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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GHISILIERI DIEGO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
07/03/1973, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVERI
GRETA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
(c.f. ) nata a [...] il [...], CP_2 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. CHIARA CARBONARO (c.f. ), n.q. di C.F._6
curatore speciale della minore;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RESISTENTE
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata CP_3 C.F._7
pag. 1 di 9 e difesa dall'Avv. CHIARA CARBONARO (c.f. , n.q. di curatore speciale C.F._6
della minore;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dare atto del decreto definitivo del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Genova del 18/05/2023 che ha pronunciato la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
disporre che il diritto di visita del Sig. sia esercitato in conformità al decreto CP_1
sopraindicato e pertanto, allo stato, sospeso fino a nuove disposizioni;
Ordinare che Il Sig. versi – a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese - quale contributo per il mantenimento delle figlie, fintanto che le stesse non divengano economicamente autosufficienti, la somma di Euro 200,00 mensili per ognuna, per un totale di € 400,00. Le spese straordinarie obbligatorie saranno sostenute dai genitori in conformità
a quanto stabilito dal Protocollo di Intesa tra il Tribunale di La Spezia e l'Ordine degli Avvocati di
La Spezia del 13.12.2018. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri generali 15%”.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “1. respingere tutte le Controparte_1
domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il signor e la signora Controparte_1
;
3. disporre un affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori Parte_1
e con collocazione presso la madre signora;
4. Persona_1 Persona_2 Parte_1
stabilire, così come indicato nel decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Genova del
20.04.2022, ed esposto in comparsa, l'attivazione di videochiamate protette per poi passare a degli incontri protetti fra il signor e le figlie minori e;
5. porre a carico del signor CP_1 CP_2 CP_3
un contributo al mantenimento per le figlie e Controparte_1 Persona_1 Per_2
di euro 200,00 ciascuna per un totale di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie a queste ultime purchè
pag. 2 di 9 documentate, facendo riferimento al Protocollo di Intesa tra il Tribunale di La Spezia e l'Ordine degli Avvocati di La Spezia del 13.12.2018. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “preso atto della sentenza n. 799/2023 CP_2
del Tribunale di La Spezia depositata il 10.11.2023 che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i genitori della minore, signori e , e preso Parte_1 Controparte_1
atto del contenuto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 18.05.2023 che ha pronunciato la decadenza del Signor dall'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori nonché degli esiti dell'espletata istruttoria, disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore già (nata il CP_2 CP_1
12.9.2010) in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa confermando in toto il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori n. 3350/2023 in data 18.05.2023, che non prevede, allo stato, alcuna forma di frequentazione della minore con il padre. Voglia CP_2
ancora il Tribunale Ill.mo, in punto di contributo al mantenimento, porre a carico del signor
il versamento di un contributo mensile di Euro 200,00 (duecento//00) da Controparte_1
versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT oltre la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per la stessa, come da Linee Guida del 13.12.2028 in vigore presso codesto Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “preso atto della sentenza n. 799/2023 CP_3
del Tribunale di La Spezia depositata il 10.11.2023 che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i genitori della minore, signori e , e preso Parte_1 Controparte_1
atto del contenuto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 18.05.2023 che ha pronunciato la decadenza del Sig. dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori nonché degli esiti dell'espletata istruttoria, disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore già (nata il CP_3 CP_1
17.9.2018) in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa confermando in toto il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori n. 3350/2023 in data 18.05.2023, che non prevede, allo stato, alcuna forma di frequentazione della minore con il padre. Voglia CP_3
ancora il Tribunale Ill.mo, in punto di contributo al mantenimento, porre a carico del signor
il versamento di un contributo mensile di Euro 200,00 (duecento//00) da Controparte_1
versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT oltre la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per la stessa, come da Linee Guida del 13.12.2028 in vigore presso codesto Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pag. 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 27/02/2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in Levanto (SP) in data 8.5.2010 con
[...]
e che dall'unione sono nate le figlie (il 12.9.2010) e (il Controparte_1 CP_2 CP_3
17.9.2018), attualmente minorenni. Ha aggiunto che il Tribunale della Spezia, con decreto del
5.8.2019 ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui Controparte_1
ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto allo scioglimento del matrimonio, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
In data 15.6.2023 sono stati assunti provvedimenti provvisori.
Con successiva ordinanza di data 24.7.2023, a seguito di apposita istanza di parte ricorrente, è stata parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale del 15.6.2023 alla luce del sopravvenuto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del 19.6.2023, con cui è stata disposta la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie e prevendendo altresì CP_1 CP_2 CP_3 che i contatti padre/figlie potranno riprendere “su richiesta delle minori, previo accertamento delle loro condizioni emotive e nel loro preminente interesse, sentita la madre”.
Con sentenza non definitiva n. 799/2023, il Tribunale della Spezia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
È stato nominato, in favore delle minori, un curatore speciale nella persona dell'avv. Chiara
Carbonaro, la quale - in data 22.12.2023 - si è costituita in giudizio per entrambe le minori depositando separate memorie di costituzione.
Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Si dà anche atto che con decreto del Prefetto della Spezia del 7.12.2023 entrambe le minori – a seguito di apposita istanza presentata dalla madre in data 3.7.2023 – hanno mutato il proprio cognome da (cognome del padre) a (cognome della madre) e che tale modifica è CP_1 Pt_1
stata recepita dagli uffici anagrafici.
All'udienza del 9.4.2024, con l'ausilio di apposito psicologo, è stata ascoltata la minore CP_2
pag. 4 di 9 Sono state acquisite relazioni da parte del Servizio sociale del Comune di Carro.
All'udienza del 24.10.2024 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come sopra riportate), con richiesta di concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Parte ricorrente ha provveduto a depositare comparsa conclusionale e memoria di replica;
parte resistente soltanto la memoria di replica, mentre il curatore speciale la sola comparsa conclusionale.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del P.M.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti.
La causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: decadenza di dalla CP_1
responsabilità genitoriale sulle figlie e affidamento e collocazione delle minori;
regime CP_2 CP_3
di frequentazione tra padre e figlie;
previsione di un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie delle stesse.
Con riferimento alla richiesta di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e non può che trovare conferma quanto in parte qua già disposto dal CP_2 CP_3
Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto definitivo del 19.6.2023, le cui osservazioni e considerazioni sono in questa sede integralmente richiamate e condivise: un tanto, del resto, corrisponde all'interesse delle minori, né del resto risulta che -sul punto- il resistente si sia mai formalmente opposto nel presente giudizio.
L'affidamento di e alla madre risulta logica e necessitata conseguenza della disposta CP_2 CP_3
decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sulle figlie (statuizione, quest'ultima, che non consente in alcun modo l'accoglimento dell'istanza del resistente di un affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, giacché domanda del tutto incompatibile con una già pronunciata decadenza genitoriale) e corrisponde alle richieste al riguardo formulate anche dal curatore speciale: invero, la ricorrente (la cui idoneità e capacità genitoriale non è mai stata messa in dubbio nemmeno pag. 5 di 9 nel corso del giudizio dinanzi al T.M.) rimane l'unico soggetto esercente la responsabilità genitoriale su e Del pari, va disposta la collocazione delle minori presso la madre, in CP_2 CP_3
quanto decisione che rispetta l'attuale assetto (ormai stabilizzatosi) e che viene assunta nel superiore e preminente interesse delle stesse, su cui peraltro tutte le parti (padre incluso) concordano;
del resto, padre e figlie non si vedono e non hanno rapporti da tempo, e una diversa determinazione risulterebbe contrastare con il comportamento di totale assenza e disinteresse concreto tenuto dal padre nei confronti delle figlie.
Nulla da disporre invece in punto di assegnazione della casa familiare mercé l'assenza di domande al riguardo.
La peculiarità del caso di specie non consente, in questo momento, una ripresa dei rapporti padre/figlie, frequentazione che - quindi - deve essere allo stato necessariamente sospesa, come già disposto dal Tribunale per i minorenni di Genova con decreto del 19.6.2023 (le cui motivazioni sul punto vengono da questo Collegio integralmente richiamate, fatte proprie e condivise). Risulta pacifica e incontestata l'interruzione dei rapporti non solo tra le minori e il padre, ma anche con i familiari del nucleo paterno, unitamente al permanere di un forte disagio e sofferenza di con CP_2
la figura paterna in ragione degli episodi dalla stessa vissuti in passato riportati anche all'ausiliario.
La stessa nel corso dell'ascolto, ha del resto ribadito in modo piuttosto chiaro, autonomo e CP_2
genuino (e senza alcuna forma di coartazione o condizionamento, come anche confermato dall'ausiliario che ha partecipato all'ascolto della minore) la volontà di interrompere i rapporti con il padre (che, tra l'altro, preferisce chiamare ” anziché “papà”; “non mi fa piacere se lo si CP_1 chiama papà”): in termini, si vedano, a titolo esemplificativo, le seguenti dichiarazioni rese da nel corso dell'ascolto: “Non ero contenta, anzi avevo paura, quando veniva sotto CP_2 CP_1 casa, avevo paura perché (quando si facevano ancora le chiamate con l'assistente sociale) ci minacciava e veniva sotto casa;
ora non viene sotto casa da un po', ma questa paura mi è rimasta tutt'ora. Io le chiamate con l'assistente sociale non le volevo fare;
non sono mai stato legato a lui, non si comportava mai da papà”; […] “Dopo la separazione, sentivo e vedevo molto poco , CP_1
nonostante la mamma mi spronasse a vederlo ma io non avevo piacere a vederlo;
poi dopo
l'episodio che ho raccontato sono stata ancora più decisa nel non vederlo”; […] “le telefonate sono andate avanti per due anni circa;
io non volevo fare queste telefonate. Da poco (la scorsa estate circa) le telefonate sono state interrotte, quindi da allora non lo sento più”; […] “Non ho alcuna intenzione di stare con lui né di vederlo né sentirlo. Non ho un ricordo positivo di lui perché anche quando stava con la mamma non era mai stato presente”; […] “non fa più parte della mia
pag. 6 di 9 vita, lui potrà sempre essere pericoloso ma è come se “non fosse più roba mia””; […] “Ora non lo sento né lo vedo, mi sento bene;
in futuro non credo che mi verrà la voglia di sentirlo o salutarlo
(al più per strada ma come sconosciuto)”.
Quanto a invece, ella risulta aver trascorso pochissimo tempo con il padre, con cui non ha CP_3
mai avuto modo di instaurare un vero ed effettivo legame, dal momento che la separazione tra i genitori è intercorsa poco dopo la sua nascita.
Al contempo, e ancora, nessuna certezza si ha tutt'ora circa i percorsi paterni presso il Pt_2
(invero, nessuna relazione del conferma quanto affermato dal resistente circa la sua - riferita - Pt_2
frequenza una volta ogni tre mesi) né di sostegno personale e/o genitoriale: pertanto, non sussiste prova alcuna dell'adesione paterna alle prescrizioni disposte dal T.M. né tantomeno vi è stata una rielaborazione critica dei vissuti e dei comportamenti tenuti, condizioni queste ritenute tutte preliminari e indispensabili per una eventuale ripresa in futuro (seppur progressiva e, ben inteso, con modalità protette) dei rapporti con entrambe le figlie.
Ebbene, in assenza di sopravvenienze nelle circostanze di fatto rispetto al succitato provvedimento, non può che trovare conferma quanto già da ultimo disposto dal T.M., mercé
l'insussistenza in concreto - allo stato - di condizioni e presupposti per una ripresa dei contatti padre/figlie; una diversa determinazione in parte qua risulterebbe - in questo momento - del tutto contraria al benessere e alla serenità delle minori, anzi fonte per loro soltanto di nuove sofferenze e ansie. Va altresì rigettata, per le ragioni già esposte (contrarietà all'interesse delle minori, chiara volontà di e assenza di un percorso di di rielaborazione dei vissuti), la domanda del CP_2 CP_1
ricorrente di riattivazione delle video chiamate con le figlie, così come di incontri protetti, che potranno in futuro riprendere soltanto ed esclusivamente qualora dovessero verificarsi le condizioni e i presupposti stringenti già indicati dal T.M. cui interamente si rimanda (“su richiesta delle minori, previo accertamento delle loro condizioni emotive e nel loro preminente interesse, sentita la madre”; cfr. decreto del T.M. del 19.6.2023).
Non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto di tenuto conto della tenera età della CP_3 stessa e dell'assenza in concreto di utili elementi che l'ascolto avrebbe portato ai fini del decidere, alla luce delle risultanze istruttorie comunque già acquisite.
Con riferimento, invece, alle domande in punto economico (previsione di un assegno di mantenimento in favore delle minori e riparto delle spese straordinarie), nulla osta a confermare i provvedimenti provvisori già assunti con ordinanza del 15.6.2023, tenuto conto: i) che sul punto pag. 7 di 9 non vi è contrasto alcuno tra le parti;
ii) della totale assenza di frequentazioni padre/figlie; iii) che è pur sempre onere di ciascun genitore contribuire al mantenimento dei figli a prescindere dall'attività lavorativa eventualmente svolta.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del presente giudizio – che vanno liquidate secondo lo scaglione di competenza
(ovvero da € 26.000,01 a € 52.000,00) e con applicazione della tabella n. 2, come modificata con
D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza e tengono anche conto del comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso del processo (ivi compresa la mancata comparizione all'ascolto della minore). Nei rapporti tra e le spese di Parte_1 Controparte_1
lite vengono poste a carico di quest'ultimo (con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e con riduzione secondo giustizia, rispetto ai parametri medi, per le altre fasi). Sempre
a carico del resistente ( , tenuto conto della soccombenza, vengono poste anche le spese CP_1
del giudizio nei rapporti con il curatore speciale delle minori, spese che vengono liquidate considerando l'attività svolta dal curatore (nominato in corso di causa con ordinanza collegiale del 10.11.2023 e costituitosi quindi soltanto in data 22.12.2023), dunque con liquidazione della fase di studio e della fase introduttiva (entrambe con riduzione secondo giustizia rispetto ai parametri medi), della fase istruttoria (per la quota di 1/3, con applicazione dei valori minimi) e della fase decisionale (ridotta di 1/3, dal momento che è stata depositata la sola comparsa conclusionale e non anche la memoria di replica, nonché con riduzione secondo giustizia rispetto ai parametri medi); tenuto poi conto che il curatore ha difeso entrambe le minori costituendosi in maniera autonoma per ciascuna di esse, ma che le minori presentano la medesima posizione processuale, la liquidazione sarà unitaria (non si avrà quindi una liquidazione per ciascuna minore), sebbene con aumento del 30% ex art. 4, c. 2, D.M. n. 55/2014; infine, poiché il curatore risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il resistente sarà tenuto al versamento delle spese processuali, poste a suo carico, nella misura liquidata (cfr. Cass. civ., ord.
n. 11590/2019), in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza non definitiva n. 799/2023 in punto di status, così provvede:
pag. 8 di 9 1) conferma la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie Controparte_1
minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) e, CP_2 CP_3 per l'effetto, dispone l'affidamento di queste ultime in via esclusiva alla madre, Parte_1
con collocamento presso la stessa;
2) dispone la sospensione delle frequentazioni tra le minori e il padre;
3) rigetta la domanda di parte resistente ( di attivazione di Controparte_1
videochiamate protette padre/figlie e di successivi incontri protetti;
4) conferma a carico di la somma mensile di € 400,00 (pari, cioè, a € Controparte_1
200,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta delle figlie e CP_2
da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
CP_3
5) conferma a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per le figlie minori, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo
Tribunale;
6) condanna alla refusione in favore di controparte ( Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso ed
€ 98,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) condanna al pagamento in favore del curatore speciale delle minori Controparte_1
e, per essa, in quanto ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, delle spese del presente giudizio di entrambe le minori che liquida in complessivi € 4.400,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 518 /2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. GHISILIERI DIEGO
(c.f. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
07/03/1973, e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. OLIVERI
GRETA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
(c.f. ) nata a [...] il [...], CP_2 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. CHIARA CARBONARO (c.f. ), n.q. di C.F._6
curatore speciale della minore;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RESISTENTE
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata CP_3 C.F._7
pag. 1 di 9 e difesa dall'Avv. CHIARA CARBONARO (c.f. , n.q. di curatore speciale C.F._6
della minore;
- parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato -
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: scioglimento del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “dare atto del decreto definitivo del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Genova del 18/05/2023 che ha pronunciato la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
disporre che il diritto di visita del Sig. sia esercitato in conformità al decreto CP_1
sopraindicato e pertanto, allo stato, sospeso fino a nuove disposizioni;
Ordinare che Il Sig. versi – a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese - quale contributo per il mantenimento delle figlie, fintanto che le stesse non divengano economicamente autosufficienti, la somma di Euro 200,00 mensili per ognuna, per un totale di € 400,00. Le spese straordinarie obbligatorie saranno sostenute dai genitori in conformità
a quanto stabilito dal Protocollo di Intesa tra il Tribunale di La Spezia e l'Ordine degli Avvocati di
La Spezia del 13.12.2018. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri generali 15%”.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “1. respingere tutte le Controparte_1
domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il signor e la signora Controparte_1
;
3. disporre un affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori Parte_1
e con collocazione presso la madre signora;
4. Persona_1 Persona_2 Parte_1
stabilire, così come indicato nel decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Genova del
20.04.2022, ed esposto in comparsa, l'attivazione di videochiamate protette per poi passare a degli incontri protetti fra il signor e le figlie minori e;
5. porre a carico del signor CP_1 CP_2 CP_3
un contributo al mantenimento per le figlie e Controparte_1 Persona_1 Per_2
di euro 200,00 ciascuna per un totale di euro 400,00 mensili, rivalutabili annualmente
[...]
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie a queste ultime purchè
pag. 2 di 9 documentate, facendo riferimento al Protocollo di Intesa tra il Tribunale di La Spezia e l'Ordine degli Avvocati di La Spezia del 13.12.2018. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “preso atto della sentenza n. 799/2023 CP_2
del Tribunale di La Spezia depositata il 10.11.2023 che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i genitori della minore, signori e , e preso Parte_1 Controparte_1
atto del contenuto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 18.05.2023 che ha pronunciato la decadenza del Signor dall'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori nonché degli esiti dell'espletata istruttoria, disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore già (nata il CP_2 CP_1
12.9.2010) in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa confermando in toto il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori n. 3350/2023 in data 18.05.2023, che non prevede, allo stato, alcuna forma di frequentazione della minore con il padre. Voglia CP_2
ancora il Tribunale Ill.mo, in punto di contributo al mantenimento, porre a carico del signor
il versamento di un contributo mensile di Euro 200,00 (duecento//00) da Controparte_1
versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT oltre la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per la stessa, come da Linee Guida del 13.12.2028 in vigore presso codesto Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: “preso atto della sentenza n. 799/2023 CP_3
del Tribunale di La Spezia depositata il 10.11.2023 che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i genitori della minore, signori e , e preso Parte_1 Controparte_1
atto del contenuto del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Genova in data 18.05.2023 che ha pronunciato la decadenza del Sig. dall'esercizio della Controparte_1 responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori nonché degli esiti dell'espletata istruttoria, disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore già (nata il CP_3 CP_1
17.9.2018) in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa confermando in toto il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale dei Minori n. 3350/2023 in data 18.05.2023, che non prevede, allo stato, alcuna forma di frequentazione della minore con il padre. Voglia CP_3
ancora il Tribunale Ill.mo, in punto di contributo al mantenimento, porre a carico del signor
il versamento di un contributo mensile di Euro 200,00 (duecento//00) da Controparte_1
versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT oltre la quota del 50% delle spese straordinarie sostenute per la stessa, come da Linee Guida del 13.12.2028 in vigore presso codesto Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
pag. 3 di 9 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 27/02/2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in Levanto (SP) in data 8.5.2010 con
[...]
e che dall'unione sono nate le figlie (il 12.9.2010) e (il Controparte_1 CP_2 CP_3
17.9.2018), attualmente minorenni. Ha aggiunto che il Tribunale della Spezia, con decreto del
5.8.2019 ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui Controparte_1
ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto allo scioglimento del matrimonio, ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
In data 15.6.2023 sono stati assunti provvedimenti provvisori.
Con successiva ordinanza di data 24.7.2023, a seguito di apposita istanza di parte ricorrente, è stata parzialmente modificata l'ordinanza presidenziale del 15.6.2023 alla luce del sopravvenuto provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Genova del 19.6.2023, con cui è stata disposta la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie e prevendendo altresì CP_1 CP_2 CP_3 che i contatti padre/figlie potranno riprendere “su richiesta delle minori, previo accertamento delle loro condizioni emotive e nel loro preminente interesse, sentita la madre”.
Con sentenza non definitiva n. 799/2023, il Tribunale della Spezia ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
È stato nominato, in favore delle minori, un curatore speciale nella persona dell'avv. Chiara
Carbonaro, la quale - in data 22.12.2023 - si è costituita in giudizio per entrambe le minori depositando separate memorie di costituzione.
Le parti hanno rinunciato ai termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Si dà anche atto che con decreto del Prefetto della Spezia del 7.12.2023 entrambe le minori – a seguito di apposita istanza presentata dalla madre in data 3.7.2023 – hanno mutato il proprio cognome da (cognome del padre) a (cognome della madre) e che tale modifica è CP_1 Pt_1
stata recepita dagli uffici anagrafici.
All'udienza del 9.4.2024, con l'ausilio di apposito psicologo, è stata ascoltata la minore CP_2
pag. 4 di 9 Sono state acquisite relazioni da parte del Servizio sociale del Comune di Carro.
All'udienza del 24.10.2024 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come sopra riportate), con richiesta di concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Parte ricorrente ha provveduto a depositare comparsa conclusionale e memoria di replica;
parte resistente soltanto la memoria di replica, mentre il curatore speciale la sola comparsa conclusionale.
È stato acquisito il parere di competenza da parte del P.M.
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa adeguatamente istruita e dunque matura per la decisione, senza necessità di assumere ulteriori provvedimenti provvisori né ulteriori elementi ai fini della decisione, mercé la validità ed esaustività delle complessive allegazioni e documentazioni riversate in atti.
La causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: decadenza di dalla CP_1
responsabilità genitoriale sulle figlie e affidamento e collocazione delle minori;
regime CP_2 CP_3
di frequentazione tra padre e figlie;
previsione di un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie, oltre alla contribuzione alle spese straordinarie delle stesse.
Con riferimento alla richiesta di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e non può che trovare conferma quanto in parte qua già disposto dal CP_2 CP_3
Tribunale per i Minorenni di Genova con decreto definitivo del 19.6.2023, le cui osservazioni e considerazioni sono in questa sede integralmente richiamate e condivise: un tanto, del resto, corrisponde all'interesse delle minori, né del resto risulta che -sul punto- il resistente si sia mai formalmente opposto nel presente giudizio.
L'affidamento di e alla madre risulta logica e necessitata conseguenza della disposta CP_2 CP_3
decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sulle figlie (statuizione, quest'ultima, che non consente in alcun modo l'accoglimento dell'istanza del resistente di un affidamento congiunto delle minori ad entrambi i genitori, giacché domanda del tutto incompatibile con una già pronunciata decadenza genitoriale) e corrisponde alle richieste al riguardo formulate anche dal curatore speciale: invero, la ricorrente (la cui idoneità e capacità genitoriale non è mai stata messa in dubbio nemmeno pag. 5 di 9 nel corso del giudizio dinanzi al T.M.) rimane l'unico soggetto esercente la responsabilità genitoriale su e Del pari, va disposta la collocazione delle minori presso la madre, in CP_2 CP_3
quanto decisione che rispetta l'attuale assetto (ormai stabilizzatosi) e che viene assunta nel superiore e preminente interesse delle stesse, su cui peraltro tutte le parti (padre incluso) concordano;
del resto, padre e figlie non si vedono e non hanno rapporti da tempo, e una diversa determinazione risulterebbe contrastare con il comportamento di totale assenza e disinteresse concreto tenuto dal padre nei confronti delle figlie.
Nulla da disporre invece in punto di assegnazione della casa familiare mercé l'assenza di domande al riguardo.
La peculiarità del caso di specie non consente, in questo momento, una ripresa dei rapporti padre/figlie, frequentazione che - quindi - deve essere allo stato necessariamente sospesa, come già disposto dal Tribunale per i minorenni di Genova con decreto del 19.6.2023 (le cui motivazioni sul punto vengono da questo Collegio integralmente richiamate, fatte proprie e condivise). Risulta pacifica e incontestata l'interruzione dei rapporti non solo tra le minori e il padre, ma anche con i familiari del nucleo paterno, unitamente al permanere di un forte disagio e sofferenza di con CP_2
la figura paterna in ragione degli episodi dalla stessa vissuti in passato riportati anche all'ausiliario.
La stessa nel corso dell'ascolto, ha del resto ribadito in modo piuttosto chiaro, autonomo e CP_2
genuino (e senza alcuna forma di coartazione o condizionamento, come anche confermato dall'ausiliario che ha partecipato all'ascolto della minore) la volontà di interrompere i rapporti con il padre (che, tra l'altro, preferisce chiamare ” anziché “papà”; “non mi fa piacere se lo si CP_1 chiama papà”): in termini, si vedano, a titolo esemplificativo, le seguenti dichiarazioni rese da nel corso dell'ascolto: “Non ero contenta, anzi avevo paura, quando veniva sotto CP_2 CP_1 casa, avevo paura perché (quando si facevano ancora le chiamate con l'assistente sociale) ci minacciava e veniva sotto casa;
ora non viene sotto casa da un po', ma questa paura mi è rimasta tutt'ora. Io le chiamate con l'assistente sociale non le volevo fare;
non sono mai stato legato a lui, non si comportava mai da papà”; […] “Dopo la separazione, sentivo e vedevo molto poco , CP_1
nonostante la mamma mi spronasse a vederlo ma io non avevo piacere a vederlo;
poi dopo
l'episodio che ho raccontato sono stata ancora più decisa nel non vederlo”; […] “le telefonate sono andate avanti per due anni circa;
io non volevo fare queste telefonate. Da poco (la scorsa estate circa) le telefonate sono state interrotte, quindi da allora non lo sento più”; […] “Non ho alcuna intenzione di stare con lui né di vederlo né sentirlo. Non ho un ricordo positivo di lui perché anche quando stava con la mamma non era mai stato presente”; […] “non fa più parte della mia
pag. 6 di 9 vita, lui potrà sempre essere pericoloso ma è come se “non fosse più roba mia””; […] “Ora non lo sento né lo vedo, mi sento bene;
in futuro non credo che mi verrà la voglia di sentirlo o salutarlo
(al più per strada ma come sconosciuto)”.
Quanto a invece, ella risulta aver trascorso pochissimo tempo con il padre, con cui non ha CP_3
mai avuto modo di instaurare un vero ed effettivo legame, dal momento che la separazione tra i genitori è intercorsa poco dopo la sua nascita.
Al contempo, e ancora, nessuna certezza si ha tutt'ora circa i percorsi paterni presso il Pt_2
(invero, nessuna relazione del conferma quanto affermato dal resistente circa la sua - riferita - Pt_2
frequenza una volta ogni tre mesi) né di sostegno personale e/o genitoriale: pertanto, non sussiste prova alcuna dell'adesione paterna alle prescrizioni disposte dal T.M. né tantomeno vi è stata una rielaborazione critica dei vissuti e dei comportamenti tenuti, condizioni queste ritenute tutte preliminari e indispensabili per una eventuale ripresa in futuro (seppur progressiva e, ben inteso, con modalità protette) dei rapporti con entrambe le figlie.
Ebbene, in assenza di sopravvenienze nelle circostanze di fatto rispetto al succitato provvedimento, non può che trovare conferma quanto già da ultimo disposto dal T.M., mercé
l'insussistenza in concreto - allo stato - di condizioni e presupposti per una ripresa dei contatti padre/figlie; una diversa determinazione in parte qua risulterebbe - in questo momento - del tutto contraria al benessere e alla serenità delle minori, anzi fonte per loro soltanto di nuove sofferenze e ansie. Va altresì rigettata, per le ragioni già esposte (contrarietà all'interesse delle minori, chiara volontà di e assenza di un percorso di di rielaborazione dei vissuti), la domanda del CP_2 CP_1
ricorrente di riattivazione delle video chiamate con le figlie, così come di incontri protetti, che potranno in futuro riprendere soltanto ed esclusivamente qualora dovessero verificarsi le condizioni e i presupposti stringenti già indicati dal T.M. cui interamente si rimanda (“su richiesta delle minori, previo accertamento delle loro condizioni emotive e nel loro preminente interesse, sentita la madre”; cfr. decreto del T.M. del 19.6.2023).
Non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto di tenuto conto della tenera età della CP_3 stessa e dell'assenza in concreto di utili elementi che l'ascolto avrebbe portato ai fini del decidere, alla luce delle risultanze istruttorie comunque già acquisite.
Con riferimento, invece, alle domande in punto economico (previsione di un assegno di mantenimento in favore delle minori e riparto delle spese straordinarie), nulla osta a confermare i provvedimenti provvisori già assunti con ordinanza del 15.6.2023, tenuto conto: i) che sul punto pag. 7 di 9 non vi è contrasto alcuno tra le parti;
ii) della totale assenza di frequentazioni padre/figlie; iii) che è pur sempre onere di ciascun genitore contribuire al mantenimento dei figli a prescindere dall'attività lavorativa eventualmente svolta.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese del presente giudizio – che vanno liquidate secondo lo scaglione di competenza
(ovvero da € 26.000,01 a € 52.000,00) e con applicazione della tabella n. 2, come modificata con
D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza e tengono anche conto del comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso del processo (ivi compresa la mancata comparizione all'ascolto della minore). Nei rapporti tra e le spese di Parte_1 Controparte_1
lite vengono poste a carico di quest'ultimo (con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e con riduzione secondo giustizia, rispetto ai parametri medi, per le altre fasi). Sempre
a carico del resistente ( , tenuto conto della soccombenza, vengono poste anche le spese CP_1
del giudizio nei rapporti con il curatore speciale delle minori, spese che vengono liquidate considerando l'attività svolta dal curatore (nominato in corso di causa con ordinanza collegiale del 10.11.2023 e costituitosi quindi soltanto in data 22.12.2023), dunque con liquidazione della fase di studio e della fase introduttiva (entrambe con riduzione secondo giustizia rispetto ai parametri medi), della fase istruttoria (per la quota di 1/3, con applicazione dei valori minimi) e della fase decisionale (ridotta di 1/3, dal momento che è stata depositata la sola comparsa conclusionale e non anche la memoria di replica, nonché con riduzione secondo giustizia rispetto ai parametri medi); tenuto poi conto che il curatore ha difeso entrambe le minori costituendosi in maniera autonoma per ciascuna di esse, ma che le minori presentano la medesima posizione processuale, la liquidazione sarà unitaria (non si avrà quindi una liquidazione per ciascuna minore), sebbene con aumento del 30% ex art. 4, c. 2, D.M. n. 55/2014; infine, poiché il curatore risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il resistente sarà tenuto al versamento delle spese processuali, poste a suo carico, nella misura liquidata (cfr. Cass. civ., ord.
n. 11590/2019), in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza non definitiva n. 799/2023 in punto di status, così provvede:
pag. 8 di 9 1) conferma la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulle figlie Controparte_1
minori (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) e, CP_2 CP_3 per l'effetto, dispone l'affidamento di queste ultime in via esclusiva alla madre, Parte_1
con collocamento presso la stessa;
2) dispone la sospensione delle frequentazioni tra le minori e il padre;
3) rigetta la domanda di parte resistente ( di attivazione di Controparte_1
videochiamate protette padre/figlie e di successivi incontri protetti;
4) conferma a carico di la somma mensile di € 400,00 (pari, cioè, a € Controparte_1
200,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento in via indiretta delle figlie e CP_2
da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
CP_3
5) conferma a carico dei genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per le figlie minori, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo
Tribunale;
6) condanna alla refusione in favore di controparte ( Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso ed
€ 98,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) condanna al pagamento in favore del curatore speciale delle minori Controparte_1
e, per essa, in quanto ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, delle spese del presente giudizio di entrambe le minori che liquida in complessivi € 4.400,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 6.3.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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