Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30661/2022 affari contenziosi civili e vertente
TRA
, ( ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Costantino,52 presso lo studio dell'Avv. Gastone Spagna (CF ), C.F._2
rapp.to e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura allegata al presente ricorso, dall'Avv.Gastone Spagna (C.F. ) e dall'Avv. Luca Bagnulo(C.F. C.F._2
C.F._3
ATTORE
CONTRO
n persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale CP_1
alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar di Roma, Persona_1 dall'Avv. Aldo Corvino (c.f. ) del Foro di Napoli, presso il cui studio in CodiceFiscale_4
Napoli alla Via R. Bracco, 45 elett.te domicilia
CONVENUTA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l'istituto di credito , filiale di Napoli, premettendo quanto segue : Controparte_2
- che l'attore è titolare del conto n. 4506/665, acceso presso la Filiale n. 7 Piazza degli
Artisti - Napoli , chiuso in data 07.12.2021 con un saldo finale pari ad euro 13.369,41
SENTENZA 1
previsto che tutte le operazioni potevano effettuarsi soltanto a firma congiunta;
- che con lettera dell'01.04.2022 trasmessa via pec l'attore chiedeva copia degli estratti conto, comprensivi di conti scalari e dettaglio competenze relativi ai seguenti periodi: dall'01.01.2017 al 31.12.2021;
- dall'esame della predetta documentazione sono emerse operazioni mai autorizzate dall'istante per un totale di euro 42.156,55;
- che la convenuta non ha adempiuto agli obblighi gravanti sulla stessa in dipendenza del rapporto;
Contr
- La ha errato sia perché il conto era cointestato a firma congiunta con il (e Pt_1
quindi gli addebiti cointestati non potevano essere effettuati) e sia sotto altro aspetto, in quanto non ha consentito all'attore di esercitare i suoi diritti di difesa, né avvisandolo della notifica dei pignoramenti, né avvisando della contitolarità del conto i creditori pignoranti, che avrebbero dovuto notiziare l'odierno istante della pendenza delle procedure esecutive mobiliari da loro instaurate.
Tanto premesso domandava “accertare e dichiarare l'inadempienza della convenuta agli obblighi sulla stessa gravanti e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 24.863,14 o della diversa maggiore o minore somma (sempre nei limiti massimi di € 25.999,00), oltre interessi dal
13.04.2017, ovvero dalla data del 7.1.2021 al soddisfo, al tasso legale come per legge ai sensi dell'art. 1284 c.c. IV° comma e rivalutazione;
in via gradata, accertare e dichiarare
l'inadempienza della convenuta nell'aver addebitato gli importi indicati e la relativa illegittimità degli stessi per i rilievi formulati e , per l'effetto, accertare e determinare la reale situazione contabile del conto corrente e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 23.643,04 o della diversa maggiore o minore somma (sempre nei limiti di € 25.999,99) oltre interessi dal 13.4.2017 ovvero dalla data del
7.10.21 al soddisfo, al tasso legale come per legge si sensi dell'art. 1284 c.c. IV° comma e rivalutazione;
in via ancora più gradata, accertare e dichiarare l'inadempienza della convenuta
e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €
25.972,32 o della diversa maggiore o minore somma ( sempre nei limiti massimi di € 25.999,99) oltre interessi dal 13.4.2017, ovvero dalla data del 7.10.2021 al soddisfo al tasso legale come per legge ai sensi dell'art. 1298 cc IV° comma e rivalutazione;
condannare, altresì, in goni caso,
SENTENZA 2 la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo”.
Si costituiva la convenuta la quale contestava i fatti posti a Controparte_4
fondamento della domanda attorea, deducendo la corretta condotta assunta in sede di pignoramento presso terzi , avendo specificato in sede di dichiarazione ex art 547 cp.c. il 50% della somme disponibile sul conto di volta in volta. Cio' posto chiedeva “rigettare tutte le domande formulate nei confronti della perché totalmente infondate;
condannare CP_1
l'attore alla refusione delle spese e competenze di giudizio”.
GI dott. paolo Vassallo, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, ritenute inammissibili ed irrilevanti le istante istruttorie articolate, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente e riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c. con ordinanza resa in data 21.01.2025
Ciò posto, in via preliminare l'azione è da ritenersi ammissibile , essendo stata esperita la mediazione con esito negativo ( v. copia verbale depositata dall'attore in data 16.1.2023).
Passando all'esame del merito della domanda , la stessa è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata .
L'analisi della fattispecie sottoposta ad esame va sussunta nella disposizione normativa di cui all'art. 1854 c.c., letto in combinato disposto con l'art. 1298 c.c..
L'art. 1854 c.c. statuisce che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
In ossequio alla suindicata norma, la cointestazione determina un rapporto di solidarietà sia dal lato attivo che passivo, che fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto sia nei rapporti interni che esterni. Le parti di ciascuno si presumono uguali, salvo prova contraria. Tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere della prova e può essere superata da presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, dalla parte che deduce una soluzione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione.
Nel caso de quo, parte attrice lamenta l'inadempimento della banca derivante dalle erronee dichiarazioni del terzo ex art 547 cp.c. aventi ad oggetto somme in contitolarità rese a seguito di procedura espropriativa azionata ai danni di un solo cointestatario, senza fornire tuttavia la prova dell'esclusiva riferibilità alla stessa delle somme giacenti sul conto corrente cointestato, sottoposto ad espropriazione.
La convenuta a contrariis, ha prodotto in atti le dichiarazioni formalizzate al creditore CP_2
procedente a seguito della notifica degli atti di pignoramento, dalle quali emerge che il vincolo è
SENTENZA 3 stato posto sulla quota del 50% del saldo giacente al momento della notifica dell'atto.
Come in piu' occasioni rilevato dalla Suprema Corte “ difetta di interesse ad agire il cointestatario del conto corrente pignorato quando i fondi ivi contenuti non siano tutti di sua spettanza, in quanto il pignoramento di conto cointestato deve ritenersi eseguito sulla metà del saldo esistente all'atto della notifica del pignoramento e della successiva dichiarazione del terzo. Infatti, in base al combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 comma II c.c., in assenza di prova contraria, gli intestatari del conto corrente sono considerati creditori solidali della banca
e le rispettive quote si presumono uguali (Cass. n. 4838 del 23.02.2021; n. 11375 del 29.04.2019;
n. 18777 del 23.09.2015; n. 1496 del 24.02.2010; n. 28839 del 5.12.2008; Trib.le di Milano, sentenza n. 29.9.2005).
Una volta rifluite le rimesse su un conto corrente cointestato, si produce la piena confusione del patrimonio dei cointestatari senza possibilità di distinguere, da parte del terzo debitor debitoris, il patrimonio personale di ciascuno dei cointestatari, neppure per quote ideali. Tanto più che in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, l'intermediario può soltanto dare esecuzione senza nulla poter opporre o far valere.
Pertanto, alcun inadempimento può essere ravvisato nel comportamento adottato dalla convenuta, avendo essa documentalmente provato l'ammontare della giacenza sul conto al momento della notifica dell'atto di pignoramento ed il vincolo apposto sul 50%.
Priva di fondamento è da ritenersi la denunciata violazione del dovere di informazione a carico della banca.
Sul punto occorre precisare che l'obbligo di informazione dell'apposizione di un vincolo sul conto corrente cointestato grava sul creditore procedente e non sul terzo, debitor debitoris.
Contr Il terzo , in questo caso la è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell'atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., ma non è gravato dell'obbligo di verificare la provenienza delle somme né di formalizzare comunicazioni al cointestatario.
La normativa non impone alla – terza – un dovere di informativa nei confronti dei clienti CP_2
cointestatari del conto.
La banca, a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto somma giacenti su un conto corrente cointestato ed azionato ai danni di un solo cointestatario, è obbligata a vincolare la quota parte del 50% della giacenza.
Eventuali pregiudizi lamentati da uno dei cointestatari dovranno essere fatti valere nei confronti dell'altro cointestatario.
SENTENZA 4 Ai fini della tutela dei diritti e degli interessi del cointestatario che assume di aver subito una lesione delle sue prerogative, infatti, è prevista la possibilità di far valere le proprie ragioni proponendo opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ovvero agendo contro l'assegnatario, quando non avvisato ai sensi dell'art. 180 disp. att. c.p.c., per la ripetizione delle somme riscosse in eccesso.
Nel caso de quo, la ha dato prova di aver correttamente dichiarato, ai sensi dell'art. 547 CP_2
c.p.c., la contitolarità del conto corrente pignorato e di aver dato seguito al provvedimento del
Giudice dell'esecuzione, che ha riguardato la quota parte del 50% del conto cointestato (v. doc.ti
4 e 9 alla comparsa dio costituzione) .
La documentazione prodotta dalla in uno alla comparsa di costituzione, è idonea a provare CP_2
l'assenza di responsabilità in capo alla medesima, avendo la stessa provveduto ad accantonare e disporre, a seguito dell'ordinanza di assegnazione, solo del 50% della giacenza di conto corrente presente al momento della notifica dell'atto di pignoramento.
Infine, alcuna responsabilità puo' ravvisarsi in capo alla banca convenuta, per omessa comunicazione del pignoramento al cointestatario del conto , non sussistendo in capo alla stessa alcun obbligo in tal senso.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, non ravvisandosi alcun profilo di responsabilità in capo alla banca per le condotte contestate , le domande spiegate dall'attore, in quanto infondate, vanno pertanto rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espletata secondo tariffa vigente .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria Tuccillo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così decide, ogni altra istanza Parte_1
e/o eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta le domande;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in
SENTENZA 5 complessivi € 5.077,00 per compensi , oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 5.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 6