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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/05/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella Mastropietro Presidente
Dott.ssa Stefania Frojo Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1954/2024R.V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
, c.f.: , nata a [...] T.se (TO) il 06-05-1987, CP_1 C.F._1
residente in [...]
e c.f.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Ciriè (TO) Via Delle Ginestre n. 1, presso lo studio dell'Avv. Luigi Benzo, che li rappresenta e difende per procura in atti
Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, esperite le formalità di rito,
Per la separazione:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, nel reciproco
rispetto;
2. affidare le figlie minori ad entrambi i genitori disponendo che gli stessi mantengano la
residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
CP_1
3. disporre che il padre possa incontrare le figlie minori e tenerle con sé secondo accordi con la
madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera, con
riaccompagno entro le ore 22:00;
- ogni martedì con prelievo dalla scuola e riaccompagno presso la madre entro le ore 22:00;
- nella settimana in cui le figlie non trascorrono il fine settimana con il padre, questi le preleva
il giovedì dall'uscita di scuola e le riaccompagna presso la madre entro le ore 22:00;
- per metà delle vacanze natalizia (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre
al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
in
occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno
del compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore,
anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro
genitore (in assenza di accordo, con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e
le ultime due settimane di agosto negli anni dispari);
4. assegnare la casa coniugale, con tutti gli arredi che la compongono, alla sig.ra CP_1
, dando atto che il marito se ne è già allontanato;
[...] 5. disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione delle
figlie quanto le ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro genitore, per Parte_1
il mantenimento delle figlie, l'assegno periodico mensile di €. 400,00 (€. 200,00 per ciascuna
figlia) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative (per una attività) -
previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico
di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente
Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Ivrea e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
6. Dare atto che i genitori prestano fin da ora il loro reciproco consenso a che i nominativi delle
figlie minori siano indicati sul passaporto di entrambi;
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla
richiesta l'uno nei confronti dell'altra e così reciprocamente ad un contributo per il proprio
mantenimento.
8. Spese compensate.
Per il divorzio:
dichiarare ai sensi della Legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto dai Sigg.ri e in Mathi (TO) il 13-06-2010, Parte_2 Parte_1
confermando le condizioni della separazione ed ordinando all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mathi (TO) di procedere con l'annotazione della sentenza.”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 06.09.2024,
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché CP_1 Parte_1
pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I coniugi hanno premesso che: - il giorno il 13-06-2010 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Mathi
(TO) e il relativo atto è stato trascritto in data 15-06-2010 presso l'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2010, Parte II,
Serie A, N. 3;
- al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi sceglievano il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nate le figlie: a Torino il 22-04-2015 e Persona_1
a Torino il 17-09-2018; Persona_2
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno 18
marzo 2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno 13 giugno 2010 con rito concordatario in Mathi (TO) e il relativo atto è stato trascritto in data 15 giugno 2010 presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie A, N.
3.
Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le parti hanno concordemente regolamentato l'affidamento ed il mantenimento della prole ed i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti,
in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene comunque garantito paritario accesso ad entrambe le figure genitoriali, nel rispetto del principio di
“bigenitorialità”) possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento del 06.11.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge,
venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di
“divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – che hanno contratto matrimonio il CP_1 Parte_1
giorno 13 giugno 2010 con con rito concordatario in Mathi (TO), e il relativo atto è stato trascritto in data 15 giugno 2010 presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno 2010, Parte II, Serie A, N. 3 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. dispone che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà
assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)