CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1535/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa CA AS Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa LE GA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1535 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana Conforti, come da procure in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio contro
(C.F. , nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del Responsabile del Servizio Gestione Crediti Problematici, Dott.
[...]
in base al rogito datato 14.7.2022 Rep. n. 52199 del Notaio dott. Controparte_2
di BO Per_1
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maiolino, come da mandato a margine dell'atto di citazione di I grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza n. 706/2022 pubblicata in data 14.4.2022
Conclusioni di parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
In via principale:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, accogliere il presente appello e riformare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 706/2022, R.G. 2045/2021, Rep.
1131/2022, pubblicata in data 14 aprile 2022, notificata in data 04 luglio 2022 e per
l'effetto respingere tutte le domande proposte da , Controparte_1 in quanto inammissibili, illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i SI.ri , e non Parte_1 Parte_2 Parte_3 sono eredi della defunta SI.ra . Persona_2
- per tutti i motivi di cui in narrativa, ordinare al Compente Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione della trascrizione della sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 706/2022, R.G. 2045/2021, Rep. 1131/2022, pubblicata in data 14 aprile 2022, notificata in data 04 luglio 2022, con spese ed onori a carico di
[...]
, ordinando le volture, trascrizioni ed annotazioni di legge;
Controparte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale condizionata:
- Respingere l'appello perché inammissibile e/o infondato, confermando, così, la impugnata sentenza n°706/2022 del Tribunale di Vicenza.
- Accogliere comunque, in via di appello incidentale condizionato al denegato accoglimento dell'altrui appello principale, la richiesta della Controparte_1 di dichiarare tutti e tre gli appellanti eredi legittimi di , dando
[...] Persona_2 atto che il diritto di abitazione ex art.540 c.c. spettante al solo coniuge superstite si è estinto ex art.2812 c.c. e/o che tale diritto non può comunque giovare ai due figli superstiti e , dichiarando altresì, in ulteriore subordine (e Parte_2 Parte_3 laddove il avesse realmente perso la capacità di accettare l'eredità del Parte_1
pag. 2/10 coniuge), che i due figli e sono comunque i due (a questo Parte_2 Parte_3 punto) soli eredi di . Persona_2
- Con vittoria di spese e competenze del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 22.3.2021 Parte_4 citava in giudizio , e al fine di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 ottenere l'accertamento della loro qualità di eredi di , rispettivamente Persona_2 moglie e madre dei convenuti, deceduta in data 1.9.2016, nonché l'ordine di trascrizione della emananda sentenza e delle volture di legge.
L'attrice esponeva di aver avviato contro i signori l'esecuzione immobiliare n. Pt_2
21/2020 R.G.ES., riunita alla precedente n. 614/2018 R.G.ES. per comunanza degli immobili espropriati e di necessitare la pronuncia giudiziale di accertamento dell'accettazione ereditaria per garantire la continuità delle trascrizioni relative a detti beni pervenuti iure hereditatis ai convenuti in assenza di trascrizione dell'accettazione espressa dell'eredità.
I convenuti restavano contumaci.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda attorea, ritenendo provata l'accettazione tacita dell'eredità sulla base dei seguenti argomenti:
- il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice per mancata redazione dell'inventario non deve riferirsi necessariamente all'intera eredità, potendo limitarsi ad un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, e può consistere in una mera relazione materiale che consenta l'esercizio di concreti poteri sul bene: ricorrendo tale ipotesi, spetta ai chiamati l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso del bene;
- i , pur dopo la morte di avevano mantenuto la residenza Pt_2 Persona_2 presso Marostica, Via Ponte Quarello n. 33, int. 2 (doc. 5 attoreo), immobile appartenente all'asse relitto, e dunque erano nel possesso del bene ereditario;
- ivi aveva ricevuto le notifiche degli atti relativi alla procedura Parte_1 esecutiva sopra detta, in proprio a mani e nell'interesse dei figli quale familiare pag. 3/10 convivente (docc. 12 e 13 attorei);
- a fronte dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. esperita dalla , i convenuti non Pt_4 si erano costituiti nel relativo giudizio e non avevano rinunciato alla delazione;
- incombeva sui convenuti dar prova di aver espressamente rinunciato all'eredità della moglie e madre, ovvero della presenza di motivi ostativi alla configurazione della accettazione tacita pur essendo i medesimi nel possesso dei beni ereditari.
Avverso l'indicata pronuncia unitariamente interponevano tempestivo appello
[...]
e , contestando di essere nel possesso dei beni Pt_1 Parte_2 Parte_3 ereditari, qualificando la relazione di con l'immobile come espressiva Parte_1 del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., che impediva il possesso del bene da parte dei figli, meri conviventi con il padre, e dichiarando, in ogni caso, che Parte_2
e avevano rinunciato all'eredità materna in data 31.3.2022 (doc. 3 ) Parte_3 Pt_2
e risultavano domiciliati altrove (docc. 5 e 6 ); lamentavano, inoltre, il mancato Pt_2 assolvimento dell'onere probatorio dell'attrice in primo grado.
Si costituiva in appello la contestando le deduzioni degli appellanti e Pt_4 interponendo gravame incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale;
in particolare, chiedeva l'accertamento dell'estinzione del diritto di abitazione di ex art. 2812 c.c. a causa dell'avvio dell'esecuzione Parte_1 immobiliare e l'accertamento dell'accettazione ereditaria presunta ex art. 485 c.c. dei signori . Pt_2
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche per il 23.4.2024.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore e fissata una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti ne chiedevano il rinvio perché in corso trattative per definire il contenzioso.
Dato l'esito infausto delle trattative, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 14.10.2025, con rinuncia a nuovi termini avendone già usufruito.
2. L'appello principale è fondato.
2.1. I quattro motivi di appello vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro.
Gli appellanti censurano la rilevanza ai fini dell'accettazione tacita ereditaria della pag. 4/10 permanenza della residenza presso l'abitazione familiare, della ricezione degli atti giudiziari presso la stessa nonché dell'inerzia dimostrata a fronte dell'esperimento dell'actio interrogatoria.
Evidenziano che la permanenza di nella casa familiare è giustificata dal Parte_1 diritto di abitazione ex art 540, comma 2, c.c. spettante al coniuge superstite, pertanto la residenza e la ricezione di notifiche non indicano il possesso di un bene ereditario, e i figli non possono ritenersi possessori di un bene ereditario, in quanto esclusivamente conviventi con il padre nell'abitazione di sua proprietà. Inoltre, la mancata partecipazione al giudizio instaurato ex art. 481 c.c. comporta la perdita del diritto di accettare l'eredità e non l'accettazione tacita della stessa. Conseguentemente gli appellanti si dolgono del mancato assolvimento dell'onere probatorio di controparte, che non avrebbe dimostrato il possesso di beni ereditari né il compimento di altri atti dai quali desumere l'accettazione ereditaria.
I motivi sono fondati.
Il Tribunale di Vicenza ha accertato l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli odierni appellanti valorizzando, in particolare, la relazione di possesso avente ad oggetto la casa adibita a residenza familiare, desunta dai certificati di residenza anagrafica e dalla ricezione delle notifiche di atti giudiziari.
Tuttavia, rispetto a , la permanenza nella casa familiare, appartenente Parte_1 per la quota di ½ al compendio ereditario lasciato dalla moglie (per l'altra metà Per_2 essendo di proprietà dello stesso ) e costituente la casa coniugale, è Parte_1 espressione del diritto di abitazione a lui spettante ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c. e non, invece, di accettazione ereditaria.
E' stato, infatti, chiarito che, anche in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ. (Cass.sez. un., 27/02/2013, n. 4847) e il coniuge superstite acquista detti diritti immediatamente al momento dell'apertura della successione in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege (Cass.sez.II,
22/07/2025 n. 20635; Sez.II, 26/03/2019 n. 8400), quindi prescindendo dall'accettazione ereditaria e dalla qualifica di erede tant'è che ben potrebbe rinunciare pag. 5/10 all'eredità trattenendo il legato (cfr. Cass. sez. VI, 01/03/2021, n. 5564), in quanto i diritti di abitazione e di uso non sorgono a titolo successorio-derivativo, ma a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge (cfr. Cass.sez. V, 29/01/2008, n. 1920).
Ne discende che la circostanza che il coniuge superstite continui a risiedere nella casa adibita a residenza familiare non è atto dal quale desumere l'accettazione della chiamata ereditaria, perché non può ritenersi necessariamente manifestazione di possesso di beni ereditari, potendo esso esprimere il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso (cfr.
Cass. sez. VI, 27/01/2016, n. 1588).
Qualificata nei suddetti termini la relazione materiale di con Parte_1
l'immobile adibito a casa familiare, perdono rilevanza i principali elementi sulla scorta dei quali era stata accertata l'accettazione tacita dell'eredità. Il residuo argomento, attinente alla mancata partecipazione al giudizio instaurato con l'actio interrogatoria, non è idoneo e sufficiente per accogliere la domanda di accertamento dell'accettazione ereditaria, anche in considerazione del fatto che alla mancata partecipazione del chiamato a tale giudizio la legge riconnette l'effetto di perdita del diritto di accettare la chiamata ereditaria.
Quanto a e va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, Parte_2 Pt_3 perché tardiva, della produzione documentale attestante i loro domicili in luogo diverso da quello di residenza (docc. 5 e 6 appellanti), dal momento che risulta formata a ottobre 2017 e a gennaio 2021, e dunque anteriormente all'instaurazione del primo grado di giudizio. Del pari, non è stata avanzata alcuna richiesta di rimessione in termini alla produzione documentale giustificata da un'impossibilità non imputabile alle parti.
Com'è noto, infatti, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c. consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale, salva la possibilità di essere rimesso in termini ex art. 294 c.p.c. rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (Cass.sez. II,
03/01/2024, n. 108).
In ogni caso non vi è prova – e il relativo onere gravava su - del possesso Pt_4 dell'immobile valorizzabile al fine di ritenere accettata la delazione ereditaria da parte di e dal momento che il mero dato della residenza anagrafica Parte_2 Pt_3
pag. 6/10 resta neutro in assenza di altri indici a supporto della sussistenza di una relazione di fatto con il bene, che, peraltro, appare smentita dalla circostanza che le notifiche di atti giudiziari indirizzate ai due non sono mai state ricevute a mani da costoro.
Occorre considerare, infatti, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, potendo esaurirsi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, deve, tuttavia, consistere in una situazione di fatto che consenta al possessore l'esercizio di poteri concreti sull'immobile con la consapevolezza dell'appartenenza del bene al compendio ereditario (Cass. sez. VI, 01/03/2019, n. 6167; sez. II, 14/2/2019, n. 4456).
Ciò significa che, affinché possa ritenersi applicabile la disposizione di cui all'art. 485
c.c., il chiamato all'eredità deve relazionarsi concretamente con il bene o quantomeno compiere atti di amministrazione o di gestione dello stesso, escludendosi che la sola permanenza della residenza anagrafica dei figli nell'abitazione familiare possa assumere il significato di possesso di beni ereditari.
Nel caso di specie, il dato anagrafico astratto non è corroborato da altri elementi che dimostrino il concreto ed effettivo rapporto dei figli con la casa, attesa pure la mancata ricezione a mani delle numerose notifiche di atti giudiziari recapitati nell'interesse di e (docc. 8, 9, 10, 11, 12, 13 attorei). Parte_2 Pt_3
Né può ritenersi significativa in tal senso la dicitura “familiare convivente” riferita al padre nell'avviso di ricevimento delle notifiche da lui ricevute per conto dei figli, essendo la stessa fondata sul dato burocratico della residenza anagrafica.
Va ulteriormente evidenziato che, in ogni caso, la mera permanenza dei figli nella casa familiare unitamente al genitore superstite non vale a conferire la qualità di possessori di beni ereditari (cfr.Cass. sez. VI, 16/11/2015, n. 23406) non potendo qualificarsi la relazione materiale dei figli con l'immobile come possesso uti heredes, in quanto escluso dal diritto di abitazione del padre e caratterizzando tale autonomo titolo anche il rapporto che con il bene ha il nucleo familiare convivente con l'avente diritto, che trova origine nell'appartenenza dei figli al nucleo familiare del genitore defunto e del coniuge superstite, titolare esclusivo del diritto di abitazione.
Negata rilevanza alla relazione con l'immobile e alla mancata partecipazione al giudizio pag. 7/10 instaurato con l'actio interrogatoria, non risultano allegati né provati il possesso di altri beni – fermo restando che sarebbe stato sufficiente dimostrare il possesso di un solo bene con la correlata consapevolezza della sua qualità ereditaria – o il compimento di altri atti presupponenti eventualmente la volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
Da ultimo, va rilevato che e hanno rinunciato all'eredità Parte_2 Parte_3 materna con atto pubblico del 29.3.2022 (doc. 3 ), rinuncia efficace non essendo Pt_2 stata provata la previa accettazione ereditaria.
3. L'appello incidentale condizionato è infondato.
3.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello incidentale condizionato vanno trattati congiuntamente perché connessi tra loro.
L'appellante incidentale sostiene che il diritto di abitazione di si sia Parte_1 estinto ex art. 2812 c.c. per essere stata avviata la procedura esecutiva n. 21/2020 R.E. con conseguente riqualificazione della relazione di fatto con la casa familiare in termini di possesso utile agli effetti di cui all'art. 485 c.c. Chiede, inoltre, che si accerti la qualità di erede di e per aver accettato Parte_1 Pt_2 Pt_3 presuntivamente la delazione ereditaria ai sensi dell'art. 485 c.c.
I motivi sono infondati.
Per il tenore letterale dell'art. 2812, comma 2, c.c. e per la diversa efficacia propria dei singoli atti che compongono la procedura esecutiva, l'effetto estintivo del diritto reale limitato insistente su un bene immobile ipotecato oggetto di esecuzione va connesso all'emissione del decreto di trasferimento e non, invece, al pignoramento.
Il pignoramento determina l'inizio dell'espropriazione forzata, ma costituisce solo un'ingiunzione al debitore volta a creare un vincolo di indisponibilità del bene a tutela delle ragioni creditorie, con la conseguente inefficacia relativa di eventuali atti dispositivi successivamente posti in essere.
Non ha invece un'efficacia caducatoria di diritti esistenti, propria invece del decreto di trasferimento emesso dal giudice dopo la vendita del bene espropriato, funzionale a garantire il bene libero da certi pesi.
L'art. 2812, comma 2, c.c. dispone che “tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato”, facendo pag. 8/10 riferimento ad una estinzione che si ricollega all'esito del processo esecutivo e ad una monetizzazione del diritto sul residuo derivante dalla vendita, che interviene in una fase ben successiva al pignoramento.
Non risulta allegata né provata dalla parte appellata la vendita della casa nella procedura esecutiva, peraltro attualmente sospesa, sicchè il diritto di abitazione di Parte_1 ex art. 540, comma 2, c.c. non può ritenersi estinto.
Ne consegue il rigetto anche del secondo e terzo motivo di appello incidentale condizionato, in quanto l'accettazione ereditaria presunta ai sensi dell'art. 485 c.c. opera in forza del possesso di beni ereditari, escluso per le ragioni indicate nel paragrafo 2.1. della presente sentenza.
4. Regolamentazione delle spese.
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con rigetto della domanda proposta da
Pt_4
Gli appellanti hanno chiesto di disporre conseguentemente anche la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado che era stata ordinata dal giudice di primo grado.
Trattasi di pronuncia consequenziale alla riforma della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata- appellante incidentale.
Attesa la contumacia degli odierni appellanti nel primo grado di giudizio, la liquidazione delle spese è limitata al secondo grado e viene fatta, come risultante da nota spese, secondo i valori di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 in prossimità dei minimi in considerazione dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità media) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Vicenza n. 706/2022 pubblicata in data 14.4.2022, rigetta la domanda avanzata pag. 9/10 da di accertamento della qualità di eredi Controparte_1 di , e rispetto a;
Parte_1 Pt_2 Pt_3 Persona_2
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 706/2022 pubblicata in data 14.4.2022 con esonero da responsabilità;
3) condanna a rifondere a , Controparte_1 Parte_1
e le spese del presente grado di giudizio, che si Parte_2 Parte_3 liquidano in € 804,00 per spese anticipate e € 4.996,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e
CPA come per legge;
4) l'appellante incidentale è obbligata a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE GA CA AS
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
VI CH magistrato ordinario in tirocinio.
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1535/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa CA AS Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa LE GA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1535 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa con atto di citazione da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
APPELLANTI rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana Conforti, come da procure in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio contro
(C.F. , nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del Responsabile del Servizio Gestione Crediti Problematici, Dott.
[...]
in base al rogito datato 14.7.2022 Rep. n. 52199 del Notaio dott. Controparte_2
di BO Per_1
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maiolino, come da mandato a margine dell'atto di citazione di I grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza n. 706/2022 pubblicata in data 14.4.2022
Conclusioni di parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, così giudicare:
In via principale:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, accogliere il presente appello e riformare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 706/2022, R.G. 2045/2021, Rep.
1131/2022, pubblicata in data 14 aprile 2022, notificata in data 04 luglio 2022 e per
l'effetto respingere tutte le domande proposte da , Controparte_1 in quanto inammissibili, illegittime e/o infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che i SI.ri , e non Parte_1 Parte_2 Parte_3 sono eredi della defunta SI.ra . Persona_2
- per tutti i motivi di cui in narrativa, ordinare al Compente Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione della trascrizione della sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 706/2022, R.G. 2045/2021, Rep. 1131/2022, pubblicata in data 14 aprile 2022, notificata in data 04 luglio 2022, con spese ed onori a carico di
[...]
, ordinando le volture, trascrizioni ed annotazioni di legge;
Controparte_1
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, oltre a rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale condizionata:
- Respingere l'appello perché inammissibile e/o infondato, confermando, così, la impugnata sentenza n°706/2022 del Tribunale di Vicenza.
- Accogliere comunque, in via di appello incidentale condizionato al denegato accoglimento dell'altrui appello principale, la richiesta della Controparte_1 di dichiarare tutti e tre gli appellanti eredi legittimi di , dando
[...] Persona_2 atto che il diritto di abitazione ex art.540 c.c. spettante al solo coniuge superstite si è estinto ex art.2812 c.c. e/o che tale diritto non può comunque giovare ai due figli superstiti e , dichiarando altresì, in ulteriore subordine (e Parte_2 Parte_3 laddove il avesse realmente perso la capacità di accettare l'eredità del Parte_1
pag. 2/10 coniuge), che i due figli e sono comunque i due (a questo Parte_2 Parte_3 punto) soli eredi di . Persona_2
- Con vittoria di spese e competenze del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 22.3.2021 Parte_4 citava in giudizio , e al fine di
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 ottenere l'accertamento della loro qualità di eredi di , rispettivamente Persona_2 moglie e madre dei convenuti, deceduta in data 1.9.2016, nonché l'ordine di trascrizione della emananda sentenza e delle volture di legge.
L'attrice esponeva di aver avviato contro i signori l'esecuzione immobiliare n. Pt_2
21/2020 R.G.ES., riunita alla precedente n. 614/2018 R.G.ES. per comunanza degli immobili espropriati e di necessitare la pronuncia giudiziale di accertamento dell'accettazione ereditaria per garantire la continuità delle trascrizioni relative a detti beni pervenuti iure hereditatis ai convenuti in assenza di trascrizione dell'accettazione espressa dell'eredità.
I convenuti restavano contumaci.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda attorea, ritenendo provata l'accettazione tacita dell'eredità sulla base dei seguenti argomenti:
- il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice per mancata redazione dell'inventario non deve riferirsi necessariamente all'intera eredità, potendo limitarsi ad un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, e può consistere in una mera relazione materiale che consenta l'esercizio di concreti poteri sul bene: ricorrendo tale ipotesi, spetta ai chiamati l'onere di provare che, per un qualsiasi eccezionale evento, vi sia stata la materiale impossibilità di esercitare il possesso del bene;
- i , pur dopo la morte di avevano mantenuto la residenza Pt_2 Persona_2 presso Marostica, Via Ponte Quarello n. 33, int. 2 (doc. 5 attoreo), immobile appartenente all'asse relitto, e dunque erano nel possesso del bene ereditario;
- ivi aveva ricevuto le notifiche degli atti relativi alla procedura Parte_1 esecutiva sopra detta, in proprio a mani e nell'interesse dei figli quale familiare pag. 3/10 convivente (docc. 12 e 13 attorei);
- a fronte dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. esperita dalla , i convenuti non Pt_4 si erano costituiti nel relativo giudizio e non avevano rinunciato alla delazione;
- incombeva sui convenuti dar prova di aver espressamente rinunciato all'eredità della moglie e madre, ovvero della presenza di motivi ostativi alla configurazione della accettazione tacita pur essendo i medesimi nel possesso dei beni ereditari.
Avverso l'indicata pronuncia unitariamente interponevano tempestivo appello
[...]
e , contestando di essere nel possesso dei beni Pt_1 Parte_2 Parte_3 ereditari, qualificando la relazione di con l'immobile come espressiva Parte_1 del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., che impediva il possesso del bene da parte dei figli, meri conviventi con il padre, e dichiarando, in ogni caso, che Parte_2
e avevano rinunciato all'eredità materna in data 31.3.2022 (doc. 3 ) Parte_3 Pt_2
e risultavano domiciliati altrove (docc. 5 e 6 ); lamentavano, inoltre, il mancato Pt_2 assolvimento dell'onere probatorio dell'attrice in primo grado.
Si costituiva in appello la contestando le deduzioni degli appellanti e Pt_4 interponendo gravame incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale;
in particolare, chiedeva l'accertamento dell'estinzione del diritto di abitazione di ex art. 2812 c.c. a causa dell'avvio dell'esecuzione Parte_1 immobiliare e l'accertamento dell'accettazione ereditaria presunta ex art. 485 c.c. dei signori . Pt_2
Veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche per il 23.4.2024.
Riassegnata la causa a un nuovo giudice relatore e fissata una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti ne chiedevano il rinvio perché in corso trattative per definire il contenzioso.
Dato l'esito infausto delle trattative, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 14.10.2025, con rinuncia a nuovi termini avendone già usufruito.
2. L'appello principale è fondato.
2.1. I quattro motivi di appello vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro.
Gli appellanti censurano la rilevanza ai fini dell'accettazione tacita ereditaria della pag. 4/10 permanenza della residenza presso l'abitazione familiare, della ricezione degli atti giudiziari presso la stessa nonché dell'inerzia dimostrata a fronte dell'esperimento dell'actio interrogatoria.
Evidenziano che la permanenza di nella casa familiare è giustificata dal Parte_1 diritto di abitazione ex art 540, comma 2, c.c. spettante al coniuge superstite, pertanto la residenza e la ricezione di notifiche non indicano il possesso di un bene ereditario, e i figli non possono ritenersi possessori di un bene ereditario, in quanto esclusivamente conviventi con il padre nell'abitazione di sua proprietà. Inoltre, la mancata partecipazione al giudizio instaurato ex art. 481 c.c. comporta la perdita del diritto di accettare l'eredità e non l'accettazione tacita della stessa. Conseguentemente gli appellanti si dolgono del mancato assolvimento dell'onere probatorio di controparte, che non avrebbe dimostrato il possesso di beni ereditari né il compimento di altri atti dai quali desumere l'accettazione ereditaria.
I motivi sono fondati.
Il Tribunale di Vicenza ha accertato l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli odierni appellanti valorizzando, in particolare, la relazione di possesso avente ad oggetto la casa adibita a residenza familiare, desunta dai certificati di residenza anagrafica e dalla ricezione delle notifiche di atti giudiziari.
Tuttavia, rispetto a , la permanenza nella casa familiare, appartenente Parte_1 per la quota di ½ al compendio ereditario lasciato dalla moglie (per l'altra metà Per_2 essendo di proprietà dello stesso ) e costituente la casa coniugale, è Parte_1 espressione del diritto di abitazione a lui spettante ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c. e non, invece, di accettazione ereditaria.
E' stato, infatti, chiarito che, anche in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ. (Cass.sez. un., 27/02/2013, n. 4847) e il coniuge superstite acquista detti diritti immediatamente al momento dell'apertura della successione in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege (Cass.sez.II,
22/07/2025 n. 20635; Sez.II, 26/03/2019 n. 8400), quindi prescindendo dall'accettazione ereditaria e dalla qualifica di erede tant'è che ben potrebbe rinunciare pag. 5/10 all'eredità trattenendo il legato (cfr. Cass. sez. VI, 01/03/2021, n. 5564), in quanto i diritti di abitazione e di uso non sorgono a titolo successorio-derivativo, ma a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge (cfr. Cass.sez. V, 29/01/2008, n. 1920).
Ne discende che la circostanza che il coniuge superstite continui a risiedere nella casa adibita a residenza familiare non è atto dal quale desumere l'accettazione della chiamata ereditaria, perché non può ritenersi necessariamente manifestazione di possesso di beni ereditari, potendo esso esprimere il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso (cfr.
Cass. sez. VI, 27/01/2016, n. 1588).
Qualificata nei suddetti termini la relazione materiale di con Parte_1
l'immobile adibito a casa familiare, perdono rilevanza i principali elementi sulla scorta dei quali era stata accertata l'accettazione tacita dell'eredità. Il residuo argomento, attinente alla mancata partecipazione al giudizio instaurato con l'actio interrogatoria, non è idoneo e sufficiente per accogliere la domanda di accertamento dell'accettazione ereditaria, anche in considerazione del fatto che alla mancata partecipazione del chiamato a tale giudizio la legge riconnette l'effetto di perdita del diritto di accettare la chiamata ereditaria.
Quanto a e va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, Parte_2 Pt_3 perché tardiva, della produzione documentale attestante i loro domicili in luogo diverso da quello di residenza (docc. 5 e 6 appellanti), dal momento che risulta formata a ottobre 2017 e a gennaio 2021, e dunque anteriormente all'instaurazione del primo grado di giudizio. Del pari, non è stata avanzata alcuna richiesta di rimessione in termini alla produzione documentale giustificata da un'impossibilità non imputabile alle parti.
Com'è noto, infatti, la costituzione tardiva ex art. 293 c.p.c. consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale, salva la possibilità di essere rimesso in termini ex art. 294 c.p.c. rispetto ad attività che gli sarebbero precluse, dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile (Cass.sez. II,
03/01/2024, n. 108).
In ogni caso non vi è prova – e il relativo onere gravava su - del possesso Pt_4 dell'immobile valorizzabile al fine di ritenere accettata la delazione ereditaria da parte di e dal momento che il mero dato della residenza anagrafica Parte_2 Pt_3
pag. 6/10 resta neutro in assenza di altri indici a supporto della sussistenza di una relazione di fatto con il bene, che, peraltro, appare smentita dalla circostanza che le notifiche di atti giudiziari indirizzate ai due non sono mai state ricevute a mani da costoro.
Occorre considerare, infatti, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, potendo esaurirsi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, deve, tuttavia, consistere in una situazione di fatto che consenta al possessore l'esercizio di poteri concreti sull'immobile con la consapevolezza dell'appartenenza del bene al compendio ereditario (Cass. sez. VI, 01/03/2019, n. 6167; sez. II, 14/2/2019, n. 4456).
Ciò significa che, affinché possa ritenersi applicabile la disposizione di cui all'art. 485
c.c., il chiamato all'eredità deve relazionarsi concretamente con il bene o quantomeno compiere atti di amministrazione o di gestione dello stesso, escludendosi che la sola permanenza della residenza anagrafica dei figli nell'abitazione familiare possa assumere il significato di possesso di beni ereditari.
Nel caso di specie, il dato anagrafico astratto non è corroborato da altri elementi che dimostrino il concreto ed effettivo rapporto dei figli con la casa, attesa pure la mancata ricezione a mani delle numerose notifiche di atti giudiziari recapitati nell'interesse di e (docc. 8, 9, 10, 11, 12, 13 attorei). Parte_2 Pt_3
Né può ritenersi significativa in tal senso la dicitura “familiare convivente” riferita al padre nell'avviso di ricevimento delle notifiche da lui ricevute per conto dei figli, essendo la stessa fondata sul dato burocratico della residenza anagrafica.
Va ulteriormente evidenziato che, in ogni caso, la mera permanenza dei figli nella casa familiare unitamente al genitore superstite non vale a conferire la qualità di possessori di beni ereditari (cfr.Cass. sez. VI, 16/11/2015, n. 23406) non potendo qualificarsi la relazione materiale dei figli con l'immobile come possesso uti heredes, in quanto escluso dal diritto di abitazione del padre e caratterizzando tale autonomo titolo anche il rapporto che con il bene ha il nucleo familiare convivente con l'avente diritto, che trova origine nell'appartenenza dei figli al nucleo familiare del genitore defunto e del coniuge superstite, titolare esclusivo del diritto di abitazione.
Negata rilevanza alla relazione con l'immobile e alla mancata partecipazione al giudizio pag. 7/10 instaurato con l'actio interrogatoria, non risultano allegati né provati il possesso di altri beni – fermo restando che sarebbe stato sufficiente dimostrare il possesso di un solo bene con la correlata consapevolezza della sua qualità ereditaria – o il compimento di altri atti presupponenti eventualmente la volontà di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c.
Da ultimo, va rilevato che e hanno rinunciato all'eredità Parte_2 Parte_3 materna con atto pubblico del 29.3.2022 (doc. 3 ), rinuncia efficace non essendo Pt_2 stata provata la previa accettazione ereditaria.
3. L'appello incidentale condizionato è infondato.
3.1. Il primo, il secondo e il terzo motivo di appello incidentale condizionato vanno trattati congiuntamente perché connessi tra loro.
L'appellante incidentale sostiene che il diritto di abitazione di si sia Parte_1 estinto ex art. 2812 c.c. per essere stata avviata la procedura esecutiva n. 21/2020 R.E. con conseguente riqualificazione della relazione di fatto con la casa familiare in termini di possesso utile agli effetti di cui all'art. 485 c.c. Chiede, inoltre, che si accerti la qualità di erede di e per aver accettato Parte_1 Pt_2 Pt_3 presuntivamente la delazione ereditaria ai sensi dell'art. 485 c.c.
I motivi sono infondati.
Per il tenore letterale dell'art. 2812, comma 2, c.c. e per la diversa efficacia propria dei singoli atti che compongono la procedura esecutiva, l'effetto estintivo del diritto reale limitato insistente su un bene immobile ipotecato oggetto di esecuzione va connesso all'emissione del decreto di trasferimento e non, invece, al pignoramento.
Il pignoramento determina l'inizio dell'espropriazione forzata, ma costituisce solo un'ingiunzione al debitore volta a creare un vincolo di indisponibilità del bene a tutela delle ragioni creditorie, con la conseguente inefficacia relativa di eventuali atti dispositivi successivamente posti in essere.
Non ha invece un'efficacia caducatoria di diritti esistenti, propria invece del decreto di trasferimento emesso dal giudice dopo la vendita del bene espropriato, funzionale a garantire il bene libero da certi pesi.
L'art. 2812, comma 2, c.c. dispone che “tali diritti si estinguono con l'espropriazione del fondo e i titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato”, facendo pag. 8/10 riferimento ad una estinzione che si ricollega all'esito del processo esecutivo e ad una monetizzazione del diritto sul residuo derivante dalla vendita, che interviene in una fase ben successiva al pignoramento.
Non risulta allegata né provata dalla parte appellata la vendita della casa nella procedura esecutiva, peraltro attualmente sospesa, sicchè il diritto di abitazione di Parte_1 ex art. 540, comma 2, c.c. non può ritenersi estinto.
Ne consegue il rigetto anche del secondo e terzo motivo di appello incidentale condizionato, in quanto l'accettazione ereditaria presunta ai sensi dell'art. 485 c.c. opera in forza del possesso di beni ereditari, escluso per le ragioni indicate nel paragrafo 2.1. della presente sentenza.
4. Regolamentazione delle spese.
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con rigetto della domanda proposta da
Pt_4
Gli appellanti hanno chiesto di disporre conseguentemente anche la cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado che era stata ordinata dal giudice di primo grado.
Trattasi di pronuncia consequenziale alla riforma della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata- appellante incidentale.
Attesa la contumacia degli odierni appellanti nel primo grado di giudizio, la liquidazione delle spese è limitata al secondo grado e viene fatta, come risultante da nota spese, secondo i valori di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 in prossimità dei minimi in considerazione dello scaglione di riferimento
(indeterminabile – complessità media) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette e ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Vicenza n. 706/2022 pubblicata in data 14.4.2022, rigetta la domanda avanzata pag. 9/10 da di accertamento della qualità di eredi Controparte_1 di , e rispetto a;
Parte_1 Pt_2 Pt_3 Persona_2
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 706/2022 pubblicata in data 14.4.2022 con esonero da responsabilità;
3) condanna a rifondere a , Controparte_1 Parte_1
e le spese del presente grado di giudizio, che si Parte_2 Parte_3 liquidano in € 804,00 per spese anticipate e € 4.996,00 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e
CPA come per legge;
4) l'appellante incidentale è obbligata a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002
(T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE GA CA AS
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
VI CH magistrato ordinario in tirocinio.
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