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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 293/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240074791213000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 557/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede, nel merito, di accertare e dichiarare che la cartella di pagamento documento n. 071 2024 0074791212000 è nulla e/o annullabile e/o irregolare e/o illegittima;
di accertare e dichiarare che l'avviso di accertamento e/o liquidazione sottostante alla impugnata cartella (n. prov. 953/2017 del 12/12/2022 che si assume notificato il 10/02/2023) mai è stato notificato, ovvero che tale atto prodromico alla emissione della suddetta cartella di pagamento non è stato, comunque, notificato in maniera rituale e/
o regolare e/o nel rispetto dei termini di legge;
di accertare e dichiarare che il Comune di Castel di Sangro
(n.q. di Ente impositore), in persona del legale rappresentante e Sindaco pro tempore e l'Agenzia delle Entrate-OS, Agente della OS - prov. di Napoli (C.F.: e P.IVA: P.IVA_1), in persona del l.r.p.t., quale concessionario della riscossione delle entrate tributarie per il predetto Ente impositore, sono decaduti dal diritto alla riscossione della somma complessiva di € 247,88 di cui alla cartella di pagamento n. 071 2024 0074791212000; di accertare e dichiarare, in ogni caso, che il presunto credito di € 247,88 risulta prescritto;
in ogni caso di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o irregolarità della cartella di pagamento e, per l'effetto, annullare la stessa cartella;
di condannare, infine, le resistenti, eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato antistatario.
Nell'interesse dell' Agenzia delle Entrate OS: chiede di disattendere ogni avversa eccezione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, cooma 2 sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Nell'interesse del Comune di Castel di Sangro: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione, ritualmente e tempestivamente notificato, l'odierno istante propone impugnazione avverso la Cartella di pagamento n. 071 2024 0074791212000, notificata il 11.07.2024 dalla
Agenzia delle Entrate – OS, n.q. di Agente della riscossione delle entrate per conto del Comune di Castel di Sangro, avente ad oggetto presunte debitorie derivanti da TARI – TEFA, per l'annualità 2017.
Rappresenta che con la notifica della predetta cartella, è venuto per la prima volta a conoscenza dell'esistenza di un presunto debito posto a suo carico, complessivamente pari ad € 247,88 (di cui € 184,00 quale importo ingiunto per Tari – tassa sui rifiuti per l'annualità 2017, comprensiva di Tributo provinciale;
€ 1,00 per interessi legali;
€ 52,00 per sanzioni;
€ 5,00 per spese ed € 5,88 per diritti di notifica spettanti ad Agenzia delle Entrate
OS) a sua volta derivante dall'avviso n. prov. 953/2017 del 12/12/2022, che si assume notificato il
10/02/2023, in relazione ad un presunto mancato versamento della TARI – TEFA per l'anno 2017.
Evidenzia che l'Avviso individuato in realtà, mai è stato portato a conoscenza né tantomeno è stato ricevuto alcun avviso di giacenza in relazione alla suddetta notifica e che , altresì, mai ha ricevuto dall'Ente impositore
(Comune di Castel di Sangro) la notifica di alcuna comunicazione in merito al presunto mancato pagamento del tributo oggetto della pretesa oggi impugnata (TARI-TEFA annualità 2017) e che, a causa della omessa notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella di pagamento impugnata, la stessa è da considerarsi certamente nulla e/o annullabile e/o irregolare e, comunque, illegittima.
Sostiene che, in conseguenza della omessa e/o irrituale e/o irregolare notifica dell'avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata, il Comune di Castel di Sangro, n.q. di Ente Impositore e l'Agente della
OS incaricato sono decaduti dal diritto a riscuotere la somma presuntamente dovuta e che, al fine di non incorrere nella eccepita decadenza, l'Ente creditore è tenuto a fornire la prova di avere notificato gli avvisi di accertamento e/o liquidazione, prodromici all'attività di riscossione di AdER, al massimo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta pagare l'imposta (ossia al 31.12.2022)
e che, in ogni caso, i crediti vantati con la cartella di pagamento documento n. 071 2024 0074791212000 sono risalenti all'annualità 2017 (TARI – TEFA) e, quindi, in assenza di atti prodromici interruttivi, sono prescritti. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, asserendo la ritualità della cartella di pagamento impugnata avvenuta in data 11.07.2024 che non risulta essere stata opposta.
Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla asserita prescrizione, che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, in quanto l'attività impositiva pregressa alla emissione della cartella di pagamento è in capo all'Ente impositore, ovvero il Comune di Castel di Sangro.
Sostiene che, comunque, non è intervenuta nessuna decadenza/prescrizione del credito vantato, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore, scadenti sino al
31.12.2021, devono intendersi prorogati al 31.12.2023, cui deve aggiungersi un periodo di sospensione di
478 gg in forza dell'art. 68, del D.L. n. 18/2020, per cui la data cui riferirsi, per il decorso dei termini, deve intendersi, quanto meno, quella del 22.04.2025.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Castel di Sangro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione va preso atto, pregiudizialmente, che nell'esercizio del proprio potere di autotutela, il
Comune di Castel di Sangro ha comunicato al ricorrente di aver provveduto ad emettere un provvedimento di discarico (n. 7995 del 29.04.2025) del credito tributario posto a base della Cartella di pagamento n. 071
2024 0074791212000, di cui in epigrafe, il che comporta che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo del 31 dicembre 1992, n.546.
Riguardo alle spese di lite, il ricorrente ha chiesto di condannare le resistenti, eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato antistatario.
Ora, valutati in concreto sia gli accadimenti che il comportamento delle parti, va affermato che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, pur non correlandosi necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, occorre apprezzare se l'annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011;
Cass. n. 7273 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
3950 del 14/02/2017). In sostanza l'eventuale responsabilità dell'Ufficio può essere di fatto valutata caso per caso, ma dovendosi avere riguardo alla configurabilità nella fattispecie concreta dell'ingiustizia del danno, collegata alla sussistenza di un comportamento colposo ed in tal caso dovendosi fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale, ma che tuttavia, può essere disposta la compensazione delle spese qualora l'annullamento in sede di autotutela derivi dall'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, ciò che però non è nella fattispecie, (cfr Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza , 01/03/2024, n. 5579).
A corredo, infine, attesa la ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso avanzato, per quanto in epigrafe esposto, le spese di lite vanno poste a carico delle parti resistenti nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di L'Aquila, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo del 31 dicembre 1992, n.546 e, per l'effetto,
l'estinzione del giudizio.
Condanna l'Agenzia delle Entrate–OS ed il Comune di Castel di Sangro al pagamento, in solido, delle spese di lite che stabilisce in Euro 278,00 (duecentosettantotto,00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da liquidarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in L'Aquila, il 15.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 293/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240074791213000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 557/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede, nel merito, di accertare e dichiarare che la cartella di pagamento documento n. 071 2024 0074791212000 è nulla e/o annullabile e/o irregolare e/o illegittima;
di accertare e dichiarare che l'avviso di accertamento e/o liquidazione sottostante alla impugnata cartella (n. prov. 953/2017 del 12/12/2022 che si assume notificato il 10/02/2023) mai è stato notificato, ovvero che tale atto prodromico alla emissione della suddetta cartella di pagamento non è stato, comunque, notificato in maniera rituale e/
o regolare e/o nel rispetto dei termini di legge;
di accertare e dichiarare che il Comune di Castel di Sangro
(n.q. di Ente impositore), in persona del legale rappresentante e Sindaco pro tempore e l'Agenzia delle Entrate-OS, Agente della OS - prov. di Napoli (C.F.: e P.IVA: P.IVA_1), in persona del l.r.p.t., quale concessionario della riscossione delle entrate tributarie per il predetto Ente impositore, sono decaduti dal diritto alla riscossione della somma complessiva di € 247,88 di cui alla cartella di pagamento n. 071 2024 0074791212000; di accertare e dichiarare, in ogni caso, che il presunto credito di € 247,88 risulta prescritto;
in ogni caso di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'illegittimità e/o irregolarità della cartella di pagamento e, per l'effetto, annullare la stessa cartella;
di condannare, infine, le resistenti, eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato antistatario.
Nell'interesse dell' Agenzia delle Entrate OS: chiede di disattendere ogni avversa eccezione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, cooma 2 sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Nell'interesse del Comune di Castel di Sangro: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, in riassunzione, ritualmente e tempestivamente notificato, l'odierno istante propone impugnazione avverso la Cartella di pagamento n. 071 2024 0074791212000, notificata il 11.07.2024 dalla
Agenzia delle Entrate – OS, n.q. di Agente della riscossione delle entrate per conto del Comune di Castel di Sangro, avente ad oggetto presunte debitorie derivanti da TARI – TEFA, per l'annualità 2017.
Rappresenta che con la notifica della predetta cartella, è venuto per la prima volta a conoscenza dell'esistenza di un presunto debito posto a suo carico, complessivamente pari ad € 247,88 (di cui € 184,00 quale importo ingiunto per Tari – tassa sui rifiuti per l'annualità 2017, comprensiva di Tributo provinciale;
€ 1,00 per interessi legali;
€ 52,00 per sanzioni;
€ 5,00 per spese ed € 5,88 per diritti di notifica spettanti ad Agenzia delle Entrate
OS) a sua volta derivante dall'avviso n. prov. 953/2017 del 12/12/2022, che si assume notificato il
10/02/2023, in relazione ad un presunto mancato versamento della TARI – TEFA per l'anno 2017.
Evidenzia che l'Avviso individuato in realtà, mai è stato portato a conoscenza né tantomeno è stato ricevuto alcun avviso di giacenza in relazione alla suddetta notifica e che , altresì, mai ha ricevuto dall'Ente impositore
(Comune di Castel di Sangro) la notifica di alcuna comunicazione in merito al presunto mancato pagamento del tributo oggetto della pretesa oggi impugnata (TARI-TEFA annualità 2017) e che, a causa della omessa notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella di pagamento impugnata, la stessa è da considerarsi certamente nulla e/o annullabile e/o irregolare e, comunque, illegittima.
Sostiene che, in conseguenza della omessa e/o irrituale e/o irregolare notifica dell'avviso di accertamento, sotteso alla cartella impugnata, il Comune di Castel di Sangro, n.q. di Ente Impositore e l'Agente della
OS incaricato sono decaduti dal diritto a riscuotere la somma presuntamente dovuta e che, al fine di non incorrere nella eccepita decadenza, l'Ente creditore è tenuto a fornire la prova di avere notificato gli avvisi di accertamento e/o liquidazione, prodromici all'attività di riscossione di AdER, al massimo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta pagare l'imposta (ossia al 31.12.2022)
e che, in ogni caso, i crediti vantati con la cartella di pagamento documento n. 071 2024 0074791212000 sono risalenti all'annualità 2017 (TARI – TEFA) e, quindi, in assenza di atti prodromici interruttivi, sono prescritti. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, asserendo la ritualità della cartella di pagamento impugnata avvenuta in data 11.07.2024 che non risulta essere stata opposta.
Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento alla asserita prescrizione, che avrebbe determinato l'estinzione del diritto di credito in epoca antecedente alla notifica dell'atto opposto, in quanto l'attività impositiva pregressa alla emissione della cartella di pagamento è in capo all'Ente impositore, ovvero il Comune di Castel di Sangro.
Sostiene che, comunque, non è intervenuta nessuna decadenza/prescrizione del credito vantato, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore, scadenti sino al
31.12.2021, devono intendersi prorogati al 31.12.2023, cui deve aggiungersi un periodo di sospensione di
478 gg in forza dell'art. 68, del D.L. n. 18/2020, per cui la data cui riferirsi, per il decorso dei termini, deve intendersi, quanto meno, quella del 22.04.2025.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Castel di Sangro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione va preso atto, pregiudizialmente, che nell'esercizio del proprio potere di autotutela, il
Comune di Castel di Sangro ha comunicato al ricorrente di aver provveduto ad emettere un provvedimento di discarico (n. 7995 del 29.04.2025) del credito tributario posto a base della Cartella di pagamento n. 071
2024 0074791212000, di cui in epigrafe, il che comporta che deve essere dichiarata la cessata materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo del 31 dicembre 1992, n.546.
Riguardo alle spese di lite, il ricorrente ha chiesto di condannare le resistenti, eventualmente in solido tra loro, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con attribuzione all'Avvocato antistatario.
Ora, valutati in concreto sia gli accadimenti che il comportamento delle parti, va affermato che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela, pur non correlandosi necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, occorre apprezzare se l'annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011;
Cass. n. 7273 del 2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
3950 del 14/02/2017). In sostanza l'eventuale responsabilità dell'Ufficio può essere di fatto valutata caso per caso, ma dovendosi avere riguardo alla configurabilità nella fattispecie concreta dell'ingiustizia del danno, collegata alla sussistenza di un comportamento colposo ed in tal caso dovendosi fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale, ma che tuttavia, può essere disposta la compensazione delle spese qualora l'annullamento in sede di autotutela derivi dall'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, ciò che però non è nella fattispecie, (cfr Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza , 01/03/2024, n. 5579).
A corredo, infine, attesa la ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso avanzato, per quanto in epigrafe esposto, le spese di lite vanno poste a carico delle parti resistenti nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di L'Aquila, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo del 31 dicembre 1992, n.546 e, per l'effetto,
l'estinzione del giudizio.
Condanna l'Agenzia delle Entrate–OS ed il Comune di Castel di Sangro al pagamento, in solido, delle spese di lite che stabilisce in Euro 278,00 (duecentosettantotto,00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da liquidarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in L'Aquila, il 15.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni