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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1000/2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...] dei Tirreni n. 52, codice fiscale elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Mauro Tirnetta, sito in Sciacca nella via Bevaio n. 22, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], C.F. ed ivi residente in CP_1 C.F._2
C.da S. Giorgio s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'Avv. Lucia Borsellino ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio del predetto difensore sito in Ribera (Ag), via Oliveto n. 31,
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13 marzo 2024 le parti concludevano come da verbale versato in atti e chiedevano che la causa venisse rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. il PM concludeva con parere del 13/3/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2021, il signor , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la signora in data 8/9/1999, trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Sciacca al 212 p. II s. A Ufficio Anno 1999, unione dalla quale sono nati due figli, , nata a [...] in data [...], e , nato a [...] il [...], Per_1 Per_2 deduceva:
- che dopo alcuni anni di matrimonio i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati, sino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
- che per tali ragioni veniva intrapreso il procedimento innanzi al Tribunale di Sciacca in data
2/5/2018, portante il n. R.G. 528/2018, per la separazione consensuale, e che il Tribunale omologava con decreto del 13/16-7-2018 le seguenti condizioni di separazione: “1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente ed a fissare le rispettive dimore future ovunque credano opportuno. 2) Entrambi i figli minorenni vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continueranno ad abitare insieme alla madre presso la residenza coniugale, sita a Sciacca CP_1 nella C.da San Giorgio s.n., con facoltà del padre, in intesa con la madre, di visita e/o di tenerli con sé ogni volta che lo vorrà. In ogni caso, il sig. potrà tenere con sé i figli dalle ore 13,30 del Parte_1 martedì sino al mercoledì mattina, ove li accompagnerà a scuola, nonché a domeniche alternate dalle
10,00 alle 16,00 e nelle festività alternativamente (i giorni potranno essere, a richiesta e previo accordo, modificati, anche temporaneamente per esigenze urgenti ed improvvise). 3) La casa coniugale, sita a
Sciacca nella C.da San Giorgio s.n., viene assegnata alla sig.ra essendo peraltro di CP_1 proprietà della stessa. 4) Il Sig. si impegna ed obbliga espressamente a Parte_1 corrispondere alla moglie tramite bonifico ([...] Unicredit) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo concordato di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla omologa della separazione. Tale somma deve intendersi onnicomprensiva di ogni spesa attinente al vestiario, sport, gioco. La sig.ra rinuncia espressamente al mantenimento per sé stessa. Entrambe CP_1 le parti si impegnano a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche e di viaggio per i controlli a cui il piccolo dovrà sottoporsi presso le strutture sanitarie di Parte_1
Firenze. 5) Il sig. , inoltre, corrisponderà integralmente anche le spese scolastiche Parte_1
(libri e quaderni) e ludiche (musica e sport), nonchè le spese mediche straordinarie (dentista e visite periodiche a Firenze per il piccolo ); altresì, corrisponderà nella misura del 50% le spese di Per_2
2 vestiario dei minori. 6) Anche successivamente alla separazione, ambedue i coniugi contribuiranno ad affrontare equamente le spese straordinarie sopra non contemplate, nell'interesse unico dei figli minori
e comunque utili e necessari per il soddisfacimento dei bisogni primari degli stessi minori.”
L'odierno ricorrente concludeva affinchè volesse il Tribunale di Sciacca “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sciacca il 8.9.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca al n. 208, p. 1, s. A dell'anno 1999, con ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile. Confermare parzialmente il decreto che ha omologato in data 13/16-7-2018, la separazione consensuale relativa al proc. n. 528/2018 R.G. con la sola modifica dell'importo del mantenimento in favore dei figli, per le ragioni spiegate meglio sopra, come segue: 1) Il figlio minorenne continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà ad abitare insieme alla madre presso CP_1
l'abitazione della stessa, sita in Sciacca, Loc. San Giorgio, con facoltà del padre, in intesa con la madre, di visita
e/o di tenerlo con sé ogni volta che lo vorrà. In ogni caso, il sig. potrà tenere con sé il figlio minore Parte_1 dalle ore 13:30 del martedì sino al mercoledì mattina, ove lo accompagnerà a scuola, nonché la domenica dalle
10:00 alle 16:00 e nelle festività alternativamente (i giorni potranno essere, a richiesta e previo accordo, modificati, anche temporaneamente per esigenze urgenti ed improvvise). 2) Il sig. si Parte_1 impegna ed obbliga espressamente a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli da ridursi complessivamente in € 400,00 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, secondo la seguente modalità: la somma di € 200,00 per il figlio minore verrà versata alla moglie tramite bonifico
([...] Unicredit) a titolo di concorso entro il giorno 5 di ciascun mese, mentre
l'importo di € 200,00 mensili in favore della figlia maggiorenne verrà versata direttamente alla stessa per le ragioni meglio spiegate in ricorso. 3) Disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, dal momento che sono economicamente autosufficienti e possono provvedere autonomamente alle loro esigenze di vita. 4) Disporre l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% per ciascun coniuge per le spese straordinarie di attività scolastiche ed extrascolastiche nonché di gestione corrente dei due figli (per es. spese mediche, spese scolastiche, etc.). Ogni spesa straordinaria dovrà comunque essere concordata tra i genitori secondo il
Protocollo del Tribunale di Palermo del luglio 2019 e dal Protocollo del CNF del 29.11.2017. 5) Condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, per avervi dato causa.”
A fondamento delle domande proposte, il ricorrente deduceva che le proprie condizioni economiche erano mutate rispetto al 2018 a causa della crisi determinata dalla pandemia da Covid – 19 tenuto conto della natura dell'attività commerciale svolta, come anche confermato dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti;
che la figlia , divenuta nelle more maggiorenne, si era trasferita a Per_1
Palermo per proseguire gli studi con aggravio delle spese straordinarie a carico del ricorrente e che il minore – oggi maggiorenne – trascorreva quasi tutti i giorni insieme al padre.
3 Il dunque, chiedeva in questa sede di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in Parte_1 favore dei figli nella somma di € 400,00, € 200,00 per ciascun figlio, chiedendo anche che l'assegno venisse corrisposto direttamente alla figlia maggiorenne.
Con comparsa del 29/3/2022, si costituiva nel presente procedimento la signora , CP_1 la quale concludeva “ VOGLIA IL GIUDICE ADITO - rigettare le richieste ex adverso avanzate perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in parte motiva;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e ed ordinarne CP_1 Parte_1
l'annotazione al competente ufficio anagrafe e per l'effetto - disporre e porre a carico del Signor Parte_1
l'obbligo di versare la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...]
e , da corrispondersi secondo le seguenti modalità: € 300,00 da corrispondersi alla signora Per_2 Per_1 in favore del figlio mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CP_1 Per_2
€ 300,00 da versarsi direttamente alla figli maggiorenne . Entrambi i pagamenti da CP_1 Per_1 effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre il pagamento della somma di € 300,00 a titolo di assegno divorzile in favore della signora da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
- disporre CP_1 il pagamento nella misura del 50% per cento delle spese straordinarie occorrenti per i figli e;
- Per_2 Per_1 con vittoria di spese e compensi di lite.”
A fondamento delle suddette domande, la odierna resistente deduceva di non opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili formulata da parte ricorrente, atteso che dopo la separazione le parti non si erano mai più riconciliate.
La signora con riferimento alle dedotte condizioni economiche peggiorate del ricorrente, CP_1 deduceva che il ricorrente è titolare di una pizzeria da asporto ben avviata ed ha un tenore di vita che non giustifica in alcun modo la richiesta di riduzione dell'importo del contributo al mantenimento dei figli;
che non corrisponde al vero che il figlio minore trascorra con il padre quotidianamente le proprie giornate atteso che vive stabilmente con la stessa e che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le esigenze dei figli (di cui uno adolescente e l'altra iscritta all'università fuori sede) sarebbero non diminuite ma bensì aumentate, tanto da giustificare l'aumento del contributo ad € 300,00 cadauno.
La ricorrente, inoltre, deduceva in sede di comparsa di costituzione di lavorare alle dipendenze di una ditta con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile di circa € 400,00, ragione per cui non disponendo di adeguati mezzi di sussistenza avrebbe maturato il diritto a percepire l'assegno divorzile, da determinarsi nella somma di € 300,00.
Con ordinanza presidenziale del 13/4/2022, il Presidente del Tribunale di Sciacca confermava, in via provvisoria ed urgente, i provvedimenti assunti dal Tribunale di Sciacca con il decreto di
4 omologa del 16/7/2018 nel procedimento portante il n. RG 528/2018, con la previsione che il ricorrente versasse direttamente alla figlia maggiorenne la somma di € 250,00. Per_1
La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Nel merito.
Così esposto brevemente lo svolgimento dei fatti, in ordine al merito delle domande spiegate dalle parti, va osservato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti tutti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Dalla data di separazione, infatti, i coniugi non hanno più convissuto e non vi è stata più alcuna possibilità o volontà reciproca di conciliazione o di ripresa della convivenza.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Risulta, dunque, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa delle condizioni congiunte di separazione n. 3799/2018 del 16/7/2018 emesso dal
Tribunale di Sciacca.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dalla legge del 1 dicembre 1970 n. 898 che subordina la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o dello scioglimento del matrimonio civile all'impossibilità di ricostituire il consorzio materiale e spirituale che caratterizza il nucleo del vincolo coniugale.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
– , a Sciacca in data 8/9/1999, trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 212 p. II s. A Ufficio Anno 1999, e va ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla prescritta annotazione.
Con riferimento alle ulteriori domande spiegate dalle parti, preliminarmente occorre precisare che nulla debba essere disposto in ordine all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne nel Per_2 corso del presente procedimento.
La casa coniugale atteso che il figlio seppur maggiorenne non è ancora economicamente Per_2 indipendente resterà assegnata alla signora ove continuerà a vivere unitamente al CP_1 figlio.
5 Per quanto riguarda il mantenimento dovuto in favore dei figli, ed , oggi entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni giova esporre quanto segue.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che non è contestato tra le parti che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, per un verso, ha chiesto disporsi una diminuzione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al 2018, data di raggiungimento dell'accordo consensuale di separazione, chiedendo che l'assegno venisse fissato in € 400,00 complessivi per entrambi i figli. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha versato in atti le dichiarazioni dei redditi degli anni 2018/2019 e 2020.
Parte resistente, per altro verso, ha chiesto disporsi un aumento del suddetto assegno in € 600,00, stante che i bisogni dei figli con l'adolescenza e con gli studi in un'altra città sono aumentati e non diminuiti come invece sostenuto da controparte.
È principio ampiamente condiviso in giurisprudenza anche di legittimità che gravi sul soggetto richiedente la modifica del mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale l'onere di provare la sussistenza di circostanze sopravvenute che ne giustifichino la variazione, ovvero che siano avvenuti cambiamenti rispetto alla situazione originaria che rendono necessario fissare diversamente il quantum del mantenimento.
Inoltre, va chiarito che i fatti antecedenti alla decisione, benchè non presi in considerazione, non sono idonei a fondare una rideterminazione dell'assegno.
La Corte di Cassazione ha previsto che la contrazione dell'attività lavorativa dell'obbligato, con conseguente riduzione del suo reddito, sia motivo idoneo per disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento (cfr. Corte di Cassazione 975/2021 e 41919/2021).
Ciò premesso, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, non emerge una contrazione dei redditi percepiti dal ricorrente che sia tale da giustificare la diminuzione del mantenimento da corrispondere in loro favore.
Per altro verso, deve specificarsi che, come noto “la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n.
3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018; Cass., n.
16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori
e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).” (Corte di
Cassazione 6455/2024).
6 Da ciò ne discende che anche il chiesto aumento del mantenimento a carico del coniuge obbligato necessita sempre di specifiche motivazioni e non può essere determinato in modo automatico in base all'aumentare delle esigenze correlate al progredire dell'età del figlio.
Sotto tale punto di vista, la resistente non ha adotto ragioni specifiche che possano giustificare, a parere di questo Collegio un aumento del mantenimento posto a carico del il quale dovrà Parte_1 pertanto continuare a corrispondere in favore dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 500,00 – mediante pagamento da disporsi direttamente in favore della figlia maggiorenne e mediante pagamento da disporsi in favore della per il figlio Per_1 CP_1
, in mancanza di espressa domanda sul punto. Per_2
Ne discende inoltre che entrambi i genitori dovranno continuare a partecipare alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per entrambi i figli nella misura del 50% ciascuno, specificando che le stesse dovranno essere previamente comunicate e concordate tra le parti.
Per ciò che riguarda la richiesta formulata da parte resistente di prevedere l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla stessa l'assegno divorzile, deve premettersi quanto segue.
A tal proposito va preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (cfr
Cass. Sezioni Unite 11-07-2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la
7 corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n.
18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603 e Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023),
n.10614). Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014, Pres. Luccioli, rel. San Giorgio), invero,
l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolezza (Cfr.
Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegnamento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità
«di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
8 La ricorrente ha dedotto, nel caso di specie, di avere un contratto di lavoro a tempo determinato e di percepire emolumenti per € 400,00 mensili, mentre in sede di separazione consensuale aveva rinunciato alla corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Seppur tale circostanza non sia di per sé ostativa al riconoscimento in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio del diritto alla percezione dell'assegno divorzile, non ritiene questo Collegio che ricorrano nel caso di specie i presupposti per un suo riconoscimento.
Infatti, la signora ha dichiarato di lavorare, seppur a tempo determinato: indice questo che CP_1 induce a ritenere, tenuto conto della natura dell'assegno in oggetto, che non gli possa essere riconosciuto in questa sede il diritto a percepire l'assegno divorzile.
Per ciò che riguarda le spese del presente procedimento, il collegio ritiene che ricorrino ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte ricorrente, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero in sede, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Sciacca in data 8/9/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sciacca al n. 212 p. II s. A Ufficio Anno 1999, tra i signori E Parte_1 CP_1
[...]
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sciacca (AG) di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sciacca al n. 212 p. II s. A Ufficio Anno 1999;
- nulla dispone in ordine all'affidamento dei figli, ed , divenuti maggiorenni Per_1 Per_2 entrambi nel corso del presente procedimento;
- dispone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli, prevedendo che il pagamento della quota (250,00 €) in favore della figlia Per_1 avvenga mediante pagamento diretto alla stessa mentre per il figlio il pagamento Per_2 avvenga in favore della madre , assegno di mantenimento soggetto a CP_1 rivalutazione annuale ISTAT;
- dispone che la casa coniugale resti assegnata alla resistente, , che la CP_1 continuerà ad abitare con i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- rigetta la domanda di previsione di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- compensa le spese tra le parti.
9 Così deciso nella camera di consiglio del 22/5/2025,
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice estensore
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 1000/2021, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...] dei Tirreni n. 52, codice fiscale elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Mauro Tirnetta, sito in Sciacca nella via Bevaio n. 22, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ricorrente
CONTRO
nata a [...], il [...], C.F. ed ivi residente in CP_1 C.F._2
C.da S. Giorgio s.n.c., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'Avv. Lucia Borsellino ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio del predetto difensore sito in Ribera (Ag), via Oliveto n. 31,
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13 marzo 2024 le parti concludevano come da verbale versato in atti e chiedevano che la causa venisse rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. il PM concludeva con parere del 13/3/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2021, il signor , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la signora in data 8/9/1999, trascritto nel registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Sciacca al 212 p. II s. A Ufficio Anno 1999, unione dalla quale sono nati due figli, , nata a [...] in data [...], e , nato a [...] il [...], Per_1 Per_2 deduceva:
- che dopo alcuni anni di matrimonio i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati, sino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
- che per tali ragioni veniva intrapreso il procedimento innanzi al Tribunale di Sciacca in data
2/5/2018, portante il n. R.G. 528/2018, per la separazione consensuale, e che il Tribunale omologava con decreto del 13/16-7-2018 le seguenti condizioni di separazione: “1) I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente ed a fissare le rispettive dimore future ovunque credano opportuno. 2) Entrambi i figli minorenni vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continueranno ad abitare insieme alla madre presso la residenza coniugale, sita a Sciacca CP_1 nella C.da San Giorgio s.n., con facoltà del padre, in intesa con la madre, di visita e/o di tenerli con sé ogni volta che lo vorrà. In ogni caso, il sig. potrà tenere con sé i figli dalle ore 13,30 del Parte_1 martedì sino al mercoledì mattina, ove li accompagnerà a scuola, nonché a domeniche alternate dalle
10,00 alle 16,00 e nelle festività alternativamente (i giorni potranno essere, a richiesta e previo accordo, modificati, anche temporaneamente per esigenze urgenti ed improvvise). 3) La casa coniugale, sita a
Sciacca nella C.da San Giorgio s.n., viene assegnata alla sig.ra essendo peraltro di CP_1 proprietà della stessa. 4) Il Sig. si impegna ed obbliga espressamente a Parte_1 corrispondere alla moglie tramite bonifico ([...] Unicredit) a titolo di concorso al mantenimento dei figli, da pagarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo concordato di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla omologa della separazione. Tale somma deve intendersi onnicomprensiva di ogni spesa attinente al vestiario, sport, gioco. La sig.ra rinuncia espressamente al mantenimento per sé stessa. Entrambe CP_1 le parti si impegnano a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, mediche e di viaggio per i controlli a cui il piccolo dovrà sottoporsi presso le strutture sanitarie di Parte_1
Firenze. 5) Il sig. , inoltre, corrisponderà integralmente anche le spese scolastiche Parte_1
(libri e quaderni) e ludiche (musica e sport), nonchè le spese mediche straordinarie (dentista e visite periodiche a Firenze per il piccolo ); altresì, corrisponderà nella misura del 50% le spese di Per_2
2 vestiario dei minori. 6) Anche successivamente alla separazione, ambedue i coniugi contribuiranno ad affrontare equamente le spese straordinarie sopra non contemplate, nell'interesse unico dei figli minori
e comunque utili e necessari per il soddisfacimento dei bisogni primari degli stessi minori.”
L'odierno ricorrente concludeva affinchè volesse il Tribunale di Sciacca “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Sciacca il 8.9.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca al n. 208, p. 1, s. A dell'anno 1999, con ordine di annotazione all'ufficiale dello stato civile. Confermare parzialmente il decreto che ha omologato in data 13/16-7-2018, la separazione consensuale relativa al proc. n. 528/2018 R.G. con la sola modifica dell'importo del mantenimento in favore dei figli, per le ragioni spiegate meglio sopra, come segue: 1) Il figlio minorenne continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma continuerà ad abitare insieme alla madre presso CP_1
l'abitazione della stessa, sita in Sciacca, Loc. San Giorgio, con facoltà del padre, in intesa con la madre, di visita
e/o di tenerlo con sé ogni volta che lo vorrà. In ogni caso, il sig. potrà tenere con sé il figlio minore Parte_1 dalle ore 13:30 del martedì sino al mercoledì mattina, ove lo accompagnerà a scuola, nonché la domenica dalle
10:00 alle 16:00 e nelle festività alternativamente (i giorni potranno essere, a richiesta e previo accordo, modificati, anche temporaneamente per esigenze urgenti ed improvvise). 2) Il sig. si Parte_1 impegna ed obbliga espressamente a corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli da ridursi complessivamente in € 400,00 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, secondo la seguente modalità: la somma di € 200,00 per il figlio minore verrà versata alla moglie tramite bonifico
([...] Unicredit) a titolo di concorso entro il giorno 5 di ciascun mese, mentre
l'importo di € 200,00 mensili in favore della figlia maggiorenne verrà versata direttamente alla stessa per le ragioni meglio spiegate in ricorso. 3) Disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, dal momento che sono economicamente autosufficienti e possono provvedere autonomamente alle loro esigenze di vita. 4) Disporre l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% per ciascun coniuge per le spese straordinarie di attività scolastiche ed extrascolastiche nonché di gestione corrente dei due figli (per es. spese mediche, spese scolastiche, etc.). Ogni spesa straordinaria dovrà comunque essere concordata tra i genitori secondo il
Protocollo del Tribunale di Palermo del luglio 2019 e dal Protocollo del CNF del 29.11.2017. 5) Condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, per avervi dato causa.”
A fondamento delle domande proposte, il ricorrente deduceva che le proprie condizioni economiche erano mutate rispetto al 2018 a causa della crisi determinata dalla pandemia da Covid – 19 tenuto conto della natura dell'attività commerciale svolta, come anche confermato dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti;
che la figlia , divenuta nelle more maggiorenne, si era trasferita a Per_1
Palermo per proseguire gli studi con aggravio delle spese straordinarie a carico del ricorrente e che il minore – oggi maggiorenne – trascorreva quasi tutti i giorni insieme al padre.
3 Il dunque, chiedeva in questa sede di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento in Parte_1 favore dei figli nella somma di € 400,00, € 200,00 per ciascun figlio, chiedendo anche che l'assegno venisse corrisposto direttamente alla figlia maggiorenne.
Con comparsa del 29/3/2022, si costituiva nel presente procedimento la signora , CP_1 la quale concludeva “ VOGLIA IL GIUDICE ADITO - rigettare le richieste ex adverso avanzate perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in parte motiva;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e ed ordinarne CP_1 Parte_1
l'annotazione al competente ufficio anagrafe e per l'effetto - disporre e porre a carico del Signor Parte_1
l'obbligo di versare la somma di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...]
e , da corrispondersi secondo le seguenti modalità: € 300,00 da corrispondersi alla signora Per_2 Per_1 in favore del figlio mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora CP_1 Per_2
€ 300,00 da versarsi direttamente alla figli maggiorenne . Entrambi i pagamenti da CP_1 Per_1 effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
disporre il pagamento della somma di € 300,00 a titolo di assegno divorzile in favore della signora da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese;
- disporre CP_1 il pagamento nella misura del 50% per cento delle spese straordinarie occorrenti per i figli e;
- Per_2 Per_1 con vittoria di spese e compensi di lite.”
A fondamento delle suddette domande, la odierna resistente deduceva di non opporsi alla domanda di cessazione degli effetti civili formulata da parte ricorrente, atteso che dopo la separazione le parti non si erano mai più riconciliate.
La signora con riferimento alle dedotte condizioni economiche peggiorate del ricorrente, CP_1 deduceva che il ricorrente è titolare di una pizzeria da asporto ben avviata ed ha un tenore di vita che non giustifica in alcun modo la richiesta di riduzione dell'importo del contributo al mantenimento dei figli;
che non corrisponde al vero che il figlio minore trascorra con il padre quotidianamente le proprie giornate atteso che vive stabilmente con la stessa e che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, le esigenze dei figli (di cui uno adolescente e l'altra iscritta all'università fuori sede) sarebbero non diminuite ma bensì aumentate, tanto da giustificare l'aumento del contributo ad € 300,00 cadauno.
La ricorrente, inoltre, deduceva in sede di comparsa di costituzione di lavorare alle dipendenze di una ditta con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile di circa € 400,00, ragione per cui non disponendo di adeguati mezzi di sussistenza avrebbe maturato il diritto a percepire l'assegno divorzile, da determinarsi nella somma di € 300,00.
Con ordinanza presidenziale del 13/4/2022, il Presidente del Tribunale di Sciacca confermava, in via provvisoria ed urgente, i provvedimenti assunti dal Tribunale di Sciacca con il decreto di
4 omologa del 16/7/2018 nel procedimento portante il n. RG 528/2018, con la previsione che il ricorrente versasse direttamente alla figlia maggiorenne la somma di € 250,00. Per_1
La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Nel merito.
Così esposto brevemente lo svolgimento dei fatti, in ordine al merito delle domande spiegate dalle parti, va osservato che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti tutti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Dalla data di separazione, infatti, i coniugi non hanno più convissuto e non vi è stata più alcuna possibilità o volontà reciproca di conciliazione o di ripresa della convivenza.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Risulta, dunque, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa delle condizioni congiunte di separazione n. 3799/2018 del 16/7/2018 emesso dal
Tribunale di Sciacca.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dalla legge del 1 dicembre 1970 n. 898 che subordina la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o dello scioglimento del matrimonio civile all'impossibilità di ricostituire il consorzio materiale e spirituale che caratterizza il nucleo del vincolo coniugale.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
– , a Sciacca in data 8/9/1999, trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 212 p. II s. A Ufficio Anno 1999, e va ordinato al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla prescritta annotazione.
Con riferimento alle ulteriori domande spiegate dalle parti, preliminarmente occorre precisare che nulla debba essere disposto in ordine all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne nel Per_2 corso del presente procedimento.
La casa coniugale atteso che il figlio seppur maggiorenne non è ancora economicamente Per_2 indipendente resterà assegnata alla signora ove continuerà a vivere unitamente al CP_1 figlio.
5 Per quanto riguarda il mantenimento dovuto in favore dei figli, ed , oggi entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni giova esporre quanto segue.
Preliminarmente, deve evidenziarsi che non è contestato tra le parti che entrambi i figli non siano economicamente autosufficienti.
Parte ricorrente, per un verso, ha chiesto disporsi una diminuzione del quantum dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, stante il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al 2018, data di raggiungimento dell'accordo consensuale di separazione, chiedendo che l'assegno venisse fissato in € 400,00 complessivi per entrambi i figli. A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha versato in atti le dichiarazioni dei redditi degli anni 2018/2019 e 2020.
Parte resistente, per altro verso, ha chiesto disporsi un aumento del suddetto assegno in € 600,00, stante che i bisogni dei figli con l'adolescenza e con gli studi in un'altra città sono aumentati e non diminuiti come invece sostenuto da controparte.
È principio ampiamente condiviso in giurisprudenza anche di legittimità che gravi sul soggetto richiedente la modifica del mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale l'onere di provare la sussistenza di circostanze sopravvenute che ne giustifichino la variazione, ovvero che siano avvenuti cambiamenti rispetto alla situazione originaria che rendono necessario fissare diversamente il quantum del mantenimento.
Inoltre, va chiarito che i fatti antecedenti alla decisione, benchè non presi in considerazione, non sono idonei a fondare una rideterminazione dell'assegno.
La Corte di Cassazione ha previsto che la contrazione dell'attività lavorativa dell'obbligato, con conseguente riduzione del suo reddito, sia motivo idoneo per disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento (cfr. Corte di Cassazione 975/2021 e 41919/2021).
Ciò premesso, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, non emerge una contrazione dei redditi percepiti dal ricorrente che sia tale da giustificare la diminuzione del mantenimento da corrispondere in loro favore.
Per altro verso, deve specificarsi che, come noto “la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n.
3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n. 4811/2018; Cass., n.
16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori
e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013).” (Corte di
Cassazione 6455/2024).
6 Da ciò ne discende che anche il chiesto aumento del mantenimento a carico del coniuge obbligato necessita sempre di specifiche motivazioni e non può essere determinato in modo automatico in base all'aumentare delle esigenze correlate al progredire dell'età del figlio.
Sotto tale punto di vista, la resistente non ha adotto ragioni specifiche che possano giustificare, a parere di questo Collegio un aumento del mantenimento posto a carico del il quale dovrà Parte_1 pertanto continuare a corrispondere in favore dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 500,00 – mediante pagamento da disporsi direttamente in favore della figlia maggiorenne e mediante pagamento da disporsi in favore della per il figlio Per_1 CP_1
, in mancanza di espressa domanda sul punto. Per_2
Ne discende inoltre che entrambi i genitori dovranno continuare a partecipare alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per entrambi i figli nella misura del 50% ciascuno, specificando che le stesse dovranno essere previamente comunicate e concordate tra le parti.
Per ciò che riguarda la richiesta formulata da parte resistente di prevedere l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla stessa l'assegno divorzile, deve premettersi quanto segue.
A tal proposito va preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (cfr
Cass. Sezioni Unite 11-07-2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esistente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la
7 corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n.
18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass.
28/02/2020, n. 5603 e Cassazione civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023),
n.10614). Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 febbraio 2014, Pres. Luccioli, rel. San Giorgio), invero,
l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolezza (Cfr.
Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegnamento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità
«di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
8 La ricorrente ha dedotto, nel caso di specie, di avere un contratto di lavoro a tempo determinato e di percepire emolumenti per € 400,00 mensili, mentre in sede di separazione consensuale aveva rinunciato alla corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
Seppur tale circostanza non sia di per sé ostativa al riconoscimento in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio del diritto alla percezione dell'assegno divorzile, non ritiene questo Collegio che ricorrano nel caso di specie i presupposti per un suo riconoscimento.
Infatti, la signora ha dichiarato di lavorare, seppur a tempo determinato: indice questo che CP_1 induce a ritenere, tenuto conto della natura dell'assegno in oggetto, che non gli possa essere riconosciuto in questa sede il diritto a percepire l'assegno divorzile.
Per ciò che riguarda le spese del presente procedimento, il collegio ritiene che ricorrino ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte ricorrente, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero in sede, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Sciacca in data 8/9/1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sciacca al n. 212 p. II s. A Ufficio Anno 1999, tra i signori E Parte_1 CP_1
[...]
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sciacca (AG) di procedere alla annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sciacca al n. 212 p. II s. A Ufficio Anno 1999;
- nulla dispone in ordine all'affidamento dei figli, ed , divenuti maggiorenni Per_1 Per_2 entrambi nel corso del presente procedimento;
- dispone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli, prevedendo che il pagamento della quota (250,00 €) in favore della figlia Per_1 avvenga mediante pagamento diretto alla stessa mentre per il figlio il pagamento Per_2 avvenga in favore della madre , assegno di mantenimento soggetto a CP_1 rivalutazione annuale ISTAT;
- dispone che la casa coniugale resti assegnata alla resistente, , che la CP_1 continuerà ad abitare con i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
- rigetta la domanda di previsione di assegno divorzile formulata dalla resistente;
- compensa le spese tra le parti.
9 Così deciso nella camera di consiglio del 22/5/2025,
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Il Giudice estensore
Veronica Messana
Il Presidente
Antonio Tricoli
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