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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/10/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNONI Parte_1 C.F._1 RC elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NANNONI RC
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 20/05/1990 a Castel San IE ER (BO) nata a [...] Parte_1
ER (BO) il 22/05/1970 e nato a [...] il [...] Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nei pagina 1 di 3 Registri dello stato civile del Comune di Castel San IE ER (BO) al n. 18 p. 2 s. A anno 1990.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] a [...], Persona_1 residente Castel San IE ER (BO), in via Giuseppe di Vittorio n.47, maggiorenne economicamente autosufficiente;
nato il [...] a [...], Persona_2 residente Castel San IE ER (BO), in via Giuseppe di Vittorio n.47, maggiorenne economicamente autosufficiente. Nell'anno 2008 i coniugi, venuto meno l'affectio coniugalis, istauravano innanzi al Tribunale di Bologna procedimento di separazione consensuale (R.G.
10556/2007) e in data 18/01/2008 comparivano innanzi al Presidente del Tribunale, confermando la decisione di separarsi consensualmente. Con provvedimento a data 5/02/2008 il Tribunale di Bologna omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale di udienza del 18/01/2008. Col ricorso introduttivo del presente giudizio la moglie chiede: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
20/05/1990 a Castel San IE ER (BO) tra e iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 18 p. 2 s. A anno 1990; Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San IE ER (BO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Stante la raggiunta autosufficienza economica dei figli Per_1
e nulla disporre in ordine al loro mantenimento;
Dichiarare i coniugi
[...] Persona_2 economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento. Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, il convenuto non si è costituito e la attrice, presente personalmente in udienza, ha invece confermato di voler divorziare. Si ritiene che non vi sia interesse in questa sede con riguardo alla statuizione dell'autosufficienza delle parti, non essendovi domanda di assegno divorzile e non essendo stato disposto un assegno di mantenimento a favore di uno dei coniugi in sede di separazione. Per il resto la domanda va accolta senza assumere alcuna decisione in punto di spese legali, trattandosi di un giudizio necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20/05/1990 a Castel San
IE ER (BO) tra nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], atto di cui al Registro degli Controparte_1 atti dello Stato Civile del predetto Comune al n. 18 p. 2 s. A anno 1990; ordina all'Ufficiale dello stato pagina 2 di 3 civile del Comune di Castel San IE ER (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che i figli e sono oggi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti e che pertanto nulla va disposto sul loro affidamento, collocamento, visite col genitore non collocatario, mantenimento ordinario e spese straordinarie;
3 – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1989/2025 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NANNONI Parte_1 C.F._1 RC elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NANNONI RC
ATTORE/I contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 20/05/1990 a Castel San IE ER (BO) nata a [...] Parte_1
ER (BO) il 22/05/1970 e nato a [...] il [...] Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nei pagina 1 di 3 Registri dello stato civile del Comune di Castel San IE ER (BO) al n. 18 p. 2 s. A anno 1990.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] a [...], Persona_1 residente Castel San IE ER (BO), in via Giuseppe di Vittorio n.47, maggiorenne economicamente autosufficiente;
nato il [...] a [...], Persona_2 residente Castel San IE ER (BO), in via Giuseppe di Vittorio n.47, maggiorenne economicamente autosufficiente. Nell'anno 2008 i coniugi, venuto meno l'affectio coniugalis, istauravano innanzi al Tribunale di Bologna procedimento di separazione consensuale (R.G.
10556/2007) e in data 18/01/2008 comparivano innanzi al Presidente del Tribunale, confermando la decisione di separarsi consensualmente. Con provvedimento a data 5/02/2008 il Tribunale di Bologna omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale di udienza del 18/01/2008. Col ricorso introduttivo del presente giudizio la moglie chiede: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
20/05/1990 a Castel San IE ER (BO) tra e iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 18 p. 2 s. A anno 1990; Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Castel San IE ER (BO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Stante la raggiunta autosufficienza economica dei figli Per_1
e nulla disporre in ordine al loro mantenimento;
Dichiarare i coniugi
[...] Persona_2 economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento. Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti, il convenuto non si è costituito e la attrice, presente personalmente in udienza, ha invece confermato di voler divorziare. Si ritiene che non vi sia interesse in questa sede con riguardo alla statuizione dell'autosufficienza delle parti, non essendovi domanda di assegno divorzile e non essendo stato disposto un assegno di mantenimento a favore di uno dei coniugi in sede di separazione. Per il resto la domanda va accolta senza assumere alcuna decisione in punto di spese legali, trattandosi di un giudizio necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 20/05/1990 a Castel San
IE ER (BO) tra nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], atto di cui al Registro degli Controparte_1 atti dello Stato Civile del predetto Comune al n. 18 p. 2 s. A anno 1990; ordina all'Ufficiale dello stato pagina 2 di 3 civile del Comune di Castel San IE ER (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che i figli e sono oggi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti e che pertanto nulla va disposto sul loro affidamento, collocamento, visite col genitore non collocatario, mantenimento ordinario e spese straordinarie;
3 – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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