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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7259 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 12/01/1964) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. APUZZO LORENZO giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 17/03/1964) con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BALDASSARRI GAIA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 05/06/2025 con cui e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui decreto del
Tribunale per i minorenni di Roma del 30/03/2005 (n. cron. 2048/2005),
anche per come confermato dal successivo decreto del medesimo Tribunale
del 21/05/2010, alle condizioni di seguito indicate:
“omologare le seguenti nuove condizioni ………. e, per l'effetto,
revocare le disposizioni economiche e quindi statuire che il padre, Parte_1
, non dovrà più versare alcun contributo al mantenimento per il
[...]
figlio [1995]; Persona_1
compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 7259/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale
per i minorenni di Roma del 30/03/2005 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. 3
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7259 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 instaurato dai ricorrenti:
(ROMA (RM), 12/01/1964) con il patrocinio Parte_1
dell'avv. APUZZO LORENZO giusta procura speciale in atti;
E
(ROMA (RM), 17/03/1964) con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BALDASSARRI GAIA giusta procura speciale in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO 2
Visto il ricorso congiunto depositato in data 05/06/2025 con cui e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui decreto del
Tribunale per i minorenni di Roma del 30/03/2005 (n. cron. 2048/2005),
anche per come confermato dal successivo decreto del medesimo Tribunale
del 21/05/2010, alle condizioni di seguito indicate:
“omologare le seguenti nuove condizioni ………. e, per l'effetto,
revocare le disposizioni economiche e quindi statuire che il padre, Parte_1
, non dovrà più versare alcun contributo al mantenimento per il
[...]
figlio [1995]; Persona_1
compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio”;
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto;
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso iscritto al n. 7259/2025
R.G.V.G., dispone la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale
per i minorenni di Roma del 30/03/2005 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio. 3
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 13/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi