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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/09/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. 706/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 706 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] E_ C.F._1 ed ivi residente nella via Cappellini n. 65,
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
17/01/1978 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Pacini, giuste procure in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/05/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e E_ Controparte_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento
[...] del loro matrimonio, contratto nel comune di Guayaquil il 19/02/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Comiso al n. 38, Parte 2^, Serie C, dell'anno
2001; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie Persona_1
(Comiso, 25/09/2001), (Ragusa, 26/10/2007) e (Vittoria, Persona_2 Per_3
29/10/2008), di cui la prima maggiorenne ed economicamente indipendente;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 25/10/2017, giusto decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 7/12/2017; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 7/12/2017, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 7/12/2017, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1) - i coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio ed al rinnovo del passaporto delle minori.
- i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e nessun assegno di mantenimento e/o di alimenti verrà stabilito per i predetti coniugi;
- quanto all'affidamento delle figlie, premessa la raggiunta maggiore età della figlia ER
, i coniugi concordano che resteranno a tal fine validi gli accordi di cui alla
[...] separazione con riguardo alle figlie e . Persona_5 Per_6
Pertanto si CHIEDE la conferma di quanto stabilito in sede di separazione solo con riguardo alle predette figlie e e precisamente: Persona_5 Per_6 le figlie e resteranno affidate ad entrambi i genitori, ma Persona_5 Per_6 abiteranno con la madre e il padre potrà vederle e frequentarle ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso alla madre. In ogni caso, il padre potrà vederle e frequentarle il Martedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, la domenica, a settimane alterne, dalle ore 9.00 alle ore
20.00 con possibilità di pernotto dal sabato precedente. Nel periodo estivo, il padre potrà tenere le figlie con sé per 15 giorni anche consecutivi, previo accordo con la madre. Per le festività natalizie, le figlie rimarranno col padre per una settimana includendo, ad anni alterni, la festività del Natale o il giorno di Natale, e per il Capodanno la notte del 31 sera
o il 1° dell'anno. Per le festività pasquali, le figlie potranno rimanere con il padre per tre giorni comprendendo, ad anni alterni, la festività della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Con il diritto al pernottamento e sempre a seconda del desiderio delle stesse e nel contemperamento dei loro impegni scolastici, sportivi, ludici e quant'altro corrisponda alle loro esigenze.
- quanto al mantenimento delle figlie, i coniugi concordano che il sig. continuerà a Per_5 versare mensilmente in favore della SI , la somma di €. 450,00 (euro CP_1 quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo per le figlie e Persona_5 Per_6
attese le loro accresciute esigenze, e pertanto la somma di €. 225.00 cadauna,
[...] mentre nulla verrà più corrisposto, dal sig. , per il mantenimento della figlia E_
, divenuta nelle more maggiorenne ed economicamente ER indipendente.
3 Pertanto si CHIEDE che venga disposto, in capo al sig. , l'obbligo di E_ versare in favore della SI.ra , entro il giorno cinque di ogni mese la somma di € CP_1
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , con rivalutazione annuale secondo gli indici Persona_5 Per_6
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio nei relativi registri, con ogni consequenziale provvedimento di legge.”
Le condizioni concordate possono essere omologate dal Tribunale in quanto non contrastano con l'interesse delle figlie minori, né con norme di legge e, inoltre, poiché vertenti su diritti disponibili.
Il Tribunale, altresì, prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla loro rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con E_ Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Guayaquil il
19/02/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Comiso (RG), anno 2001, atto n.38, parte 2^, Serie C;
- omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alle figlie minori ed al loro mantenimento, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Comiso (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
4 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 706 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] E_ C.F._1 ed ivi residente nella via Cappellini n. 65,
E
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
17/01/1978 e residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Pacini, giuste procure in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/05/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2025, e E_ Controparte_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento
[...] del loro matrimonio, contratto nel comune di Guayaquil il 19/02/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Comiso al n. 38, Parte 2^, Serie C, dell'anno
2001; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie Persona_1
(Comiso, 25/09/2001), (Ragusa, 26/10/2007) e (Vittoria, Persona_2 Per_3
29/10/2008), di cui la prima maggiorenne ed economicamente indipendente;
hanno esposto di essere separati consensualmente dal 25/10/2017, giusto decreto di omologa del Tribunale di Ragusa del 7/12/2017; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal 7/12/2017, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 7/12/2017, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“1) - i coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché al rilascio ed al rinnovo del passaporto delle minori.
- i coniugi si danno atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e nessun assegno di mantenimento e/o di alimenti verrà stabilito per i predetti coniugi;
- quanto all'affidamento delle figlie, premessa la raggiunta maggiore età della figlia ER
, i coniugi concordano che resteranno a tal fine validi gli accordi di cui alla
[...] separazione con riguardo alle figlie e . Persona_5 Per_6
Pertanto si CHIEDE la conferma di quanto stabilito in sede di separazione solo con riguardo alle predette figlie e e precisamente: Persona_5 Per_6 le figlie e resteranno affidate ad entrambi i genitori, ma Persona_5 Per_6 abiteranno con la madre e il padre potrà vederle e frequentarle ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso alla madre. In ogni caso, il padre potrà vederle e frequentarle il Martedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, la domenica, a settimane alterne, dalle ore 9.00 alle ore
20.00 con possibilità di pernotto dal sabato precedente. Nel periodo estivo, il padre potrà tenere le figlie con sé per 15 giorni anche consecutivi, previo accordo con la madre. Per le festività natalizie, le figlie rimarranno col padre per una settimana includendo, ad anni alterni, la festività del Natale o il giorno di Natale, e per il Capodanno la notte del 31 sera
o il 1° dell'anno. Per le festività pasquali, le figlie potranno rimanere con il padre per tre giorni comprendendo, ad anni alterni, la festività della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Con il diritto al pernottamento e sempre a seconda del desiderio delle stesse e nel contemperamento dei loro impegni scolastici, sportivi, ludici e quant'altro corrisponda alle loro esigenze.
- quanto al mantenimento delle figlie, i coniugi concordano che il sig. continuerà a Per_5 versare mensilmente in favore della SI , la somma di €. 450,00 (euro CP_1 quattrocentocinquanta/00) a titolo di contributo per le figlie e Persona_5 Per_6
attese le loro accresciute esigenze, e pertanto la somma di €. 225.00 cadauna,
[...] mentre nulla verrà più corrisposto, dal sig. , per il mantenimento della figlia E_
, divenuta nelle more maggiorenne ed economicamente ER indipendente.
3 Pertanto si CHIEDE che venga disposto, in capo al sig. , l'obbligo di E_ versare in favore della SI.ra , entro il giorno cinque di ogni mese la somma di € CP_1
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , con rivalutazione annuale secondo gli indici Persona_5 Per_6
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della sentenza di scioglimento del matrimonio nei relativi registri, con ogni consequenziale provvedimento di legge.”
Le condizioni concordate possono essere omologate dal Tribunale in quanto non contrastano con l'interesse delle figlie minori, né con norme di legge e, inoltre, poiché vertenti su diritti disponibili.
Il Tribunale, altresì, prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla loro rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con E_ Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti a Guayaquil il
19/02/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Comiso (RG), anno 2001, atto n.38, parte 2^, Serie C;
- omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alle figlie minori ed al loro mantenimento, provvedendo in conformità;
- prende atto della rinuncia al mantenimento reciproco concordata dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso (RG), ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Comiso (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
4 Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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