Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 304/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa ES Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 304 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Di Stazio (C.F. ), presso il cui C.F._3
studio in Mugnano di Napoli (NA), Via Sansone n. 40, elettivamente domiciliano, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3
Il PM ha apposto il visto in data 31.01.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 28.01.2025 i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
premettevano di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) in data 01.10.1997, in costanza del quale nascevano le figlie ES (il 02.08.1998, maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e (il 07.05.2004, studentessa e non economicamente autosufficiente) e che, Per_1 venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione, definita con sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 4941/2023 del 05.12.2023, emessa a definizione del giudizio recante r.g.
5277/2021.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 04.04.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 13.10.2021, nel procedimento di separazione n. r.g. 5277/2021, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 4941/2023 del 05.12.2023,
e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“1. la casa coniugale sita in Mugnano di Napoli (NA) alla Via L. Sansone 40 resta assegnata alla signora affinché ivi continui ad abitare con le figlia maggiorenne , Parte_2 Per_1
studentessa non economicamente autosufficiente;
2. il signor si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia nella Parte_1 Per_1
misura complessiva di euro 400,00 mensili, da versare alla sig.ra entro il giorno 5 Parte_2
di ogni mese e da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie per le quali ci si riporta al Protocollo d'intesa vigente sottoscritto in
pagina 2 di 3 data 25/10/2019 dal COA locale presso l'intestato Tribunale;
3. il signor si obbliga a versare a titolo di al mantenimento in favore della Parte_1 sig.ra un assegno divorzile di € 400,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di Parte_2
ogni mese e da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
4. nessun contributo al mantenimento per la figlia ES è previsto, atteso che la stessa convive con il proprio compagno in Latina ed è autonomamente autosufficiente;
5. il signor si obbliga al pagamento delle utenze domestiche: specificamente Pt_1
provvederà al pagamento utenza telefonica/internet, utenza idrica ed IMU;
si obbliga, altresì, al pagamento degli oneri condominiali ordinari e straordinari della casa coniugale assegnata alla
e di proprietà della figlia ”. Pt_2 Per_1
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole, il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 01.10.1997 da
, nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Parte_2
a Napoli il 30.06.1975, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 272, parte II, serie A, sez. Z - anno
1997) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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