Decreto cautelare 28 luglio 2022
Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Decreto decisorio 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00437/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00882/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2022, proposto da
Euas S.r.l., Dolci Momenti S.r.l.S., ZO EN, UC PI, RO IZ, Farina32 di Doppia A S.r.l., Deni S.r.l.S., RD IG, Cremeria Alla Scala S.r.l., RG TT, Lea Nicoletti, Adz S.r.l., Casbah S.r.l.S., DO ER, ZO AC, Natura S.r.l., MA CO Attorre, Trifase S.r.l., La Capagira S.r.l.S., Giugrà S.r.l, Annarita Calò, Etrè Food S.r.l.S, Angelica Laveneziana, IL D'Amico, Sorsi e Morsi S.r.l.S., Accasa S.r.l.S., Confesercenti Brindisi, Bruzzi S.r.l., Fran&Co S.r.l.S., LE CC, EN ER, PE Attorre, in persona dei rispettivi titolari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonia Molfetta e Fabrizio Monopoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonia Molfetta in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella e Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e collegiale ex art. 55 c.p.a.:
dell'ordinanza n. 110 del Comune di Ostuni del 5 luglio 2022, adottata dalla Commissione Straordinaria (ex art. 143 T.U. n. 267/2000), avente ad oggetto “Ordinanza in materia di disciplina degli orari di vendita, anche per asporto e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, con la quale è stato disposto che “su tutto il territorio comunale per le motivazioni di cui in premessa, dal 6 Luglio al 30 Settembre 2022, dalle ore 02:00 alle ore 6:00 è vietata la vendita anche per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”, nonché di ogni altro atto al predetto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 Settembre 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to A. Molfetta, avv.to F. Monopoli, avv.to A. Tanzarella;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi inerenti la carenza di fumus boni juris e di pregiudizio grave ed irreparabile contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 376/2022 (“Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della tutela cautelare provvisoria presidenziale invocata dai ricorrenti, in quanto - da un lato - la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare il proprio potere contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 50 comma 5 T.U. n. 267/2000 e ss.mm., di riduzione, in via temporanea, dell’orario delle attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per comprovate esigenze di tutela urgente dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché - precipuamente - del necessario urgente rispetto del diritto dei residenti alla salute in relazione alla tranquillità e al riposo, essendo ciò specificamente previsto dalla predetta norma e non apparendo condivisibili le ulteriori doglianze formulate nel ricorso, e - dall’altro - tenuto conto che il provvedimento impugnato riguarda unicamente le bevande alcoliche e superalcoliche non pare esistente nemmeno l’allegato pregiudizio di estrema gravità e urgenza”), e sottolineando, altresì, che il provvedimento impugnato è stato (legittimamente) adottato dall’A.C. a seguito di impulso in tal senso della Prefettura di Brindisi conseguente ai gravi episodi di degrado, inciviltà e intolleranza accaduti nel Comune di Ostuni nel medesimo periodo estivo dello scorso anno verificatisi nell’ambito della “movida” estiva notturna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
Dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 Settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO