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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 780/2024 R.G. Div., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nato il [...] in [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella C.LE CAVA GUCCIARDO PIRATO n. 48 elettivamente domiciliato in Modica, presso lo studio dell'Avv. Emanuele GUERRIERI, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO nata il [...] in [...](C.F. Controparte_1
) e residente in [...]N. 8 Scicli;
C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
pagina 1 di 3 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
18.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini, avendovi la parte espressamente rinunciato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto in Modica in data 18.01.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modica al n. 4, parte II, Serie A, anno 1992 con la sig.ra , dalla cui Controparte_1
unione sono nate le figlie nata il [...] e Persona_1
nata il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Persona_2
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusto Decreto di omologazione n. cronol. 5329/2023 del 23/03/2023, reso dal Tribunale di Ragusa, inter partes, e di non essersi più riconciliato con lei e che
è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'atra condizione, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, così come le figlie maggiorenni;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente Relatore, di giorno
27 giugno 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
che iI Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio ha espresso parere favorevole in data 20.12.2024;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_1
costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronol. 5329/2023 del 23/03/2023, reso dal Tribunale di Ragusa, inter partes, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dal comportamento processuale mantenuto dalla resistente, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
pagina 2 di 3 che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1
citata;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra e Parte_1 [...]
, in Modica in data 18.01.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
comune di Modica al n. 4, parte II, Serie A, anno 1992;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
23.04.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 780/2024 R.G. Div., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nato il [...] in [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella C.LE CAVA GUCCIARDO PIRATO n. 48 elettivamente domiciliato in Modica, presso lo studio dell'Avv. Emanuele GUERRIERI, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO nata il [...] in [...](C.F. Controparte_1
) e residente in [...]N. 8 Scicli;
C.F._2
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
pagina 1 di 3 Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 473-bis.28 c.p.c. del
18.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti, senza concessione di termini, avendovi la parte espressamente rinunciato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto in Modica in data 18.01.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Modica al n. 4, parte II, Serie A, anno 1992 con la sig.ra , dalla cui Controparte_1
unione sono nate le figlie nata il [...] e Persona_1
nata il [...], entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti;
Persona_2
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusto Decreto di omologazione n. cronol. 5329/2023 del 23/03/2023, reso dal Tribunale di Ragusa, inter partes, e di non essersi più riconciliato con lei e che
è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza null'atra condizione, essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, così come le figlie maggiorenni;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza di comparizione dei coniugi, dinnanzi al Presidente Relatore, di giorno
27 giugno 2024, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio;
che la resistente è rimasta contumace;
che iI Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio ha espresso parere favorevole in data 20.12.2024;
Considerato: che preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_1
costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in sei mesi, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. cronol. 5329/2023 del 23/03/2023, reso dal Tribunale di Ragusa, inter partes, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dal comportamento processuale mantenuto dalla resistente, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
pagina 2 di 3 che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio, benché regolarmente Controparte_1
citata;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra e Parte_1 [...]
, in Modica in data 18.01.1992, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
comune di Modica al n. 4, parte II, Serie A, anno 1992;
Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
23.04.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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