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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/08/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
ultimo verbale d'udienza del 15 luglio 2025 ex art 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (art.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1596/2024, tra
,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Annunziata Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
intimante
e
, elettivamente domiciliato presso lostudio dell'Avv. Giovanni Controparte_1
Salierno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Intimato-ù
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 15/07/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda principale va accolta in quanto fondata “per tabulas”.
Non necessitando, infatti, di alcuna suppletiva istruzione probatoria la controversia va decisa in punto di diritto, sulla scorta delle allegazioni prodotte dalle parti in causa. Punto focale del “thema decidendum” risulta essere la valutazione della legittima istanza di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo , formulata dall'odierno intimante, a fronte di una stipula perfezionatsi tra i contendenti in data
14 11 1999, registrata presso la competente Agenzia delle Entrate il 02 12 1999.
Deduce parte istante del processo che , prodottosi il tacito rinnovo del contratto sino all'ultimo quadriennio scadente il 14 11 2019, con lettera raccomandata a/r del 16 11
2021 , invitava il conduttore a rilasciare libero da persone e cose il cespite condotto in locazione entro e non oltre il 14 11 2023.
Si costituiva l'intimato eccependo, in via assorbente, la sussistenza di una ipotesi di novazione contrattuale del 14 07 2020 afferente le stesse parti del processo e competente per lo stesso cespite condotto in locazione.
Deduceva, altresì, che pur non essendo in possesso del documento in questione, copia del quale era stata richiesta tramite diffida stragiudiziale versata in atti, la sussistenza dell'accordo instava nel documento emesso dalla Agenzia delle Entrate, i cui estremi individuavano i soggetti corrispondenti all'attuale contenzioso.
Contestava, inoltre, la inesistenza del contratto di locazione per il quale si richiedeva lo sfratto per finita locazione, giusta comunicazione della Agenzia delle Entrate del 24
05 2024 nella quale si faceva espresso riferimento ad una risoluzione avvenuta il 13
11 2003.
Ciò posto, si opponeva alla richiesta di risoluzione per finita locazione.
Disposto l'invito alla media-conciliazione, svoltasi con esito negativo;
ritenuta la controversia di natura prettamente documentale, il giudizio è stato deciso allo stato degli atti.
In punto di diritto l'art 1, 4 comma, L.431/1998 prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam per il contratto di locazione ad uso abitativo, pena la relativa nullità radicale .
Cotal norma viene interpretata nel senso di sanzionare di nullità assoluta del contratto verbale di locazione ad uso abitativo, perciò parificando il contratto verbale ad un contratto inesistente in quanto difforme al dispositivo normativo. La forma scritta in un contratto può essere richiesta ad substantiam (senza quella forma il contratto è inesistente) o ad probationem (cioè la forma è richiesta come mezzo di prova per dimostrare l'esistenza del contratto).
Sotto tale profilo, secondo la giurisprudenza corrente si applica l'art. 1352 codice civile
(requisiti del contratto) che prescrive che “in difetto di univoche prescrizioni, la forma deve intendersi imposta per la validità del contratto e cioè a pena di nullità piuttosto che ad probationem”.
Tali premesse appaioni dirimenti al fine di decidere la presente controversia, posto che l'unico contratto allrgato in atti risulta essere quello individuato nella produzione telematica dell'intimante con data di stipula 14 11 1999.
Ciò non di meno, resta mera facoltà delle parti provvedere alla rinnovazione della stipula contrattuale del medesimo cespite locato, seppur a condizioni distinte da quelle originariamente pattuite , costituendo una ipotesi di novazione contrattuale.
Tale eventualità, tuttavia, non può avvenire in spregio a quanto disposto dall'art. 1, comma 4 , L.431/1998, posto che alcuna validità sostanziale può riconoscersi a pattuizioni diverse da quelle formulate in forma scritta.
Ciò posto non può accogliersi l'eccezione sì formulata dal convenuto intimato , il quale, sulla scorta del solo documento estratto dalla Agenzia delle Entrate, sostiene la sussistenza di distinto e successivo contratto di locazione intercorso tra le parti, senza, tuttavia, comprovandone l'esistenza cartolare.
Siffatto documento, infatti, riveste natura prettamente indiziaria che, priva del supporto sostanziale della stipula in forma scritta, resta nell'alveo delle mere allegazioni difensive.
Procedendo, poi, sul medesimo ragionamento anche la documentazione attestante, secondo la parte intimata, la risoluzione del contratto di locazione originario in data
13 11 2003 , riveste natura meramente fiscale in quanto non individuativa dell'effettivo rapporto contrattuale e del medesino oggetto afferenti la stipula del contratto di cui si chiede la declaratoria di risoluzione. Resta, poi, singolare il contenuto della diffida indirizzata al locatore, versata in atti dall'intimato , nella parte in cui lo stesso riferisce di essere venuto a conoscenza nel mese di novembre 2021 di un nuovo contratto di locazione intercorso tra le parti in luogo di quello originario datato 1999, posto che , impregiudicata la circostanza del pagamento dei ratei nel lungo lasso temporale quale indizio della continuità contrattuale anche dall'anno 2003, il locatario occupava di certo l'immobile sulla scorta di un accordo che verosimilmente si era automaticamente rinnovato nel tempo.
Tanto premesso, non sussistono ragioni di segno opposto per non accogliere la domanda di risoluzione formulata .
In sintesi, parte convenuta in giudizio non ha supportato idoneamente in termini documentali nella fase di merito le allegazioni difensive postulate in termini di mero fumus indiziario spese nella fase sommaria.
Ergo, va dichiarata la risoluzione del contratto per finita locazione e disposta la sua liberazione da persone e cose ad horas.
In ordine alle competenze di causa, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri stabiliti dal DM n.55/2014,tenuto conto, tuttavia, della carenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
1) accoglie la domanda di parte intimante di risoluzione del contratto registrato il giorno 14/11/1999 al prot.11188 serie 3 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Nola, competente tra e dispone, Parte_1 Controparte_1
per lo effetto, il rilascio “ad horas” del cespite locato sito in Somma Vesuviana Via
Don Minzoni n. 49 2) condanna , altresì, al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1
giudizio maturate in complessivi € 1.701,00, oltre € 96.00 per verosimili esborsi , oltre accessori di legge ex art 93 cpc in favore del difensore antistatario.
così deciso in Nola il 08 agosto 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (art.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1596/2024, tra
,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ciro Annunziata Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
intimante
e
, elettivamente domiciliato presso lostudio dell'Avv. Giovanni Controparte_1
Salierno che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
Intimato-ù
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 15/07/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda principale va accolta in quanto fondata “per tabulas”.
Non necessitando, infatti, di alcuna suppletiva istruzione probatoria la controversia va decisa in punto di diritto, sulla scorta delle allegazioni prodotte dalle parti in causa. Punto focale del “thema decidendum” risulta essere la valutazione della legittima istanza di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo , formulata dall'odierno intimante, a fronte di una stipula perfezionatsi tra i contendenti in data
14 11 1999, registrata presso la competente Agenzia delle Entrate il 02 12 1999.
Deduce parte istante del processo che , prodottosi il tacito rinnovo del contratto sino all'ultimo quadriennio scadente il 14 11 2019, con lettera raccomandata a/r del 16 11
2021 , invitava il conduttore a rilasciare libero da persone e cose il cespite condotto in locazione entro e non oltre il 14 11 2023.
Si costituiva l'intimato eccependo, in via assorbente, la sussistenza di una ipotesi di novazione contrattuale del 14 07 2020 afferente le stesse parti del processo e competente per lo stesso cespite condotto in locazione.
Deduceva, altresì, che pur non essendo in possesso del documento in questione, copia del quale era stata richiesta tramite diffida stragiudiziale versata in atti, la sussistenza dell'accordo instava nel documento emesso dalla Agenzia delle Entrate, i cui estremi individuavano i soggetti corrispondenti all'attuale contenzioso.
Contestava, inoltre, la inesistenza del contratto di locazione per il quale si richiedeva lo sfratto per finita locazione, giusta comunicazione della Agenzia delle Entrate del 24
05 2024 nella quale si faceva espresso riferimento ad una risoluzione avvenuta il 13
11 2003.
Ciò posto, si opponeva alla richiesta di risoluzione per finita locazione.
Disposto l'invito alla media-conciliazione, svoltasi con esito negativo;
ritenuta la controversia di natura prettamente documentale, il giudizio è stato deciso allo stato degli atti.
In punto di diritto l'art 1, 4 comma, L.431/1998 prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam per il contratto di locazione ad uso abitativo, pena la relativa nullità radicale .
Cotal norma viene interpretata nel senso di sanzionare di nullità assoluta del contratto verbale di locazione ad uso abitativo, perciò parificando il contratto verbale ad un contratto inesistente in quanto difforme al dispositivo normativo. La forma scritta in un contratto può essere richiesta ad substantiam (senza quella forma il contratto è inesistente) o ad probationem (cioè la forma è richiesta come mezzo di prova per dimostrare l'esistenza del contratto).
Sotto tale profilo, secondo la giurisprudenza corrente si applica l'art. 1352 codice civile
(requisiti del contratto) che prescrive che “in difetto di univoche prescrizioni, la forma deve intendersi imposta per la validità del contratto e cioè a pena di nullità piuttosto che ad probationem”.
Tali premesse appaioni dirimenti al fine di decidere la presente controversia, posto che l'unico contratto allrgato in atti risulta essere quello individuato nella produzione telematica dell'intimante con data di stipula 14 11 1999.
Ciò non di meno, resta mera facoltà delle parti provvedere alla rinnovazione della stipula contrattuale del medesimo cespite locato, seppur a condizioni distinte da quelle originariamente pattuite , costituendo una ipotesi di novazione contrattuale.
Tale eventualità, tuttavia, non può avvenire in spregio a quanto disposto dall'art. 1, comma 4 , L.431/1998, posto che alcuna validità sostanziale può riconoscersi a pattuizioni diverse da quelle formulate in forma scritta.
Ciò posto non può accogliersi l'eccezione sì formulata dal convenuto intimato , il quale, sulla scorta del solo documento estratto dalla Agenzia delle Entrate, sostiene la sussistenza di distinto e successivo contratto di locazione intercorso tra le parti, senza, tuttavia, comprovandone l'esistenza cartolare.
Siffatto documento, infatti, riveste natura prettamente indiziaria che, priva del supporto sostanziale della stipula in forma scritta, resta nell'alveo delle mere allegazioni difensive.
Procedendo, poi, sul medesimo ragionamento anche la documentazione attestante, secondo la parte intimata, la risoluzione del contratto di locazione originario in data
13 11 2003 , riveste natura meramente fiscale in quanto non individuativa dell'effettivo rapporto contrattuale e del medesino oggetto afferenti la stipula del contratto di cui si chiede la declaratoria di risoluzione. Resta, poi, singolare il contenuto della diffida indirizzata al locatore, versata in atti dall'intimato , nella parte in cui lo stesso riferisce di essere venuto a conoscenza nel mese di novembre 2021 di un nuovo contratto di locazione intercorso tra le parti in luogo di quello originario datato 1999, posto che , impregiudicata la circostanza del pagamento dei ratei nel lungo lasso temporale quale indizio della continuità contrattuale anche dall'anno 2003, il locatario occupava di certo l'immobile sulla scorta di un accordo che verosimilmente si era automaticamente rinnovato nel tempo.
Tanto premesso, non sussistono ragioni di segno opposto per non accogliere la domanda di risoluzione formulata .
In sintesi, parte convenuta in giudizio non ha supportato idoneamente in termini documentali nella fase di merito le allegazioni difensive postulate in termini di mero fumus indiziario spese nella fase sommaria.
Ergo, va dichiarata la risoluzione del contratto per finita locazione e disposta la sua liberazione da persone e cose ad horas.
In ordine alle competenze di causa, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri stabiliti dal DM n.55/2014,tenuto conto, tuttavia, della carenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
1) accoglie la domanda di parte intimante di risoluzione del contratto registrato il giorno 14/11/1999 al prot.11188 serie 3 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Nola, competente tra e dispone, Parte_1 Controparte_1
per lo effetto, il rilascio “ad horas” del cespite locato sito in Somma Vesuviana Via
Don Minzoni n. 49 2) condanna , altresì, al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1
giudizio maturate in complessivi € 1.701,00, oltre € 96.00 per verosimili esborsi , oltre accessori di legge ex art 93 cpc in favore del difensore antistatario.
così deciso in Nola il 08 agosto 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata