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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 01/10/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 01/10/2025 davanti all'avv. Francesco IG, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 935/2020
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. SCUNCIO ANTONIO, per parte convenuta opposta l'avv. BERTONI ELENA
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di conSIlio.
-===
Alle ore 16:53, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco IG, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 935/2020 promossa da
) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
MACCHIA D'ISERNIA (IS), rappresentato e difeso dall'avv. SCUNCIO
ANTONIO contro
rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BERTONI ELENA
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 1° febbraio 2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio lamentando l'occupazione di un Controparte_1 terreno di sua proprietà “senza tener conto dei confini così come individuati dalle mappe catastali e così come riconosciuti, da oltre cinquantanni, dai rispettivi danti causa con l'apposizione di termini”, chiedendo:
Accertare e dichiarare, con riferimento agli atti di causa, ai dati catastali ed anche a mezzo di consulenza tecnica, il reale confine tra i terreni contraddistinti alle particelle n° 22 e n° 24 fgl. 11 N.C.T. del Comune
Macchia d'Isernia, con conseguente apposizione di termini lapidei e per
l'effetto risarcire la SI.ra dei danni derivati dall'estirpato filare di Pt_1 vite, con gli annessi pali di cemento che la sorreggevano, e dall'abbattimento degli alberi da frutto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda contestandola rappresentando di essere stata immessa nel possesso dei terreni così come catastalmente censiti, di averne determinato la consistenza con l'ausilio di un tecnico di fiducia e di aver invano invitato l'attrice a partecipare all'individuazione dei confini.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU. All'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La consulenza tecnica, a firma del geom. ha accertato che la Per_1
2 recinzione fatta porre in opera dalla convenuta ha determinato uno sconfinamento su terreni dell'attrice inglobando nella proprietà della convenuta un'are di 58,80 mq.
Dalle prove orali è emerso che il terreno venduto alla convenuta era definito entro altri confini. Tra i vari testimoni sentiti in corso di giudizio, rileva in particolare la dichiarazione resa all'udienza del 12 ottobre 2022 da
[...]
, nipote dell'attrice nonché la persona che aveva venduto alla Tes_1 convenuta il terreno.
In particolare, il alla domanda “6) “Vero che sia il filare di vite da Tes_1 uva “fragola”, sorretto da pali in cemento, e gli alberi da frutto fungevano da confine tra il terreno dell'attrice e quello contraddistinto al N.C.T. al fgl. 11
p.lla 24 del Comune di Macchia d'Isernia, oggi di proprietà della SI.ra
”, ha risposto: “sì, è vero, ciò accadeva per accordo reciproco CP_1 anche se io non ho mai misurato il terreno”. Lo stesso testimone, alla domanda “7) Vero che la convenuta ha del tutto arbitrariamente invaso di circa mt 2 parte del terreno della SI.ra , apponendo una rete Pt_1 metallica, sorretta da paletti di ferro, ed estirpando, tra l'altro, un filare di vite da uva di qualità “fragola”, anche esso sorretto da pali in cemento, ed abbattuto diverse piante da frutto che deSInavano l'ultra ventennale confine tra i terreni de quibus” ha risposto: “Sì, è vero, secondo me è così, non sono andato a misurare, però si vede che la recinzione è apposta più in là del confine”.
Dunque, la recinzione, realizzata dalla convenuta dopo l'acquisto del terreno, è stata posta in opera in una posizione diversa da quella originaria e diversa dalla linea di confine individuata dal CTU così da inglobare nella proprietà della convenuta un'area di proprietà dell'attrice di mq 58,80, come determinato dal CTU.
Ne discende l'accoglimento della domanda di regolamento di confini.
L'azione di apposizione di termini deve essere invece rigettata, appartenendo alla competenza funzionale del giudice di pace.
In accoglimento della domanda il confine deve essere dunque determinato come emerge dalla risposta data dal CTU rispondendo al quesito sub. e).
Deve dunque essere ordinato alla convenuta l'arretramento del confine.
3 Essendo emersa dalla prova anche la rimozione delle piante, si può provvedere alla liquidazione del danno nella misura determinata dal CTU: €
200,00. Nulla per interessi in assenza di domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014. La liquidazione deve essere determinata in applicazione dello scaglione fino a € 1.100,00, in considerazione del valore accertato in sede di CTU (€ 379,59).
Anche le spese di CTU, già liquidate in atti, seguono la soccombenza e, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco IG, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
, iscritta al RG 935/2020
[...]
n parziale accoglimento della domanda,
• condanna ad arretrare il confine con le modalità Controparte_1 indicate nella relazione di CTU a firma del geom. a pag. 3 Per_1
a pag. 5 della relazione depositata il 26 marzo 2024;
• condanna al risarcimento dei danni, liquidati in € Controparte_1
200,00;
• condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 140,00 per anticipazioni, € 662,00 per compensi per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori. Dispone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Scuncio, dichiaratosi antistario.
• Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1 già liquidate con decreto in atti.
Così deciso in Isernia, il 1 ottobre 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco IG
4
Verbale di udienza
All'udienza del 01/10/2025 davanti all'avv. Francesco IG, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 935/2020
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. SCUNCIO ANTONIO, per parte convenuta opposta l'avv. BERTONI ELENA
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di conSIlio.
-===
Alle ore 16:53, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco IG, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 935/2020 promossa da
) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
MACCHIA D'ISERNIA (IS), rappresentato e difeso dall'avv. SCUNCIO
ANTONIO contro
rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. BERTONI ELENA
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011,
n. 8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 1° febbraio 2021, Parte_1 ha convenuto in giudizio lamentando l'occupazione di un Controparte_1 terreno di sua proprietà “senza tener conto dei confini così come individuati dalle mappe catastali e così come riconosciuti, da oltre cinquantanni, dai rispettivi danti causa con l'apposizione di termini”, chiedendo:
Accertare e dichiarare, con riferimento agli atti di causa, ai dati catastali ed anche a mezzo di consulenza tecnica, il reale confine tra i terreni contraddistinti alle particelle n° 22 e n° 24 fgl. 11 N.C.T. del Comune
Macchia d'Isernia, con conseguente apposizione di termini lapidei e per
l'effetto risarcire la SI.ra dei danni derivati dall'estirpato filare di Pt_1 vite, con gli annessi pali di cemento che la sorreggevano, e dall'abbattimento degli alberi da frutto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CAP da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda contestandola rappresentando di essere stata immessa nel possesso dei terreni così come catastalmente censiti, di averne determinato la consistenza con l'ausilio di un tecnico di fiducia e di aver invano invitato l'attrice a partecipare all'individuazione dei confini.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e una CTU. All'udienza odierna, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La consulenza tecnica, a firma del geom. ha accertato che la Per_1
2 recinzione fatta porre in opera dalla convenuta ha determinato uno sconfinamento su terreni dell'attrice inglobando nella proprietà della convenuta un'are di 58,80 mq.
Dalle prove orali è emerso che il terreno venduto alla convenuta era definito entro altri confini. Tra i vari testimoni sentiti in corso di giudizio, rileva in particolare la dichiarazione resa all'udienza del 12 ottobre 2022 da
[...]
, nipote dell'attrice nonché la persona che aveva venduto alla Tes_1 convenuta il terreno.
In particolare, il alla domanda “6) “Vero che sia il filare di vite da Tes_1 uva “fragola”, sorretto da pali in cemento, e gli alberi da frutto fungevano da confine tra il terreno dell'attrice e quello contraddistinto al N.C.T. al fgl. 11
p.lla 24 del Comune di Macchia d'Isernia, oggi di proprietà della SI.ra
”, ha risposto: “sì, è vero, ciò accadeva per accordo reciproco CP_1 anche se io non ho mai misurato il terreno”. Lo stesso testimone, alla domanda “7) Vero che la convenuta ha del tutto arbitrariamente invaso di circa mt 2 parte del terreno della SI.ra , apponendo una rete Pt_1 metallica, sorretta da paletti di ferro, ed estirpando, tra l'altro, un filare di vite da uva di qualità “fragola”, anche esso sorretto da pali in cemento, ed abbattuto diverse piante da frutto che deSInavano l'ultra ventennale confine tra i terreni de quibus” ha risposto: “Sì, è vero, secondo me è così, non sono andato a misurare, però si vede che la recinzione è apposta più in là del confine”.
Dunque, la recinzione, realizzata dalla convenuta dopo l'acquisto del terreno, è stata posta in opera in una posizione diversa da quella originaria e diversa dalla linea di confine individuata dal CTU così da inglobare nella proprietà della convenuta un'area di proprietà dell'attrice di mq 58,80, come determinato dal CTU.
Ne discende l'accoglimento della domanda di regolamento di confini.
L'azione di apposizione di termini deve essere invece rigettata, appartenendo alla competenza funzionale del giudice di pace.
In accoglimento della domanda il confine deve essere dunque determinato come emerge dalla risposta data dal CTU rispondendo al quesito sub. e).
Deve dunque essere ordinato alla convenuta l'arretramento del confine.
3 Essendo emersa dalla prova anche la rimozione delle piante, si può provvedere alla liquidazione del danno nella misura determinata dal CTU: €
200,00. Nulla per interessi in assenza di domanda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014. La liquidazione deve essere determinata in applicazione dello scaglione fino a € 1.100,00, in considerazione del valore accertato in sede di CTU (€ 379,59).
Anche le spese di CTU, già liquidate in atti, seguono la soccombenza e, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CTU, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco IG, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
, iscritta al RG 935/2020
[...]
n parziale accoglimento della domanda,
• condanna ad arretrare il confine con le modalità Controparte_1 indicate nella relazione di CTU a firma del geom. a pag. 3 Per_1
a pag. 5 della relazione depositata il 26 marzo 2024;
• condanna al risarcimento dei danni, liquidati in € Controparte_1
200,00;
• condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 140,00 per anticipazioni, € 662,00 per compensi per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori. Dispone la distrazione in favore dell'avv. Antonio Scuncio, dichiaratosi antistario.
• Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, Controparte_1 già liquidate con decreto in atti.
Così deciso in Isernia, il 1 ottobre 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco IG
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