Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/12/2025, n. 23666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23666 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23666/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12851/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12851 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Marciano Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Gandolfo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Armando Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Cervantes n. 55/5;
per l’annullamento
e/o l’accertamento della nullità
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS-, pubblicata sull’Albo pretorio e poi successivamente notificata in data 3.9.2024 alla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di proprietaria, ed al sig. -OMISSIS-, in qualità di destinatario dell’atto, emessa dal responsabile dell’Area V del Comune di Castel Gandolfo, arch. -OMISSIS-, priva di sottoscrizione ed attestazione di conformità, con la quale è stata dichiarata l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva così come descritta nell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS- distinta in catasto al -OMISSIS-, della relativa area di sedime, e dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, distinta in catasto al-OMISSIS-, in Castel Gandolfo, Via -OMISSIS-, per complessivi mq 480, previo frazionamento delle aree di proprietà ricadenti in catasto al-OMISSIS-;
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-- prot. n. -OMISSIS-, pubblicata sull’Albo pretorio e poi successivamente notificata in data 12.10.2024 alla sig.ra -OMISSIS-, in qualità di proprietaria, ed al sig. -OMISSIS-, in qualità di destinatario dell’atto, emessa dal responsabile dell’Area V del Comune di Castel Gandolfo, arch. -OMISSIS-, con la quale è stata rettificata la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, in quanto contenente un dato catastale errato, ed è stata dichiarata l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva, così come descritta nell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, situata sul lotto di terreno distinto in catasto al -OMISSIS-, della relativa area di sedime e dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, distinta in catasto al -OMISSIS-, per complessivi mq 480, previo frazionamento delle aree di proprietà ricadenti in catasto al -OMISSIS-;
- di ogni altro eventuale atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa GI NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato il 31 ottobre 2024 e depositato il 29 novembre 2024, la sig.ra -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS- sono insorti avverso i seguenti provvedimenti adottati dal Comune di Castel Gandolfo:
- determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui l’ente locale, in considerazione della parziale inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera edilizia abusiva distinta in catasto al -OMISSIS-, della relativa area di sedime e dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, distinta in catasto al-OMISSIS-, per complessivi mq 480;
- determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, con cui l’ente locale, avendo verificato che l’opera edilizia abusiva di cui alla citata ordinanza di demolizione era in realtà posizionata sul terreno distinto in catasto al f-OMISSIS-, e non al -OMISSIS-, come indicato nella precedente determinazione n. -OMISSIS-, ha disposto di “ rettificare e sostituire ” quest’ultima “ in quanto contenente un dato catastale errato ”, nonché di acquisire al patrimonio comunale, previo frazionamento, l’opera edilizia abusiva situata sul lotto di terreno distinto in catasto al f-OMISSIS-, la relativa area di sedime e l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, distinta in catasto al f-OMISSIS-, per complessivi mq 480.
2. I ricorrenti espongono in fatto che la citata ordinanza di demolizione, avverso la quale essi hanno proposto ricorso a questo Tribunale iscritto sub R.G. n.-OMISSIS-, aveva ad oggetto opere così descritte: “ a) Struttura modello “prefabbricato” in legno a pianta rettangolare con copertura a doppia falda. L’opera ha dimensioni complessive di 48 mq circa sviluppate in 8,00 m nel lato maggiore e circa 6,00 m nel lato minore con un’altezza di circa 3,5 m al colmo. Al momento dell’accertamento la struttura risulta definita in ogni sua parte ovvero risultano presenti porta di ingresso, finestre, allacciamento all’energia elettrica ed acqua, elettrodomestici, mobilio. Si sviluppa in n. 3 vani (sala principale dopo l’ingresso, bagno e camera da letto). Dagli elementi riscontrati si evince che la struttura possiede finalità di civile abitazione dal momento che all’interno veniva identificato il sig. P M e che in ogni vano sono presenti evidenti segni di presenza di persone …; b) Nelle immediate vicinanze della suddetta struttura risulta realizzato un secondo ambiente, in analoghi materiali, delle dimensioni di circa 6,00 mq adibito a rimessa attrezzi ripostiglio; c) Infine, è presente un muretto di contenimento realizzato mediante mattoncini ”.
Precisano altresì che con verbale del 3 novembre 2017 è stata accertata la parziale inottemperanza a tale ingiunzione, risultando demolita la sola opera di cui alla suddetta lett. b) e non anche quelle di cui alle lett. a) e c), il che ha condotto il Comune di Castel Gandolfo ad adottare la determinazione di acquisizione al patrimonio comunale n. -OMISSIS- oggetto dell’odierno ricorso, poi rettificata dalla parimenti gravata determinazione n. -OMISSIS- del 2024.
3. Il ricorso è affidato a tre motivi di censura così rubricati: “ 1) Nullità della determinazione n. -OMISSIS-/2024 per mancata sottoscrizione; Nullità per mancata attestazione di conformità all’originale; Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445 del 2000; Violazione e falsa applicazione del Codice dell’amministrazione digitale; Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza ”; “ 2) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione della l. 241/90 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria - Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 8 CEDU - Eccesso di potere - difetto di motivazione - Lesione del legittimo affidamento del privato ”; “ 3) Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 380/2001 - Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria ”.
4. Il Comune di Castel Gandolfo si è costituito in resistenza con memoria del 18 dicembre 2024, controdeducendo nel merito alle doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.
5. Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2025, previo avviso riportato a verbale circa possibili profili di inammissibilità del ricorso con riferimento alla determinazione n. -OMISSIS-, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio, considerato che i ricorrenti hanno fatto riferimento alla proposizione del ricorso R.G. n.-OMISSIS- avverso l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, dà conto, per completezza, dell’avvenuta estinzione per perenzione del relativo giudizio, come dichiarato da questo Tribunale con decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2015.
2. Tanto precisato, il Collegio rileva che, come da avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., il gravame è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui ha ad oggetto la determinazione n. -OMISSIS-, della quale, a mezzo del primo motivo, viene dedotta la nullità per difetto di sottoscrizione da parte del responsabile dell’ufficio nonché per mancanza dell’attestazione di conformità all’originale e del contrassegno di cui all’art. 23, commi 1 e 2- bis , del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Tale determinazione, infatti, è stata integralmente sostituita – e non meramente rettificata – dalla successiva determinazione n. -OMISSIS-, che presenta una struttura e un contenuto tali da renderla un atto autosufficiente e il cui dispositivo reca l’espressa manifestazione della volontà di “ sostituire ” l’atto precedente. La fonte della lesione lamentata dai ricorrenti è, pertanto, costituita unicamente dalla seconda determinazione e nessun vantaggio potrebbe loro derivare dall’annullamento della prima, essendo venuti meno i relativi effetti.
3. Quanto, invece, alla determinazione n. -OMISSIS-, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità del provvedimento per avere il Comune di Castel Gandolfo “ omesso di valutare le precarie condizioni economiche in cui versa il Sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- della Sig.ra -OMISSIS-, il quale risulta allo stato abitare nel prefabbricato, sito sull’area di proprietà dell’odierna ricorrente, e del quale ne è stata dichiarata oggi l’acquisizione al patrimonio comunale ”. Ciò si tradurrebbe, nella prospettiva dei ricorrenti, in una violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU).
Il motivo non è suscettibile di favorevole delibazione.
4.1. Va innanzitutto considerato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce, per quanto riguarda il fabbricato abusivamente edificato e la relativa area di sedime, un effetto che si verifica ipso iure qualora, alla scadenza del termine di novanta giorni fissato con l’ordinanza di demolizione, l’ingiunzione non sia stata ottemperata (Cons. St., Ad. Plen., 11 ottobre 2023, n, 16).
Venendo, dunque, in rilievo un provvedimento che non solo ha natura vincolata ma che addirittura si limita – almeno per la parte che interessa ai fini della doglianza in disamina – a dare atto di un effetto verificatosi già per legge, non può nemmeno astrattamente prospettarsi la violazione del principio di proporzionalità. Non sussiste invero, in sede di accertamento dell’inottemperanza ad una ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, alcun margine per compiere un bilanciamento di contrapposti interessi e, in particolare, come vorrebbero i ricorrenti, per valutare le circostanze individuali che nel caso di specie hanno condotto alla realizzazione del fabbricato abusivo.
Il principio di proporzionalità rileva, invece, secondo le coordinate declinate dal Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza 6 febbraio 2023, n. 1254, in sede di concreta esecuzione dell’ordinanza di demolizione laddove l’amministrazione è tenuta a mettere in campo “ ogni più adeguato strumento di cautela e prudenza che deve manifestarsi idoneo a mitigare l’impatto pregiudizievole nel solo caso in cui sia obiettivamente dimostrato che il trasgressore e la sua famiglia versino in condizioni fisiche e materiali più che significativamente compromesse ”.
In tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione penale (cfr. Cass. pen., Sez. III, 18 gennaio 2022 n. 5822 e 14 dicembre 2020 n. 423) che, come ricostruito dal Consiglio di Stato nella sentenza appena citata, “ ha ribadito che in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, VA e OV c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, SK c. Lituania, considerando l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all’art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, sia la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente, sia i tempi a disposizione del medesimo, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative ” (Cons. St., Sez. VI, n. 1254 del 2023, cit.).
Dall’art. 8 della CEDU, d’altra parte, come recentemente riaffermato anche da questo Tribunale, non è desumibile “ la sussistenza di alcun diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare ”, sicché l’ordine di demolizione “ non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio ” (T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 1° aprile 2025, n. 6485 che richiama Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5705).
Osserva altresì il Collegio che il fondamentale bisogno abitativo delle persone in situazioni economiche disagiate, riconosciuto dalla Corte costituzionale quale “ istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità ” (cfr. sentenza 7 marzo 2024, n. 67, e giurisprudenza costituzionale ivi richiamata), deve essere soddisfatto attraverso gli strumenti a tale fine previsti dall’ordinamento, con particolare riferimento all’accesso agli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica e alle prestazioni di assistenza sociale, non potendo “ l’emergenza abitativa […] essere invocata per paralizzare la demolizione di un immobile abusivo, stante l’inammissibilità di condoni atipici ed extra-ordinem ” (così Cons. St., Sez. VI, 11 maggio 2022, n. 3704 del 2022).
4.2. Quanto, poi, alla denunciata lesione del principio del legittimo affidamento, ricondotta dai ricorrenti al lungo lasso temporale trascorso tra l’ordine di demolizione e il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva, vale richiamare la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, 23 agosto 2022, n. 7371, in cui sul punto è stato affermato quanto segue:
“ Alcuna incidenza può svolgere poi la tutela dell’affidamento in considerazione del passaggio del tempo tra l’ordine di demolizione e il provvedimento di acquisizione, anche nell’ottica del preteso diritto di abitazione .
L’irrilevanza del passaggio del tempo è stata affermata con riferimento al lasso temporale tra la realizzazione dell’abuso e l’ordine di rimessione in pristino, ovverosia per la stessa adozione della misura ripristinatoria, in quanto il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Cons. Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 5088; Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4907), e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato, VI, 31 maggio 2013, n. 3010; Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2781).
Tale orientamento è senz’altro applicabile anche al caso qui in esame, in cui il lasso di tempo intercorra tra l’adozione dell’ordine di riduzione in pristino e l’accertamento formale dell’inottemperanza; atto quest’ultimo che non fa altro che accertare la mancata riduzione in pristino ai fini dell’intervenuto trasferimento di proprietà, che si verifica ex lege in forza del comportamento omissivo dell’interessato che resta inottemperante all’obbligo di ripristino.
Né in tale contesto vi è spazio per una valutazione da parte del giudice sul bilanciamento di interessi, ancorata a profili di merito, tra l’interesse pubblico all’acquisizione, disposta quale effetto vincolato previsto ex lege, e la situazione legata alle vicende personali e familiari del soggetto inciso ”.
5. Con il terzo motivo di gravame, infine, i ricorrenti lamentano “ l’assenza dell’istruttoria di calcolo posta a suffragio della dichiarata acquisizione della superficie pari a mq 480, avendo l’Amministrazione indicato genericamente che tale quantificazione corrisponde al decuplo delle opere abusive e dell’area di sedime […] senza specificare le modalità seguite per determinare l’effettiva estensione dell’area da acquisire ”.
La censura è infondata in punto di fatto.
Il provvedimento impugnato, infatti, reca un’adeguata esplicitazione dei dati e dei calcoli che hanno condotto alla determinazione di acquisire gratuitamente al patrimonio comunale la complessiva area di mq 480, corrispondente al decuplo della superficie abusivamente edificata, vale a dire al limite massimo stabilito dall’art. 31, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001.
In particolare, il procedimento di calcolo risultante dal provvedimento può essere così schematizzato:
- l’immobile ricade in zona di PRG E3 - “ zone agricole speciali (aree di sponda del lago) ”, per cui trova applicazione, ex art. 57, comma 3, della l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38, un indice di edificabilità pari a 0,01 mq/mq fino ad un massimo di 300 mq per lotto;
- l’area di sedime occupata dall’immobile abusivo è pari a mq 48, per cui, tenuto conto di detto indice di edificabilità, l’area necessaria per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive è pari a 4.800 mq;
- la superficie della particella è di mq 630 ma essa non può essere interamente acquisita stante il limite del decuplo della superficie abusivamente costruita, dovendo, pertanto, l’acquisizione avere ad oggetto mq 480 – corrispondenti a mq 48 x 10 – con conseguente necessità di previo frazionamento ai fini della trascrizione in favore del Comune.
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui si rivolge contro la determinazione n. -OMISSIS-, mentre va respinto in relazione all’impugnazione della determinazione n. -OMISSIS-.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui si rivolge avverso la determinazione n. -OMISSIS- e lo respinge in relazione all’impugnazione della determinazione n. -OMISSIS-.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, al pagamento nei confronti del Comune di Castel Gandolfo delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
GI NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI NI | ON GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.