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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3491/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GALANTUOMO GENNARO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto in data
23.02.2023, dall' Giugliano in Campania, avviso di accertamento di somme Controparte_2
indebitamente percepite su pensione cat. IO n. 16000073, per un importo complessivo di euro
148.684,18, a seguito della revoca, dell'assegno ordinario di invalidità, per l'assenza negli elenchi delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, che determinava quindi il venir meno del diritto alla prestazione;
che ritenendo l'accertamento infondato, con ricorso amministrativo presentato in data 21.06.2023, ne chiedeva l'annullamento, eccependo: l'illegittimità della revoca dell'assegno ordinario di invalidità IO n. 16000073, riconosciuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 13939/2005 - pronunciata nell'ambito del procedimento promosso dalla deducente ed iscritto al R.G.N. 29823/2002 – che accogliendo la domanda la statuizione precisava che sussisteva: “prova sufficiente in ordine a tutti i presupposti richiesti dalla legge per la corresponsione della provvidenza”; l'irripetibilità dell'indebito ex art. 206 del D.P.R. n. 1092/73 che dispone appunto l'irripetibilità dell'indebito in caso di revoca della pensione, salvo che essa sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato;
3. la prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito pensionistico in quanto soggetto al normale termine di prescrizione decennale;
la debenza dell'importo richiesto, in quanto ai sensi dell'art. 150 del DecretoLegge 19 maggio 2020, n. 34, la ripetizione di indebiti su prestazioni previdenziali deve effettuarsi al netto delle ritenute subite;
che l' aveva accolto parzialmente il ricorso amministrativo ritenendo CP_1 fondata l'eccezione di prescrizione e con disposizione n. 510602-23-0048 del 19.09.2023 rettificava
, ha rettificato il provvedimento opposto, ritenendo non prescritto il diritto dell'ente per il periodo compreso dal 01.03.2013 al 28.02.2023 e, dunque recuperabile l'importo di euro 74.541,94
Esponeva inoltre che avverso il già menzionato provvedimento, in data 14.11.2023, aveva proposto un nuovo ricorso amministrativo, con il quale ha contestato, ancora una volta, sia la legittimità della revoca della pensione che la ripetibilità dell'indebito; che ad oggi alcuna risposta era pervenuta dall'istituto previdenziale
Tutto ciò premesso ribadite le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
Regolarmente evocato in giudizio l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merito accoglimento.
La prestazione di cui si imputa l'indebita percezione, ovvero dell'assegno ordinario di invalidità,, trova infatti la sua fonte nel riconoscimento giudiziale operato con sentenza 13939/2005,passata in giudicato.
La summenzionata statuizione, il cui giudicato come noto copre il dedotto ed il deducibile, ha espressamente riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti contributivi che invece con l'impugnato provvedimento l' ritiene esser venuti meno a seguito di cancellazione delle giornate agricole per CP_1
gli anni 1997 al 2000 (gli stessi quindi considerati quale presupposto costitutivo nella sentenza predetta).
Stante la contumacia dell' non è dato neppure sapere quando sia stata operata la cancellazione CP_3 della ricorrente per le annate in oggetto dall'elenco dei braccianti e la relativa motivazione.
Ne consegue che coprendo il giudicato, relativo proprio agli anni in contestazione, il dedotto e deducibile, la revoca della prestazione si presente illegittima ed il ricorso va accollto, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di indebito impugnato e dichiara che nulla è dovuto in relazione allo stesso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2100,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 30.1.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 3491/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GALANTUOMO GENNARO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt Controparte_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15.3.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto in data
23.02.2023, dall' Giugliano in Campania, avviso di accertamento di somme Controparte_2
indebitamente percepite su pensione cat. IO n. 16000073, per un importo complessivo di euro
148.684,18, a seguito della revoca, dell'assegno ordinario di invalidità, per l'assenza negli elenchi delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, che determinava quindi il venir meno del diritto alla prestazione;
che ritenendo l'accertamento infondato, con ricorso amministrativo presentato in data 21.06.2023, ne chiedeva l'annullamento, eccependo: l'illegittimità della revoca dell'assegno ordinario di invalidità IO n. 16000073, riconosciuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 13939/2005 - pronunciata nell'ambito del procedimento promosso dalla deducente ed iscritto al R.G.N. 29823/2002 – che accogliendo la domanda la statuizione precisava che sussisteva: “prova sufficiente in ordine a tutti i presupposti richiesti dalla legge per la corresponsione della provvidenza”; l'irripetibilità dell'indebito ex art. 206 del D.P.R. n. 1092/73 che dispone appunto l'irripetibilità dell'indebito in caso di revoca della pensione, salvo che essa sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato;
3. la prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito pensionistico in quanto soggetto al normale termine di prescrizione decennale;
la debenza dell'importo richiesto, in quanto ai sensi dell'art. 150 del DecretoLegge 19 maggio 2020, n. 34, la ripetizione di indebiti su prestazioni previdenziali deve effettuarsi al netto delle ritenute subite;
che l' aveva accolto parzialmente il ricorso amministrativo ritenendo CP_1 fondata l'eccezione di prescrizione e con disposizione n. 510602-23-0048 del 19.09.2023 rettificava
, ha rettificato il provvedimento opposto, ritenendo non prescritto il diritto dell'ente per il periodo compreso dal 01.03.2013 al 28.02.2023 e, dunque recuperabile l'importo di euro 74.541,94
Esponeva inoltre che avverso il già menzionato provvedimento, in data 14.11.2023, aveva proposto un nuovo ricorso amministrativo, con il quale ha contestato, ancora una volta, sia la legittimità della revoca della pensione che la ripetibilità dell'indebito; che ad oggi alcuna risposta era pervenuta dall'istituto previdenziale
Tutto ciò premesso ribadite le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.
Regolarmente evocato in giudizio l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e merito accoglimento.
La prestazione di cui si imputa l'indebita percezione, ovvero dell'assegno ordinario di invalidità,, trova infatti la sua fonte nel riconoscimento giudiziale operato con sentenza 13939/2005,passata in giudicato.
La summenzionata statuizione, il cui giudicato come noto copre il dedotto ed il deducibile, ha espressamente riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti contributivi che invece con l'impugnato provvedimento l' ritiene esser venuti meno a seguito di cancellazione delle giornate agricole per CP_1
gli anni 1997 al 2000 (gli stessi quindi considerati quale presupposto costitutivo nella sentenza predetta).
Stante la contumacia dell' non è dato neppure sapere quando sia stata operata la cancellazione CP_3 della ricorrente per le annate in oggetto dall'elenco dei braccianti e la relativa motivazione.
Ne consegue che coprendo il giudicato, relativo proprio agli anni in contestazione, il dedotto e deducibile, la revoca della prestazione si presente illegittima ed il ricorso va accollto, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento di indebito impugnato e dichiara che nulla è dovuto in relazione allo stesso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2100,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 30.1.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo