ampia autonomia e discrezionalità anche di spesa, con palese supremazia gerarchica su tutto il personale consortile con costante esercizio dei poteri di vigilanza controllo, con potere di iniziativa e di proposta per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'ente, con autonomo “potere di firma” e “di spesa” - nella rivendicata qualifica dirigenziale di fatto già rivestita quale Responsabile unico apicale in materia di Contenzioso, in materia di Catasto e Tributi, in materia di Espropriazioni;
- di essere “l'unico dei circa cinquecento dipendenti del , oltre al Direttore CP_1
Generale, ad essere titolare e ad esercitare detti poteri, a mezzo dei quali decide e/o autorizza discrezionalmente ed autonomamente l'impegno e l'erogazione di somme a bilancio, senza dover chiedere ad alcuno pareri e/o autorizzazioni;
firma gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento del personale di ruolo dell'Ente; istruisce, predispone e definisce in piena autonomia transazioni e contratti che impegnano enormi somme del bilancio consortile;
predispone gli atti relativi alla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza da corrispondere al fine del godimento dei servizi offerti dal , con CP_1 ciò contribuendo in maniera vitale e determinante alla formazione delle risorse economiche in entrata dell'ente resistente”;
- “una sovrapponibilità pressoché completa” tra le attività in concreto svolte dal ricorrente e “quelle che le previsioni normative attribuiscono al Vice Direttore Generale”, ai sensi del comma 2 del citato art.2 CCNL Dirigenti, laddove il ricorrente “1) ha collaborato per più di tre mesi e collabora in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente; 2) ha esercitato ed esercita potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del;
CP_1
3) ha avuto ed ha il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del che risulta strutturata in almeno due delle tre aree operative CP_1 fondamentali (amministrativa, tecnica e agraria), intese come indicato dal 6° comma dello stesso art.2 CCNL, alle quali dovrebbero essere preposti … in posizione di subordinazione gerarchica, i Direttori di area”;
- che in assenza all'interno dell'organigramma del della figura del Vice CP_1
Direttore Generale, l'attività svolta in concreto dal ricorrente ne consentirebbe comunque la sussunzione nella qualifica, prevista dall'art.2 cit., di “figure similari” a quella di Vice Direttore Generale, espressione volutamente “aperta” con la quale la contrattazione collettiva ha voluto tutelare quei dipendenti, con adeguate professionalità e competenze” che “seppure inquadrati inizialmente come impiegati, hanno di fatto assunto e sostenuto compiti dirigenziali e sopportato elevate responsabilità”;
- “di avere comunque diritto”, in “mero subordine”, alla diversa qualifica dirigenziale che il giudice dovesse ritenere di giustizia - sulla scorta delle allegazioni ed argomentazioni di cui al presente ricorso e/o che dovessero emergere in corso di causa - secondo il notorio principio di giurisprudenza della “qualifica intermedia” (ex multis, Cass.22872/2013)”;
- l'incongruità del percorso motivazionale seguito dal decidente nella parte in cui ha contestato al ricorrente di non avere assolto l'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie domande deliberando, però, di non ammettere la prova testimoniale, riproposta in appello, che era finalizzata a dimostrare proprio lo svolgimento delle rivendicate mansioni superiori;
- la mancata specifica contestazione da parte dell'ente convenuto delle maggiorazioni retributive, come da conteggi allegati alla produzione di prime cure, limitatamente a quanto non computatogli in busta paga durante tutti gli anni servizio resi. Ha resistito in giudizio, con memoria del 21.11.2024 il , Controparte_1 in persona del suo legale rappresentate pro tempore, variamente contestando la fondatezza delle avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, espletata la prova orale con il teste (Direttore Generale del Testimone_1
dal 1998 al 2014, ma in aspettativa per cinque anni perché eletto all'Assemblea CP_1
Regionale siciliana nella primavera del 2011), la causa, all'udienza del 19.6.2025, all'esito di discussione è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello è infondato e pertanto non merita accoglimento. Come è noto, chiamata ad interpretare il contenuto precettivo dell'art.2103 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità, ha ripetutamente affermato che il lavoratore ha diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte, quale riconoscimento di uno status nell'ambito dell'organizzazione aziendale, ragion per cui ove il lavoratore rivendichi in giudizio una qualifica superiore il giudice è chiamato a seguire un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive (in tal senso, ex plurimis, Cass. ord. n.30580/2019, sent. n.18943/2016, sent. n.8589/2015, sent n.3069/2005): a) l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore;
b) l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola;
c) il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nella normativa contrattuale, definiscono i singoli livelli. Operazione interpretativa nel corso della quale l'istante (come sottolineato da Cass. sent. n.20272/2010; sent. n.28284/2009; sent. n.11752/2000) deve:
- evidenziare nel testo del contratto collettivo, le parti in cui questo descrive le caratteristiche delle categorie o qualifiche in questione;
- porre in evidenza le differenze tra l'una e l'altra, in particolare indicando quali attività lavorative appartengano all'una, ma non all'altra categoria;
- descrivere le attività effettivamente svolte dal lavoratore, in modo da poter controllare la corrispondenza dell'inquadramento alle previsioni contrattuali. In sostanza il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore “ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025; Cass. civ., Sez. Lav., 30.10.2008 n.26233 ) ed ancora
“il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ. Sez. Lav. 28.04.2015, n.8589, Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925; Cass. civ., Sez. Lav., 06.03.2007 n.5128). Tanto premesso, la classificazione dei profili oggi in contestazione è rinvenibile nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dei , degli Controparte_1
Enti Similari di Diritto Pubblico e dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, sottoscritto il 29 marzo 2006 (all.1 produzione del ricorrente). Dispone in particolare l'art.2 (Definizione contrattuale e classificazione dei dirigenti”):
“Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel presente contratto, sono considerati dirigenti: a) il Direttore Generale b) il Direttore c) il Direttore Unico d) il Direttore di area Sono considerati Direttori Generali i prestatori di lavoro i quali:
1) collaborino in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'Ente;
2) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del;
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3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del che deve risultare strutturata in almeno due delle tre aree CP_1 operative fondamentali (amministrativa, tecnica e agraria), intese come indicato al 6° comma del presente articolo, alle quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica, i Direttori di area. Sono considerati Direttori i prestatori di lavoro, i quali abbiano le funzioni previste ai numeri 1 e 2 del precedente comma nonché il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del che risulti strutturata in un'area CP_1 operativa intesa come indicato al 6° comma del presente articolo, alla quale sia preposto, in posizione di subordinazione gerarchica, un Direttore di Area. Sono considerati Direttori Unici quei prestatori di lavoro i quali:
1) collaborino in via immediata con l'Amministrazione contribuendo, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente;
2) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del;
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3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del che sia articolata in più settori operativi (uffici, reparti e CP_1 simili) dotati di autonomia funzionale ed organizzativa ai quali siano preposti, in posizione di subordinazione gerarchica, quadri intermedi (cfr. declaratoria 7ª f.f., art. 2, 3° co., c.c.n.l. 1° giugno 2005per i dipendenti consortili) e siano addetti dipendenti appartenenti alle altre fasce funzionali. Sono considerati Direttori di area quei prestatori di lavoro i quali:
1) collaborino in via immediata con il Direttore del o, in mancanza di questo, CP_1 con l'Amministrazione;
2) siano in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti del Direttore, rispondendo del loro operato, in mancanza di quest'ultimo, direttamente all'Amministrazione;
3) abbiano il compito di dirigere e coordinare il funzionamento di una delle tre aree fondamentali (amministrativa, tecnica e agraria) in cui sia articolata l'intera organizzazione consortile;
4) abbiano potere di supremazia gerarchica su tutto il personale addetto all'area alla quale siano preposti”. Precisa poi l'art.2 che:
- “Ai fini del presente articolo si intende per "area" quell'unità organizzativa autonoma che raggruppi più settori operativi delle attività istituzionali ordinaria e straordinaria del
, dotati di autonomia funzionale ed organizzativa, ai quali siano preposti CP_1 quadri intermedi (cfr. declaratoria 7ª f.f., art. 2, 3° co., c.c.n.l. 1° giugno 2005 per i dipendenti consortili)”;
- “Rientrano altresì nella categoria dei dirigenti, cui si applica il presente contratto, i Vice Direttori Generali o figure similari a queste ultime”;
- “In relazione al disposto dei precedenti commi, in assenza dei requisiti sopra indicati, il fatto che un dipendente ricopra il grado più elevato nella organizzazione del CP_1 non implica di per sé la qualifica di dirigente, cui si applica il presente contratto, anche se tale lavoratore risulti alle dipendenze dirette dell'Amministrazione, trovando applicazione, in tal caso, la disciplina prevista per i dipendenti consorziali non dirigenti”. Rilevata, dunque, l'inconferenza ai fini decisori dell'assenza nell'organigramma del appellato della qualifica di Vice Direttore Generale o di altra figura similare, CP_1 trattandosi di mere espressioni lessicali volte esclusivamente a diversamente definire un Dirigente, riscontrato che la mera collocazione di un soggetto al vertice dell'organizzazione di un non vale ad indentificare quest'ultimo quale CP_1
Dirigente, considerata l'assenza di una domanda attorea volta all'inquadramento quale Direttore Generale, questo collegio è univocamente tenuto ad accertare se le attività e i compiti posti in essere dal come emersi all'esito dell'espletata prova Pt_1 testimoniale e alla luce della documentazione in atti, ne consentano l'inquadramento, in via graduata, tra i Direttori, i Direttori unici, i Direttori di Area. La prima qualifica può essere sicuramente esclusa per tre ordini di ragioni:
- l'organizzazione del non era (e non è) strutturata in Controparte_1 un'area operativa unica;
- non vi è prova che il abbia diretto e coordinato il funzionamento dell'intera Pt_1 organizzazione del;
CP_1 - non risulta che alcun Direttore di Area sia stato preposto in posizione di subordinazione gerarchica rispetto all'appellante. Basti in proposito osservare come sia lo stesso ricorrente, in entrambi i gradi del giudizio, a non allegare né documentare alcuno dei suddetti indici. Deve essere del pari escluso l'inquadramento del quale Direttore Unico non Pt_1 essendovi prova di un suo “potere di supremazia gerarchica su tutto il personale del
” (nulla è emerso in tal senso dalla complessiva attività istruttoria) o CP_1 dell'attribuzione al ricorrente del “compito di dirigere e coordinare il funzionamento dell'intera organizzazione del che sia articolata in più settori operativi (uffici, CP_1 reparti e simili) dotati di autonomia funzionale ed organizzativa”. Illuminante è in tal senso la deposizione (cfr. verbale dell'udienza dell'11.03.2025) dell'unico teste escusso (i cui ricordi, a fronte di una causa petendi ventennale si limitano, comunque, al periodo dal 1998 al 2001 e dal 2006 al 2014):
- “Conosco l'appellante era in servizio presso l'ufficio tributi-catasto. All'epoca i dirigenti del eravamo io e l'ing. , quest'ultimo dirigente CP_1 Persona_1 dell'area tecnica. Non vi erano all'interno del consorzio altri dirigenti”;
- “l'appellante lavorava presso la sede centrale di , all'interno dell'ufficio CP_1 tributi di vi erano 3 dipendenti, l'appellante, inquadrato come fascia settima- CP_1 quadro, vi erano poi altri 2 dipendenti inquadrati, se non sbaglio, come sesta-quinta fascia. Presso le sedi periferiche più importanti, e era Per_2 CP_2 Per_3 previsto un ufficio catasto con il relativo personale”;
- “poiché vi era carenza di dirigenti, ricordo che l'appellante istruiva le pratiche, coordinava l'attività delle sedi periferiche, imperativa direttive, predisponeva i ricorsi dinanzi alle commissioni tributi presso le quali rappresentava anche l'ufficio, tutto ciò limitatamente alle materie di competenza dell'ufficio tributo-catasto”;
- “All'epoca, coincidente con la costituzione del 3 di , fu Controparte_1 CP_1 istituita la nuova sede con annessa segreteria. La segreteria era formata da 7 persone circa ed io ero il responsabile della segreteria. Ricordo che il dott. Pt_1 collaborava, in quanto addetto all'ufficio tributi-catasto con la segreteria”. I compiti dell'appellante sembrano dunque estrinsecarsi esclusivamente all'interno del settore tributario/catastale - con l'attribuzione di funzioni di coordinamento del personale ivi addetto anche presso le sedi periferiche - e della segreteria del , CP_1 con mansioni meramente collaborative e limitata ai profili tributari/catastali. Deve essere da ultimo escluso un possibile inquadramento del quale Pt_1 responsabile di Area, laddove all'assenza di prova circa la titolarità di un potere di supremazia gerarchica su tutto il personale addetto all'Area alla quale era preposto, si accompagna la non sovrapponibilità del settore di competenza del ricorrente (tributario/catastale) rispetto alle tre Aree fondamentali in cui si articola l'organizzazione consortile (amministrativa, tecnica, agraria). Inoltre i margini operativi entro i quali si è sviluppata l'attività lavorativa dell'istante sembrano carenti di quella autonomia decisionale e di quella vincolatività esecutiva per l'Ente che dovrebbe normalmente caratterizzare i poteri di un dirigente, come dettagliatamente chiarito dal teste Tes_1
- “Il dott. non aveva un autonomo capitolo di spesa. L'unico che poteva Pt_1 assumere determinazioni di spesa era il , congiuntamente al Controparte_3 sottoscritto”;
- “Il dott. predisponeva la relazione di accompagnamento ai ricorsi ed Pt_1 elaborava la proposta di delibera da portare al;
io, sulla Controparte_3 base della relazione, valutavo la l'opportunità di proseguire nell'azione giudiziaria e sottoscrivevo la relativa proposta. Era poi il a decidere Controparte_3 definitivamente la posizione processuale del , cioè se costituirsi o meno in CP_1 giudizio, ed era sempre il ad individuare il nominativo del Controparte_3 difensore esterno”;
- “era l'appellante a firmare gli ordini di riscossione. Invece i mandati di pagamento del personale erano formati da me congiuntamente al dott. capo della Per_4 ragioneria … il dott. era autorizzato a firmare i mandati di pagamento solo in Pt_1 assenza del dott. . Per_4
Il (cfr. nota Prot. Cons. n.7401 del 22.10.2010, allegata al n.21 della CP_1 produzione del ricorrente) era, dunque, dotato di un Capo Settore Ragioneria e di un Responsabile dell'Area Amministrativa, nonché di un Responsabilità dell'Area tecnica (cfr. deposizione , ruoli tutti rivestiti da soggetti diversi dal ricorrente, il Per_5 quale era solo chiamato a sostituire (almeno i primi due) in caso di loro assenza. A non diversa determinazione possono condurre gli ulteriori documenti oggetto di esame e confronto nel corso dell'escussione testimoniale, nonché addotti dal a Pt_1 sostegno del proprio assunto difensivo:
- la disposizione di servizio del 18.11.2003 (all.14), nell'attribuire all'appellante le funzioni di Responsabile del Servizio Catasto – Tributi delle sedi periferiche di Per_3
e di Responsabile del contenzioso tributario (si presume nei limiti di competenza CP_2
“per materia” chiariti dal teste), si affrettava però a precisare che dei risultati relativi in entrambi gli ambiti il avrebbe dovuto rispondere nei confronti, Pt_1 rispettivamente, del Capo Servizio Catasto e del Responsabile dell'Area Amministrativa, così, ancora una volta, escludendo quell'autonomia gestionale e di risultati tipicamente caratterizzante il rivendicato ruolo dirigenziale;
- irrilevante è la disposizione di servizio del 5.9.2015 (all.15), in quanto l'ufficio espropriazione, al quale veniva assegnato il non coincide con nessuna delle Pt_1 tre Aree di organizzazione del (e al cui vertice avrebbe dovuto essere CP_1 collocato un dirigente) ma al più si colloca all'interno delle stesse, quale struttura gerarchicamente sottordinata;
- con la disposizione di servizio del 14.08.1998 (all.13) il era invitato a Pt_1 collaborare con la Segreteria del (nei limiti, come chiarito dal teste, delle CP_1 competenze nella materia catastale/tributaria) nel rispetto sempre dei compiti che gli sarebbero stati assegnati dal Segretario del (quale Dirigente della Segreteria). CP_1 Inaccoglibile è infine la richiesta del di inquadramento quale “pseudo Pt_1 dirigente” (espressione con la quale si identifica quel soggetto che, pur essendo inquadrato contrattualmente nella categoria dirigenziale non esercita di fatto alcuna funzione organizzative o di impulso), trattandosi di figura estranea al richiamato CCNL e dagli incerti confini descrittivi. L'omesso riconoscimento del rivendicato superiore inquadramento assorbe l'esame della domanda diretta alla liquidazione delle conseguenti differenze retributive.
3) Rigettate le ragioni di gravame l'impugnata sentenza merita integrale conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.227/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca G.L. il 2 novembre 2021. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Parte_1
€4.520,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo il 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco