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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente est. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 137/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 488/2023 del Tribunale di Taranto e pubblicata il 6 marzo 2023 e notificata in data 8 marzo 2023
da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco
APPE
LLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Ventruti
APPE
LLAT
O
Conclusioni: per l'impugnante e per l'appellato deve tenersi conto delle conclusioni formulate nelle note previste dall'art. 352 c.p.c., coincidenti con quelle formulate in citazione e in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Taranto, (già Parte_1
, quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Controparte_2
in breve e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
per fornitura di energia elettrica regolarmente erogata, sulla Controparte_6
premessa di essere creditrice nei confronti del per l'importo di Controparte_1
Euro 85.447,96, di cui euro 82.927,96 alla data del 19 marzo 2019 per sorte capitale costituente il corrispettivo della fornitura, tenuto conto dei pagamenti nel frattempo intervenuti e note di debito interessi, oltre gli ulteriori interessi costituiti da: a. interessi di mora da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo ai sensi degli artt. 4 e 5
d.lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal d.lgs. n. 192/2012; b. interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da almeno sei mesi prima della data di deposito del presente ricorso, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. come novellato dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 132/2014, n. 132, ossia al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002; c. quanto alle somme dovute a titoli di note di debito, interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284
c.c., così come novellato dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 132/2014 n. 132, ossia al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, nonché euro 2.360,00 a titolo di risarcimento del danno determinato forfettariamente nella misura di euro 40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta per un totale di 59 fatture, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 192/2012, ed euro 160,00 a titolo di spese di estratto autentico notarile, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Taranto il decreto ingiuntivo n. 2327/2019 D.I. in data 13 novembre 2019, notificato il 15 gennaio
2020, per l'importo di euro 85.447,96, oltre ulteriori interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
Avverso tale decreto, il proponeva tempestiva opposizione ex art. Controparte_1
645 c.p.c., eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti azionati riferiti alle fatture del 2011, trattandosi di corrispettivi periodici soggetti al termine di cui all'art. 2948, n.
4, c.c. per un totale di euro 81.704,16 sicché residuava un credito di euro 1.223,95, che andava ulteriormente ridotto stante la nota di credito n. 99999/2019 del 22 maggio 2019 emessa da di ammontare pari ad euro 2.068,80 e tenuto conto Controparte_3 che l'importo di euro 86,30 relativo alla fattura di 2900097694 Controparte_3
pag. 2/10 del 24 novembre 2017 non era dovuto in quanto la fattura era stata integralmente saldata in forza di mandato di pagamento n. 68 del 17 gennaio 2018, erroneamente riportato come credito dalla società ingiungente;
concludeva chiedendo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il proprio credito, ammontante ad euro 931,15
o alla diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio dando atto della riduzione della pretesa Parte_1 creditoria in conto capitale, costituita dall'importo delle fatture non pagate, ad euro
77.547,02 posto che delle fatture cedute da SACE FTC S.p.A. era risultata non pagata, al momento del deposito del ricorso monitorio, la sola fattura n. L140000003 di importo pari ad euro 916,22, sicché dovevano escludersi le fatture residue ammontanti a complessivi euro 5.380,94; quanto all'eccezione di prescrizione, assumeva che dovesse trovare applicazione il termine ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.; eccepiva poi che, ai sensi dell'art. 1248 c.c., non potesse essere opposto in compensazione il credito di cui alla nota di credito 99999 del 22 maggio 2019 avendo il Comune accettato la cessione puramente e semplicemente e comunque risalendo detta nota di credito a tempo successivo alla notifica dell'atto di cessione la cessione (29 gennaio 2018); quanto alla dedotta estinzione della domanda di euro 86,30 per avvenuto pagamento della fattura n. 2900097694 del 24 novembre 2017, segnalava che la CP_3
documentazione prodotta dal Comune attestava il pagamento di euro 305,98 ma che la fattura aveva ad oggetto il corrispettivo di euro 392,28 a cui andava aggiunta la somma di euro 112.68 a titolo di i.v.a. per un totale di euro 478,58, sicché residuava il credito preteso di euro 86,30; concludeva chiedendo, per quel che qui rileva, la declaratoria di inammissibilità improcedibilità o infondatezza dell'opposizione; in via subordinata formulava domanda ex art. 2041 c.c.; il tutto con vittoria di spese.
Con sentenza n. 488/2023 pubblicata il 6 marzo 2023, il Tribunale di Taranto, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava prescritto il diritto di credito vantato dalla società opposta ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., con la duplice notazione che la società opposta non aveva contestato il compimento della prescrizione in comparsa di costituzione e che la comunicazione ex art. 1264 c.c. non costituiva atto interruttivo della prescrizione non valendo a costituire in mora il debitore;
revocava, quindi, il pag. 3/10 decreto ingiuntivo opposto con condanna della società opposta alla rifusione delle spese processuali in favore del Controparte_1
Part ha proposto rituale e tempestivo appello svolgendo le censure che si Parte_1
illustreranno più avanti ed ha concluso nella sostanza riproponendo le conclusioni formulate in prime cure.
Il costituitosi anche nel giudizio di appello, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma integrale della decisione di primo grado.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata plurime doglianze riassumibili Parte_1
come segue: ha censurato il ricorso, da parte del primo giudice, alla disciplina del mutuo al contratto di fornitura di energia elettrica per motivare l'applicabilità della prescrizione prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c.; ha censurato la ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado e del contenuto delle difese operata dal giudice a quo, il quale aveva erroneamente ritenuto che la deducente non avesse contestato il compimento della prescrizione formulata dal mentre, al contrario, era stata chiaramente dedotta la durata decennale della CP_1
prescrizione applicabile alla vicenda oggetto di causa;
ha poi evidenziato di aver controdedotto la interruzione della prescrizione eccepita producendo con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, le cessioni dei crediti ed i solleciti di pagamento;
ha denunciato l'erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo cui la comunicazione della cessione dei crediti non costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione, atteso che tutti gli atti portati a conoscenza dell'Ente
contenevano l'indicazione delle ragioni del credito, dell'ammontare della pretesa CP_7
economica delle indicazioni delle modalità di pagamento sicché essi costituivano atti idonei alla interruzione della prescrizione;
ha denunciato la pronuncia di estinzione dei crediti fatti valere in ragione della prescrizione anche oltre quanto eccepito dal il quale non aveva mosso alcuna CP_1
pag. 4/10 contestazione con riguardo alle fatture di cui alla pagina 1 del doc. 11 allegato al ricorso monitorio, ammontanti ad euro 9.514,41, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, ed al risarcimento del danno ammontante ad euro 40,00 per ciascuna fattura.
Le censure, esposte suscettibili di esame congiunto in quanto connesse, qui riportate in sintesi sono solo parzialmente fondate.
In primo luogo, per consolidata giurisprudenza, la prescrizione dei crediti rivenienti dalla fornitura di energia elettrica nel periodo rilevante in causa, al netto degli argomenti addotti dal primo giudice, è la prescrizione prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. atteso che il contratto di fornitura di energia elettrica dà luogo a pagamenti a cadenza regolare e periodica in relazione a consumi continuativi (si vedano ex multis Cass. 27 gennaio
2015, n. 1442, Cass. 21 giugno 1999, n. 6209, Cass. 1 agosto 1990, n. 7658).
Tanto premesso, occorre verificare se il termine di prescrizione quinquennale decorrente da ciascuna fattura debitamente comunicata fosse venuto a compimento alla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, va evidenziato che contestò l'assunto del Controparte_2 sia sostenendo che alla vicenda dovesse trovare applicazione l'art. 2946 c.c., CP_1
sia riservando di depositare atti interruttivi della prescrizione sicché ha errato il giudice
a quo nel ritenere che la società ingiungente non avesse contestato il compimento della prescrizione. Del termine di prescrizione si è già detto. Vanno ora considerati gli atti interruttivi e la loro efficacia.
Occorre puntualizzare che in prima udienza ridusse la Parte_2
pretesa avente ad oggetto il corrispettivo delle forniture da euro 82.927,96 ad euro
77.547,22 a fronte del riscontro che delle fatture di azionate in via Controparte_6
monitoria era risultata non pagata la sola fattura di imposto pari ad euro 916,22 risalente al 2014, con conseguente contrazione del credito dell'importo delle restanti fatture, risalenti al 2011, di importo complessivo pari ad euro 5.380,94.
Ora, con riguardo alla notifica degli atti di cessione, si osserva che essi - ove contengano, come è nel caso in esame, la specifica indicazione delle fatture cedute e la richiesta di pagamento, peraltro corredata della indicazione dell'IBAN su cui effettuare i versamenti - hanno senz'altro efficacia interruttiva della prescrizione.
pag. 5/10 Con memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. depositò, Controparte_2
altresì, solleciti di pagamento inviati via pec al il quale però ne Controparte_1 sostenne la inidoneità a provare l'interruzione della prescrizione ed in particolare rilevò che i file di cui alle ricevute di consegna delle pec avevano estensione pdf.hash e non erano non apribili sicché non era stato possibile verificarne il contenuto ed inoltre formulò disconoscimento di conformità all'originale ai sensi dell'art. 2712 c.c., riguardante anche le riproduzioni informatiche. Ebbene, a prescindere dal fatto che tali documenti risultano leggibili, a tacer d'altro ed in via assorbente va detto che il CP_1
non ha negato di aver ricevuto quelle pec sicché, secondo correttezza e buona fede, avrebbe dovuto attivarsi per verificarne il contenuto se del caso contattando il mittente,
e cioè da cui le erano già pervenute le notifiche della Parte_2
cessione di crediti per fatture relative a forniture di energia elettrica.
Tuttavia la notifica degli atti di cessione come pure la notifica dei solleciti di pagamento non hanno prodotto la interruzione della prescrizione con riferimento alle fatture emesse nel 2011, quelle con riguardo alle quali il risulta aver eccepito la prescrizione CP_1
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché già al tempo delle notifiche delle cessioni, risalenti al 2018, si era compiuto il quinquennio previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. mentre i solleciti di pagamento non riguardano quelle fatture. Ne consegue che va escluso il diritto di di conseguire il pagamento delle fatture Parte_3 riportate nell'allegato 11 del fascicolo monitorio per un ammontare complessivo di euro
75.987,94 (euro 5.380,94, di cui si è già peraltro detto in precedenza, defalcate dalla società ingiungente opposta già in prime cure, ed euro 75.407,00, pari all'importo della fattura n. 2003084452 del 2011). CP_3
Restano dunque da esaminare i pagamenti richiesti con riguardo alle fatture emesse negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 indicate nell'allegato 11 del fascicolo monitorio.
Si rileva, con riferimento all'importo di euro 86,30, che trattasi di residuo ancora dovuto a fronte di un pagamento parziale della fattura n. 2900097694 del 2017, CP_3 sicché l'eccezione di estinzione per avvenuto pagamento sollevata dal non è CP_1
fondata.
Tanto puntualizzato, dal medesimo doc. 11 sopra menzionato risulta una nota di credito di di importo pari ad euro 9.997,62, addotto da Controparte_3 CP_2
pag. 6/10 e risultante dalle cessioni di credito notificate al sicché Controparte_2 CP_1
di esso deve tenersi conto in detrazione degli importi pretesi a fronte di fatture emesse da Controparte_3
Al riguardo si osserva che anche i crediti di cui alle fatture cedute da
[...]
a in atti riguardano fatture emesse da Controparte_4 Controparte_2
Controparte_3
Ne consegue che l'anzidetto importo deve essere portato in detrazione dagli importi complessivamente pretesi a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica da parte di - esclusa la fornitura di cui fattura per la quale si Controparte_3
accertata la estinzione per prescrizione - che nel totale ammontano ad euro 10.812,22
(euro 9514,41 + euro 86,30 + euro 406,68 + euro 395,08 + euro 409,75). L'ammontare residuo del corrispettivo per forniture energetiche di si riduce Controparte_3 pertanto ad euro 814,60, a cui deve aggiungersi l'importo della fattura del 2014 emessa da pari ad euro 916,22, per un totale di euro 1.730,82. Controparte_6
ha poi chiesto il pagamento di una nota di debito, di ammontare pari Parte_1
ad euro 214,58 per interessi (doc. 12 e doc. 13 del monitorio) e ulteriori interessi costituiti da: a. interessi di mora da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal d.lgs. n.
192/2012; b. interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da almeno sei mesi prima della data di deposito del presente ricorso, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. come novellato dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 132/2014, n. 132, ossia al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002; c. quanto alle somme dovute a titoli di note di debito, interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., così come novellato dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 132/2014 n.
132, ossia al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002.
Tuttavia, tali pretese sono prive di specifiche allegazioni ed in parte carenti di calcoli.
Né può considerarsi consentito far generico riferimento - quanto alla nota di debito - alle risultanze di allegati (doc. 12 e doc. 13) contenenti elenchi di dati e - quanto ai restanti interessi, i.e. gli ulteriori interessi moratori pretesi e gli interessi anatocistici neppure quantificati e da quantificarsi in forza di calcoli complessi presupponenti la necessità di tener conto anche di pagamenti parziali - alla copiosa documentazione prodotta da cui pag. 7/10 ricavare gli altrettanti copiosi dati necessari. La formulazione della domanda non risulta, infatti, in linea con gli oneri di specifica allegazione dei fatti costituitivi della pretesa, anche al fine di consentire a controparte di svolgere le sue verifiche e le sue contestazioni e in definitiva le sue difese nonché al giudice di individuare i fatti non contestati (si veda da ultimo Cass. ord. 3 aprile 2025 n. 8900 così massimata:
“Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.”). Per completezza si segnala che tale lacuna, rilevabile d'ufficio poiché viola principi che presidiano lo svolgimento del processo e sono dirette a tutelare anche l'esercizio efficiente della funzione giudicante, esclude in radice la esperibilità di c.t.u..
A quanto precede si aggiunge un'ulteriore considerazione: il forte ridimensionamento del credito rende ancor più difficile, anche in ragione delle imputazioni delle note di credito ai debiti azionati, la ricostruzione degli interessi pretesi.
In conclusione, sulla somma residua su indicata possono riconoscersi unicamente gli interessi previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale e quindi dalla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo (15 gennaio 2020), considerata la natura contrattuale dei crediti azionati e stante la domanda di corresponsione degli interessi previsti per il ritardo nelle transazioni commerciali. ha anche preteso il risarcimento forfettario del danno previsto dall'art. Parte_1
6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002, pari ad euro 40,00 per ciascuna fattura non pagata, pagata in ritardo o pagata parzialmente. La pretesa, su cui il primo giudice non si è specificamente pronunciato, avendo ravvisato una generale prescrizione di tutti i crediti fatti valere, e con riferimento alla quale il nulla ha replicato, è fondata nei termini che si CP_1
passano ad esporre.
Vengono in rilievo le n. 46 fatture riportate nel doc. 11, e cioè quelle emesse da
[...]
e cedute da a CP_3 Controparte_4 Controparte_2
nonché le n. 5 fatture cedute direttamente a da
[...] Controparte_2
pag. 8/10 Non può essere considerata la fattura emessa da Controparte_3 Controparte_3
prescritta poiché la prescrizione copre anche il risarcimento forfettario. Quanto
[...]
alle fatture emesse da può essere considerata la sola fattura di Controparte_6 importo pari ad euro 916,22, poiché delle altre l'impugnante si è limitata ad asserire l'avvenuto pagamento senza ulteriori allegazioni e ciò che risulta provato in causa è solo la loro estinzione per prescrizione, risalendo esse all'anno 2011, che copre anche il risarcimento forfettario.
La voce risarcitoria in esame ammonta ad euro 2.080,00 (euro 40,00 * n. 52 fatture).
Anche su di essa spettano gli interessi ex art. 1284, 4 co., c.c. dalla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo trattandosi di voce di origine contrattuale, ciò che determina la sicura applicabilità della disposizione, nonché stante la specifica domanda di Parte_3
Infine, a fronte di contratti generatori di crediti prescritti non può valere la domanda di corresponsione delle medesime somme (giudicate prescritte) ai sensi dell'art. 2041 c.c. poiché, a tacere della proponibilità della domanda da parte dell'ingiungente solo in sede di costituzione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, difetta la residualità.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il va condannato a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_3
somma di euro 3.810,82 per i titoli su indicati, oltre gli interessi legali sopra indicati.
L'accoglimento della domanda avanzata da in misura Parte_3
grandemente ridotta unitamente alla insistenza su tesi contrarie alla giurisprudenza consolidata in materia di durata della prescrizione applicabile ai crediti oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi. Una diversa formulazione delle domande e comunque la presa d'atto della eccezione di prescrizione sollevata dal (rivelatasi fondata con riguardo alla fattura di maggior importo, CP_1
i.e. euro 75.407,00) avrebbero potuto consentire una rapida e forse anche concordata definizione della controversia.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Taranto n. 488/2023 pubblicata in data 6 marzo 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna il a Controparte_1
versare in favore di la somma di euro 3.810,82, per le causali di cui in Parte_1
motivazione, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto (15 gennaio 2020) al saldo;
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott.ssa Anna Maria Marra Presidente est. dott. Michele Campanale Consigliere dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 137/2023 R.G. promossa avverso la sentenza n. 488/2023 del Tribunale di Taranto e pubblicata il 6 marzo 2023 e notificata in data 8 marzo 2023
da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco
APPE
LLANTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Ventruti
APPE
LLAT
O
Conclusioni: per l'impugnante e per l'appellato deve tenersi conto delle conclusioni formulate nelle note previste dall'art. 352 c.p.c., coincidenti con quelle formulate in citazione e in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Taranto, (già Parte_1
, quale cessionaria dei crediti originariamente vantati da Controparte_2
in breve e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
per fornitura di energia elettrica regolarmente erogata, sulla Controparte_6
premessa di essere creditrice nei confronti del per l'importo di Controparte_1
Euro 85.447,96, di cui euro 82.927,96 alla data del 19 marzo 2019 per sorte capitale costituente il corrispettivo della fornitura, tenuto conto dei pagamenti nel frattempo intervenuti e note di debito interessi, oltre gli ulteriori interessi costituiti da: a. interessi di mora da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo ai sensi degli artt. 4 e 5
d.lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal d.lgs. n. 192/2012; b. interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da almeno sei mesi prima della data di deposito del presente ricorso, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. come novellato dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 132/2014, n. 132, ossia al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002; c. quanto alle somme dovute a titoli di note di debito, interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284
c.c., così come novellato dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 132/2014 n. 132, ossia al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002, nonché euro 2.360,00 a titolo di risarcimento del danno determinato forfettariamente nella misura di euro 40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta per un totale di 59 fatture, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 192/2012, ed euro 160,00 a titolo di spese di estratto autentico notarile, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Taranto il decreto ingiuntivo n. 2327/2019 D.I. in data 13 novembre 2019, notificato il 15 gennaio
2020, per l'importo di euro 85.447,96, oltre ulteriori interessi moratori e spese del procedimento monitorio.
Avverso tale decreto, il proponeva tempestiva opposizione ex art. Controparte_1
645 c.p.c., eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti azionati riferiti alle fatture del 2011, trattandosi di corrispettivi periodici soggetti al termine di cui all'art. 2948, n.
4, c.c. per un totale di euro 81.704,16 sicché residuava un credito di euro 1.223,95, che andava ulteriormente ridotto stante la nota di credito n. 99999/2019 del 22 maggio 2019 emessa da di ammontare pari ad euro 2.068,80 e tenuto conto Controparte_3 che l'importo di euro 86,30 relativo alla fattura di 2900097694 Controparte_3
pag. 2/10 del 24 novembre 2017 non era dovuto in quanto la fattura era stata integralmente saldata in forza di mandato di pagamento n. 68 del 17 gennaio 2018, erroneamente riportato come credito dalla società ingiungente;
concludeva chiedendo, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il proprio credito, ammontante ad euro 931,15
o alla diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio dando atto della riduzione della pretesa Parte_1 creditoria in conto capitale, costituita dall'importo delle fatture non pagate, ad euro
77.547,02 posto che delle fatture cedute da SACE FTC S.p.A. era risultata non pagata, al momento del deposito del ricorso monitorio, la sola fattura n. L140000003 di importo pari ad euro 916,22, sicché dovevano escludersi le fatture residue ammontanti a complessivi euro 5.380,94; quanto all'eccezione di prescrizione, assumeva che dovesse trovare applicazione il termine ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.; eccepiva poi che, ai sensi dell'art. 1248 c.c., non potesse essere opposto in compensazione il credito di cui alla nota di credito 99999 del 22 maggio 2019 avendo il Comune accettato la cessione puramente e semplicemente e comunque risalendo detta nota di credito a tempo successivo alla notifica dell'atto di cessione la cessione (29 gennaio 2018); quanto alla dedotta estinzione della domanda di euro 86,30 per avvenuto pagamento della fattura n. 2900097694 del 24 novembre 2017, segnalava che la CP_3
documentazione prodotta dal Comune attestava il pagamento di euro 305,98 ma che la fattura aveva ad oggetto il corrispettivo di euro 392,28 a cui andava aggiunta la somma di euro 112.68 a titolo di i.v.a. per un totale di euro 478,58, sicché residuava il credito preteso di euro 86,30; concludeva chiedendo, per quel che qui rileva, la declaratoria di inammissibilità improcedibilità o infondatezza dell'opposizione; in via subordinata formulava domanda ex art. 2041 c.c.; il tutto con vittoria di spese.
Con sentenza n. 488/2023 pubblicata il 6 marzo 2023, il Tribunale di Taranto, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava prescritto il diritto di credito vantato dalla società opposta ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., con la duplice notazione che la società opposta non aveva contestato il compimento della prescrizione in comparsa di costituzione e che la comunicazione ex art. 1264 c.c. non costituiva atto interruttivo della prescrizione non valendo a costituire in mora il debitore;
revocava, quindi, il pag. 3/10 decreto ingiuntivo opposto con condanna della società opposta alla rifusione delle spese processuali in favore del Controparte_1
Part ha proposto rituale e tempestivo appello svolgendo le censure che si Parte_1
illustreranno più avanti ed ha concluso nella sostanza riproponendo le conclusioni formulate in prime cure.
Il costituitosi anche nel giudizio di appello, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma integrale della decisione di primo grado.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata plurime doglianze riassumibili Parte_1
come segue: ha censurato il ricorso, da parte del primo giudice, alla disciplina del mutuo al contratto di fornitura di energia elettrica per motivare l'applicabilità della prescrizione prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c.; ha censurato la ricostruzione dello svolgimento del giudizio di primo grado e del contenuto delle difese operata dal giudice a quo, il quale aveva erroneamente ritenuto che la deducente non avesse contestato il compimento della prescrizione formulata dal mentre, al contrario, era stata chiaramente dedotta la durata decennale della CP_1
prescrizione applicabile alla vicenda oggetto di causa;
ha poi evidenziato di aver controdedotto la interruzione della prescrizione eccepita producendo con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, le cessioni dei crediti ed i solleciti di pagamento;
ha denunciato l'erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo cui la comunicazione della cessione dei crediti non costituisce atto idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione, atteso che tutti gli atti portati a conoscenza dell'Ente
contenevano l'indicazione delle ragioni del credito, dell'ammontare della pretesa CP_7
economica delle indicazioni delle modalità di pagamento sicché essi costituivano atti idonei alla interruzione della prescrizione;
ha denunciato la pronuncia di estinzione dei crediti fatti valere in ragione della prescrizione anche oltre quanto eccepito dal il quale non aveva mosso alcuna CP_1
pag. 4/10 contestazione con riguardo alle fatture di cui alla pagina 1 del doc. 11 allegato al ricorso monitorio, ammontanti ad euro 9.514,41, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, ed al risarcimento del danno ammontante ad euro 40,00 per ciascuna fattura.
Le censure, esposte suscettibili di esame congiunto in quanto connesse, qui riportate in sintesi sono solo parzialmente fondate.
In primo luogo, per consolidata giurisprudenza, la prescrizione dei crediti rivenienti dalla fornitura di energia elettrica nel periodo rilevante in causa, al netto degli argomenti addotti dal primo giudice, è la prescrizione prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. atteso che il contratto di fornitura di energia elettrica dà luogo a pagamenti a cadenza regolare e periodica in relazione a consumi continuativi (si vedano ex multis Cass. 27 gennaio
2015, n. 1442, Cass. 21 giugno 1999, n. 6209, Cass. 1 agosto 1990, n. 7658).
Tanto premesso, occorre verificare se il termine di prescrizione quinquennale decorrente da ciascuna fattura debitamente comunicata fosse venuto a compimento alla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, va evidenziato che contestò l'assunto del Controparte_2 sia sostenendo che alla vicenda dovesse trovare applicazione l'art. 2946 c.c., CP_1
sia riservando di depositare atti interruttivi della prescrizione sicché ha errato il giudice
a quo nel ritenere che la società ingiungente non avesse contestato il compimento della prescrizione. Del termine di prescrizione si è già detto. Vanno ora considerati gli atti interruttivi e la loro efficacia.
Occorre puntualizzare che in prima udienza ridusse la Parte_2
pretesa avente ad oggetto il corrispettivo delle forniture da euro 82.927,96 ad euro
77.547,22 a fronte del riscontro che delle fatture di azionate in via Controparte_6
monitoria era risultata non pagata la sola fattura di imposto pari ad euro 916,22 risalente al 2014, con conseguente contrazione del credito dell'importo delle restanti fatture, risalenti al 2011, di importo complessivo pari ad euro 5.380,94.
Ora, con riguardo alla notifica degli atti di cessione, si osserva che essi - ove contengano, come è nel caso in esame, la specifica indicazione delle fatture cedute e la richiesta di pagamento, peraltro corredata della indicazione dell'IBAN su cui effettuare i versamenti - hanno senz'altro efficacia interruttiva della prescrizione.
pag. 5/10 Con memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. depositò, Controparte_2
altresì, solleciti di pagamento inviati via pec al il quale però ne Controparte_1 sostenne la inidoneità a provare l'interruzione della prescrizione ed in particolare rilevò che i file di cui alle ricevute di consegna delle pec avevano estensione pdf.hash e non erano non apribili sicché non era stato possibile verificarne il contenuto ed inoltre formulò disconoscimento di conformità all'originale ai sensi dell'art. 2712 c.c., riguardante anche le riproduzioni informatiche. Ebbene, a prescindere dal fatto che tali documenti risultano leggibili, a tacer d'altro ed in via assorbente va detto che il CP_1
non ha negato di aver ricevuto quelle pec sicché, secondo correttezza e buona fede, avrebbe dovuto attivarsi per verificarne il contenuto se del caso contattando il mittente,
e cioè da cui le erano già pervenute le notifiche della Parte_2
cessione di crediti per fatture relative a forniture di energia elettrica.
Tuttavia la notifica degli atti di cessione come pure la notifica dei solleciti di pagamento non hanno prodotto la interruzione della prescrizione con riferimento alle fatture emesse nel 2011, quelle con riguardo alle quali il risulta aver eccepito la prescrizione CP_1
in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché già al tempo delle notifiche delle cessioni, risalenti al 2018, si era compiuto il quinquennio previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. mentre i solleciti di pagamento non riguardano quelle fatture. Ne consegue che va escluso il diritto di di conseguire il pagamento delle fatture Parte_3 riportate nell'allegato 11 del fascicolo monitorio per un ammontare complessivo di euro
75.987,94 (euro 5.380,94, di cui si è già peraltro detto in precedenza, defalcate dalla società ingiungente opposta già in prime cure, ed euro 75.407,00, pari all'importo della fattura n. 2003084452 del 2011). CP_3
Restano dunque da esaminare i pagamenti richiesti con riguardo alle fatture emesse negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 indicate nell'allegato 11 del fascicolo monitorio.
Si rileva, con riferimento all'importo di euro 86,30, che trattasi di residuo ancora dovuto a fronte di un pagamento parziale della fattura n. 2900097694 del 2017, CP_3 sicché l'eccezione di estinzione per avvenuto pagamento sollevata dal non è CP_1
fondata.
Tanto puntualizzato, dal medesimo doc. 11 sopra menzionato risulta una nota di credito di di importo pari ad euro 9.997,62, addotto da Controparte_3 CP_2
pag. 6/10 e risultante dalle cessioni di credito notificate al sicché Controparte_2 CP_1
di esso deve tenersi conto in detrazione degli importi pretesi a fronte di fatture emesse da Controparte_3
Al riguardo si osserva che anche i crediti di cui alle fatture cedute da
[...]
a in atti riguardano fatture emesse da Controparte_4 Controparte_2
Controparte_3
Ne consegue che l'anzidetto importo deve essere portato in detrazione dagli importi complessivamente pretesi a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica da parte di - esclusa la fornitura di cui fattura per la quale si Controparte_3
accertata la estinzione per prescrizione - che nel totale ammontano ad euro 10.812,22
(euro 9514,41 + euro 86,30 + euro 406,68 + euro 395,08 + euro 409,75). L'ammontare residuo del corrispettivo per forniture energetiche di si riduce Controparte_3 pertanto ad euro 814,60, a cui deve aggiungersi l'importo della fattura del 2014 emessa da pari ad euro 916,22, per un totale di euro 1.730,82. Controparte_6
ha poi chiesto il pagamento di una nota di debito, di ammontare pari Parte_1
ad euro 214,58 per interessi (doc. 12 e doc. 13 del monitorio) e ulteriori interessi costituiti da: a. interessi di mora da calcolarsi dalla scadenza delle singole fatture al saldo ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal d.lgs. n.
192/2012; b. interessi anatocistici sugli interessi di mora maturati da almeno sei mesi prima della data di deposito del presente ricorso, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. come novellato dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 132/2014, n. 132, ossia al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002; c. quanto alle somme dovute a titoli di note di debito, interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., così come novellato dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 132/2014 n.
132, ossia al saggio previsto dal d.lgs. n. 231/2002.
Tuttavia, tali pretese sono prive di specifiche allegazioni ed in parte carenti di calcoli.
Né può considerarsi consentito far generico riferimento - quanto alla nota di debito - alle risultanze di allegati (doc. 12 e doc. 13) contenenti elenchi di dati e - quanto ai restanti interessi, i.e. gli ulteriori interessi moratori pretesi e gli interessi anatocistici neppure quantificati e da quantificarsi in forza di calcoli complessi presupponenti la necessità di tener conto anche di pagamenti parziali - alla copiosa documentazione prodotta da cui pag. 7/10 ricavare gli altrettanti copiosi dati necessari. La formulazione della domanda non risulta, infatti, in linea con gli oneri di specifica allegazione dei fatti costituitivi della pretesa, anche al fine di consentire a controparte di svolgere le sue verifiche e le sue contestazioni e in definitiva le sue difese nonché al giudice di individuare i fatti non contestati (si veda da ultimo Cass. ord. 3 aprile 2025 n. 8900 così massimata:
“Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi.”). Per completezza si segnala che tale lacuna, rilevabile d'ufficio poiché viola principi che presidiano lo svolgimento del processo e sono dirette a tutelare anche l'esercizio efficiente della funzione giudicante, esclude in radice la esperibilità di c.t.u..
A quanto precede si aggiunge un'ulteriore considerazione: il forte ridimensionamento del credito rende ancor più difficile, anche in ragione delle imputazioni delle note di credito ai debiti azionati, la ricostruzione degli interessi pretesi.
In conclusione, sulla somma residua su indicata possono riconoscersi unicamente gli interessi previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale e quindi dalla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo (15 gennaio 2020), considerata la natura contrattuale dei crediti azionati e stante la domanda di corresponsione degli interessi previsti per il ritardo nelle transazioni commerciali. ha anche preteso il risarcimento forfettario del danno previsto dall'art. Parte_1
6, co. 2, d.lgs. n. 231/2002, pari ad euro 40,00 per ciascuna fattura non pagata, pagata in ritardo o pagata parzialmente. La pretesa, su cui il primo giudice non si è specificamente pronunciato, avendo ravvisato una generale prescrizione di tutti i crediti fatti valere, e con riferimento alla quale il nulla ha replicato, è fondata nei termini che si CP_1
passano ad esporre.
Vengono in rilievo le n. 46 fatture riportate nel doc. 11, e cioè quelle emesse da
[...]
e cedute da a CP_3 Controparte_4 Controparte_2
nonché le n. 5 fatture cedute direttamente a da
[...] Controparte_2
pag. 8/10 Non può essere considerata la fattura emessa da Controparte_3 Controparte_3
prescritta poiché la prescrizione copre anche il risarcimento forfettario. Quanto
[...]
alle fatture emesse da può essere considerata la sola fattura di Controparte_6 importo pari ad euro 916,22, poiché delle altre l'impugnante si è limitata ad asserire l'avvenuto pagamento senza ulteriori allegazioni e ciò che risulta provato in causa è solo la loro estinzione per prescrizione, risalendo esse all'anno 2011, che copre anche il risarcimento forfettario.
La voce risarcitoria in esame ammonta ad euro 2.080,00 (euro 40,00 * n. 52 fatture).
Anche su di essa spettano gli interessi ex art. 1284, 4 co., c.c. dalla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo trattandosi di voce di origine contrattuale, ciò che determina la sicura applicabilità della disposizione, nonché stante la specifica domanda di Parte_3
Infine, a fronte di contratti generatori di crediti prescritti non può valere la domanda di corresponsione delle medesime somme (giudicate prescritte) ai sensi dell'art. 2041 c.c. poiché, a tacere della proponibilità della domanda da parte dell'ingiungente solo in sede di costituzione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, difetta la residualità.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il va condannato a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_3
somma di euro 3.810,82 per i titoli su indicati, oltre gli interessi legali sopra indicati.
L'accoglimento della domanda avanzata da in misura Parte_3
grandemente ridotta unitamente alla insistenza su tesi contrarie alla giurisprudenza consolidata in materia di durata della prescrizione applicabile ai crediti oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi. Una diversa formulazione delle domande e comunque la presa d'atto della eccezione di prescrizione sollevata dal (rivelatasi fondata con riguardo alla fattura di maggior importo, CP_1
i.e. euro 75.407,00) avrebbero potuto consentire una rapida e forse anche concordata definizione della controversia.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Taranto n. 488/2023 pubblicata in data 6 marzo 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna il a Controparte_1
versare in favore di la somma di euro 3.810,82, per le causali di cui in Parte_1
motivazione, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto (15 gennaio 2020) al saldo;
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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