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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FEOLA ROSARIO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e AT CA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CA GIANCARLO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 02.01.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposte con decreto di sentenza di divorzio pronunciata da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di divorzio, così come modificato con accordo di mediazione familiare del
6.12.2018, atteso che tutti e tre i figli hanno raggiunto la maggiore età e i figli e Per_1
sono diventati economicamente autosufficienti. Per_2
All'udienza del 24.10.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso, così come modificate con note di trattazione scritte del
19.10.2025, che di seguito si trascrivono:
- Il sig. RR TI verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il figlio minore Per_3
somma che sarà versata alle coordinate bancarie della sig.
[...] Parte_1
1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al decreto motivato di accoglimento dei seguenti patti e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita ecc.
- Le spese straordinarie sono concordemente poste integralmente a carico della signora
. Parte_1
- Il signor RR TI rinuncia alle detrazioni fiscali dei tre figli a favore della signora
che li dichiarerà tutti e tre al 100 %. Parte_1
- Nulla è dovuto per eventuali somme arretrate.
- Nulla è dovuto per gli altri due figli maggiorenni e Persona_4 Persona_5 che hanno raggiunto l'indipendenza economica.
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FEOLA ROSARIO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti e AT CA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CA GIANCARLO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 02.01.2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di divorzio disposte con decreto di sentenza di divorzio pronunciata da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di divorzio, così come modificato con accordo di mediazione familiare del
6.12.2018, atteso che tutti e tre i figli hanno raggiunto la maggiore età e i figli e Per_1
sono diventati economicamente autosufficienti. Per_2
All'udienza del 24.10.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso, così come modificate con note di trattazione scritte del
19.10.2025, che di seguito si trascrivono:
- Il sig. RR TI verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento la somma di € 400,00 a titolo di contributo per il figlio minore Per_3
somma che sarà versata alle coordinate bancarie della sig.
[...] Parte_1
1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al decreto motivato di accoglimento dei seguenti patti e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita ecc.
- Le spese straordinarie sono concordemente poste integralmente a carico della signora
. Parte_1
- Il signor RR TI rinuncia alle detrazioni fiscali dei tre figli a favore della signora
che li dichiarerà tutti e tre al 100 %. Parte_1
- Nulla è dovuto per eventuali somme arretrate.
- Nulla è dovuto per gli altri due figli maggiorenni e Persona_4 Persona_5 che hanno raggiunto l'indipendenza economica.
- Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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