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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO nel procedimento a carico di: ID IN (CUI 05666HA) nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3357 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 26/6/2025 con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non ha convalidato l'arresto di HA MI nella flagranza del delitto di tentata rapina aggravata, in concorso con ID FA. Nella ricostruzione dei fatti di cui al provvedimento impugnato, una pattuglia della P.G., recatasi all'ingresso della locale stazione ferroviaria su indicazione della centrale operativa, aveva appreso dalla persona offesa IO LS che due persone - ancora ferme all'ingresso della stazione - lo avevano aggredito e gli avevano sottratto il cellulare ed il portafogli. In particolare, lo HA, avvicinatosi all'IO, fermo sulla sua bicicletta, lo aveva abbracciato all'apparenza amichevolmente, "toccandolo da tutte le parti", ma in realtà sottraendogli cellulare e portafogli, per poi restituirgli solo quest'ultimo, nel quale non vi era denaro contante. In un secondo momento, mentre la persona offesa cercava di chiudere la bicicletta per inseguire a piedi l'autore della sottrazione, era intervenuto l'ID, afferrando la persona offesa per il collo e poi tentando di colpirla con una bottiglia di vetro, verosimilmente per consentire allo HA di darsi alla fuga ed assicurare il possesso della cosa sottratta, ma lo stesso HA, notando l'aggressione ai danni della persona offesa, era tornato sui suoi passi, restituendo spontaneamente alla persona offesa anche il telefono cellulare. In considerazione di tale spontaneo intervento dello HA, "sicuramente autore di un furt ai danni dell' IO", con la restituzione del cellulare, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non potersi riconoscere una partecipazione di questo alla tentata rapina contestata, né come concorso materiale, quale supporto o sostegno all'esecuzione di questa, né come concorso morale, quale incitamento o rafforzamento del proposito criminoso del coindagato. Conseguentemente, con l'ordinanza impugnata non ha convalidato l'arresto del predetto, né applicato nei suoi confronti alcuna misura cautelare. 2. Il ricorso del pubblico ministero si fonda su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto l'erronea applicazione di legge "ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. A) cod. proc. pen." per avere il giudice della convalida escluso la configurabilità del concorso (eventualmente anche ai sensi dell'art. 116 cod. pen.) di Zahid MI nel reato di rapina impropria tentata, valorizzando il dato della restituzione, da parte di questi, del telefono cellulare precedentemente sottratto con destrezza alla persona offesa dopo che il coindagato, ID FA, aveva aggredito quest'ultima che aveva iniziato a urlare richiamando l'attenzione dei presenti, intervenuti in suo aiuto. Ad avviso del ricorrente, invece, l'ID avrebbe restituito il cellulare alla persona offesa soltanto perché questa urlando aveva richiamato l'attenzione dei presenti, che stavano 2 intervenendo, sicché tale restituzione non sarebbe idonea ad escludere il concorso del predetto nel tentativo di rapina. Inoltre, anche qualora si ritenesse che lo Zahid volesse compiere in danno della persona offesa esclusivamente un furto, aggravato dalla destrezza, lo stesso dovrebbe comunque rispondere della rapina quantomeno a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., dovendosi ritenere l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa uno sviluppo logicamente prevedibile del delitto di furto. 2.2. Con il secondo, il pubblico ministero lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata convalida dell'arresto con riferimento al delitto di furto con destrezza, fattispecie nella quale il giudice avrebbe potuto - e dovuto - riqualificare la condotta dello Zahid valutando la sussistenza dei presupposti per procedere all'arresto facoltativo nella quasi flagranza del menzionato reato. 3. Con requisitoria scritta il P.G Cristina Marzagalli, ritenuta la fondatezza del ricorso sotto entrambi i profili, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di impugnazione sono fondati e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio. 2. In coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di convalida dell'arresto, alla quale occorre dare seguito, va ribadito che il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, Pmt, Rv. 280896 - 01; conf. Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024, Pmt, Rv. 285657 - 01; Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, P.m. in proc. glory, Rv. 272392 - 01). 2.1. Alla luce di tali principi deve ritenersi che l'intervento dell'ID, che ha afferrato la persona offesa per il collo, tentando poi di colpirla con una bottiglia di vetro, non consente di escludere, con una valutazione ex ante, l'astratta attribuibilità anche allo Zahid del reato di rapina solo perché questo si è precipitato a restituire il telefono cellulare, e non il portafogli della persona offesa. Anche qualora non si volesse aderire alla prospettazione dell'ufficio ricorrente secondo la quale la parziale restituzione del maltolto era solo finalizzata ad evitare l'intervento dei presenti, la cui attenzione era stata richiamata dalle urla dell' IO", infatti, appare comunque evidente l'astratta configurabilità di una responsabilità dello Zahid per il delitto di rapina impropria quantomeno ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in quanto lo sviluppo dell'azione 3 delittuosa sfociato nella perpetrazione della rapina era ragionevolmente prevedibile da parte dello Zahid, tenuto conto, tra l'altro, come rilevato dal ricorrente, del fatto che la presenza dell'ID FA, autore materiale dell'aggressione, non potrebbe diversamente spiegarsi se non con la necessità di fornire eventualmente ausilio al complice nel caso in cui la persona offesa avesse reagito. Ciò in coerenza con il principio di diritto in tema di concorso anomalo, secondo il quale può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai due compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52811 del 04/11/2016 Cc., dep. 13/12/2016, Rv. 268788 - 01). 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto in sede di convalida dell'arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 14314 del 29/01/2010 Cc., dep. 14/04/2010, Rv. 246708 - 01): nel caso di specie, avuto riguardo alle circostanze e modalità del fatto accertato, era evidente la sua riconducibilità alla fattispecie di furto aggravato dalla destrezza, rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto valutare il ricorrere dei presupposti individuati dall'art. 380, comma 4 cod. proc. pen. 3. L'arresto dello Zahid, pertanto, è stato legittimamente eseguito, sicché ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, alla luce delle considerazioni di questa Corte di legittimità secondo cui il ricorso del pubblico ministero, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (cfr. Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022 Cc., dep. 11/04/2023, Rv. 284323 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deliberato in camera di consiglio, il 24 ottobre 2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3357 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 26/6/2025 con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non ha convalidato l'arresto di HA MI nella flagranza del delitto di tentata rapina aggravata, in concorso con ID FA. Nella ricostruzione dei fatti di cui al provvedimento impugnato, una pattuglia della P.G., recatasi all'ingresso della locale stazione ferroviaria su indicazione della centrale operativa, aveva appreso dalla persona offesa IO LS che due persone - ancora ferme all'ingresso della stazione - lo avevano aggredito e gli avevano sottratto il cellulare ed il portafogli. In particolare, lo HA, avvicinatosi all'IO, fermo sulla sua bicicletta, lo aveva abbracciato all'apparenza amichevolmente, "toccandolo da tutte le parti", ma in realtà sottraendogli cellulare e portafogli, per poi restituirgli solo quest'ultimo, nel quale non vi era denaro contante. In un secondo momento, mentre la persona offesa cercava di chiudere la bicicletta per inseguire a piedi l'autore della sottrazione, era intervenuto l'ID, afferrando la persona offesa per il collo e poi tentando di colpirla con una bottiglia di vetro, verosimilmente per consentire allo HA di darsi alla fuga ed assicurare il possesso della cosa sottratta, ma lo stesso HA, notando l'aggressione ai danni della persona offesa, era tornato sui suoi passi, restituendo spontaneamente alla persona offesa anche il telefono cellulare. In considerazione di tale spontaneo intervento dello HA, "sicuramente autore di un furt ai danni dell' IO", con la restituzione del cellulare, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non potersi riconoscere una partecipazione di questo alla tentata rapina contestata, né come concorso materiale, quale supporto o sostegno all'esecuzione di questa, né come concorso morale, quale incitamento o rafforzamento del proposito criminoso del coindagato. Conseguentemente, con l'ordinanza impugnata non ha convalidato l'arresto del predetto, né applicato nei suoi confronti alcuna misura cautelare. 2. Il ricorso del pubblico ministero si fonda su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto l'erronea applicazione di legge "ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. A) cod. proc. pen." per avere il giudice della convalida escluso la configurabilità del concorso (eventualmente anche ai sensi dell'art. 116 cod. pen.) di Zahid MI nel reato di rapina impropria tentata, valorizzando il dato della restituzione, da parte di questi, del telefono cellulare precedentemente sottratto con destrezza alla persona offesa dopo che il coindagato, ID FA, aveva aggredito quest'ultima che aveva iniziato a urlare richiamando l'attenzione dei presenti, intervenuti in suo aiuto. Ad avviso del ricorrente, invece, l'ID avrebbe restituito il cellulare alla persona offesa soltanto perché questa urlando aveva richiamato l'attenzione dei presenti, che stavano 2 intervenendo, sicché tale restituzione non sarebbe idonea ad escludere il concorso del predetto nel tentativo di rapina. Inoltre, anche qualora si ritenesse che lo Zahid volesse compiere in danno della persona offesa esclusivamente un furto, aggravato dalla destrezza, lo stesso dovrebbe comunque rispondere della rapina quantomeno a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., dovendosi ritenere l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa uno sviluppo logicamente prevedibile del delitto di furto. 2.2. Con il secondo, il pubblico ministero lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata convalida dell'arresto con riferimento al delitto di furto con destrezza, fattispecie nella quale il giudice avrebbe potuto - e dovuto - riqualificare la condotta dello Zahid valutando la sussistenza dei presupposti per procedere all'arresto facoltativo nella quasi flagranza del menzionato reato. 3. Con requisitoria scritta il P.G Cristina Marzagalli, ritenuta la fondatezza del ricorso sotto entrambi i profili, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di impugnazione sono fondati e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio. 2. In coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di convalida dell'arresto, alla quale occorre dare seguito, va ribadito che il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, Pmt, Rv. 280896 - 01; conf. Sez. 1, n. 2082 del 05/10/2023, dep. 2024, Pmt, Rv. 285657 - 01; Sez. 3, n. 8422 del 18/01/2018, P.m. in proc. glory, Rv. 272392 - 01). 2.1. Alla luce di tali principi deve ritenersi che l'intervento dell'ID, che ha afferrato la persona offesa per il collo, tentando poi di colpirla con una bottiglia di vetro, non consente di escludere, con una valutazione ex ante, l'astratta attribuibilità anche allo Zahid del reato di rapina solo perché questo si è precipitato a restituire il telefono cellulare, e non il portafogli della persona offesa. Anche qualora non si volesse aderire alla prospettazione dell'ufficio ricorrente secondo la quale la parziale restituzione del maltolto era solo finalizzata ad evitare l'intervento dei presenti, la cui attenzione era stata richiamata dalle urla dell' IO", infatti, appare comunque evidente l'astratta configurabilità di una responsabilità dello Zahid per il delitto di rapina impropria quantomeno ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in quanto lo sviluppo dell'azione 3 delittuosa sfociato nella perpetrazione della rapina era ragionevolmente prevedibile da parte dello Zahid, tenuto conto, tra l'altro, come rilevato dal ricorrente, del fatto che la presenza dell'ID FA, autore materiale dell'aggressione, non potrebbe diversamente spiegarsi se non con la necessità di fornire eventualmente ausilio al complice nel caso in cui la persona offesa avesse reagito. Ciò in coerenza con il principio di diritto in tema di concorso anomalo, secondo il quale può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai due compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 52811 del 04/11/2016 Cc., dep. 13/12/2016, Rv. 268788 - 01). 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto in sede di convalida dell'arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 14314 del 29/01/2010 Cc., dep. 14/04/2010, Rv. 246708 - 01): nel caso di specie, avuto riguardo alle circostanze e modalità del fatto accertato, era evidente la sua riconducibilità alla fattispecie di furto aggravato dalla destrezza, rispetto alla quale il giudice avrebbe dovuto valutare il ricorrere dei presupposti individuati dall'art. 380, comma 4 cod. proc. pen. 3. L'arresto dello Zahid, pertanto, è stato legittimamente eseguito, sicché ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, alla luce delle considerazioni di questa Corte di legittimità secondo cui il ricorso del pubblico ministero, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici (cfr. Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022 Cc., dep. 11/04/2023, Rv. 284323 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deliberato in camera di consiglio, il 24 ottobre 2025