Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani,nella causa iscritta al n°2200 /2024
R.G.
TRA
nato il15/05/1961 a TERAMO (TE) , elettivamente Parte_1 domiciliato/a presso lo studio dell'Avv.CARABBA ROCCO , che lo rappresenta e difende come da procura in atti
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA , come da procura in atti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere tra le parti nei termini di cui al provvedimento in autotutela emesso dall'Amministrazione resistente in data
10.04.2025, prot.4042 RIS;
• liquida le spese sostenute dal ricorrente in € 500,00, somma onnicomprensiva da riforndersi da parte della resistente al difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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Con ricorso depositato in data 18/11/2024 , ha convenuto in Parte_2
giudizio il per proporre Controparte_1
impugnativa di sanzione disciplinare conservativa irrogatagli in qualità di docente.
Costituitosi in giudizio il , che Controparte_1
dichiarava essere intervenuta definizione transattiva della controversia, con contestuale richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la parte ricorrente aderiva a tale richiesta, nei termini in cui era stata espressa in memoria difensiva.
***
La declaratoria di cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento o fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto
è derivata dall'avvenuta stipulazione dell'accordo di cui in premessa. In esso le parti ricorrente e resistente hanno definito la controversia, mediante la revoca in autotutela del provvedimento disciplinare impugnato (revoca disposta con provvedimento
10.04.2025, prot.4042 RIS) ed il riconoscimento da parte dell'Amministrazione al ricorrente dela rifusione delle spese legali in ragione della somma onnicomprensiva di €
500,00 da distrarsi in favore del difensore.
Tale modalità di definizione alternativa alla decisione della controversia, che risulta accettata dalla parte ricorrente, presenta tutti i requisiti per poter ritenersi valida, stante la sua formalizzazione a mezzo di un provvedimento in autotutela recante revoca di quello disciplinare impugnato.
Va pertanto dichiarata, nel caso in esame, la cessazione della materia del contendere, nei termini di cui all'accordo intervenuto, con pronuncia in ordine alle spese conforme alla richiesta delle parti.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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