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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. TO Liberto CC Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1633/2021 R.G. promossa in questo grado di giudizio
DA
, nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
Via M. Buonarroti n. 36 e , nata a [...], l'[...], Parte_2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. US ZA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Partanna, Piazza US Russo n. 14;
APPELLANTI
CONTRO
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della l. Controparte_1
130/1999, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n.1 (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Alessandro Barbaro e dall'Avv. Andrea Aloi
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti: « Voglia la Corte ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
- in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n.214/2021 emessa dal Tribunale di Sciacca, con una pronuncia che così statuisca: - Ritenere e dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta dalla - Ritenere e dichiarare il Controparte_1 difetto di legittimazione attiva della in persona del legale rappr.te p.t., per aver agito priva di rappresentanza Controparte_1
1 - Ritenere e dichiarare nullo, inefficace e/o inesistente il Decreto Ingiuntivo n°219/2019, per le motivazioni di cui in epigrafe. - Per l'effetto annullare, con ogni statuizione, il Decreto Ingiuntivo n°219/19 opposto » Conclusioni per l'appellato: «Voglia la Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni e contraria istanza, difesa ed eccezione, accolga le domande e conclusioni formulate in atti, appresso pedissequamente riportate, trascritte e precisate:
1. In via preliminare, rigettare le domande nuove ex adverso formulate, siccome in narrativa individuate, per violazione dell'art. 345 c.p.c.; 2. Ritenere e dichiarare inammissibili in diritto e infondati in fatto i motivi di appello per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
3. In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare gli appellanti, in solido, al pagamento delle somme ingiunte o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con riserva di replicare alle avverse conclusioni nel secondo termin ex art. 190 c.p.c. e con vittoria di spese e compensi di lite.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 219/2019 con il quale il
Tribunale di Sciacca aveva loro ingiunto di corrispondere, in favore di , CP_1 cessionaria dei crediti vantati da la somma di € 5.520,10, oltre interessi e Controparte_2 spese.
Il credito azionato traeva origine da un'esposizione debitoria maturata nell'ambito dei seguenti rapporti bancari: un conto corrente ordinario n. 300398400 stipulato il
31.5.2017, per un importo di € 4.271,21 e una carta di credito “Capitalia Partner/Arena” n.
82494634, stipulato il 19.6.2007 per un importo di € 1.248,89, entrambi intestati a debitore principale, e rispetto ai quali aveva assunto Parte_1 Parte_2 la qualità di fideiussore.
Gli opponenti deducevano il difetto di legittimazione attiva della e, CP_1 comunque, la carenza di prova in ordine alla sussistenza e all'entità del credito azionato, contestandone la legittimità.
Si costituiva , resistendo integralmente alle domande avverse e chiedendo la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2 La causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza n. 214 del 18 maggio
2021 con la quale il Tribunale di Sciacca, pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermava il provvedimento monitorio.
Il Giudice di primo grado riteneva adeguatamente provata la sussistenza del credito azionato sulla base della documentazione contrattuale e contabile prodotta. In particolare, rilevava che il decreto ingiuntivo era stato regolarmente emesso all'esito della valutazione della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, assistito da idonea prova scritta e il cui importo risultava certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. Di contro, parte opponente, sulla quale incombeva l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti estintivi e/o modificativi del diritto azionato in sede monitoria, non aveva fornito adeguata prova al riguardo.
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 articolando sette motivi di gravame.
Si costituiva ritualmente , in qualità di cessionaria del credito, eccependo CP_1
l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado.
All'udienza del 4 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il primo motivo di appello è infondato e va respinto.
Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'improcedibilità del giudizio per asserito mancato esperimento della mediazione obbligatoria, sostenendo che la parte opposta non avrebbe promosso alcun procedimento di mediazione e che, in ogni caso, non sarebbe stato depositato in atti il relativo verbale di esito negativo.
La censura non è fondata.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che il Tribunale, rilevata la necessità di esperire il tentativo di mediazione, ha assegnato alle parti termine per l'attivazione della procedura ai
3 sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010. All'udienza successivamente fissata per la verifica della condizione di procedibilità, la parte opposta ha dichiarato di essersi attivata per l'esperimento della mediazione, precisandone l'esito negativo. Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione specifica da parte degli opponenti, i quali hanno invece proseguito il giudizio nel merito, chiedendo il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Orbene, secondo un principio pacifico in giurisprudenza, la mancata contestazione di un fatto processuale rilevante equivale ad acquiescenza sul punto e preclude la possibilità di sollevare successivamente l'eccezione di improcedibilità. La funzione della mediazione obbligatoria, infatti, non è quella di introdurre un formalismo fine a sé stesso, ma di favorire una composizione anticipata della controversia;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia dato atto dell'avvenuto esperimento del tentativo e le parti abbiano accettato il contraddittorio senza sollevare rilievi, la condizione di procedibilità deve ritenersi soddisfatta.
Né può attribuirsi rilievo decisivo alla dedotta mancanza del deposito formale del verbale di mediazione. In assenza di una tempestiva contestazione sul punto, il giudice di prime cure ben poteva valorizzare la dichiarazione resa in udienza circa l'avvenuto esperimento della procedura, tanto più che gli appellanti non hanno mai dedotto, né in primo grado né in appello, che la mediazione non si sia in concreto svolta, limitandosi a prospettare un vizio meramente documentale.
Infine, non è condivisibile l'assunto secondo cui la sentenza sarebbe errata per avere fatto riferimento a una “implicita ammissione” della parte opponente. Dalla lettura dei verbali di udienza emerge chiaramente che gli opponenti non hanno mai insistito sull'eccezione di improcedibilità all'udienza di verifica, né hanno richiesto al Tribunale di dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione, così mostrando di accettare la prosecuzione del giudizio nel merito.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità e ha deciso la controversia nel merito, senza violare l'art. 5 del d.lgs. n.
4 28/2010.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo, terzo e quarto motivo del gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che fosse legittimata ad agire, deducendo CP_1
che il giudice di prime cure avrebbe omesso di motivare in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva. In particolare, gli appellanti sostengono che la società non avrebbe prodotto idonea documentazione a comprova della propria qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati da Controparte_2
Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.
Sul punto, giova rammentare che la Suprema Corte ha più volte affermato che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di un istituto bancario ai sensi dell'art. 58 TUB, non è richiesta l'indicazione analitica dei singoli rapporti ceduti. È invece sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti oggetto della cessione, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezza i rapporti dedotti in giudizio (ex multis Cass. n. 10860/2024).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che la società opposta in primo grado ha prodotto non solo l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche l'estratto del contratto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti, dai quali risulta chiaramente individuata la posizione debitoria riferibile agli odierni appellanti.
La documentazione versata in atti risulta, pertanto, idonea a dimostrare l'intervenuta cessione dei crediti e il conseguente trasferimento della titolarità delle posizioni debitorie in capo a . Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente la CP_1 legittimazione attiva della società opposta, rigettando l'eccezione sollevata dagli opponenti.
I motivi di appello in esame devono, dunque, essere rigettati.
5 Passando la merito, va prima esaminato, per questioni di priorità, il sesto motivo di gravame con cui gli appellanti lamentano la nullità del decreto ingiuntivo n. 219/2019 per incertezza dei rapporti bancari posti a fondamento del credito azionato.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha ritenuto documentalmente dimostrata la fonte dei diritti di credito rivendicati dall'opposta sulla base di estratti di saldaconto, peraltro privo di sottoscrizione e di certificazione, che non presentano neppure i requisiti formali e sostanziali dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. In tal modo il giudice di prime cure ha attribuito a tali documenti una valenza probatoria che essi non possiedono nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena, nel quale la banca è tenuta a fornire integrale prova dei fatti costitutivi del proprio credito.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. esplica efficacia probatoria privilegiata unicamente nella fase monitoria, ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione degrada a mero elemento indiziario, imponendosi all'istituto di credito la produzione degli estratti conto completi e dei documenti contrattuali di riferimento, al fine di dimostrare in modo analitico l'esistenza e la misura del credito vantato.
Nel caso di specie, è incontestato che la non abbia prodotto gli estratti conto dei CP_3 rapporti di conto corrente e di carta di credito, né i documenti di sintesi, le condizioni contrattuali applicate, le comunicazioni di variazione unilaterale e le comunicazioni di chiusura o di passaggio a sofferenza, né, infine, le comunicazioni indirizzate al fideiussore.
Gli appellanti hanno contestato in modo specifico l'an e il quantum del credito, deducendo di non avere mai ricevuto estratti conto, riassunti scalari o documenti di sintesi e censurando l'ammontare del debito esposto, sicché non può ravvisarsi alcuna acquiescenza ai saldi né alcun meccanismo di consolidamento per mancata contestazione.
In tale contesto, la documentazione prodotta dalla banca – costituita da saldaconti non sottoscritti e privi della certificazione richiesta dall'art. 50 T.U.B. – non è idonea a
6 sorreggere l'affermazione del Tribunale circa la dimostrazione documentale della fonte del credito, né consente di ricostruire in modo attendibile l'evoluzione dei rapporti bancari su cui il decreto ingiuntivo è stato fondato. Il giudice di prime cure ha, in sostanza, operato un'ingiustificata inversione dell'onere della prova, finendo per pretendere dall'opponente la dimostrazione dell'inesistenza del credito, anziché dalla banca la prova rigorosa della sua sussistenza.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il credito azionato non sia stato adeguatamente provato nel giudizio di opposizione, con conseguente illegittimità del decreto ingiuntivo n. 219/2019 per difetto di prova dei rapporti sottostanti e per incertezza in ordine alla loro riconducibilità ai saldi esposti.
Il motivo va, pertanto, accolto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Per quanto riguarda il giudizio di primo grado, nessuna delle parti era ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
ne consegue che la società appellata deve rifondere agli appellanti, congiuntamente, le spese di quel grado, che vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 147/2022 e in relazione al valore della causa, in euro 2.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge. Per il grado di appello, non è ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato e ha quindi diritto alla rifusione diretta delle proprie spese, mentre è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato limitatamente al Parte_2 presente grado, sicché le spese a lei riferibili devono essere rimborsate in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002. Le spese complessive dell'appello, liquidate in euro 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., vanno suddivise in parti uguali tra i due litisconsorti, in ragione della loro identica posizione processuale, con attribuzione di euro 1.983,00 a e di euro 1.983,00 all'Erario per la Parte_1 quota riferibile a Tale ripartizione tiene conto della natura unitaria Parte_2 dell'atto di appello, distinguendo tuttavia i beneficiari in base alla diversa posizione delle parti rispetto al patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
214/2021 del Tribunale di Sciacca:
1. accoglie il gravame e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 219/2019 emesso dal Tribunale di Sciacca, dichiarando che nulla è dovuto dagli appellanti alla società in relazione ai rapporti bancari posti a fondamento del Controparte_1 provvedimento monitorio.
2. Condanna la società appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge. Condanna altresì la società appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.966,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A., di cui la metà dell'importo, pari a euro
1.983,00, deve essere corrisposta a favore di mentre la Parte_1 restante metà, pari a euro 1.983,00, deve essere versata in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. 115/2002, in quanto riferibile alla posizione di
[...]
ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado. Pt_2
3. Distrae le spese da corrispondere ai sig.ri e a favore dell'avv. Parte_1 Pt_2
US ZA.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello, il 27 novembre 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
TO L. CC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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