Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TAINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7659/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti MENOLASCINA MARIA e DENTAMAROParte 1
NICOLETTA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1 ;
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024, il ricorrente di cui in epigrafe premesso di prestare attività lavorativa con la qualifica di C.P.S.
Tecnico di Radiologia Medica, categoria D del ccnl Comparto Sanità Pubblica
presso l'U.O di Radiodiagnostica dell'Ospedale Della Murgia di Altamura;
di aver prestato, nel corso del rapporto di lavoro, a far data da luglio 2018 sino a tutto il mese di settembre 2023, attività lavorativa in pronta disponibilità attiva, su chiamata, in giorni festivi per un totale di n. 72 turni di reperibilità; che, in relazione all'espletato servizio di pronta disponibilità attiva festiva, non gli erano stati concessi i riposi compensativi- agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "accertare e dichiarare che il ricorrente, nel periodo da luglio 2018 a settembre 2023 ha svolto in prontaattività lavorativa 72 turni, comedisponibilità attiva in giorni festivi per complessivi n.
analiticamente indicati nel punto n. 3 del presente atto, senza aver mai
fruito, nella settimana successiva di alcun giorno di riposo settimanale;
condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di causa da
distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari".
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva la parte convenuta;
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL Integrativo del
20.9.2001, dopo aver previsto al 1 che comma "il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel
tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3″, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta
Loun riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale".
stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, "ha durata di dodici ore e dà diritto ad una
indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore" mentre il comma 9 prevede che
"in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39
del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la "banca delle ore" e prevede la possibilità per il
lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi. Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può
esaurirsi nel rispetto di detto obbligo, senza mero che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei
casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva). La Corte di cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece,
in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo "senza riduzione del debito orario settimanale", ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata della attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In termini,altri secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera
dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione "senza riduzione del debito orario"), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del
lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo,
"spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa (cfr. Cass. n.14770/17; n. 6491/16;
n. 5465/16; n.9316/14; n.11730/13; n.4688/11). discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle Ne
modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento quindi, poichè quest'ultimo, da un lato non è del riposo derivano e,
recupero delle energie psicofisiche e dall'altro diretto а consentire il un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, impone anche nella giurisprudenza amministrativa consolidatasi (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di
lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente
l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le
ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata
effettiva.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna О in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, durata complessiva settimanale dell' attivitàsulla sul diritto del dipendente alla fruizione dellavorativa e
necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995). Ne discende che, ove il dipendente in servizio
di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui dovrà comunque garantire alloall'art. 40 del CCNL) stesso a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di il riposo settimanale,
diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ.
n. 6491/16).
Ciò posto il ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione in regime
Cont di disponibilità c.d. attiva in giorni festivi, la non gli ha fatto
fruire il dovuto riposo settimanale. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr.
buste paga e turni servizio). Sostiene il ricorrente che l'azienda sanitaria avrebbe dovuto garantire il riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonchè dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.
E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale.
Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la
previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto
indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE. Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria.
la mancata fruizioneE difatti la Cassazione ha ribadito che del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.,
sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno...." (cfr. Cass.n. 18884/19; n.24563/16; n.16665/15;
n.24180/13; Cass.S.U.n.142/13).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da
mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
tale criterio appare idoneo, in via equitativa in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, può esser utilizzato per compensare la penosità dell'assenza di riposo settimanale (così C. Appello
di Bari, n. 1589/2021).
importi dovuti al ricorrente, iIn ordine alla quantificazione degli conteggi allegati appaiono corretti e non necessitano di un vaglio di
carattere contabile, sicché i relativi calcoli possono essere utilizzati ai fini della decisione e posto a fondamento della presente pronuncia.
risarcimento del danno daNe deriva che al ricorrente spetta il quantificarsi in una giornata lavorativa per ogni riposo settimanale non goduto con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva, pari ad euro 5.288,47. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della somma
di € 5.288,47, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 2.109,00, per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione.
Bari, 14.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli