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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/07/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3180/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SPONGA TIZIANA e dall'Avv. GANCI FABIO;
Avv. MICELI WALTER, con domicilio eletto VIA SANTE VINCENZI 46 - BOLOGNA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
BURGE SCO
RESISTENTE
Oggetto: lavoro pubblico – scuola – ricostruzione della carriera – passaggio di ruolo - temporizzazione Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità effettiva di servizio, maturata con i contratti a tempo determinato da collaboratore scolastico, con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19); - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente anche nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità effettiva di servizio, maturata da collaboratore scolastico, con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19) nonché del periodo di servizio militare per 11 mesi e 28 giorni per un totale di anni 18 mesi 9 e giorni 3.; - condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente nella corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali: in particolare a partire dal 27.11.2008 come collaboratore scolastico nella posizione 9-14; a partire dal 27.11.2015 come collaboratore scolastico nella posizione 15-20; a partire dal 01.09.2019, come assistente amministrativo, nella posizione stipendiale “15-20”; e a partire dal 27.112021 come assistente tecnico nella posizione stipendiale 21-28; - condannare per l'effetto l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute al riconoscimento dell'integrale anzianità effettiva di servizio, maturata da collaboratore scolastico, con il calcolo della
“ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19) oltreché nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo. Vittoria di spese con attribuzione. Co
ha concluso: In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze rivendicate. l merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 07/11/2023 , dipendente del Parte_1
convenuto, transitato dal profilo professionale ATA con la qualifica di CP_1 collaboratore scolastico a quella di assistente amministrativo, ha chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il servizio pre- ruolo e nel ruolo inferiore con il sistema della ricostruzione della carriera, dopo avere fruito della cd temporizzazione.
In particolare, ha allegato, prima del passaggio di ruolo, di avere prestato servizio alle dipendenze del come collaboratore scolastico e di avere Controparte_2 maturato, al momento dell'immissione in ruolo, avvenuta il 1.9.2008, come collaboratore scolastico, un'anzianità effettiva di servizio complessiva pari a 7 anni, 5 mesi e 28 giorni (comprensiva anche del servizio militare), utile sia ai fini giuridici che economici;
invece, ai soli fini economici, quindi “congelati” anni 1, mesi 3 e giorni 5.
Il ricorrente ha altresì precisato di avere maturato, al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad Assistente Amministrativo avvenuto il 1.9.2019, un'anzianità di servizio complessiva di anni 18 anni, 9 mesi e 15 giorni (senza che venisse più considerato il servizio militare per 11 mesi e 18 giorni). Con il servizio militare spettante per legge, l'anzianità del ricorrente doveva corrispondere a 19 anni, 9 mesi e 3 giorni.
Il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera del ricorrente CP_1 assunto a tempo indeterminato il 1.09.2008, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (cfr. decreto Prot. n. 1427 del 08.01.2010), ha applicato le disposizioni contenute negli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e nell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988.
Quindi, secondo quanto innanzi prospettato, al ricorrente, con decreto prot. n. 53 del 22.05.2021, è stata riconosciuta, al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo avvenuto il 1.9.2019, un'anzianità di servizio come collaboratore scolastico, calcolata con il meccanismo della c.d. temporizzazione, di anni 11, mesi 10 e giorni 8, con collocazione nello scaglione stipendiale 9-14 e con attribuzione, altresì, dell'assegno annuale c.d. riassorbibile di € 631,38 sino alla data del passaggio nello scaglione stipendiale 15-20 a norma delle quali il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali.
Al ricorrente, invece, al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo doveva essere riconosciuta un'anzianità effettiva di servizio, come collaboratore scolastico, con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19) di anni 18 anni, 9 mesi e 3 giorni (togliendo l'anno 2013 perché non utile al conteggio dell'anzianità) e il diritto alla collocazione nello scaglione stipendiale 15- 20.
___________________________________________________________________ 2
N. 3180/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
A fondamento della domanda ha quindi invocato, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico al profilo di assistente amministrativo, il diritto alla valutazione dell'integrale anzianità effettiva di servizio, maturata da collaboratore scolastico, con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19), in quanto più favorevole rispetto all'istituto della c.d. temporizzazione (meccanismo consistente nella trasformazione del valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in anzianità nel ruolo acquisito), invece applicato dall'amministrazione scolastica.
Nel contraddittorio con il convenuto, che ha resistito al ricorso CP_1 chiedendone il rigetto, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2. - La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
2.1. - Vale innanzitutto richiamare il consolidato indirizzo seguito dal Giudice di legittimità (vedi di recente Cass. 8797/2024) la cui motivazione è quivi riportata e fatta propria ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
<< Il ricorso è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25306/2007; Cass n. 22556/2013; Cass. n. 8489/2014), secondo cui l'art. 66 del c.c.n.l. 4/8/1995, richiamato dal successivo c.c.n.l. del 24/7/2003, non prevede affatto per il personale A.T.A. che l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali debba avvenire sulla base dell'intera" anzianità maturata, ma si limita a richiamare solo il diverso e più generico concetto di "anzianità maturata"; si è inoltre evidenziato che tale possibilità non è prevista nemmeno dalle norme di legge richiamate dall'art. 66, comma 6, del c.c.n.l. L'art. 4 del d.P.R. 2/3/8/1988 n. 399 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art. 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra io stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. La disposizione contenuta nel successivo comma 13, secondo cui: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre- ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli" si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione;
il meccanismo del comma 13 è infatti previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla
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N. 3180/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
"ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A. Si è dunque evidenziato che il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, si è inoltre rimarcato che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, era stato introdotto l'art. 569 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici;
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà". Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità affettiva. E' stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, tanto è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile. In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali e nelle quali si richiama quanto disposto dall'art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall'art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione>> ( Cass. 8797/2024 cit).
2.2. - Per completezza di motivazione va poi evidenziato che la difesa erariale ha dedotto in modo circostanziato che la ricostruzione della carriera nella fattispecie è avvenuta secondo i criteri dinanzi richiamati e che “…è lo stesso “sistema SIDI” che attribuisce al dipendente il calcolo più favorevole tra la temporizzazione e il risultato della ricostruzione di carriera. Pertanto, all'atto dell'immissione in ruolo ossia alla decorrenza economica del ruolo, si procede a definire sia l'anzianità che il trattamento economico con il meccanismo della temporizzazione e della ricostruzione di carriera e successivamente stabilire il trattamento più favorevole…”.
2.3. - A fronte di tali precisazioni la difesa ricorrente ha genericamente invocato principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricostruzione della carriera nella diversa ipotesi di passaggio di ruolo del personale docente ( in particolare con riguardo al passaggio del docente dal ruolo della scuola materna a quello della secondaria) e in materia di riconoscimento del cd pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola secondo il servizio effettivo prestato coerentemente con il principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
___________________________________________________________________ 4
N. 3180/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, senza tuttavia allegare in modo specifico e puntuale, la sussistenza di uno svantaggio economico subito dal ricorrente per effetto della ricostruzione effettuata dall'amministrazione secondo il criterio della cd temporizzazione.
Ciò è sufficiente per respingere la domanda, assorbita ogni altra questione.
3. - In considerazione della complessità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 3180/2023 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, dato atto del deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, in sostituzione dell'udienza del 15/05/2025, su accordo delle parti, ha pronunciato, ex art. 127ter c.p.c., la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SPONGA TIZIANA e dall'Avv. GANCI FABIO;
Avv. MICELI WALTER, con domicilio eletto VIA SANTE VINCENZI 46 - BOLOGNA
RICORRENTE
E
( c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
BURGE SCO
RESISTENTE
Oggetto: lavoro pubblico – scuola – ricostruzione della carriera – passaggio di ruolo - temporizzazione Conclusioni: parte ricorrente ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità effettiva di servizio, maturata con i contratti a tempo determinato da collaboratore scolastico, con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19); - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente anche nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità effettiva di servizio, maturata da collaboratore scolastico, con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19) nonché del periodo di servizio militare per 11 mesi e 28 giorni per un totale di anni 18 mesi 9 e giorni 3.; - condannare, per l'effetto, l'Amministrazione resistente a collocare il ricorrente nella corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali: in particolare a partire dal 27.11.2008 come collaboratore scolastico nella posizione 9-14; a partire dal 27.11.2015 come collaboratore scolastico nella posizione 15-20; a partire dal 01.09.2019, come assistente amministrativo, nella posizione stipendiale “15-20”; e a partire dal 27.112021 come assistente tecnico nella posizione stipendiale 21-28; - condannare per l'effetto l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dovute al riconoscimento dell'integrale anzianità effettiva di servizio, maturata da collaboratore scolastico, con il calcolo della
“ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19) oltreché nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo. Vittoria di spese con attribuzione. Co
ha concluso: In via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle differenze rivendicate. l merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese.
Tribunale di Firenze
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1. - Con ricorso depositato in data 07/11/2023 , dipendente del Parte_1
convenuto, transitato dal profilo professionale ATA con la qualifica di CP_1 collaboratore scolastico a quella di assistente amministrativo, ha chiesto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata durante il servizio pre- ruolo e nel ruolo inferiore con il sistema della ricostruzione della carriera, dopo avere fruito della cd temporizzazione.
In particolare, ha allegato, prima del passaggio di ruolo, di avere prestato servizio alle dipendenze del come collaboratore scolastico e di avere Controparte_2 maturato, al momento dell'immissione in ruolo, avvenuta il 1.9.2008, come collaboratore scolastico, un'anzianità effettiva di servizio complessiva pari a 7 anni, 5 mesi e 28 giorni (comprensiva anche del servizio militare), utile sia ai fini giuridici che economici;
invece, ai soli fini economici, quindi “congelati” anni 1, mesi 3 e giorni 5.
Il ricorrente ha altresì precisato di avere maturato, al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad Assistente Amministrativo avvenuto il 1.9.2019, un'anzianità di servizio complessiva di anni 18 anni, 9 mesi e 15 giorni (senza che venisse più considerato il servizio militare per 11 mesi e 18 giorni). Con il servizio militare spettante per legge, l'anzianità del ricorrente doveva corrispondere a 19 anni, 9 mesi e 3 giorni.
Il convenuto, in sede di ricostruzione della carriera del ricorrente CP_1 assunto a tempo indeterminato il 1.09.2008, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (cfr. decreto Prot. n. 1427 del 08.01.2010), ha applicato le disposizioni contenute negli articoli 569 e 570 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) e nell'art. 4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988.
Quindi, secondo quanto innanzi prospettato, al ricorrente, con decreto prot. n. 53 del 22.05.2021, è stata riconosciuta, al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo avvenuto il 1.9.2019, un'anzianità di servizio come collaboratore scolastico, calcolata con il meccanismo della c.d. temporizzazione, di anni 11, mesi 10 e giorni 8, con collocazione nello scaglione stipendiale 9-14 e con attribuzione, altresì, dell'assegno annuale c.d. riassorbibile di € 631,38 sino alla data del passaggio nello scaglione stipendiale 15-20 a norma delle quali il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali.
Al ricorrente, invece, al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo doveva essere riconosciuta un'anzianità effettiva di servizio, come collaboratore scolastico, con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19) di anni 18 anni, 9 mesi e 3 giorni (togliendo l'anno 2013 perché non utile al conteggio dell'anzianità) e il diritto alla collocazione nello scaglione stipendiale 15- 20.
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N. 3180/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
A fondamento della domanda ha quindi invocato, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico al profilo di assistente amministrativo, il diritto alla valutazione dell'integrale anzianità effettiva di servizio, maturata da collaboratore scolastico, con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150/19), in quanto più favorevole rispetto all'istituto della c.d. temporizzazione (meccanismo consistente nella trasformazione del valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera rispetto allo stipendio iniziale, in anzianità nel ruolo acquisito), invece applicato dall'amministrazione scolastica.
Nel contraddittorio con il convenuto, che ha resistito al ricorso CP_1 chiedendone il rigetto, la causa, istruita documentalmente, è stata decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
2. - La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito spiegate.
2.1. - Vale innanzitutto richiamare il consolidato indirizzo seguito dal Giudice di legittimità (vedi di recente Cass. 8797/2024) la cui motivazione è quivi riportata e fatta propria ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
<< Il ricorso è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25306/2007; Cass n. 22556/2013; Cass. n. 8489/2014), secondo cui l'art. 66 del c.c.n.l. 4/8/1995, richiamato dal successivo c.c.n.l. del 24/7/2003, non prevede affatto per il personale A.T.A. che l'inserimento nelle nuove posizioni stipendiali debba avvenire sulla base dell'intera" anzianità maturata, ma si limita a richiamare solo il diverso e più generico concetto di "anzianità maturata"; si è inoltre evidenziato che tale possibilità non è prevista nemmeno dalle norme di legge richiamate dall'art. 66, comma 6, del c.c.n.l. L'art. 4 del d.P.R. 2/3/8/1988 n. 399 ha, infatti, stabilito che l'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del "reticolo retributivo", di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base dell'anzianità; i commi 8 e 9 dell'art. 4 prevedono inoltre che "nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra io stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. La disposizione contenuta nel successivo comma 13, secondo cui: "Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre- ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli" si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione;
il meccanismo del comma 13 è infatti previsto ai (soli) "fini dell'inquadramento contrattuale" conseguente alla
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Tribunale di Firenze
"ridefinizione dei profili professionali" cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto "in sede contrattuale". Invece, per il futuro, per i casi di "passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988", il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica "al personale interessato", senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A. Si è dunque evidenziato che il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, si è inoltre rimarcato che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, era stato introdotto l'art. 569 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici;
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà". Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità affettiva. E' stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, tanto è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile. In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali e nelle quali si richiama quanto disposto dall'art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall'art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione>> ( Cass. 8797/2024 cit).
2.2. - Per completezza di motivazione va poi evidenziato che la difesa erariale ha dedotto in modo circostanziato che la ricostruzione della carriera nella fattispecie è avvenuta secondo i criteri dinanzi richiamati e che “…è lo stesso “sistema SIDI” che attribuisce al dipendente il calcolo più favorevole tra la temporizzazione e il risultato della ricostruzione di carriera. Pertanto, all'atto dell'immissione in ruolo ossia alla decorrenza economica del ruolo, si procede a definire sia l'anzianità che il trattamento economico con il meccanismo della temporizzazione e della ricostruzione di carriera e successivamente stabilire il trattamento più favorevole…”.
2.3. - A fronte di tali precisazioni la difesa ricorrente ha genericamente invocato principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricostruzione della carriera nella diversa ipotesi di passaggio di ruolo del personale docente ( in particolare con riguardo al passaggio del docente dal ruolo della scuola materna a quello della secondaria) e in materia di riconoscimento del cd pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola secondo il servizio effettivo prestato coerentemente con il principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
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N. 3180/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, senza tuttavia allegare in modo specifico e puntuale, la sussistenza di uno svantaggio economico subito dal ricorrente per effetto della ricostruzione effettuata dall'amministrazione secondo il criterio della cd temporizzazione.
Ciò è sufficiente per respingere la domanda, assorbita ogni altra questione.
3. - In considerazione della complessità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) rigetta il ricorso.
II) Spese compensate. Firenze, data del deposito
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 3180/2023 R.G.S.L.