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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/08/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6607/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 30.01.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv.to Lucio Angius Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Civita Castellana (VT), alla via Falisca n. 25/a, come in atti;
parte opponente e
(CF. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma (RM), alla via del Tibet n. 41, come in atti;
parte opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti pecuniari. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1856/2021, emesso da questo Tribunale in data 04.08.2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della (nel prosieguo, Controparte_1 per brevità, solo “ ) della somma di € 11.000,00, oltre interessi come da ricorso monitorio e spese CP_1 della procedura, chiedendo: “…previa immediata revoca e/o sospensione della provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte, al decreto ingiuntivo n.1846/2021 e pedissequo precetto, revocarsi l'impugnato decreto perché infondato in fatto e diritto attese le causali tutte suesposte. Determinarsi comunque l'ammontare delle penali dovute all'opponente nella misura di € 100,00 giornaliere dal 29.02.2020, da compensarsi comunque con il credito dell'opposta. Il tutto con il favore delle spese e competenze di lite;
in subordine con loro integrale compensazione”.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in sintesi: che la pretesa creditoria Parte_1 dell'opposta è stata da questa azionata sul presupposto di “…un presunto debito del a favore Parte_1 della conseguente ad un obbligo assunto dal medesimo verso quest'ultima per alcuni lavori ad essa CP_1 commessi nel marzo 2018 di estirpazione di un vigneto di proprietà di tal sito nel comune di Persona_1
Albano Laziale, frazione di Cecchina, per il prezzo concordato di € 30.000,00, oltre iva, a fronte del quale il
[...] aveva versato n.2 acconti di € 11.000,00 cd., rimanendo debitore del residuo importo di € 11.000,00, iva Pt_1 inclusa”; che, peraltro, la ricostruzione dei fatti operata dalla la quale ha sostenuto che le sarebbe CP_1
1 ancora dovuto il pagamento di tale residuo importo, non corrisponde esattamente al vero;
che, in primo luogo, “…la problematica sollevata dalla opposta sulla qualifica dell'opponente (committente dei lavori di estirpazione del vigneto dell' ovvero di direttore dei lavori) è del tutto strumentale, atteso che, Per_1
l'intervento del OM. nell'una o nell'altra veste derivava dall'incarico a lui dato dal proprietario del Parte_1 vigneto sig. di eseguire detti lavori tramite apposita ditta individuata nella Al Persona_1 CP_1 riguardo va detto che attesa la qualifica tecnico-professionale del OM. il suo compito non era soltanto Parte_1 quello di pagare il prezzo concordato di € 30.000,00, ma altresì quello di verificare l'andamento dei lavori stessi nell'interesse del proprietario, cioè che questi fossero eseguiti a regola d'arte e consegnati nei tempi convenuti (tempo di esecuzione stimato 60 gg.data fattura)”; che l'incarico è stato conferito pacificamente alla el CP_1 marzo 2018 e alla data del 23.12.2019, allorché è stata sottoscritta la scrittura relativa allo stato lavori, le lavorazioni non erano state ancora ultimate né erano state eseguite a regola d'arte, sicché nella scrittura suddetta sono stati stabiliti “…gli obblighi di esecuzione e completamento dei lavori a carico della CP_1
(entro il 29.02.2020) e quelli a carico del OM (obbligo di un sopralluogo congiunto e redazione
[...] Parte_1 del verbale di corretta esecuzione dei lavori “dal quale entro 15 gg, si impegna al saldo delle spettanze”)”; che
“…sta di fatto che, addirittura, alla data del 2.11.2020 i lavori non erano stati ancora ultimati, soltanto in data 11.11.2020 tramite pec inviata dall'Avv. Gianluca Fedeli per conto dell' venivano fornite al CP_1 [...] copia scannerizzata dei formulari completi di pesi e fattura dei materiali smaltiti a discarica autorizzata”; Pt_1 che, quindi, ha fatto seguito a tale documentazione la comunicazione del circa l'invio della Parte_1 certificazione di regolare esecuzione dei lavori, unitamente al calcolo dei giorni di ritardo, certificazione che è stata redatta, in particolare, in data 25.11.2020 con l'intervento dell ma in assenza del Per_1
, rappresentante della il quale non si è presentato sebbene ritualmente convocato;
Persona_2 CP_1 che è evidente, pertanto, che la fattispecie si “colloca” nell'ambito dell'art. 1460 c.c., “…essendo sicuramente inadempiente l' tenuto conto dei tempi d'esecuzione dei lavori e delle relative modalità, CP_1 difformi da quanto precedentemente convenuto dalle parti. Né il De LI avrebbe potuto procedere al pagamento della terza rata senza vedersi riconosciuta la penale pattuita di € 100,00 giornaliere a fronte dei tempi di ritardo dal 29.02.2020 in poi, da compensarsi con il residuo importo dovuto di € 11.000,00”; che il ricorso alla procedura monitoria da parte della è dunque “…immotivato ed infondato, né sussiste l'ipotesi di cui CP_1 all'art.642 c.p.c. non essendo il credito azionato dall'opposta, certo, liquido ed esigibile, ma tutto da accertare”.
Si è costituita in giudizio la contestando l'opposizione e deducendo, in sintesi: che nel CP_1 marzo 2018 il le ha conferito l'incarico di procedere a lavori di estirpazione del vigneto di Parte_1 proprietà di , situato nel Comune di Albano Laziale, frazione Cecchina, concordando Persona_1 un importo complessivo pari a € 30.000,00 oltre iva e, contestualmente, è stata emessa la fattura n. 4 del 19.03.2018, di importo pari a € 11.000,00 iva inclusa, che l'odierno opponente ha saldato regolarmente, essendo evidentemente quest'ultimo il committente dei lavori, in quanto intermediario della cessione delle relative quote di impianto dei diritti di vigneto tra il proprietario e un terzo soggetto;
Per_1 che pagata dal anche la seconda fattura n. 20/2018, dell'ottobre 2018, di importo pari a € Parte_1
11.000,00 i.i., all'esito dei lavori di estirpazione è poi accaduto che la a emesso l'ultima fattura, n. CP_1
3 del 12.03.2019, per il residuo dovutole di € 11.000,00 i.i., ma tale fattura non è stata pagata e in data 23.12.2019, presso il vigneto di proprietà dell si è svolto un incontro alla presenza di Per_1 quest'ultimo, del in rappresentanza della e del autonomamente Persona_2 CP_1 Parte_1 qualificatosi in quell'occasione come direttore dei lavori, nonostante che nessuno gli abbia mai conferito un simile incarico ed essendo quest'ultimo incompatibile con il suo ruolo di committente dei lavori;
che all'esito di tale incontro, dopo aver constatato che il lavoro di estirpazione del vigneto non era stato completato a regola d'arte, è stato convenuto che la provvedesse al carico e trasporto a discarica CP_1 di tutti i pali in cemento di testata per circa 150 quintali e che l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 29.02.2020, con la previsione per ogni giorno di ritardo di una penale di € 100,00, mentre una volta ultimati i lavori il avrebbe dovuto effettuare un secondo Parte_1 sopralluogo congiunto e redigere un verbale di corretta esecuzione;
che in data 11.02.2020 e, dunque, ben prima della scadenza del termine concordato, l'odierna opposta ha comunicato l'avvenuta
2 esecuzione delle lavorazioni e richiesto il pagamento del saldo, mentre l'opponente, ricevuta la comunicazione, non la ha convocata per il suddetto sopralluogo, talché è da tale momento che va fatto decorrere il termine di quindici giorni concordato nella scrittura trascorso inutilmente il quale il debitore deve considerarsi in mora;
che, inoltre, in data 05.03.2020, a riprova della corretta ultimazione dei lavori, la ha inviato al le bolle di smaltimento dei materiali e la relativa fattura, a CP_1 Parte_1 dimostrazione dell'effettuato smaltimento e trasporto a discarica dei rifiuti, con indicazione delle date, dei quantitativi del carico trasportato e del codice CER 170904 indicato nelle bolle, che è quello di riferimento per i paloni di cemento (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contenenti sostanze pericolose); che, ciò nonostante, il si è rifiutato di procedere al Parte_1 pagamento del saldo, non riscontrando i continui solleciti dell'opposta e, a seguito dell'intervento del difensore incaricato dalla l'opponente ha rappresentato nel maggio 2020 di essere in attesa CP_1 dell'incontro con gli acquirenti delle quote di reimpianto del vigneto per poter incassare da loro quanto dovutogli e conseguentemente saldare la società, la quale ha poi manifestato, quindi, la sua disponibilità ad accettare una rateizzazione del pagamento richiestale dal come da Parte_1 comunicazione del 19.08.2020, con tre rate scadenti sino al 28.02.2021, previo rilascio di altrettanti titoli cambiari aventi medesima scadenza ed importo, proponendo altresì un incontro nel successivo mese di settembre 2020; che il non ha fornito però alcun riscontro a tale missiva, né alla successiva Parte_1 del 03.09.2020, ed il 29.10.2020 è stata pertanto inviata al medesimo dai legali della una formale CP_1 costituzione in mora, alla quale l'opponente ha a tal punto risposto con una propria comunicazione del 02.11.2020 ove ha fornito una personale ricostruzione dei fatti e richiesto di ricevere documentazione ritenuta necessaria per redigere il verbale di ultimazione dei lavori, talché con successiva missiva dell'11.11.2020 la a mezzo dei suoi legali, contestata tale ricostruzione, ha nuovamente allegato CP_1
i documenti suindicati già trasmessi al nel marzo 2020, inerenti il trasporto a discarica del Parte_1 materiale presente nel vigneto di proprietà dell' che, conseguentemente, è stato depositato Per_1 il ricorso monitorio da parte dell'opposta, mentre l'opposizione spiegata dal appare Parte_1 assolutamente inveritiera, lacunosa e finalizzata esclusivamente ad eludere la corresponsione del saldo dovuto per i lavori commissionati;
che, infatti, è documentato che la ha adempiuto in termini CP_1 all'accordo del 23.12.2019, completando con lo smaltimento dei materiali del 24.01.2020 l'attività che doveva terminare entro la data del 29.02.2020, ben prima della scadenza concordata, e nonostante il Par ngelis sia stato a conoscenza di ciò, avendo ricevuto la missiva della ell'11.02.2020 recante CP_1 la comunicazione dell'ultimazione dei lavori e dello smaltimento dei materiali in discarica, non è stato da lui effettuato un sopralluogo congiunto;
che, d'altra parte, lo stesso ha rappresentato in Parte_1 fase stragiudiziale al difensore della on di essere in attesa dell'ultimazione dei lavori, come poi CP_1 sostenuto, ma di avere necessità di tempo per versare il dovuto, chiedendo il dilazionamento del pagamento, che nei fatti ha invece tentato di eludere e che non ha poi più effettuato.
Queste le conclusioni rassegnate dall'opposta nella sua comparsa di costituzione: “…CHIEDE che il Giudice adito: a) rigetti preliminarmente la richiesta di revoca e/o sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b) confermi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando in ogni caso la debenza a carico del OMetra della somma di € 11.000,00 oltre interessi e spese della procedura come liquidate nel decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. …Con condanna della controparte al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Alla prima udienza, disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con provvedimento reso in pari data ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sono stati poi concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ma alcuna memoria è stata depositata dal entro tali Parte_1 termini, mentre la sola opposta ha presentato una memoria nel termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.
La causa è stata quindi istruita in via documentale e, rilevata l'assenza di istanze di prova costituenda ammissibilmente articolate dall'opponente, come da provvedimento reso all'udienza fissata per le determinazioni istruttorie, il fascicolo è stato successivamente rinviato per la precisazione delle conclusioni, incombente per il quale è stata fissata, da ultimo, l'udienza del 30.01.2025, così come
3 da decreto adottato fuori udienza in data 19.06.2024, comunicato a cura della Cancelleria in pari data ai difensori di entrambe le parti, come in atti.
A tale udienza, comparsa la sola parte opposta, sono state pertanto precisate le conclusioni (per le quali l'opposta si è riportata, in particolare, agli scritti difensivi depositati) e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile).
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, il giudizio viene deciso come segue.
L'opposizione spiegata dal è infondata e deve essere pertanto respinta per i motivi Parte_1 che si vengono ad illustrare.
Costituisce anzitutto circostanza pacifica che nel marzo 2018 la sia stata incaricata CP_1 dall'opponente di provvedere all'esecuzione di lavori di estirpazione del vigneto di proprietà del terzo verso il pagamento di un corrispettivo concordato di € 30.000,00 oltre iva. Persona_1
Per quanto il nell'ambito della scrittura privata stipulata inter partes in data Parte_1
23.12.2019, si sia qualificato come “direttore dei lavori”, è stato infatti allegato anche dal medesimo, nell'atto di opposizione, che sia stato proprio il ad avere individuato la società opposta per Parte_1
l'esecuzione dei lavori dei quali il primo aveva ricevuto incarico dall e che sempre il Per_1 [...] dovesse versare alla predetta il prezzo concordato di € 30.000,00, previa verifica della corretta Pt_1 esecuzione delle lavorazioni anche nell'interesse del proprietario dell'area (si v. pag. 3 dell'atto di opposizione, ove si legge che “…l'intervento del OM. nell'una o nell'altra veste derivava Parte_1 dall'incarico a lui dato dal proprietario del vigneto sig. di eseguire detti lavori tramite apposita Persona_1 ditta individuata nella Al riguardo va detto che attesa la qualifica tecnico-professionale del OM. CP_1
il suo compito non era soltanto quello di pagare il prezzo concordato di € 30.000,00, ma altresì quello Parte_1 di verificare l'andamento dei lavori stessi…”; cfr. inoltre, doc. 1, 2, 3 fasc. opposta, recate copia delle fatture nn. 4/2018 e 20/2018, già emesse dalla a carico del per i primi due pagamenti di € CP_1 Parte_1
11.000,00 ciascuno, i.i., e il relativo pagamento effettuato in favore della società da quest'ultimo).
La circostanza che sia stato proprio l'opponente ad avere instaurato con la il rapporto di CP_1 cui trattasi, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di estirpazione verso il pagamento dell'anzidetto corrispettivo, emerge inoltre dalla scrittura suindicata del 23.12.2019, ove è infatti il ad Parte_1 essersi impegnato al pagamento alla società del saldo ancora dovutole a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni (cfr. doc. 5 fasc. opposta;
si v. inoltre, l'analogo documento denominato “scrittura privata”, fasc. opponente).
Per quel che attiene i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione da parte della CP_1 risulta poi da una disamina della suddetta scrittura che, in effetti, alla data del 23.12.2019, il lavoro espletato da quest'ultima non fosse stato ancora completato a regola d'arte e che, pertanto, il
[...]
, nella sua (pacifica) qualità di rappresentante della società, si sia impegnato ad ultimarlo, Per_2 con l'obbligo assunto di procedere “…al carico e trasporto a discarica di tutti i pali in cemento di testata per circa q.li 150” e “…a smaltire i residui mediante scavo su localizzazione stessa dell'azienda, e alla ultimazione dei lavori entro e non oltre il 29/02/2020”, in difetto venendo prevista l'applicazione di una penale di € 100,00
“…per ogni giorno di lavoro oltre tale scadenza”. Per parte sua, il oltre ad impegnarsi al saldo Parte_1 delle spettanze, si è invece obbligato “…al momento dell'ultimazione dei lavori a fare un secondo sopralluogo congiunto e redazione del verbale di corretta esecuzione dei lavori, …entro 15 gg.” (cfr. doc. 5 cit.).
Ebbene, ciò posto, osserva il giudicante che è risultato acclarato che già in data 11.02.2020 la bbia comunicato all'opponente di avere ultimato i lavori in ottemperanza alla suddetta scrittura CP_1
e richiesto, dunque, il pagamento del residuo dovutole, con una missiva inviatagli in tale data, richiamata e prodotta dall'opposta sin dalla fase monitoria e la cui ricezione non è stata specificamente contestata dal il quale risulta avere, anzi, riconosciuto di averla ricevuta, come si evince Parte_1 dalla “cronologia descrittiva riguardante i lavori di estirpazione” da lui stesso redatta e depositata in allegato all'atto di opposizione (cfr. “cronistoria fatti”, fasc. opponente, ove si legge che “…Ricevo mail da il giorno 11/02/2020 la quale afferma che i lavori sono ultimati e ne chiede il saldo…”, nonché doc. 6 Pt_2 fasc. opposta).
4 Pur a fronte di tale tempestiva comunicazione, che è acclarato sia stata recapitata al Parte_1 non risulta però che quest'ultimo abbia poi provveduto a convocare la società onde procedere al pattuito sopralluogo congiunto dei lavori, emergendo al contrario, sempre dalla suddetta “cronologia descrittiva” da lui prodotta con l'atto introduttivo, soltanto che l'opponente avrebbe “…sentito il proprietario Sig.
e che “…rispondo lo stesso giorno tramite mail che i lavori non sono ancora ultimati come da verbale Per_1 concordato”, e ciò, peraltro, senza che sia stato anche solo allegato dal medesimo perché ed in quali termini i lavori non potessero considerarsi, a suo dire, “ancora ultimati”, alcunché risultando al riguardo neanche nella suindicata “cronologia descrittiva” (cfr. “cronistoria fatti” cit., fasc. opponente).
Inoltre, costituisce dato altrettanto pacifico - per averlo riconosciuto anche il nella Parte_1 già citata “cronologia” - che in data 05.03.2020 siano stati trasmessi dall'opposta i formulari di identificazione dei rifiuti da quest'ultima asportati dai luoghi in conformità con l'impegno assunto con la scrittura del 23.12.2019 e nulla di concreto e specifico è stato allegato, anche qui, dall'opponente onde sostenere l'eccezione d'inadempimento da lui sollevata con l'atto introduttivo, in particolare per non essere stati, a suo dire, “i lavori…ancora ultimati” alla data del 02.11.2020, non avendo il Parte_1 dedotto alcunché a proposito delle opere rimaste eventualmente incompiute, così come anche in merito a una concreta ed effettiva diversità tra i formulari dei rifiuti che, è pacifico, gli siano stati già inviati dalla l 05.03.2020 e quelli successivamente ritrasmessi da quest'ultima in data 11.11.2020, come CP_1 da comunicazione effettuata a tal punto dalla società a mezzo dei suoi legali (cfr. doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12 fasc. opposta).
Ora, a fronte dei superiori rilievi, occorre rammentare che, per quanto la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo chiarito (si v. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001) che non è onere del creditore che lamenti l'inadempimento del debitore - se del caso, come nella specie, mediante eccezione di adempimento ex art. 1460 c.c. - di dimostrare tale inadempimento, spettando al contrario all'obbligato di provare di avere esattamente eseguito la prestazione dovuta, tuttavia, è stato al contempo osservato che il creditore è onerato quantomeno di allegare quale sia l'inadempienza addebitata alla controparte, indicando con una certa specificità e determinatezza quale inadempimento quest'ultima avrebbe, a suo dire, posto in essere, onere che si colloca altresì, all'evidenza, in uno stadio antecedente e prodromico rispetto a quello di contestazione, oltre che di prova, che incombe sul debitore.
In particolare, è stato condivisibilmente osservato che “…l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce …ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto…”, e ciò tenuto conto che “…si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto …e così anche …quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6618/2018, con affermazioni di principio che, evidentemente, valgono tal quali anche con riferimento alla posizione del creditore che venga convenuto in giudizio dal debitore per il pagamento del corrispettivo ed intenda eccepire all'obbligato l'inadempimento della prestazione, onde sottrarsi a tale pagamento).
Colui che lamenta un inadempimento non può limitarsi, così, a contestare un inadempimento
“tout court”, ma deve individuarlo in maniera puntuale e concreta, essendo onerato di indicare
“…anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. più di recente, Cass. civ. 10141/2021; si v. inoltre, già Cass. sez. un. 13533/01 cit., ove pure è stato precisato per la verità che, per quanto il creditore abbia soltanto l'onere di dimostrare la fonte del suo diritto ex artt. 2697 co. 1 e 1218 c.c., limitandosi, per il resto, anche solo ad allegarne l'inadempimento, nondimeno, non può considerarsi sufficiente, a tale fine, la mera denuncia di un
5 inadempimento qualsiasi, essendo necessario che lo stesso indichi, innanzi tutto, in che cosa quest'ultimo sia in concreto consistito).
Inoltre, anche ove vi sia stato un inadempimento, che un contraente abbia addebitato alla controparte con un'allegazione concreta e specifica e di cui quest'ultima non abbia dimostrato l'insussistenza ex artt. 2697 co. 2 e 1218 c.c., è noto che l'art. 1460 c.c. consente, comunque, a colui che abbia subìto tale inadempienza di rifiutare di eseguire la propria prestazione soltanto alla condizione che tale rifiuto sia conforme al principio di buona fede oggettiva, “…il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 14030/2025; nel medesimo senso, si v. inoltre Cass. civ. 4134/2025, ed ulteriore pregressa giurisprudenza, ivi menzionata).
In particolare, al fine di verificare se l'eccezione d'inadempimento sia o meno contraria a buona fede, occorre considerare le circostanze del caso concreto, così come previsto dall'art. 1460 cit., e il concetto di buona fede deve essere inteso non in senso soggettivo, ma oggettivo, “…cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune”, verificando se l'inadempienza ascritta alla controparte abbia apprezzabilmente influito sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto e abbia perciò legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento ad opera dell'altra parte. In questo senso, in particolare, “…Il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 36295/2023).
Tenuto conto di tale limite, è stato più volte affermato, dunque, dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di reciproche accuse di inadempimento, la domanda di una parte e l'eccezione di inadempimento dell'altra “…devono essere valutate confrontando le condotte delle parti” e che “…in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (cfr. Cass. 14030/25 cit.; si v. inoltre, tra le molte, già Cass. civ. 153/2014, secondo cui “…nel caso di contratti con prestazioni corrispettive, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse
…per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2…”).
Ed ancora, nel verificare l'esistenza della buona fede di cui all'art. 1460 cit., la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “…la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata …e che nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la spontanea esecuzione del contratto” (cfr. ancora Cass. 36295/23 cit.).
Con riferimento al caso che occupa, posta l'incontroversa instaurazione del rapporto tra gli odierni contendenti e la pretesa azionata dalla in base a tale rapporto, volta ad ottenere il CP_1 pagamento del saldo del corrispettivo dovutole, pacificamente pari a € 11.000,00, non può di certo ritenersi, per contro, che il abbia soddisfatto il proprio onere di dedurre e di illustrare in Parte_1 che cosa sarebbe in concreto consistito l'inadempimento dell'opposta, da lui frapposto quale ragione dell'omesso versamento del compenso ad essa spettante.
6 Come si è anticipato, è agevole rilevare difatti, scorrendo l'atto d'opposizione, che alcuna indicazione seria e specifica è stata effettuata dal predetto in merito al perché le lavorazioni commissionate alla società e concordate, da ultimo, con quest'ultima con la scrittura del 23.12.2019 si sarebbero rivelate ancora, a suo dire, “non ultimate” alla data del 02.11.2020, presentandosi le allegazioni avanzate sul punto dall'opponente assolutamente astratte e generiche, né essendo state meglio specificate, poi, avvalendosi del primo termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
D'altro canto, per quanto il non abbia allegato alcunché nell'atto di opposizione a Parte_1 proposito della comunicazione già inviatagli dalla sin dall'11.02.2020 in ordine all'avvenuta CP_1 ultimazione delle opere, costituisce dato pacifico, come si è visto, che tale comunicazione sia stata ricevuta dall'opponente e, ciò nonostante, non risulta che alla stessa sia poi seguita una convocazione da parte di quest'ultimo di un incontro congiunto sul posto, onde procedere così, nel contraddittorio con la al sopralluogo e alla verifica dell'avvenuta esecuzione dei lavori, in conformità con quanto CP_1 pattuito con la scrittura del 23.12.2019, di certo non bastando al riguardo il solo assunto avanzato dal in maniera altrettanto astratta e generica (e, per di più, nemmeno formulato nei suoi scritti Parte_1 difensivi, bensì rimesso soltanto all'anzidetta “cronologia descrittiva”) di avere egli “…sentito il proprietario Sig. e risposto “…lo stesso giorno tramite mail che i lavori non sono ancora ultimati Per_1 come da verbale concordato” (si v. ancora “cronistoria fatti” cit. fasc. opponente).
A fronte dell'assoluta genericità delle deduzioni operate dall'opponente, non può pertanto darsi seguito all'eccezione d'inadempimento da lui sollevata con riferimento a tale profilo, atteso che tale eccezione avrebbe imposto al medesimo di indicare - lo si ripete - perché e in quali termini la prestazione non sarebbe risultata completata dalla società nei modi e nei termini concordati come da scrittura del 23.12.2019 e, tantomeno, come si dirà, merita alcun pregio la sua pretesa di fondare su tale non meglio specificata “mancata ultimazione dei lavori” la debenza della penale giornaliera prevista dalla scrittura del 23.12.2019, mancandone, all'evidenza, persino la prospettazione di uno dei necessari elementi costitutivi.
Non può avere inoltre miglior sorte l'ulteriore assunto del De LI inerente l'avvenuta trasmissione di idonei formulari di identificazione dei rifiuti da parte della soltanto in data CP_1
11.11.2020, nemmeno quest'ultimo valendo a giustificare la sua eccezione d'inadempimento.
Ed invero, in primo luogo, si è detto che deve ritenersi circostanza acclarata (si v. ancora
“cronistoria fatti” cit.) che l'opponente ha ricevuto dall'opposta copia dei formulari sin dal 05.03.2020 e, sebbene il primo abbia sostenuto che i documenti inizialmente fornitigli non avrebbero riportato
“peso” e/o “tipologia” dei rifiuti - come si evince, peraltro, nella sua sola pretesa “cronologia descrittiva”
- ovvero - come pure dedotto in tale “cronologia” - il “peso scritto in q.li relativo al materiale scaricato” e una “copia conforme all'originale”, vi è da osservare che è stato allegato dalla in dal suo ricorso che CP_1
i formulari inviati al siano sempre stati i medesimi, essendo stati dapprima trasmessi a Parte_1 quest'ultimo il 05.03.2020 e, successivamente, tal quali in data 11.11.2020, allorché è stato inviato all'opponente, a mezzo dei difensori incaricati dalla società, un formale atto di costituzione in mora (cfr. ancora ”cronologia descrittiva” cit., fasc. opponente, nonché doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12 fasc.).
A fronte delle specifiche prospettazioni e dei documenti offerti dall'opposta, sin dalla fase d'ingiunzione, si ritiene pertanto che sarebbe stato senz'altro onere del ai sensi dell'art. 115 Parte_1
c.p.c., prendere specifica posizione su di essi ed indicare, prima ancora che dimostrare, in maniera seria e concreta, se e per quali ragioni i formulari a lui già inviati in data 05.03.2020 non potessero dirsi realmente adeguati allo scopo e perché tali siano risultati, invece, quelli (nuovamente) inviatigli dalla società, a mezzo dei propri legali, con la missiva dell'11.11.2020.
D'altro canto, risulta per tabulas che i formulari forniti dalla iano stati alla stessa rilasciati CP_1 dalla Menfer S.r.l. in data 24.01.2020, allorché è stato effettuato il carico e trasporto a discarica dei rifiuti, il che contribuisce ulteriormente a far ritenere che sempre e soltanto questa sia stata la documentazione fornita dalla società al sin dal 05.03.2020, e tantomeno è stata documentata da quest'ultimo Parte_1
(o è stato da lui richiesto di provare in altro modo, come di seguito anche si dirà) l'esistenza di altri
7 formulari (eventualmente) differenti, fornitigli dalla società e in tesi non idonei (cfr. ancora doc. 7 cit. fasc. opposta).
Ed altresì, in tali formulari, depositati dalla emerge la specifica indicazione non soltanto CP_1 della data in cui è stata effettuata la prestazione di carico e trasporto a discarica dei materiali, ma anche del loro peso, delle caratteristiche, del codice europeo, dello stato fisico degli stessi e della loro destinazione, e ciò vale a privare di ogni fondatezza la generica contestazione sollevata dal Parte_1 stando sempre alla sua “cronistoria descrittiva”, in merito al contenuto di tale documentazione, contestazione che oltretutto non è provato sia stata effettivamente formulata, originariamente, dall'opponente (non avendo quest'ultimo dimostrato o richiesto di dimostrare alcunché a tal proposito, a fronte delle allegazioni specificamente operate dalla el suo ricorso monitorio e nella comparsa CP_1 di costituzione), riferita confusamente, nell'anzidetta “cronistoria”, dapprima all'assenza di una indicazione del “peso” e/o della descrizione del tipo di materiale e, dipoi, soltanto a una mera
“mancanza del peso scritto in q.li relativo al materiale scaricato”, oltre che all'omessa trasmissione da parte dell'opposta di “copia conforme all'originale dei documenti”, e in alcun modo giustificata, inoltre, dal
[...] sotto il profilo della rilevanza che simili asserite mancanze avrebbero assunto rispetto all'esatta Pt_1 esecuzione della prestazione, tanto più in considerazione di quanto sopra già evidenziato circa l'identità dei formulari già trasmessi al predetto nel marzo 2020 e di quelli recapitatigli dall'opposta nel novembre 2020 e da lui ritenuti idonei (cfr. ancora doc. 7, e “cronistoria descrittiva” cit.).
In secondo luogo, anche ove fosse risultato mancante un invio della documentazione in parola prima del novembre 2020, vi è poi da osservare che ciò non sarebbe valso, comunque, a legittimare un'eccezione quale quella genericamente sollevata dal a fondamento della sua opposizione, Parte_1 volta a sentire denegata la debenza in capo alla ell'intero saldo del corrispettivo. CP_1
Infatti, si è anticipato che l'eccezione d'inadempimento deve essere sempre esercitata in conformità con il limite della buona fede oggettiva, ai sensi degli artt. 1460 e 1375 c.c., e non si vede come possa considerarsi conforme a tale limite il contegno tenuto nella specie dall'opponente, il quale, a fronte di un'esecuzione dei lavori che non è contestato (se non genericamente, e dunque inammissibilmente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) sia stata posta in essere dalla ha sostanzialmente CP_1 preteso (stando a quanto da lui stesso opinato) di non versarle alcun importo rispetto al saldo dovutole di € 11.000,00, così come concordato con la scrittura del 23.12.2019, sul solo assunto che non sarebbe stata fornita dalla stessa una compiuta documentazione inerente il trasporto a discarica dei materiali, materiali che, tuttavia, è pacifico (in assenza di concrete e specifiche contestazioni del Parte_1 siano stati pur sempre materialmente asportati dal vigneto dalla società e debitamente accompagnati dalla relativa documentazione, di cui l'opponente risulta avere lamentato un'asserita incompletezza (neanche richiamata, oltretutto, nei suoi scritti difensivi, ma riportata soltanto nella sua “cronologia descrittiva”) per elementi che non è dato comprendere (in difetto di chiare e serie deduzioni dell'onerato) quali sarebbero stati in concreto ed in quali termini sarebbero valsi a far ritenere l'attività della on esattamente espletata sino al novembre 2020. CP_1
Né può trascurarsi, inoltre, di considerare sotto ulteriore profilo che l'opposta ha specificamente allegato sin dal suo ricorso che il non abbia affatto lamentato inizialmente, a fronte della Parte_1 richiesta di pagamento del saldo, una mancata ultimazione delle lavorazioni, ma abbia al contrario richiesto alla società e, per essa, ai suoi legali, di poterne dilazionare il versamento, e tali allegazioni, supportate anche documentalmente dalla non sono state in alcun modo contestate dall'opponente, CP_1 né sono state da lui superate con la dimostrazione di avere, effettivamente, lamentato alla società sin da febbraio/marzo 2020 una “mancata ultimazione” dei “lavori” e/o un'inidoneità dei formulari dei rifiuti già inviatagli, così come poi da lui sostenuto nel novembre 2020 (cfr. pag.
3-5 ricorso monitorio, nonché ancora doc. 6 e ss. fasc. opposta).
In coerenza con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, anche tale rilievo contribuisce pertanto a far escludere che il contegno assunto dal sia stato conforme al canone di buona Parte_1 fede, valendo anch'esso a far ritenere, alla luce di quanto precede, che l'omesso pagamento del saldo
8 sia stato piuttosto il risultato di una volontà di dilazionarne il compimento per reperire la necessaria provvista e non già la conseguenza di un inadempimento della società rispetto all'impegno assunto con la scrittura del 23.12.2019, inadempimento rimasto assolutamente indefinito nelle stesse prospettazioni dell'opponente.
Ed infine, considerato il richiamo che il risulta avere effettuato alle richieste di prova Parte_1 per interrogatorio formale e testimoniale con la memoria non autorizzata depositata telematicamente il 14.06.2024, deve richiamarsi e confermarsi quanto è stato già rilevato con l'ordinanza istruttoria del 18.10.2022, non essendo stata ammissibilmente avanzata, a ben vedere, alcuna istanza di prova orale nell'atto di opposizione mediante l'articolazione di capitoli di prova separati e specifici o, quantomeno, con un richiamo a circostanze già capitolate nella narrativa dell'atto stesso, quest'ultimo neppure strutturato, nella specie, con l'indicazione di puntuali e specifiche circostanze in fatto indicate in periodi separati e numerati, come tali suscettibili di essere considerati alla stregua di capitoli di prova orale (si v. pag. 5 atto d'opposizione e, nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. 12292/2011, secondo cui “Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova”).
Di contro, la “nota d'udienza” presentata dall'opponente soltanto in data 04.10.2022, successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., nell'ambito della quale lo stesso risulta avere avanzato istanza di interrogatorio formale e prova testimoniale sui capitoli ivi formulati, deve ritenersi, evidentemente, tardiva là dove ha preteso di introdurre istanze di prova costituenda oltre il maturare delle cd. preclusioni istruttorie, così come già evidenziato con l'ordinanza del 18.10.2022 e, in ogni caso, è del tutto evidente che le circostanze capitolate in tale “nota d'udienza” si presentino manifestamente generiche, donde la loro inammissibilità anche per tale via.
Tenuto conto di quanto precede, l'eccezione di inadempimento spiegata dall'opponente nei confronti delle deve essere, dunque, respinta, essendo al contrario senz'altro dovuto a CP_1 quest'ultima, a fronte del completamento dei lavori alla data dell'11.02.2020, il pagamento richiesto di
€ 11.000,00, quale saldo del corrispettivo concordato.
Va poi disattesa, sotto ulteriore profilo, la pretesa del volta ad ottenere il Parte_1 riconoscimento del suo diritto alla penale contrattuale e la compensazione del relativo importo con quanto dovuto all'opposta per il saldo del compenso.
Invero, per un verso, deve escludersi che sussista un diritto dell'opponente a tale penale in assenza di un serio ed effettivo inadempimento da lui allegato a carico della non essendo CP_1 revocabile in dubbio che anche ai fini dell'accertamento di un simile diritto gravi sul contraente l'onere di allegare, anzitutto, quale sarebbe stata l'inadempienza perpetrata dalla sua controparte, idonea a giustificare a termini di contratto l'applicazione della penale.
Per altro verso, si è già evidenziato che la scrittura del 23.12.2019 ha previsto che la penale giornaliera dovesse applicarsi, per la verità, “…per ogni giorno di lavoro oltre tale scadenza”, il che conduce in ogni caso a far escludere che la sua operatività sia stata pattuita dai contraenti anche per l'eventualità in cui non fossero stati trasmessi dall'opposta i documenti inerenti il trasporto a discarica dei rifiuti, essendone stata la debenza ancorata, per l'appunto, ai giorni di ritardo nel completamento materiale delle lavorazioni e non già anche all'invio di documentazione ad opera della Di guisa CP_1 che, tenuto conto che deve ritenersi acclarato, per quanto detto, che i lavori siano stati concretamente ultimati da quest'ultima già in data 11.02.2020, come da formulari e fatturazione rilasciata a quest'ultima dal terzo Menfer S.r.l. relativi al carico e trasporto a destinazione dei rifiuti del 24.01.2020, ne consegue che è vieppiù da escludere che competa al alcun importo a titolo di penale. Parte_1
L'opposizione è quindi respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9 Le spese del presente giudizio d'opposizione vanno infine poste a carico dell'opponente, stante la sua soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della lite (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e con l'applicazione per la quantificazione dei compensi dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo così come modificato da ultimo con il D.M. 147/2022 (si v. in proposito, art. 6 di tale decreto, nonché già Cass. civ. 17577/2018), salva la riduzione al 50% per la fase istruttoria e quella decisionale, giustificata dalla natura documentale della causa e dalla più ridotta attività difensiva resasi necessaria in fase conclusiva a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi, il tutto oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e a iva e cpa come legge e con distrazione di tali somme in favore degli avv.ti Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli, in solido, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1856/2021, emesso da questo Tribunale in favore della in data Controparte_1
04.08.2021;
- Condanna al rimborso delle spese del presente giudizio d'opposizione in Parte_1 favore della ex art. 91 c.p.c., che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dei difensori di quest'ultima, avv.ti Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli, in solido, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Velletri in data 03.08.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6607/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 30.01.2025, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e successivi giorni venti per memorie di replica,
tra
(CF. , rappresentato e difeso dall'avv.to Lucio Angius Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Civita Castellana (VT), alla via Falisca n. 25/a, come in atti;
parte opponente e
(CF. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma (RM), alla via del Tibet n. 41, come in atti;
parte opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti pecuniari. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 30.01.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1856/2021, emesso da questo Tribunale in data 04.08.2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della (nel prosieguo, Controparte_1 per brevità, solo “ ) della somma di € 11.000,00, oltre interessi come da ricorso monitorio e spese CP_1 della procedura, chiedendo: “…previa immediata revoca e/o sospensione della provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte, al decreto ingiuntivo n.1846/2021 e pedissequo precetto, revocarsi l'impugnato decreto perché infondato in fatto e diritto attese le causali tutte suesposte. Determinarsi comunque l'ammontare delle penali dovute all'opponente nella misura di € 100,00 giornaliere dal 29.02.2020, da compensarsi comunque con il credito dell'opposta. Il tutto con il favore delle spese e competenze di lite;
in subordine con loro integrale compensazione”.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in sintesi: che la pretesa creditoria Parte_1 dell'opposta è stata da questa azionata sul presupposto di “…un presunto debito del a favore Parte_1 della conseguente ad un obbligo assunto dal medesimo verso quest'ultima per alcuni lavori ad essa CP_1 commessi nel marzo 2018 di estirpazione di un vigneto di proprietà di tal sito nel comune di Persona_1
Albano Laziale, frazione di Cecchina, per il prezzo concordato di € 30.000,00, oltre iva, a fronte del quale il
[...] aveva versato n.2 acconti di € 11.000,00 cd., rimanendo debitore del residuo importo di € 11.000,00, iva Pt_1 inclusa”; che, peraltro, la ricostruzione dei fatti operata dalla la quale ha sostenuto che le sarebbe CP_1
1 ancora dovuto il pagamento di tale residuo importo, non corrisponde esattamente al vero;
che, in primo luogo, “…la problematica sollevata dalla opposta sulla qualifica dell'opponente (committente dei lavori di estirpazione del vigneto dell' ovvero di direttore dei lavori) è del tutto strumentale, atteso che, Per_1
l'intervento del OM. nell'una o nell'altra veste derivava dall'incarico a lui dato dal proprietario del Parte_1 vigneto sig. di eseguire detti lavori tramite apposita ditta individuata nella Al Persona_1 CP_1 riguardo va detto che attesa la qualifica tecnico-professionale del OM. il suo compito non era soltanto Parte_1 quello di pagare il prezzo concordato di € 30.000,00, ma altresì quello di verificare l'andamento dei lavori stessi nell'interesse del proprietario, cioè che questi fossero eseguiti a regola d'arte e consegnati nei tempi convenuti (tempo di esecuzione stimato 60 gg.data fattura)”; che l'incarico è stato conferito pacificamente alla el CP_1 marzo 2018 e alla data del 23.12.2019, allorché è stata sottoscritta la scrittura relativa allo stato lavori, le lavorazioni non erano state ancora ultimate né erano state eseguite a regola d'arte, sicché nella scrittura suddetta sono stati stabiliti “…gli obblighi di esecuzione e completamento dei lavori a carico della CP_1
(entro il 29.02.2020) e quelli a carico del OM (obbligo di un sopralluogo congiunto e redazione
[...] Parte_1 del verbale di corretta esecuzione dei lavori “dal quale entro 15 gg, si impegna al saldo delle spettanze”)”; che
“…sta di fatto che, addirittura, alla data del 2.11.2020 i lavori non erano stati ancora ultimati, soltanto in data 11.11.2020 tramite pec inviata dall'Avv. Gianluca Fedeli per conto dell' venivano fornite al CP_1 [...] copia scannerizzata dei formulari completi di pesi e fattura dei materiali smaltiti a discarica autorizzata”; Pt_1 che, quindi, ha fatto seguito a tale documentazione la comunicazione del circa l'invio della Parte_1 certificazione di regolare esecuzione dei lavori, unitamente al calcolo dei giorni di ritardo, certificazione che è stata redatta, in particolare, in data 25.11.2020 con l'intervento dell ma in assenza del Per_1
, rappresentante della il quale non si è presentato sebbene ritualmente convocato;
Persona_2 CP_1 che è evidente, pertanto, che la fattispecie si “colloca” nell'ambito dell'art. 1460 c.c., “…essendo sicuramente inadempiente l' tenuto conto dei tempi d'esecuzione dei lavori e delle relative modalità, CP_1 difformi da quanto precedentemente convenuto dalle parti. Né il De LI avrebbe potuto procedere al pagamento della terza rata senza vedersi riconosciuta la penale pattuita di € 100,00 giornaliere a fronte dei tempi di ritardo dal 29.02.2020 in poi, da compensarsi con il residuo importo dovuto di € 11.000,00”; che il ricorso alla procedura monitoria da parte della è dunque “…immotivato ed infondato, né sussiste l'ipotesi di cui CP_1 all'art.642 c.p.c. non essendo il credito azionato dall'opposta, certo, liquido ed esigibile, ma tutto da accertare”.
Si è costituita in giudizio la contestando l'opposizione e deducendo, in sintesi: che nel CP_1 marzo 2018 il le ha conferito l'incarico di procedere a lavori di estirpazione del vigneto di Parte_1 proprietà di , situato nel Comune di Albano Laziale, frazione Cecchina, concordando Persona_1 un importo complessivo pari a € 30.000,00 oltre iva e, contestualmente, è stata emessa la fattura n. 4 del 19.03.2018, di importo pari a € 11.000,00 iva inclusa, che l'odierno opponente ha saldato regolarmente, essendo evidentemente quest'ultimo il committente dei lavori, in quanto intermediario della cessione delle relative quote di impianto dei diritti di vigneto tra il proprietario e un terzo soggetto;
Per_1 che pagata dal anche la seconda fattura n. 20/2018, dell'ottobre 2018, di importo pari a € Parte_1
11.000,00 i.i., all'esito dei lavori di estirpazione è poi accaduto che la a emesso l'ultima fattura, n. CP_1
3 del 12.03.2019, per il residuo dovutole di € 11.000,00 i.i., ma tale fattura non è stata pagata e in data 23.12.2019, presso il vigneto di proprietà dell si è svolto un incontro alla presenza di Per_1 quest'ultimo, del in rappresentanza della e del autonomamente Persona_2 CP_1 Parte_1 qualificatosi in quell'occasione come direttore dei lavori, nonostante che nessuno gli abbia mai conferito un simile incarico ed essendo quest'ultimo incompatibile con il suo ruolo di committente dei lavori;
che all'esito di tale incontro, dopo aver constatato che il lavoro di estirpazione del vigneto non era stato completato a regola d'arte, è stato convenuto che la provvedesse al carico e trasporto a discarica CP_1 di tutti i pali in cemento di testata per circa 150 quintali e che l'ultimazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 29.02.2020, con la previsione per ogni giorno di ritardo di una penale di € 100,00, mentre una volta ultimati i lavori il avrebbe dovuto effettuare un secondo Parte_1 sopralluogo congiunto e redigere un verbale di corretta esecuzione;
che in data 11.02.2020 e, dunque, ben prima della scadenza del termine concordato, l'odierna opposta ha comunicato l'avvenuta
2 esecuzione delle lavorazioni e richiesto il pagamento del saldo, mentre l'opponente, ricevuta la comunicazione, non la ha convocata per il suddetto sopralluogo, talché è da tale momento che va fatto decorrere il termine di quindici giorni concordato nella scrittura trascorso inutilmente il quale il debitore deve considerarsi in mora;
che, inoltre, in data 05.03.2020, a riprova della corretta ultimazione dei lavori, la ha inviato al le bolle di smaltimento dei materiali e la relativa fattura, a CP_1 Parte_1 dimostrazione dell'effettuato smaltimento e trasporto a discarica dei rifiuti, con indicazione delle date, dei quantitativi del carico trasportato e del codice CER 170904 indicato nelle bolle, che è quello di riferimento per i paloni di cemento (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contenenti sostanze pericolose); che, ciò nonostante, il si è rifiutato di procedere al Parte_1 pagamento del saldo, non riscontrando i continui solleciti dell'opposta e, a seguito dell'intervento del difensore incaricato dalla l'opponente ha rappresentato nel maggio 2020 di essere in attesa CP_1 dell'incontro con gli acquirenti delle quote di reimpianto del vigneto per poter incassare da loro quanto dovutogli e conseguentemente saldare la società, la quale ha poi manifestato, quindi, la sua disponibilità ad accettare una rateizzazione del pagamento richiestale dal come da Parte_1 comunicazione del 19.08.2020, con tre rate scadenti sino al 28.02.2021, previo rilascio di altrettanti titoli cambiari aventi medesima scadenza ed importo, proponendo altresì un incontro nel successivo mese di settembre 2020; che il non ha fornito però alcun riscontro a tale missiva, né alla successiva Parte_1 del 03.09.2020, ed il 29.10.2020 è stata pertanto inviata al medesimo dai legali della una formale CP_1 costituzione in mora, alla quale l'opponente ha a tal punto risposto con una propria comunicazione del 02.11.2020 ove ha fornito una personale ricostruzione dei fatti e richiesto di ricevere documentazione ritenuta necessaria per redigere il verbale di ultimazione dei lavori, talché con successiva missiva dell'11.11.2020 la a mezzo dei suoi legali, contestata tale ricostruzione, ha nuovamente allegato CP_1
i documenti suindicati già trasmessi al nel marzo 2020, inerenti il trasporto a discarica del Parte_1 materiale presente nel vigneto di proprietà dell' che, conseguentemente, è stato depositato Per_1 il ricorso monitorio da parte dell'opposta, mentre l'opposizione spiegata dal appare Parte_1 assolutamente inveritiera, lacunosa e finalizzata esclusivamente ad eludere la corresponsione del saldo dovuto per i lavori commissionati;
che, infatti, è documentato che la ha adempiuto in termini CP_1 all'accordo del 23.12.2019, completando con lo smaltimento dei materiali del 24.01.2020 l'attività che doveva terminare entro la data del 29.02.2020, ben prima della scadenza concordata, e nonostante il Par ngelis sia stato a conoscenza di ciò, avendo ricevuto la missiva della ell'11.02.2020 recante CP_1 la comunicazione dell'ultimazione dei lavori e dello smaltimento dei materiali in discarica, non è stato da lui effettuato un sopralluogo congiunto;
che, d'altra parte, lo stesso ha rappresentato in Parte_1 fase stragiudiziale al difensore della on di essere in attesa dell'ultimazione dei lavori, come poi CP_1 sostenuto, ma di avere necessità di tempo per versare il dovuto, chiedendo il dilazionamento del pagamento, che nei fatti ha invece tentato di eludere e che non ha poi più effettuato.
Queste le conclusioni rassegnate dall'opposta nella sua comparsa di costituzione: “…CHIEDE che il Giudice adito: a) rigetti preliminarmente la richiesta di revoca e/o sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
b) confermi il decreto ingiuntivo opposto dichiarando in ogni caso la debenza a carico del OMetra della somma di € 11.000,00 oltre interessi e spese della procedura come liquidate nel decreto Parte_1 ingiuntivo opposto. …Con condanna della controparte al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Alla prima udienza, disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo con provvedimento reso in pari data ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sono stati poi concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ma alcuna memoria è stata depositata dal entro tali Parte_1 termini, mentre la sola opposta ha presentato una memoria nel termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.
La causa è stata quindi istruita in via documentale e, rilevata l'assenza di istanze di prova costituenda ammissibilmente articolate dall'opponente, come da provvedimento reso all'udienza fissata per le determinazioni istruttorie, il fascicolo è stato successivamente rinviato per la precisazione delle conclusioni, incombente per il quale è stata fissata, da ultimo, l'udienza del 30.01.2025, così come
3 da decreto adottato fuori udienza in data 19.06.2024, comunicato a cura della Cancelleria in pari data ai difensori di entrambe le parti, come in atti.
A tale udienza, comparsa la sola parte opposta, sono state pertanto precisate le conclusioni (per le quali l'opposta si è riportata, in particolare, agli scritti difensivi depositati) e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile).
Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, il giudizio viene deciso come segue.
L'opposizione spiegata dal è infondata e deve essere pertanto respinta per i motivi Parte_1 che si vengono ad illustrare.
Costituisce anzitutto circostanza pacifica che nel marzo 2018 la sia stata incaricata CP_1 dall'opponente di provvedere all'esecuzione di lavori di estirpazione del vigneto di proprietà del terzo verso il pagamento di un corrispettivo concordato di € 30.000,00 oltre iva. Persona_1
Per quanto il nell'ambito della scrittura privata stipulata inter partes in data Parte_1
23.12.2019, si sia qualificato come “direttore dei lavori”, è stato infatti allegato anche dal medesimo, nell'atto di opposizione, che sia stato proprio il ad avere individuato la società opposta per Parte_1
l'esecuzione dei lavori dei quali il primo aveva ricevuto incarico dall e che sempre il Per_1 [...] dovesse versare alla predetta il prezzo concordato di € 30.000,00, previa verifica della corretta Pt_1 esecuzione delle lavorazioni anche nell'interesse del proprietario dell'area (si v. pag. 3 dell'atto di opposizione, ove si legge che “…l'intervento del OM. nell'una o nell'altra veste derivava Parte_1 dall'incarico a lui dato dal proprietario del vigneto sig. di eseguire detti lavori tramite apposita Persona_1 ditta individuata nella Al riguardo va detto che attesa la qualifica tecnico-professionale del OM. CP_1
il suo compito non era soltanto quello di pagare il prezzo concordato di € 30.000,00, ma altresì quello Parte_1 di verificare l'andamento dei lavori stessi…”; cfr. inoltre, doc. 1, 2, 3 fasc. opposta, recate copia delle fatture nn. 4/2018 e 20/2018, già emesse dalla a carico del per i primi due pagamenti di € CP_1 Parte_1
11.000,00 ciascuno, i.i., e il relativo pagamento effettuato in favore della società da quest'ultimo).
La circostanza che sia stato proprio l'opponente ad avere instaurato con la il rapporto di CP_1 cui trattasi, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di estirpazione verso il pagamento dell'anzidetto corrispettivo, emerge inoltre dalla scrittura suindicata del 23.12.2019, ove è infatti il ad Parte_1 essersi impegnato al pagamento alla società del saldo ancora dovutole a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni (cfr. doc. 5 fasc. opposta;
si v. inoltre, l'analogo documento denominato “scrittura privata”, fasc. opponente).
Per quel che attiene i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione da parte della CP_1 risulta poi da una disamina della suddetta scrittura che, in effetti, alla data del 23.12.2019, il lavoro espletato da quest'ultima non fosse stato ancora completato a regola d'arte e che, pertanto, il
[...]
, nella sua (pacifica) qualità di rappresentante della società, si sia impegnato ad ultimarlo, Per_2 con l'obbligo assunto di procedere “…al carico e trasporto a discarica di tutti i pali in cemento di testata per circa q.li 150” e “…a smaltire i residui mediante scavo su localizzazione stessa dell'azienda, e alla ultimazione dei lavori entro e non oltre il 29/02/2020”, in difetto venendo prevista l'applicazione di una penale di € 100,00
“…per ogni giorno di lavoro oltre tale scadenza”. Per parte sua, il oltre ad impegnarsi al saldo Parte_1 delle spettanze, si è invece obbligato “…al momento dell'ultimazione dei lavori a fare un secondo sopralluogo congiunto e redazione del verbale di corretta esecuzione dei lavori, …entro 15 gg.” (cfr. doc. 5 cit.).
Ebbene, ciò posto, osserva il giudicante che è risultato acclarato che già in data 11.02.2020 la bbia comunicato all'opponente di avere ultimato i lavori in ottemperanza alla suddetta scrittura CP_1
e richiesto, dunque, il pagamento del residuo dovutole, con una missiva inviatagli in tale data, richiamata e prodotta dall'opposta sin dalla fase monitoria e la cui ricezione non è stata specificamente contestata dal il quale risulta avere, anzi, riconosciuto di averla ricevuta, come si evince Parte_1 dalla “cronologia descrittiva riguardante i lavori di estirpazione” da lui stesso redatta e depositata in allegato all'atto di opposizione (cfr. “cronistoria fatti”, fasc. opponente, ove si legge che “…Ricevo mail da il giorno 11/02/2020 la quale afferma che i lavori sono ultimati e ne chiede il saldo…”, nonché doc. 6 Pt_2 fasc. opposta).
4 Pur a fronte di tale tempestiva comunicazione, che è acclarato sia stata recapitata al Parte_1 non risulta però che quest'ultimo abbia poi provveduto a convocare la società onde procedere al pattuito sopralluogo congiunto dei lavori, emergendo al contrario, sempre dalla suddetta “cronologia descrittiva” da lui prodotta con l'atto introduttivo, soltanto che l'opponente avrebbe “…sentito il proprietario Sig.
e che “…rispondo lo stesso giorno tramite mail che i lavori non sono ancora ultimati come da verbale Per_1 concordato”, e ciò, peraltro, senza che sia stato anche solo allegato dal medesimo perché ed in quali termini i lavori non potessero considerarsi, a suo dire, “ancora ultimati”, alcunché risultando al riguardo neanche nella suindicata “cronologia descrittiva” (cfr. “cronistoria fatti” cit., fasc. opponente).
Inoltre, costituisce dato altrettanto pacifico - per averlo riconosciuto anche il nella Parte_1 già citata “cronologia” - che in data 05.03.2020 siano stati trasmessi dall'opposta i formulari di identificazione dei rifiuti da quest'ultima asportati dai luoghi in conformità con l'impegno assunto con la scrittura del 23.12.2019 e nulla di concreto e specifico è stato allegato, anche qui, dall'opponente onde sostenere l'eccezione d'inadempimento da lui sollevata con l'atto introduttivo, in particolare per non essere stati, a suo dire, “i lavori…ancora ultimati” alla data del 02.11.2020, non avendo il Parte_1 dedotto alcunché a proposito delle opere rimaste eventualmente incompiute, così come anche in merito a una concreta ed effettiva diversità tra i formulari dei rifiuti che, è pacifico, gli siano stati già inviati dalla l 05.03.2020 e quelli successivamente ritrasmessi da quest'ultima in data 11.11.2020, come CP_1 da comunicazione effettuata a tal punto dalla società a mezzo dei suoi legali (cfr. doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12 fasc. opposta).
Ora, a fronte dei superiori rilievi, occorre rammentare che, per quanto la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempo chiarito (si v. per tutte, Cass. civ. sez. un. 13533/2001) che non è onere del creditore che lamenti l'inadempimento del debitore - se del caso, come nella specie, mediante eccezione di adempimento ex art. 1460 c.c. - di dimostrare tale inadempimento, spettando al contrario all'obbligato di provare di avere esattamente eseguito la prestazione dovuta, tuttavia, è stato al contempo osservato che il creditore è onerato quantomeno di allegare quale sia l'inadempienza addebitata alla controparte, indicando con una certa specificità e determinatezza quale inadempimento quest'ultima avrebbe, a suo dire, posto in essere, onere che si colloca altresì, all'evidenza, in uno stadio antecedente e prodromico rispetto a quello di contestazione, oltre che di prova, che incombe sul debitore.
In particolare, è stato condivisibilmente osservato che “…l'inadempimento non deve essere provato da chi lo adduce …ma deve comunque essere "vestito" in tale adduzione, ovvero non può rappresentarsi in un senso astratto, bensì deve essere identificato in modo concreto…”, e ciò tenuto conto che “…si rientra, a ben guardare, nella questione, generale in quanto applicabile ad ogni pretesa esercitata in un ambito processuale, della specificità: chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto …e così anche …quando sotto il profilo di diritto l'azione esercitata concerne un inadempimento contrattuale, sotto il profilo del fatto l'attore è gravato dell'onere dell'allegazione che concretizzi il lamentato inadempimento…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6618/2018, con affermazioni di principio che, evidentemente, valgono tal quali anche con riferimento alla posizione del creditore che venga convenuto in giudizio dal debitore per il pagamento del corrispettivo ed intenda eccepire all'obbligato l'inadempimento della prestazione, onde sottrarsi a tale pagamento).
Colui che lamenta un inadempimento non può limitarsi, così, a contestare un inadempimento
“tout court”, ma deve individuarlo in maniera puntuale e concreta, essendo onerato di indicare
“…anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione” (cfr. più di recente, Cass. civ. 10141/2021; si v. inoltre, già Cass. sez. un. 13533/01 cit., ove pure è stato precisato per la verità che, per quanto il creditore abbia soltanto l'onere di dimostrare la fonte del suo diritto ex artt. 2697 co. 1 e 1218 c.c., limitandosi, per il resto, anche solo ad allegarne l'inadempimento, nondimeno, non può considerarsi sufficiente, a tale fine, la mera denuncia di un
5 inadempimento qualsiasi, essendo necessario che lo stesso indichi, innanzi tutto, in che cosa quest'ultimo sia in concreto consistito).
Inoltre, anche ove vi sia stato un inadempimento, che un contraente abbia addebitato alla controparte con un'allegazione concreta e specifica e di cui quest'ultima non abbia dimostrato l'insussistenza ex artt. 2697 co. 2 e 1218 c.c., è noto che l'art. 1460 c.c. consente, comunque, a colui che abbia subìto tale inadempienza di rifiutare di eseguire la propria prestazione soltanto alla condizione che tale rifiuto sia conforme al principio di buona fede oggettiva, “…il che significa che non può essere arbitrario o pretestuoso ma deve uniformarsi al criterio di proporzionalità, atteso che il vincolo contrattuale impone ai contraenti, in ogni circostanza, di adottare comportamenti tali da non compromettere l'interesse dell'altro al conseguimento dell'utilità che egli intendeva perseguire attraverso il contratto” (cfr. da ultimo, Cass. civ. 14030/2025; nel medesimo senso, si v. inoltre Cass. civ. 4134/2025, ed ulteriore pregressa giurisprudenza, ivi menzionata).
In particolare, al fine di verificare se l'eccezione d'inadempimento sia o meno contraria a buona fede, occorre considerare le circostanze del caso concreto, così come previsto dall'art. 1460 cit., e il concetto di buona fede deve essere inteso non in senso soggettivo, ma oggettivo, “…cioè deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune”, verificando se l'inadempienza ascritta alla controparte abbia apprezzabilmente influito sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto e abbia perciò legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento ad opera dell'altra parte. In questo senso, in particolare, “…Il rifiuto del pagamento integrale delle spettanze è conforme a buona fede nell'ipotesi in cui la prestazione non abbia alcuna utilità ed impedisca del tutto il godimento integrale del bene o nell'ipotesi in cui il committente non abbia tratto alcun vantaggio oppure quando la prestazione sia priva di qualunque utilità” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 36295/2023).
Tenuto conto di tale limite, è stato più volte affermato, dunque, dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di reciproche accuse di inadempimento, la domanda di una parte e l'eccezione di inadempimento dell'altra “…devono essere valutate confrontando le condotte delle parti” e che “…in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (cfr. Cass. 14030/25 cit.; si v. inoltre, tra le molte, già Cass. civ. 153/2014, secondo cui “…nel caso di contratti con prestazioni corrispettive, ove venga proposta dalla parte l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse
…per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2…”).
Ed ancora, nel verificare l'esistenza della buona fede di cui all'art. 1460 cit., la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “…la valutazione va effettuata con riferimento al momento in cui l'eccezione è stata sollevata …e che nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede assume importanza non secondaria che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto alla controparte solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la spontanea esecuzione del contratto” (cfr. ancora Cass. 36295/23 cit.).
Con riferimento al caso che occupa, posta l'incontroversa instaurazione del rapporto tra gli odierni contendenti e la pretesa azionata dalla in base a tale rapporto, volta ad ottenere il CP_1 pagamento del saldo del corrispettivo dovutole, pacificamente pari a € 11.000,00, non può di certo ritenersi, per contro, che il abbia soddisfatto il proprio onere di dedurre e di illustrare in Parte_1 che cosa sarebbe in concreto consistito l'inadempimento dell'opposta, da lui frapposto quale ragione dell'omesso versamento del compenso ad essa spettante.
6 Come si è anticipato, è agevole rilevare difatti, scorrendo l'atto d'opposizione, che alcuna indicazione seria e specifica è stata effettuata dal predetto in merito al perché le lavorazioni commissionate alla società e concordate, da ultimo, con quest'ultima con la scrittura del 23.12.2019 si sarebbero rivelate ancora, a suo dire, “non ultimate” alla data del 02.11.2020, presentandosi le allegazioni avanzate sul punto dall'opponente assolutamente astratte e generiche, né essendo state meglio specificate, poi, avvalendosi del primo termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
D'altro canto, per quanto il non abbia allegato alcunché nell'atto di opposizione a Parte_1 proposito della comunicazione già inviatagli dalla sin dall'11.02.2020 in ordine all'avvenuta CP_1 ultimazione delle opere, costituisce dato pacifico, come si è visto, che tale comunicazione sia stata ricevuta dall'opponente e, ciò nonostante, non risulta che alla stessa sia poi seguita una convocazione da parte di quest'ultimo di un incontro congiunto sul posto, onde procedere così, nel contraddittorio con la al sopralluogo e alla verifica dell'avvenuta esecuzione dei lavori, in conformità con quanto CP_1 pattuito con la scrittura del 23.12.2019, di certo non bastando al riguardo il solo assunto avanzato dal in maniera altrettanto astratta e generica (e, per di più, nemmeno formulato nei suoi scritti Parte_1 difensivi, bensì rimesso soltanto all'anzidetta “cronologia descrittiva”) di avere egli “…sentito il proprietario Sig. e risposto “…lo stesso giorno tramite mail che i lavori non sono ancora ultimati Per_1 come da verbale concordato” (si v. ancora “cronistoria fatti” cit. fasc. opponente).
A fronte dell'assoluta genericità delle deduzioni operate dall'opponente, non può pertanto darsi seguito all'eccezione d'inadempimento da lui sollevata con riferimento a tale profilo, atteso che tale eccezione avrebbe imposto al medesimo di indicare - lo si ripete - perché e in quali termini la prestazione non sarebbe risultata completata dalla società nei modi e nei termini concordati come da scrittura del 23.12.2019 e, tantomeno, come si dirà, merita alcun pregio la sua pretesa di fondare su tale non meglio specificata “mancata ultimazione dei lavori” la debenza della penale giornaliera prevista dalla scrittura del 23.12.2019, mancandone, all'evidenza, persino la prospettazione di uno dei necessari elementi costitutivi.
Non può avere inoltre miglior sorte l'ulteriore assunto del De LI inerente l'avvenuta trasmissione di idonei formulari di identificazione dei rifiuti da parte della soltanto in data CP_1
11.11.2020, nemmeno quest'ultimo valendo a giustificare la sua eccezione d'inadempimento.
Ed invero, in primo luogo, si è detto che deve ritenersi circostanza acclarata (si v. ancora
“cronistoria fatti” cit.) che l'opponente ha ricevuto dall'opposta copia dei formulari sin dal 05.03.2020 e, sebbene il primo abbia sostenuto che i documenti inizialmente fornitigli non avrebbero riportato
“peso” e/o “tipologia” dei rifiuti - come si evince, peraltro, nella sua sola pretesa “cronologia descrittiva”
- ovvero - come pure dedotto in tale “cronologia” - il “peso scritto in q.li relativo al materiale scaricato” e una “copia conforme all'originale”, vi è da osservare che è stato allegato dalla in dal suo ricorso che CP_1
i formulari inviati al siano sempre stati i medesimi, essendo stati dapprima trasmessi a Parte_1 quest'ultimo il 05.03.2020 e, successivamente, tal quali in data 11.11.2020, allorché è stato inviato all'opponente, a mezzo dei difensori incaricati dalla società, un formale atto di costituzione in mora (cfr. ancora ”cronologia descrittiva” cit., fasc. opponente, nonché doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12 fasc.).
A fronte delle specifiche prospettazioni e dei documenti offerti dall'opposta, sin dalla fase d'ingiunzione, si ritiene pertanto che sarebbe stato senz'altro onere del ai sensi dell'art. 115 Parte_1
c.p.c., prendere specifica posizione su di essi ed indicare, prima ancora che dimostrare, in maniera seria e concreta, se e per quali ragioni i formulari a lui già inviati in data 05.03.2020 non potessero dirsi realmente adeguati allo scopo e perché tali siano risultati, invece, quelli (nuovamente) inviatigli dalla società, a mezzo dei propri legali, con la missiva dell'11.11.2020.
D'altro canto, risulta per tabulas che i formulari forniti dalla iano stati alla stessa rilasciati CP_1 dalla Menfer S.r.l. in data 24.01.2020, allorché è stato effettuato il carico e trasporto a discarica dei rifiuti, il che contribuisce ulteriormente a far ritenere che sempre e soltanto questa sia stata la documentazione fornita dalla società al sin dal 05.03.2020, e tantomeno è stata documentata da quest'ultimo Parte_1
(o è stato da lui richiesto di provare in altro modo, come di seguito anche si dirà) l'esistenza di altri
7 formulari (eventualmente) differenti, fornitigli dalla società e in tesi non idonei (cfr. ancora doc. 7 cit. fasc. opposta).
Ed altresì, in tali formulari, depositati dalla emerge la specifica indicazione non soltanto CP_1 della data in cui è stata effettuata la prestazione di carico e trasporto a discarica dei materiali, ma anche del loro peso, delle caratteristiche, del codice europeo, dello stato fisico degli stessi e della loro destinazione, e ciò vale a privare di ogni fondatezza la generica contestazione sollevata dal Parte_1 stando sempre alla sua “cronistoria descrittiva”, in merito al contenuto di tale documentazione, contestazione che oltretutto non è provato sia stata effettivamente formulata, originariamente, dall'opponente (non avendo quest'ultimo dimostrato o richiesto di dimostrare alcunché a tal proposito, a fronte delle allegazioni specificamente operate dalla el suo ricorso monitorio e nella comparsa CP_1 di costituzione), riferita confusamente, nell'anzidetta “cronistoria”, dapprima all'assenza di una indicazione del “peso” e/o della descrizione del tipo di materiale e, dipoi, soltanto a una mera
“mancanza del peso scritto in q.li relativo al materiale scaricato”, oltre che all'omessa trasmissione da parte dell'opposta di “copia conforme all'originale dei documenti”, e in alcun modo giustificata, inoltre, dal
[...] sotto il profilo della rilevanza che simili asserite mancanze avrebbero assunto rispetto all'esatta Pt_1 esecuzione della prestazione, tanto più in considerazione di quanto sopra già evidenziato circa l'identità dei formulari già trasmessi al predetto nel marzo 2020 e di quelli recapitatigli dall'opposta nel novembre 2020 e da lui ritenuti idonei (cfr. ancora doc. 7, e “cronistoria descrittiva” cit.).
In secondo luogo, anche ove fosse risultato mancante un invio della documentazione in parola prima del novembre 2020, vi è poi da osservare che ciò non sarebbe valso, comunque, a legittimare un'eccezione quale quella genericamente sollevata dal a fondamento della sua opposizione, Parte_1 volta a sentire denegata la debenza in capo alla ell'intero saldo del corrispettivo. CP_1
Infatti, si è anticipato che l'eccezione d'inadempimento deve essere sempre esercitata in conformità con il limite della buona fede oggettiva, ai sensi degli artt. 1460 e 1375 c.c., e non si vede come possa considerarsi conforme a tale limite il contegno tenuto nella specie dall'opponente, il quale, a fronte di un'esecuzione dei lavori che non è contestato (se non genericamente, e dunque inammissibilmente ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) sia stata posta in essere dalla ha sostanzialmente CP_1 preteso (stando a quanto da lui stesso opinato) di non versarle alcun importo rispetto al saldo dovutole di € 11.000,00, così come concordato con la scrittura del 23.12.2019, sul solo assunto che non sarebbe stata fornita dalla stessa una compiuta documentazione inerente il trasporto a discarica dei materiali, materiali che, tuttavia, è pacifico (in assenza di concrete e specifiche contestazioni del Parte_1 siano stati pur sempre materialmente asportati dal vigneto dalla società e debitamente accompagnati dalla relativa documentazione, di cui l'opponente risulta avere lamentato un'asserita incompletezza (neanche richiamata, oltretutto, nei suoi scritti difensivi, ma riportata soltanto nella sua “cronologia descrittiva”) per elementi che non è dato comprendere (in difetto di chiare e serie deduzioni dell'onerato) quali sarebbero stati in concreto ed in quali termini sarebbero valsi a far ritenere l'attività della on esattamente espletata sino al novembre 2020. CP_1
Né può trascurarsi, inoltre, di considerare sotto ulteriore profilo che l'opposta ha specificamente allegato sin dal suo ricorso che il non abbia affatto lamentato inizialmente, a fronte della Parte_1 richiesta di pagamento del saldo, una mancata ultimazione delle lavorazioni, ma abbia al contrario richiesto alla società e, per essa, ai suoi legali, di poterne dilazionare il versamento, e tali allegazioni, supportate anche documentalmente dalla non sono state in alcun modo contestate dall'opponente, CP_1 né sono state da lui superate con la dimostrazione di avere, effettivamente, lamentato alla società sin da febbraio/marzo 2020 una “mancata ultimazione” dei “lavori” e/o un'inidoneità dei formulari dei rifiuti già inviatagli, così come poi da lui sostenuto nel novembre 2020 (cfr. pag.
3-5 ricorso monitorio, nonché ancora doc. 6 e ss. fasc. opposta).
In coerenza con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, anche tale rilievo contribuisce pertanto a far escludere che il contegno assunto dal sia stato conforme al canone di buona Parte_1 fede, valendo anch'esso a far ritenere, alla luce di quanto precede, che l'omesso pagamento del saldo
8 sia stato piuttosto il risultato di una volontà di dilazionarne il compimento per reperire la necessaria provvista e non già la conseguenza di un inadempimento della società rispetto all'impegno assunto con la scrittura del 23.12.2019, inadempimento rimasto assolutamente indefinito nelle stesse prospettazioni dell'opponente.
Ed infine, considerato il richiamo che il risulta avere effettuato alle richieste di prova Parte_1 per interrogatorio formale e testimoniale con la memoria non autorizzata depositata telematicamente il 14.06.2024, deve richiamarsi e confermarsi quanto è stato già rilevato con l'ordinanza istruttoria del 18.10.2022, non essendo stata ammissibilmente avanzata, a ben vedere, alcuna istanza di prova orale nell'atto di opposizione mediante l'articolazione di capitoli di prova separati e specifici o, quantomeno, con un richiamo a circostanze già capitolate nella narrativa dell'atto stesso, quest'ultimo neppure strutturato, nella specie, con l'indicazione di puntuali e specifiche circostanze in fatto indicate in periodi separati e numerati, come tali suscettibili di essere considerati alla stregua di capitoli di prova orale (si v. pag. 5 atto d'opposizione e, nella giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. civ. 12292/2011, secondo cui “Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova”).
Di contro, la “nota d'udienza” presentata dall'opponente soltanto in data 04.10.2022, successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., nell'ambito della quale lo stesso risulta avere avanzato istanza di interrogatorio formale e prova testimoniale sui capitoli ivi formulati, deve ritenersi, evidentemente, tardiva là dove ha preteso di introdurre istanze di prova costituenda oltre il maturare delle cd. preclusioni istruttorie, così come già evidenziato con l'ordinanza del 18.10.2022 e, in ogni caso, è del tutto evidente che le circostanze capitolate in tale “nota d'udienza” si presentino manifestamente generiche, donde la loro inammissibilità anche per tale via.
Tenuto conto di quanto precede, l'eccezione di inadempimento spiegata dall'opponente nei confronti delle deve essere, dunque, respinta, essendo al contrario senz'altro dovuto a CP_1 quest'ultima, a fronte del completamento dei lavori alla data dell'11.02.2020, il pagamento richiesto di
€ 11.000,00, quale saldo del corrispettivo concordato.
Va poi disattesa, sotto ulteriore profilo, la pretesa del volta ad ottenere il Parte_1 riconoscimento del suo diritto alla penale contrattuale e la compensazione del relativo importo con quanto dovuto all'opposta per il saldo del compenso.
Invero, per un verso, deve escludersi che sussista un diritto dell'opponente a tale penale in assenza di un serio ed effettivo inadempimento da lui allegato a carico della non essendo CP_1 revocabile in dubbio che anche ai fini dell'accertamento di un simile diritto gravi sul contraente l'onere di allegare, anzitutto, quale sarebbe stata l'inadempienza perpetrata dalla sua controparte, idonea a giustificare a termini di contratto l'applicazione della penale.
Per altro verso, si è già evidenziato che la scrittura del 23.12.2019 ha previsto che la penale giornaliera dovesse applicarsi, per la verità, “…per ogni giorno di lavoro oltre tale scadenza”, il che conduce in ogni caso a far escludere che la sua operatività sia stata pattuita dai contraenti anche per l'eventualità in cui non fossero stati trasmessi dall'opposta i documenti inerenti il trasporto a discarica dei rifiuti, essendone stata la debenza ancorata, per l'appunto, ai giorni di ritardo nel completamento materiale delle lavorazioni e non già anche all'invio di documentazione ad opera della Di guisa CP_1 che, tenuto conto che deve ritenersi acclarato, per quanto detto, che i lavori siano stati concretamente ultimati da quest'ultima già in data 11.02.2020, come da formulari e fatturazione rilasciata a quest'ultima dal terzo Menfer S.r.l. relativi al carico e trasporto a destinazione dei rifiuti del 24.01.2020, ne consegue che è vieppiù da escludere che competa al alcun importo a titolo di penale. Parte_1
L'opposizione è quindi respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9 Le spese del presente giudizio d'opposizione vanno infine poste a carico dell'opponente, stante la sua soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della lite (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e con l'applicazione per la quantificazione dei compensi dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo così come modificato da ultimo con il D.M. 147/2022 (si v. in proposito, art. 6 di tale decreto, nonché già Cass. civ. 17577/2018), salva la riduzione al 50% per la fase istruttoria e quella decisionale, giustificata dalla natura documentale della causa e dalla più ridotta attività difensiva resasi necessaria in fase conclusiva a fronte di un quadro assertivo e probatorio rimasto sostanzialmente immutato rispetto agli atti introduttivi, il tutto oltre al rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e a iva e cpa come legge e con distrazione di tali somme in favore degli avv.ti Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli, in solido, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1856/2021, emesso da questo Tribunale in favore della in data Controparte_1
04.08.2021;
- Condanna al rimborso delle spese del presente giudizio d'opposizione in Parte_1 favore della ex art. 91 c.p.c., che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione di tali somme in favore dei difensori di quest'ultima, avv.ti Marcello Astolfi e Gianluca Fedeli, in solido, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Velletri in data 03.08.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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