Art. 14. Pratica professionale
Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 e' sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
Laureati in ingegneria scienze naturali, fisica e chimica Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, i quali dimostrano di avere esercitato effettivamente come attivita' esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attivita' che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dell'entrata in vigore della presente legge
Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 e' sostituito da quello di aver compiuto una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
Laureati in ingegneria scienze naturali, fisica e chimica Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo i laureati in ingegneria, in scienze naturali, in fisica, i quali dimostrano di avere esercitato effettivamente come attivita' esclusiva o almeno prevalente per almeno 5 anni l'attivita' che forma oggetto della professione di geologo e presentino domanda di iscrizione all'albo entro il termine perentorio di un anno dell'entrata in vigore della presente legge