Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01896/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15012/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15012 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) del provvedimento n. -OMISSIS-, adottato dal Ministro dell’interno pro tempore in data 17.08.2022 e notificato al ricorrente in data 05.09.2022, di respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana formulata dall’odierno ricorrente;
b) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto a parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. PP NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La parte ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto l’istanza adducendo la seguente motivazione:
“ VISTA la documentazione acquisita agli atti dalla quale è emerso che nei confronti dell’interessato risulta la seguente vicenda penale: - 14/10/2019 notizia di reato segnalata all’A.G. per il reato di lesioni personali (Art.582 c.p.) con processo conclusosi il 31/11/2019 con condanna;
VISTI gli elementi istruttori contrari forniti dalla Prefettura e dalla Questura di Palermo, rispettivamente in data 19/04/2021 e 12/03/2021;
VISTA la nota ministeriale inserita nel sistema informatico utilizzato dal richiedente per l’invio dell’istanza di concessione, in data 28/06/2022, con la quale è stato comunicato all’interessato il preavviso di diniego dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e integr.;
CONSIDERATO che l’interessato non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ed è ampiamente decorso il termine assegnato;
…
RITENUTO che la vicenda penale sopraindicata è indice sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha fatto valere un unico motivo di ricorso (“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. F), L. n. 91/1992. Violazione e falsa applicazione art. 3 della L. n. 241/1990. Omessa attività istruttoria. Vizio di motivazione ed eccesso di potere, travisamento del fatto ”) con il quale lamenta che:
- “ l’Amministrazione è incorsa in un macroscopico errore ritenendo unico elemento rilevante una ipotetica condanna penale pronunciata in data 31/11/2019 per il reato di lesioni personali … Come già fatto nella memoria di riscontro dell’avviso ex art. 10- bis L. 241/90 … appare poco plausibile una condanna intervenuta soltanto un mese dopo la data della presunta segnalazione della notizia di reato da parte dell’Autorità Giudiziaria (14/10/2019), oltre che in una data ad oggi inesistente, in quanto il mese di novembre è composto da 30 giorni ”;
- l’Amministrazione non ha valutato la “ memoria di riscontro dell’avviso ex art. 10- bis L. 241/90 ”;
- “ la sola sussistenza di un procedimento pendente non può giustificare il rigetto dell’istanza ” in assenza di “ alcun accertamento ulteriore ”.
Il Ministero dell’Interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Tanto premesso, il Collegio ritiene fondata la censura con cui la ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione ha omesso di valutare le osservazioni ritualmente trasmesse sull’erroneo presupposto, esplicitato nella motivazione del diniego, che a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis , “ l’interessato non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ”.
Invero, risulta documentalmente comprovato in atti che, in riscontro alla comunicazione di preavviso di rigetto del 28 giugno 2022, l’istante ha trasmesso la propria memoria difensiva con pec del 19 luglio 2022.
Al riguardo, l’Amministrazione resistente, nella relazione difensiva versata in atti, si è limitata a rilevare che le osservazioni sono pervenute dopo la decorrenza del termine di dieci giorni all’uopo assegnato con il preavviso di rigetto.
Di contro, il Collegio osserva che, per prevalente e condivisa giurisprudenza, l’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, oltre a prevedere un termine che ha natura ordinatoria (e non già perentoria), persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, con la presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza.
Ne consegue che le osservazioni degli interessati, anche ove tardive - purché trasmesse prima dell’adozione del provvedimento o, al più, della chiusura della fase istruttoria - devono essere valutate dall’amministrazione procedente, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l’acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell’adozione dell’atto conclusivo.
Con specifico riferimento al caso di specie, l’Amministrazione, ove avesse tenuto conto delle osservazioni presentate dal ricorrente, si sarebbe avveduta dell’errore compiuto (nell’indicazione della data della condanna asseritamente riportata dal ricorrente) e avrebbe, quindi, potuto svolgere sul punto un approfondimento per colmare l’incompletezza dell’istruttoria.
Deve, dunque, ritenersi integrata la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, a causa dell’omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., ex plurimis T.A.R. Lazio, Sez. V bis, 8/12/2025, n. 23099).
Le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, non potendosi peraltro nemmeno invocare in senso contrario il disposto dell’art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (a seguito delle quali il secondo periodo della disposizione in questione " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ").
In ogni caso, si rende opportuno rammentare che “ l’accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento ”, pertanto “ a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all’amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi ”, da ciò discendendo che l’Amministrazione “ dovrà nuovamente soffermarsi sull’istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi ” (Cons. Stato, Sez. IV, 18/04/2018 n. 2330). Restano quindi impregiudicate le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione resistente intenda assumere in sede di riedizione del potere.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero resistente al rimborso a favore della parte ricorrente del contributo unificato e delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
PP NC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP NC | EN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.