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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1086/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Cristina Pinetti
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Ilaria Sottotetti
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 23.5.2025.
Condizioni congiunte: “- I genitori si impegnano a mantenere un comportamento educato e rispettoso soprattutto in presenza dei figli, evitando discussioni e liti che turberebbero la serenità e l'equilibrio psichico dei bambini. - i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i
1 genitori, con stabile collocazione abitativa presso la madre, in Viguzzolo, nella casa di proprietà della OR ove i minori manterranno la residenza anagrafica. Ogni eventuale CP_1
trasferimento dei figli dovrà essere previamente concordato dai genitori. Il padre rimarrà presso la propria abitazione sita in Costa Vescovato ove si trasferirà definitivamente con tutti i suoi effetti personali entro il giorno della firma del presente ricorso. - Diritto di visita del padre: • la OR
è d'accordo sull'aiuto della nonna materna e paterna e dei parenti per la gestione dei CP_1
figli. Il padre andrà personalmente a prendere e riportare i bambini quando eserciterà il diritto di visita;
solo in effettivo caso di necessità potrà andarli a prendere e riportare la nonna paterna, come spesso accaduto. • Il padre potrà stare con loro due giorni durante la settimana nel rispetto dell'orario scolastico e ricreativo precisamente il mercoledì e il venerdì nel seguente modo: di regola e staranno con il padre dalle ore 13 alle ore 21 e dai 6 anni di e Pt_2 Per_1 Pt_2
dal compimento dei 3 anni di potranno pernottare dal padre il venerdì sera, previo volere Per_1 dei figli. • Durante il tempo in cui il padre starà con i figli li aiuterà nello svolgimento dei compiti e qualora i giorni scelti comportino attività ludiche ed extrascolastiche, concordate dai genitori, il padre li accompagnerà a seguire tali attività. • Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli ogni 15 giorni nel fine settimana nel seguente modo: e al sabato dalle 18 fino alle ore Pt_2 Per_1
21,30 e la domenica dalle ore 7,30 sino alle ore 18,30. Dal compimento dei 6 anni di e dai Pt_2
3 anni di i bambini staranno con il padre dal sabato alle 18 alla domenica sera alle 18,30, Per_1 ora in cui il padre riaccompagnerà i bambini a Viguzzolo presso la casa della madre. • Il venerdì antecedente al fine settimana spettante al padre, i bambini rientreranno a casa dalla madre alle ore
21.00. • Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno il pranzo della vigilia con il padre e la cena con la madre. Il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno, ovvero il Natale in cui figli pranzeranno con la madre, ceneranno con il padre e viceversa. Nel giorno successivo di
Santo Stefano i figli pranzeranno o ceneranno con il padre e la madre in modo inverso rispetto al giorno di Natale, ovvero se il Natale hanno cenato con la madre, a Santo Stefano ceneranno con il padre e viceversa con pernottamento dal padre solo a partire dai sei anni di e dal terzo Pt_2 anno di . • Nell'anno in cui nel giorno di Natale i figli ceneranno con il padre, visto che a Per_1
Santo Stefano saranno ancora a pranzo dallo stesso, potranno pernottare dal padre a partire dai sei anni di e dal terzo anno di . • Per le restanti feste natalizie, nonché per i giorni Pt_2 Per_1
di vacanze scolastiche natalizie, i genitori si accorderanno di volta in volta circa il tempo che ognuno trascorrerà con i figli, fermo restando che dal compimento dei 6 anni di età di e Pt_2
del terzo anno di il padre potrà tenerli con sé anche con pernottamento seguendo il Per_1 calendario settimanale di cui sopra. • Durante le vacanze estive i bambini, a partire dai 6 anni di e dal terzo anno della bambina, passeranno con il padre un totale di 15 giorni di cui non Pt_2
2 più di 7 consecutivi, e i restanti 8 giorni da concordare con la madre secondo le esigenze lavorative del padre. In ogni caso il diritto di visita come sopra previsto potrà subire variazioni per quanto riguarda il cambio del giorno in cui il padre eserciterà il suddetto diritto, senza però aumentare il numero dei giorni e delle ore come già stabilite nel presente accordo, necessitate da altri concomitanti impegni, purché comunicato alla madre in anticipo e in accordo con quest'ultima. -
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli minori il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico istantaneo all'IBAN [...], l'importo di €
850,00 al mese per entrambi i figli. Detto importo verrà annualmente aggiornato secondo gli indici
ISTAT. La OR continuerà a percepire integralmente gli assegni famigliari e l'assegno CP_1
unico. Il padre verserà il 50% delle spese extra mediche, scolastiche e ludiche. contemplate nel
Protocollo del Tribunale di Alessandria. • I genitori concordano e si accordano fin da ora che da subito intraprenda e segua un percorso psicologico, che il padre pagherà al 50%, e, Pt_2
qualora fosse necessario, anche intraprenderà in futuro un percorso psicologico, ed anche Per_1 in questa circostanza il padre pagherà sempre al 50% la spesa. • Il IG , nel caso di Parte_1
accordo sulla separazione consensuale, pagherà il contributo unificato al momento della iscrizione a ruolo, la tassa di registrazione, se dovuta, del provvedimento del Tribunale e, all'atto della firma del ricorso, le spese legali della moglie pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge. I legali rinunciano al vincolo della solidarietà”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 14.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 12.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
3 5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Parte_1 CP_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Viguzzolo, il 15.8.2016;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- I genitori si impegnano a mantenere un comportamento educato e rispettoso soprattutto in presenza dei figli, evitando discussioni e liti che turberebbero la serenità e l'equilibrio psichico dei bambini. - i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa presso la madre, in Viguzzolo, nella casa di proprietà della OR ove i CP_1
minori manterranno la residenza anagrafica. Ogni eventuale trasferimento dei figli dovrà essere previamente concordato dai genitori. Il padre rimarrà presso la propria abitazione sita in Costa Vescovato ove si trasferirà definitivamente con tutti i suoi effetti personali entro il giorno della firma del presente ricorso. - Diritto di visita del padre: • la OR è CP_1
d'accordo sull'aiuto della nonna materna e paterna e dei parenti per la gestione dei figli. Il padre andrà personalmente a prendere e riportare i bambini quando eserciterà il diritto di visita;
solo in effettivo caso di necessità potrà andarli a prendere e riportare la nonna paterna, come spesso accaduto. • Il padre potrà stare con loro due giorni durante la settimana nel rispetto dell'orario scolastico e ricreativo precisamente il mercoledì e il venerdì nel seguente modo: di regola e staranno con il padre dalle ore 13 Pt_2 Per_1
alle ore 21 e dai 6 anni di e dal compimento dei 3 anni di potranno Pt_2 Per_1 pernottare dal padre il venerdì sera, previo volere dei figli. • Durante il tempo in cui il padre starà con i figli li aiuterà nello svolgimento dei compiti e qualora i giorni scelti comportino attività ludiche ed extrascolastiche, concordate dai genitori, il padre li accompagnerà a seguire tali attività. • Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli ogni 15 giorni nel fine settimana nel seguente modo: e al sabato dalle 18 fino alle ore 21,30 e la Pt_2 Per_1
domenica dalle ore 7,30 sino alle ore 18,30. Dal compimento dei 6 anni di e dai 3 Pt_2
anni di i bambini staranno con il padre dal sabato alle 18 alla domenica sera alle Per_1
18,30, ora in cui il padre riaccompagnerà i bambini a Viguzzolo presso la casa della madre. •
Il venerdì antecedente al fine settimana spettante al padre, i bambini rientreranno a casa dalla madre alle ore 21.00. • Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno il pranzo
4 della vigilia con il padre e la cena con la madre. Il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno, ovvero il Natale in cui figli pranzeranno con la madre, ceneranno con il padre e viceversa. Nel giorno successivo di Santo Stefano i figli pranzeranno o ceneranno con il padre e la madre in modo inverso rispetto al giorno di Natale, ovvero se il Natale hanno cenato con la madre, a Santo Stefano ceneranno con il padre e viceversa con pernottamento dal padre solo a partire dai sei anni di e dal terzo anno di . • Pt_2 Per_1
Nell'anno in cui nel giorno di Natale i figli ceneranno con il padre, visto che a Santo Stefano saranno ancora a pranzo dallo stesso, potranno pernottare dal padre a partire dai sei anni di e dal terzo anno di . • Per le restanti feste natalizie, nonché per i giorni di Pt_2 Per_1
vacanze scolastiche natalizie, i genitori si accorderanno di volta in volta circa il tempo che ognuno trascorrerà con i figli, fermo restando che dal compimento dei 6 anni di età di e del terzo anno di il padre potrà tenerli con sé anche con pernottamento Pt_2 Per_1 seguendo il calendario settimanale di cui sopra. • Durante le vacanze estive i bambini, a partire dai 6 anni di e dal terzo anno della bambina, passeranno con il padre un Pt_2
totale di 15 giorni di cui non più di 7 consecutivi, e i restanti 8 giorni da concordare con la madre secondo le esigenze lavorative del padre. In ogni caso il diritto di visita come sopra previsto potrà subire variazioni per quanto riguarda il cambio del giorno in cui il padre eserciterà il suddetto diritto, senza però aumentare il numero dei giorni e delle ore come già stabilite nel presente accordo, necessitate da altri concomitanti impegni, purché comunicato alla madre in anticipo e in accordo con quest'ultima. - Per quanto riguarda il mantenimento dei figli minori il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico istantaneo all'IBAN [...], l'importo di € 850,00 al mese per entrambi i figli. Detto importo verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT. La OR continuerà a percepire integralmente gli assegni famigliari e l'assegno CP_1
unico. Il padre verserà il 50% delle spese extra mediche, scolastiche e ludiche. contemplate nel Protocollo del Tribunale di Alessandria. • I genitori concordano e si accordano fin da ora che da subito intraprenda e segua un percorso psicologico, che il padre pagherà al Pt_2
50%, e, qualora fosse necessario, anche intraprenderà in futuro un percorso Per_1 psicologico, ed anche in questa circostanza il padre pagherà sempre al 50% la spesa. • Il IG , nel caso di accordo sulla separazione consensuale, pagherà il contributo Parte_1
unificato al momento della iscrizione a ruolo, la tassa di registrazione, se dovuta, del provvedimento del Tribunale e, all'atto della firma del ricorso, le spese legali della moglie pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge. I legali rinunciano al vincolo della solidarietà”;
5 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ivi incluso all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1086/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Cristina Pinetti
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Ilaria Sottotetti
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 23.5.2025.
Condizioni congiunte: “- I genitori si impegnano a mantenere un comportamento educato e rispettoso soprattutto in presenza dei figli, evitando discussioni e liti che turberebbero la serenità e l'equilibrio psichico dei bambini. - i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i
1 genitori, con stabile collocazione abitativa presso la madre, in Viguzzolo, nella casa di proprietà della OR ove i minori manterranno la residenza anagrafica. Ogni eventuale CP_1
trasferimento dei figli dovrà essere previamente concordato dai genitori. Il padre rimarrà presso la propria abitazione sita in Costa Vescovato ove si trasferirà definitivamente con tutti i suoi effetti personali entro il giorno della firma del presente ricorso. - Diritto di visita del padre: • la OR
è d'accordo sull'aiuto della nonna materna e paterna e dei parenti per la gestione dei CP_1
figli. Il padre andrà personalmente a prendere e riportare i bambini quando eserciterà il diritto di visita;
solo in effettivo caso di necessità potrà andarli a prendere e riportare la nonna paterna, come spesso accaduto. • Il padre potrà stare con loro due giorni durante la settimana nel rispetto dell'orario scolastico e ricreativo precisamente il mercoledì e il venerdì nel seguente modo: di regola e staranno con il padre dalle ore 13 alle ore 21 e dai 6 anni di e Pt_2 Per_1 Pt_2
dal compimento dei 3 anni di potranno pernottare dal padre il venerdì sera, previo volere Per_1 dei figli. • Durante il tempo in cui il padre starà con i figli li aiuterà nello svolgimento dei compiti e qualora i giorni scelti comportino attività ludiche ed extrascolastiche, concordate dai genitori, il padre li accompagnerà a seguire tali attività. • Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli ogni 15 giorni nel fine settimana nel seguente modo: e al sabato dalle 18 fino alle ore Pt_2 Per_1
21,30 e la domenica dalle ore 7,30 sino alle ore 18,30. Dal compimento dei 6 anni di e dai Pt_2
3 anni di i bambini staranno con il padre dal sabato alle 18 alla domenica sera alle 18,30, Per_1 ora in cui il padre riaccompagnerà i bambini a Viguzzolo presso la casa della madre. • Il venerdì antecedente al fine settimana spettante al padre, i bambini rientreranno a casa dalla madre alle ore
21.00. • Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno il pranzo della vigilia con il padre e la cena con la madre. Il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno, ovvero il Natale in cui figli pranzeranno con la madre, ceneranno con il padre e viceversa. Nel giorno successivo di
Santo Stefano i figli pranzeranno o ceneranno con il padre e la madre in modo inverso rispetto al giorno di Natale, ovvero se il Natale hanno cenato con la madre, a Santo Stefano ceneranno con il padre e viceversa con pernottamento dal padre solo a partire dai sei anni di e dal terzo Pt_2 anno di . • Nell'anno in cui nel giorno di Natale i figli ceneranno con il padre, visto che a Per_1
Santo Stefano saranno ancora a pranzo dallo stesso, potranno pernottare dal padre a partire dai sei anni di e dal terzo anno di . • Per le restanti feste natalizie, nonché per i giorni Pt_2 Per_1
di vacanze scolastiche natalizie, i genitori si accorderanno di volta in volta circa il tempo che ognuno trascorrerà con i figli, fermo restando che dal compimento dei 6 anni di età di e Pt_2
del terzo anno di il padre potrà tenerli con sé anche con pernottamento seguendo il Per_1 calendario settimanale di cui sopra. • Durante le vacanze estive i bambini, a partire dai 6 anni di e dal terzo anno della bambina, passeranno con il padre un totale di 15 giorni di cui non Pt_2
2 più di 7 consecutivi, e i restanti 8 giorni da concordare con la madre secondo le esigenze lavorative del padre. In ogni caso il diritto di visita come sopra previsto potrà subire variazioni per quanto riguarda il cambio del giorno in cui il padre eserciterà il suddetto diritto, senza però aumentare il numero dei giorni e delle ore come già stabilite nel presente accordo, necessitate da altri concomitanti impegni, purché comunicato alla madre in anticipo e in accordo con quest'ultima. -
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli minori il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico istantaneo all'IBAN [...], l'importo di €
850,00 al mese per entrambi i figli. Detto importo verrà annualmente aggiornato secondo gli indici
ISTAT. La OR continuerà a percepire integralmente gli assegni famigliari e l'assegno CP_1
unico. Il padre verserà il 50% delle spese extra mediche, scolastiche e ludiche. contemplate nel
Protocollo del Tribunale di Alessandria. • I genitori concordano e si accordano fin da ora che da subito intraprenda e segua un percorso psicologico, che il padre pagherà al 50%, e, Pt_2
qualora fosse necessario, anche intraprenderà in futuro un percorso psicologico, ed anche Per_1 in questa circostanza il padre pagherà sempre al 50% la spesa. • Il IG , nel caso di Parte_1
accordo sulla separazione consensuale, pagherà il contributo unificato al momento della iscrizione a ruolo, la tassa di registrazione, se dovuta, del provvedimento del Tribunale e, all'atto della firma del ricorso, le spese legali della moglie pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge. I legali rinunciano al vincolo della solidarietà”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 14.5.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 12.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
3 5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Parte_1 CP_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Viguzzolo, il 15.8.2016;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- I genitori si impegnano a mantenere un comportamento educato e rispettoso soprattutto in presenza dei figli, evitando discussioni e liti che turberebbero la serenità e l'equilibrio psichico dei bambini. - i figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa presso la madre, in Viguzzolo, nella casa di proprietà della OR ove i CP_1
minori manterranno la residenza anagrafica. Ogni eventuale trasferimento dei figli dovrà essere previamente concordato dai genitori. Il padre rimarrà presso la propria abitazione sita in Costa Vescovato ove si trasferirà definitivamente con tutti i suoi effetti personali entro il giorno della firma del presente ricorso. - Diritto di visita del padre: • la OR è CP_1
d'accordo sull'aiuto della nonna materna e paterna e dei parenti per la gestione dei figli. Il padre andrà personalmente a prendere e riportare i bambini quando eserciterà il diritto di visita;
solo in effettivo caso di necessità potrà andarli a prendere e riportare la nonna paterna, come spesso accaduto. • Il padre potrà stare con loro due giorni durante la settimana nel rispetto dell'orario scolastico e ricreativo precisamente il mercoledì e il venerdì nel seguente modo: di regola e staranno con il padre dalle ore 13 Pt_2 Per_1
alle ore 21 e dai 6 anni di e dal compimento dei 3 anni di potranno Pt_2 Per_1 pernottare dal padre il venerdì sera, previo volere dei figli. • Durante il tempo in cui il padre starà con i figli li aiuterà nello svolgimento dei compiti e qualora i giorni scelti comportino attività ludiche ed extrascolastiche, concordate dai genitori, il padre li accompagnerà a seguire tali attività. • Il padre potrà tenere con sé entrambi i figli ogni 15 giorni nel fine settimana nel seguente modo: e al sabato dalle 18 fino alle ore 21,30 e la Pt_2 Per_1
domenica dalle ore 7,30 sino alle ore 18,30. Dal compimento dei 6 anni di e dai 3 Pt_2
anni di i bambini staranno con il padre dal sabato alle 18 alla domenica sera alle Per_1
18,30, ora in cui il padre riaccompagnerà i bambini a Viguzzolo presso la casa della madre. •
Il venerdì antecedente al fine settimana spettante al padre, i bambini rientreranno a casa dalla madre alle ore 21.00. • Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno il pranzo
4 della vigilia con il padre e la cena con la madre. Il giorno di Natale i genitori si alterneranno di anno in anno, ovvero il Natale in cui figli pranzeranno con la madre, ceneranno con il padre e viceversa. Nel giorno successivo di Santo Stefano i figli pranzeranno o ceneranno con il padre e la madre in modo inverso rispetto al giorno di Natale, ovvero se il Natale hanno cenato con la madre, a Santo Stefano ceneranno con il padre e viceversa con pernottamento dal padre solo a partire dai sei anni di e dal terzo anno di . • Pt_2 Per_1
Nell'anno in cui nel giorno di Natale i figli ceneranno con il padre, visto che a Santo Stefano saranno ancora a pranzo dallo stesso, potranno pernottare dal padre a partire dai sei anni di e dal terzo anno di . • Per le restanti feste natalizie, nonché per i giorni di Pt_2 Per_1
vacanze scolastiche natalizie, i genitori si accorderanno di volta in volta circa il tempo che ognuno trascorrerà con i figli, fermo restando che dal compimento dei 6 anni di età di e del terzo anno di il padre potrà tenerli con sé anche con pernottamento Pt_2 Per_1 seguendo il calendario settimanale di cui sopra. • Durante le vacanze estive i bambini, a partire dai 6 anni di e dal terzo anno della bambina, passeranno con il padre un Pt_2
totale di 15 giorni di cui non più di 7 consecutivi, e i restanti 8 giorni da concordare con la madre secondo le esigenze lavorative del padre. In ogni caso il diritto di visita come sopra previsto potrà subire variazioni per quanto riguarda il cambio del giorno in cui il padre eserciterà il suddetto diritto, senza però aumentare il numero dei giorni e delle ore come già stabilite nel presente accordo, necessitate da altri concomitanti impegni, purché comunicato alla madre in anticipo e in accordo con quest'ultima. - Per quanto riguarda il mantenimento dei figli minori il padre verserà alla madre entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico istantaneo all'IBAN [...], l'importo di € 850,00 al mese per entrambi i figli. Detto importo verrà annualmente aggiornato secondo gli indici ISTAT. La OR continuerà a percepire integralmente gli assegni famigliari e l'assegno CP_1
unico. Il padre verserà il 50% delle spese extra mediche, scolastiche e ludiche. contemplate nel Protocollo del Tribunale di Alessandria. • I genitori concordano e si accordano fin da ora che da subito intraprenda e segua un percorso psicologico, che il padre pagherà al Pt_2
50%, e, qualora fosse necessario, anche intraprenderà in futuro un percorso Per_1 psicologico, ed anche in questa circostanza il padre pagherà sempre al 50% la spesa. • Il IG , nel caso di accordo sulla separazione consensuale, pagherà il contributo Parte_1
unificato al momento della iscrizione a ruolo, la tassa di registrazione, se dovuta, del provvedimento del Tribunale e, all'atto della firma del ricorso, le spese legali della moglie pari ad euro 2.000,00 oltre accessori di legge. I legali rinunciano al vincolo della solidarietà”;
5 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ivi incluso all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso in Alessandria, l'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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