Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1039/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f.: ); CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Fabrizio Giustolisi, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 22/5/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/2/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 29/12/2003, in costanza del quale sono nati i figli (nato Per_1
a Milano il 30/1/2009) e (nato a [...] il [...]), e di essersi separati Per_2
consensualmente in forza della sentenza di omologa n. 4796/2023 del 27-30/10/2023, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 7361/2023 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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“1. I coniugi vivranno separati fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di redditi propri.
3. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, che vigileranno sulla loro Per_1 Per_2 istruzione ed educazione, obbligandosi a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso e collaborativo, nel preminente ed esclusivo interesse dei figli medesimi, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno e con sé; Per_1 Per_2
4. Ai fini anagrafici e come collocamento principale i figli e continueranno a vivere Per_1 Per_2 presso l'abitazione familiare di Via F.sco Paolo Perez n. 217 (ove manterranno la loro residenza), che continuerà ad essere abitata dalla madre CP_1
5. Il sig. genitore non collocatario potrà vedere i figli minori quando vorrà, sempre Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e/o sportivi di questi;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli minori almeno un giorno a settimana, dalle 13,00 alle ore
21,00, oltre ad un fine settimana ogni due, dalle 18,00 del venerdì e sino alle 21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: 7 giorni durante le vacanze natalizie, di modo che i figli un anno trascorreranno il Natale e Santo AN con la madre, Capodanno ed PI con il padre, e viceversa l'anno successivo;
3 giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze pasquali
(vigilia di Pasqua, Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
6. È fatta salva la possibilità di modificare le suddette modalità indicate sub. 5 previo accordo dei coniugi sulla base delle esigenze dei figli e delle esigenze lavorative dei medesimi coniugi.
7. Le parti concordano che l'importo dell'assegno unico universale per i figli pari ad €. 467,00 venga integralmente percepito dal sig. atteso che quest'ultimo, per il fatto di svolgere la Parte_1
CP_ propria attività lavorativa solo la mattina e per il fatto che invece la sig.ra lavori sia la mattina
2 che il pomeriggio, si occupa della gestione dei figli tutti i pomeriggi, a partire dall'orario di uscita dalla scuola, provvedendo a farli pranzare, a farli studiare, ad accompagnarli e riprenderli agli allenamenti presso la scuola calcio e a provvedere a tutto quanto altro si rendesse necessario durante l'orario pomeridiano.
8. Per il mantenimento ordinario dei figli minori il sig. continuerà a corrispondere Parte_1 alla sig.ra l'importo mensile di €. 200,00 (€. 100,00 per ogni figlio), anticipatamente ed CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
9. Il canone di affitto dell'immobile destinata ad abitazione familiare resterà a carico della sig.ra al pari di tutte le spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione della predetta CP_1 casa coniugale, nonché gli oneri condominiali, così come le utenze (luce, gas, telefonia, acqua).
10. Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) e nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale Civile di Palermo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
11. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei passaporti o documenti validi per l'espatrio e la presente dichiarazione dovrà servire come nulla osta, valendo per qualsiasi autorità competente per il rilascio ed il rinnovo degli stessi e, comunque, i coniugi si obbligano sin d'ora a sottoscrivere eventuali dichiarazioni ed istanze che verranno richieste dalle competenti autorità.
12. I coniugi dichiarano di avere liberamente diviso i beni mobili di proprietà comune e di avere regolato i loro rapporti di dare ed avere e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
13. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dal deposito del presente ricorso.
14. Per tutto quanto non espressamente previsto e concordato nel presente atto le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge alle quali fanno espressamente rinvio.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
29/12/2003;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 7361/2023 R.G, definito con sentenza di omologa n. 4796/2023,
3 del 27-30/10/2023.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 29/12/2003 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2003, al n. 249, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come sopra riportate;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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